I pubblici poteri trasferiscono alcune risorse, senza alcuna contropartita a soggetti che si trovano in stato di bisogno o ad un’impresa per evitare l’aumento dei prezzi di determinati beni.
I sussidi possono rappresentare finanziamento per i servizi pubblici essenziali per il benessere dei cittadini, o servire a particolari obiettivi economici quali, ad esempio, l’installazione di impianti industriali in zone non ancora sviluppate.
In tal caso si parla di sovvenzioni o incentivi.
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Sussidiarietà (principio di) (d. amm.) (Subsidiarity (principle of))
Il principio di sussidiarietà stabilisce che la generalità dei compiti e delle funzioni cedute dallo Stato venga data agli enti più vicini ai cittadini, cioè ai Comuni e agli altri enti locali.
La legislazione con la L. 59/1997 e la costituzione con la L. cost. 3/2001 hanno reso ufficiale questo principio.
Esistono due forme di sussidiarietà verticale e orizzontale (commi dell’art. 118 Cost.):
1) nel co. 2 le funzioni amministrative sono ripartite in maniera discendente ( i Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie insieme a quelle che possono essere conferite dallo Stato e dalle Regioni con apposite leggi (sussidiarietà verticale));
2) nel co. 4 sia lo Stato che gli altri enti territoriali devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale (sussidiarietà orizzontale).
La sussidiarietà verticale conduce all’affermazione di un modello decentrato di amministrazione pubblica, dal punto di vista amministrativo, e dal punto di vista politico-costituzionale all’allargamento degli istituti di democrazia diretta.
La sussidiarietà orizzontale determina invece, la liberalizzazione delle attività private, il ritiro dello Stato dall’economia, le privatizzazioni e la deregolamentazione amministrativa, sub specie di delegificazione e di semplificazione.
Questi due tipi di sussidiarietà si compongono un disegno piramidale di competenze che parte dagli individui per arivare allo Stato.
Surrogazione (d. civ.) (Subrogation)
La surrogazione permette la successione a titolo particolare nel lato attivo del rapporto obbligatorio.
Questo avviene in deroga al principio dell’art. 1180 c.c. in base al quale il pagamento del terzo estingue l’obbligazione.
La surrogazione si verifica:
1) per volontà del creditore quando riceve il pagamento da un terzo e dichiara di volerlo far subentrare nei propri diritti verso il debitore (si parla di surroga per quietanza);
2) per volontà del debitore quando prende a mutuo una somma per pagare il creditore, quindi surroga il mutuante nella posizione del creditore pagato (si parla di surroga per imprestito);
3) per volontà della legge (surrogazione legale), quando secondo l’art. 1203 c.c., la legge stessa autorizza il terzo (che paga un debito altrui) a surrogarsi nei diritti del creditore, in maniera indipendente dalla volontà del creditore e debitore.
Surrogatoria (azione) (d. civ.)
L’azione surrogatoria permette al creditore di sostituirsi al debitore nell’esercizio di singoli diritti o azioni, nel proprio interesse (utendo iuribus) (art. 2900 c.c.).
Presupposti della surrogatoria sono:
a) natura patrimoniale e non personale dei diritti;
b) qualità di creditore di chi agisce in surrogatoria;
c) inerzia del debitore per realizzare ed esercitare i propri diritti e le proprie azioni verso terzi;
d) danno (o pericolo di esso) che derivi al creditore dall’inerzia del debitore.
Il creditore può sostituirsi al debitore nel compimento di atti giuridici, con effetti favorevoli anche per il debitore.
Il creditore può in tal modo soddisfare le proprie pretese.
Altri eventuali creditori del debitore anche se non hanno esercitato un’ azione surrogatoria, possono giovarsi dei risultati della stessa, grazie all’attivo recuperato al patrimonio del debitore.