Tribunale (d. proc.) (Court)

Si tratta di un organo che ha competenza in materia civile e penale. Il suo ambito territoriale è definito circondario.
Secondo l’art. 48 Ord. giud., come modificato dalla L. 353/90 (in vigore dal 30-4-1995), il tribunale decide, in ambito di cause civili:
1) di regola, in composizione monocratica;
2) in casi eccezionali, in composizione collegiale cioè con il numero invariabile di tre votanti.
Il presidente è a capo del tribunale, ciascuno per ogni sezione con funzioni di coordinamento e di organizzazione dell’ufficio giudiziario.
In ambito penale, il tribunale ha una competenza residuale cioè è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte d’Assise o del giudice di pace (art. 6).
Con la riforma del Giudice Unico, efficace dal 2-1-2000 (data di entrata in vigore della L. 16-12-1999, n. 479), il Tribunale in primo grado giudica in maniera monocratica (come regola) e collegiale (per le ipotesi eccezionalmente previste: art. 33bis c.p.p.).
Sono di attribuzione collegiale: (Tribunale composto da tre magistrati):
1) i delitti di associazione mafiosa;
2)la quasi totalità dei delitti contro la P.A.,
3)di usura e riciclaggio;
4)la bancarotta fraudolenta ed i reati societari;
5)l’associazione per traffico di stupefacenti;
6)i delitti relativi alle associazioni segrete.
Alla luce della L. 16-12-1999, n. 479, i riti extradibattimentali e dibattimentali sono quasi simili.
I primi comprendono il decreto penale, patteggiamento e giudizio abbreviato.
I secondi prevedono il dibattimento ordinario e direttissimo del Tribunale monocratico ed i corrispondenti riti del Tribunale collegiale.
I riti del Tribunale monocratico, sono quelli più frequenti .
Per quanto riguarda i riti collegiali, essi prevedono la celebrazione dell’udienza preliminare prima del dibattimento.
Esiste anche un tribunale amministrativo regionale (d. amm.)
[T.A.R.].
Il tribunale dei Ministri è organizzato per sorteggio in ogni Tribunale sede di distretto di Corte d’Appello che giudica sulla responsabilità penale dei Ministri.
Esso decide se archiviare il caso oppure trasmettere gli atti al Presidente della Camera per ottenere l’autorizzazione.
Il tribunale della libertà è il Tribunale ordinario penale o una sezione dello stesso, che decidono in ordine alle impugnazioni proposte avverso provvedimenti relativi alla libertà personale o a misure cautelari reali.
Ad esso vengono demandate le richieste di riesame, anche nel merito, dell’imputato o del suo difensore ai sensi dell’art. 309 c.p.p., riguardo all’applicazione di una misura cautelare di coercizione, o contro il decreto di sequestro o di convalida del sequestro ex art. 259 c.p.p.
Il tribunale si pronuncia, sull’appello proposto dal pubblico ministero, l’imputato o il suo difensore ex art. 310 c.p.p. contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali.
Si può fare ricorso per cassazione a queste decisioni (art. 311 c.p.p.).
Il tribunale delle acque si esprime riguardo tutte le controversie relative al demanio idrico.
Esso è formato da:
1) i Tribunali regionali delle acque pubbliche: sezioni specializzate presenti presso alcune Corti d’Appello, che giudicano sulle controversie riguardanti le lesioni di diritti soggettivi, la demanialità delle acque, diritti connessi all’utilizzazione delle acque, ed altre ipotesi tassativamente determinate dall’art. 140 T.U. 1775/1933;
2) il Tribunale superiore delle acque pubbliche che deliberare come giudice di appello con triplice competenza:
a) competenza generale di legittimità(comprende tutti i ricorsi contro provvedimenti definitivi in materia di acque che siano lesivi di interessi legittimi);
b) competenza speciale di merito (comprende i ricorsi contro i provvedimenti definitivi lesivi di interessi legittimi relativi alla repressione delle contravvenzioni alle norme di polizia demaniale in materia di acque, alla riduzione in pristino dello stato delle cose del demanio idrico);
c) competenza in materia di revoca e decadenza dei diritti esclusivi di pesca.
Il tribunale di primo grado (d. com.) si occupa di ricorsi nel settore coperto dal trattato CECA, in materia di ricorsi nel settore delle norme sulla concorrenza in materia di controversie tra la Comunità e i suoi agenti.
Esso ha sede in Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia ed è composto di 15 membri, nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri per un periodo di 6 anni con criteri analoghi a quelli seguiti per i membri della Corte.
Esso inoltre alleggerisce il lavoro della Corte di Giustizia dall’esame dei fatti in settori di particolare complessità.
Il tribunale fallimentare dichiara il fallimento, nomina ed eventualmente sostituisce il giudice delegato e il curatore; risolve i contrasti tra i suddetti organi; chiede notizie al curatore, al fallito e al comitato dei creditori; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato.
Il tribunale internazionale per i crimini nella ex-Jugoslavia ha sede all’Aia (Olanda), ed è stato istituito per giudicare dei crimini commessi nei territori dell’ex-Jugoslavia.
Esso persegue tutti quegli individui che commettano o che abbiano ordinato di commettere gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 1949, delle leggi e degli usi di guerra, il crimine di genocidio e qualsiasi altro crimine contro l’umanità [Crimini internazionali].
Contro le sentenze di questo tribunale è possibile ricorrere in appello alla Corte d’Appello creata ad hoc.
Il tribunale militare ha competenza in materia militare.
L’art. 103 della Cost. stabilisce che questi tribunali hanno potere solo per i reati militari realizzati dalle forze armate dello Stato, in tempo di pace.
In tempo di guerra essi hanno anche poteri sui civili.
I tribunali militari sono nove in tutta Italia e si compongono di tre membri: due magistrati militari e un rappresentante delle forze armate.
I giudici possono accedere alla magistratura militare per concorso e dipendono, solo funzionalmente, dal Ministero della difesa.
E’ possibile fare ricorso per Cassazione.
Il tribunale per i minorenni si occupa degli affari penali, civili e amministrativi riguardanti i minori degli anni 18.
Esso è presente presso ogni sede di Corte d’Appello o di sezione di Corte d’Appello ed è composto da un magistrato di Tribunale e da due componenti privati, un uomo e una donna.
Il D.P.R. 28-7-1989, n. 272 ha cambiato la denominazione dei centri di rieducazione per i minori in centri per la giustizia minorile. Essi hanno competenza regionale.
La sua circoscrizione territoriale corrisponde a quella della Corte d’Appello o della sezione della Corte d’Appello presso la quale il Tribunale stesso è istituito.
Esso deve essere informato di tutti i procedimenti per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e corruzione di minorenni.

Trattazione della causa (d. proc. civ.) (Handling of the case)

Essa corrisponde a quell’attività di giudizio capace d’individuare le parti in causa, modificare e precisare ad opera delle stesse delle domande proposte, esporre le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono le pretese.
Si verifica sotto la direzione del giudice istruttore.
Il D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitività), ha cambiato la disciplina della trattazione, stabilendo un’unica udienza per la prima comparizione e per la trattazione della causa.
Il giudice verifica l’integrità del contraddittorio, chiede alle parti i chiarimenti utili ed indica le questioni rilevabili d’ufficio.
Dopo richiesta congiunta, il Giudice può rimandare l’udienza di comparizione e la comparizione personale delle parti e l’interrogatorio libero.
In udienza secondo l’ex art. 183 le parti chiedono un termine di 30 giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
Si può richiedere anche un ulteriore termine di 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni alle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicare i mezzi di prova e produzioni documentali.
Può essere richiesto , infine, un termine di ulteriori 20 giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Trattato (d. internaz.) (Treaty)

Il trattato è la fonte principale del diritto internazionale.
Esso è l’incontro tra due o più manifestazioni di volontà, del diritto internazionale che vogliono modificare o creare, estinguere norme giuridiche internazionali.
Il trattato è una fonte di norme particolari, che valgono solo per le parti contraenti, ed ha una origine volontaria.
Il trattato è valido solo per le parti contraenti quindi non vincola gli Stati terzi non contraenti.
Essi sono distinti in:
1) bilaterali o collettivi (o multilaterali). Essi regolano i rapporti e gli interessi specifici intercorrenti fra due Stati. Sono multilaterali quando regolano materie di interesse più generale e intercorrono tra più Stati.
2) chiusi o aperti. Solo i trattati collettivi o multilaterali possono essere chiusi o aperti.
Lo stato terzo può aderire al trattato grazie ad una clausola di adesione o accessione;
3) politici, commerciali, di navigazione;
4) permanenti o transitori;
5) che determinano regole materiali o formali.
La convenzione di Vienna contiene la disciplina che riguarda i trattati.

Trattative (d. civ.) (Negotiations)

Le (trattative consistono nei negoziati che precedono la conclusione di un contratto.
Esse sono preparatorie e strumentali, hanno valore soltanto nel caso che si arrivi ad un accordo, mentre non lo hanno in caso contrario.
Non sono vincolanti.
L’art 1337 c.c. stabilisce l’obbligo di buona fede, quindi il recesso senza giusto motivo cioè con un comportamento doloso o colposo,è fonte di responsabilità precontrattuale.
In tal caso il soggetto deve risarcire il danno nei limiti dell’interesse negativo, cioè per quanto riguarda le spese sostenute e la perdita di occasioni di concludere il contratto con terzi.