Questo termine indica la ragione giustificatrice, di una determinata situazione.
Molte volte si usa il termine proprio ad indicare il contratto o l’atto di acquisto.
Il titolo di credito in diritto civile è il documento che contiene la promessa unilaterale di effettuare una prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore (artt. 1992 ss. c.c.).
I titoli di credito rendono più veloce e sicuro il trasferimento del credito, perchè esso viene ceduto attraverso il trasferimento del documento che l’incorpora.
Essi si distinguono in base al rapporto sottostante che ha portato alla loro creazione in:
1) titoli causali cioè l’azione e l’obbligazione di società; la fede di credito; i titoli rappresentativi di merci;
2) titoli astratti.
Sono titoli astratti: l’assegno circolare e la cambiale.
I titoli si dividono in base al loro regime di circolazione:
1) titoli nominativi che sono intestati ad una determinata persona;
2) titoli all’ordine che sono intestati ad un titolare;
3) titoli al portatore che non sono intestati ad alcun titolare.
Il titolo esecutivo è un atto che permette l’esecuzione forzata.
Il diritto di credito può essere:
1) certo (la sua esistenza è certa);
2) liquido (dipende dal suo ammontare);
3) esigibile (non viene sottoposto né a condizione, né a termine).
Sono titoli esecutivi (art. 474, co. 2, c.p.c.) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva (titoli giudiziali);
Inoltre sono titoli esecutivi le scritture private autenticate, le cambiali, titoli stragiudiziali.
Sono anche titoli esecutivi gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
I titoli esecutivi permettono l’esecuzione forzata per consegna o rilascio ( ai sensi dell’art. 480, co. 2 c.p.c. delle scritture private autenticate di cui al n. 2).
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Titolarità (d. civ.) (Tenure)
Si tratta di una relazione di appartenenza di una situazione giuridica soggettiva ad un soggetto di diritto.
Il termine ha origine della parola titolo, cioè fatto o atto giuridico dal quale deriva l’assunzione di una situazione.
La titolarità di un diritto può essere distinta dall’esercizio dello stesso in queste situazioni:
1) il soggetto incapace d’agire anche se è titolare d’un complesso di rapporti attivi e passivi. In tal caso viene sostituito nell’attività giuridica dal rappresentante legale
2) il soggetto è capace d’agire ma può essere privato della legittimazione all’esercizio dei propri diritti.
Tipicità (Typical)
Caratteristica di alcuni negozi giuridici che hanno una propria denominazione e una specifica, autonoma disciplina.
In diritto penale esiste la tipicità dei reati cioè un carattere essenziale del reato, che per il principio di legalità, deve essere descritto per tipi legali.
In questo caso è la norma che deve individuare il comportamento vietato.
Un fatto è tipico, quando realizza tutti gli elementi essenziali richiesti dalla norma come integrazione del reato.
Un fatto concreto è considerato un reato quando è conforme alla fattispecie legale.
Se manca uno solo degli elementi che costituiscono un reato considerato in maniera astratta dal legislatore, si esclude l’esistenza del reato. Il fatto in tal caso è detto atipico.
Testo unico (t.u.) (d. cost.) (Text only)
È un testo normativo che raccoglie gli atti normativi che disciplinano la stessa materia.
Ci sono due tipi di testo unico:
1) testo unico di coordinamento, consiste nell’unire, coordinare, modificare e abrogare qualsiasi altro testo;
2) di mera compilazione, rientrano in questa categoria i testi autorizzati ma non delegati al Governo, i testi regionali adottati dalla Giunta e non dal Consiglio regionale e infine i testi costituzionali adottati dal Governo.