Tassa (d. trib.) (Fee)

Prestazione pecuniaria dovuta dal singolo.
Essa induce una controprestazione che lo Stato effettua su richiesta del soggetto.
Il privato stimola con la richiesta la prestazione dell’ente.
Per ottenere questa prestazione però è tenuto al pagamento di un tributo.
Vi sono tre categorie di tasse:
1)tassa amministrativa dovuta per ottenere autorizzazioni, certificazioni o atti
2) tassa industriale dovuta dalle imprese allo stato per l’esercizio di una attività;
3)tassa giudiziaria, cioè tributi dovuti dai privati sia per i giudizi civili, sia per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, che per l’attività di ufficio svolta dall’autorità giudiziaria nell’esercizio della giurisdizione penale per la repressione dei reati.

T.A.R. (tribunale amministrativo regionale) (d. amm.) (TAR (Regional Administrative Court))

Il T.A.R. è un Organo di giustizia amministrativa di primo grado.
Sono venti, uno per ciascuna Regione, ed hanno sede nel capoluogo regionale;
inoltre in nove Regioni sono state realizzate anche sezioni staccate.
Ogni TAR è composto da un presidente e da almeno cinque magistrati amministrativi regionali che sono scelti mediante un concorso pubblico;
I TAR hanno tre competenze:
1) una giurisdizione generale di legittimità (artt. 2, 3 e 4 L. 1034/1971): I TAR possono solamente annullare l’atto illegittimo, ma non possono riformare né sostituire l’atto annullato;
2) una giurisdizione eccezionale di merito per materie determinate dalla legge (art. 26 L. T.A.R.): l’atto è valutato sotto il profilo della legittimità ma anche della convenienza e dell’opportunità.
Il giudice, può annullare l’atto per motivi di legittimità o per vizi di merito, riformarlo , e sostituirlo con un altro da esso stesso formato.
3) una giurisdizione esclusiva nelle materie determinate (art. 7 L. e artt. 33 e 34 del D.Lgs. 80/1998, così come modif. dalla L. 205/2000).