Si tratta del trasferimento del processo dal giudice incompetente a quello competente.
L’art. 50 c.p.c. si occupa di questo trasferimento.
Se non avviene in tempo si verifica l’estinzione del processo.
Lo stesso processo continua davanti al nuovo giudice pertanto si conserveranno gli effetti processuali e sostanziali della domanda e saranno utilizzabili gli elementi probatori raccolti.
Questa regola non è utilizzabile tra giudici appartenenti a giurisdizioni diverse o ai casi di incompetenza c.d. per gradi.
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Transazione (contratto di) (d. civ.) (Transaction (contract))
La transazione è un contratto che permette alle parti di farsi delle reciproche concessioni, prevenendo una lite (art. 1965 c.c.).
La transazione detta novativa permette di sostituire la precedente situazione giuridica.
Traditio (consegna) (d. civ.)
Termine che indica la consegna di un bene a un soggetto, che ne acquista il possesso.
La consegna può essere:
— effettiva, quando materialmente è trasferita una cosa;
— simbolica, quando c’è soltanto il trasferimento ideale del possesso;
— forme di consegna consensuali, esse si dividono in altre categorie:
— forme brevi manu, che comportano lo sviluppo della detenzione in possesso;
— constitutum possessorium, che comporta la degradazione del possesso.
Tolleranza (atti di) (d. civ.) (Tolerance (acts))
La tolleranza è un atteggiamento di sopportazione che determina un affidamento nella controparte o nei terzi.
Esso non può essere riconosciuto come accettazione.