Secondo questo principio deve essere permesso ai cittadini di esercitare un controllo democratico su tutti i momenti ed i passaggi dell’operato della P.A., in modo di verificarne la correttezza e l’imparzialità.
La legge 241/1990 contiene informazioni su questo princio e sancisce:
1) l’obbligo di conclusione del procedimento mediante un provvedimento esplicito (art. 2);
2) l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3);
3) l’identificazione del responsabile del procedimento (artt. 4-6);
4) il riconoscimento del diritto dei cittadini e degli enti esponenziali a partecipare all’iter procedimentale (artt. 7-22);
5) il diritto di accesso ai documenti amministrativi [Accesso ai documenti della pubblica amministrazione (Diritto di)] (artt. 22-28).
Il principio della trasparenza trova riconoscimento legislativo nell’art. 1, L. 241/1990 successivamente modificato con la L. 11-2-2005, n. 15.
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Trasformazione di società (d. comm.) (Transformation of company)
Quando una società modifica la sua organizzazione sociale, durante la sua vita di parla di trasformazione di società.
I diritti e gli obblighi rimangono invariati, si ha soltanto una modifica dell’atto costitutivo
Essa si verifica dopo delibera dell’assemblea straordinaria nelle società di capitali, con il consenso dei soci nelle società di persone.
Quando avviene la trasformazione i soci assenti o dissenzienti di società semplici, hanno il diritto di recedere dalla società.
Il legislatore ha riformato con D.Lgs. 6/2003 la disciplina della trasformazione introducendo la c.d. trasformazione eterogenea.
La trasformazione omogenea è quella avente ad oggetto il passaggio da una società commerciale di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice) ad una società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata) o, viceversa.
La trasformazione eterogenea è la trasformazione di società di capitali in consorzi, società consortili, cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni, e la trasformazione di tali enti in società di capitali.
L’eccezione è rappresentata delle sole associazioni non riconosciute.
Trascrizione (d. civ.) (Transcript)
si tratta di un mezzo pubblicitario per gli immobili ed i beni mobili registrati che permette il riconoscimento delle vicende relative a tali beni.
Bisogna distinguere:
1) la trascrizione per i beni mobili non registrati;
2) la trascrizione per gli immobili.
L’art. 2643 c.c. elenca gli atti per i quali si fa trascrizione.
L’art. 2645 c.c., prevede la trascrivibilità di ogni altro atto o provvedimento che produca taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’art. 2643 c.c.
Secondo la legge 30/97 prevede l’obbligo della trascrizione anche al contratto preliminare avente ad oggetto la conclusione di taluno dei contratti di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) dell’art. 2643 c.c.
Secondo l’art. 2644 c.c., gli atti soggetti a trascrizione non possono essere opposti a chi ha acquistato e trascritto il suo titolo e non hanno effetto nei confronti di chi ha trascritto tutte le successive iscrizioni.
Non hanno effetto per i diritti acquistati dallo stesso autore, quando l’acquisto risalga a data anteriore.
La trascrizione ha effetto dichiarativo al fine di pubblicitario, ma anche di dirimere un conflitto tra più aventi causa da un medesimo autore.
La trascrizione non ha efficacia sanante degli eventuali vizi di cui il negozio giuridico trascritto può essere affetto.
Talvolta la trascrizione viene a creare un particolare affidamento sulla legittimità dell’atto, quindi rende inopponibile ai terzi, a determinate condizioni, gli effetti che deriverebbero loro dalla caducazione dell’atto.
La pubblicità dell’atto viziato e dell’atto di acquisto del terzo risolve il vizio, quindi la pubblicità stessa viene qualificata pubblicità sanante.
L’articolo 2652 n 6 cc tratta delle ipotesi principali riguardanti i casi di nullità o di annullamento degli atti.
Solo in alcuni casi, la trascrizione ha effetto costitutivo come per esempio nel caso dall’usucapione di chi non è proprietario.
Si verifica l’usucapione quando occorrono la buona fede dell’acquirente e la trascrizione del titolo di acquisto (art. 1159 c.c.).
La legge 2683 cc. stabilisce per i beni mobili registrati una trascrizione analoga a quello immobiliare.
Trapianto di organi (d. civ.) (Organ Transplants)
Si tratta del prelievo di organi da viventi o da un cadavere, in modo da innestarli poi in un soggetto vivente.
Il codice civile prevede dei limiti al trapianto indicati nell’art. 5: il trapianto è consentito solo quando non determina una diminuzione permanente dell’integrità fisica del donatore.
Sono per questo lecite le donazioni di sangue o lembi di pelle, al contrario sono vietate quelle di organi doppi.
Il trapianto di rene è consentito solo se a donare è un parente prossimo (genitori, figli o fratelli del beneficiato), a meno che essi non siano idonei o disponibili.
In tal caso la donazione è ammessa anche da parte di altro parente o di persona non legata da vincoli di parentela col paziente.
Il consenso che viene fornito dal donatore può essere ritirato in qualsiasi momento non dando al soggetto interessato alcun diritto.
Il ministro della sanità deve autorizzare il trapianto.
La legge 91/1999 ha stabilito il criteio del silenzio/assenso per quanto riguarda il trapianto da cadavere a vivente.
Se il cittadino non manifesta dopo la morte, il proprio assenso o diniego la mancata espressione di volontà equivale ad assenso.
L’équipe medica dovrà però dimostrare il decesso e che la persona deceduta abbia ricevuto, in vita, la notifica ad esprimere la propria volontà.