Supremazia (d. cost.)

Lo stato presenta la supremazia sui cittadini.
La supremazia può essere:
1) generale quando avviene sulla collettività indifferenziata dei cittadini non considerando le qualità particolari del singolo e i suoi rapporti con lo Stato;
2) speciale quando il potere direttivo dello Stato avviene solo nei confronti di alcuni soggetti passivi che sono sottoposti a tale potere e che si distinguono dalla massa dei consociati.
Il loro rapporto nei confronti dello Stato ha tre caratteri fondamentali:
1)continuità del vincolo;
2)rapporto di preminenza (della P.A. su di essi);
3)carattere istituzionale del rapporto stesso.
La supremazia speciale è un rapporto delimitato, autonomo, che presenta caratteri propri, limiti precisi e destinatari individuabili.
Al cotrario la supremazia generale ha portata ampia, agisce in maniera automatica e stabilisce precetti generali a tutta la comunità in maniera indistinta.
Tutti i soggetti pubblici in maniera indistinta possono avere il potere della supremazia.
Al contrario il potere di supremazia generale è solo dello Stato o degli enti pubblici territoriali.

Supplenza (d. cost.) (Deputizing)

Esiste secondo la Costituzione la supplenza al Presidente della Repubblica, se questi non possa adempiere alle sue funzioni.
E’ il presidente del senato a svolgere la sua funzione in questo caso.
La supplenza può divenire:
— permanente in caso di:
a) infermità irreversibile;
b) decadenza dalla carica fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza di condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 15, L. Cost. 1/1953);
c) perdita del godimento dei diritti civili e politici;
— temporaneo in caso di:
a) sospensione dalla carica disposta dalla Corte costituzionale in pendenza di giudizio d’accusa per alto tradimento o attentato alla Costituzione (art. 12, L. Cost. 1/1953);
b) malattia con nessuna previsione di guarigione entro breve termine, pur senza pregiudicare la riassunzione della carica, a guarigione avvenuta;
c) viaggio all’estero (in questo caso e’ di pertinenza del singolo capo dello Stato decidere se farsi sostituire o meno).
Il supplente può assolvere tutte le funzioni attribuite al Presidente, tranne gli atti incompatibili con il carattere temporaneo della carica ricoperta.

Supercondominio (d. civ.)

Si tratta di una serie di edifici autonomi o di case unifamiliari cha hanno beni, opere ed impianti comuni.
Il supercondominio è previsto nei complessi residenziali contenenti strutture abitative, giardini, parchi giochi per i bambini, piscine, impianti ed attrezzature sportive etc.
La gestione unitaria avviene grazie all’istituzione di un apposito organismo rappresentativo, relativamente a tali parti comuni, dell’intero complesso residenziale.
Vengono applicate le stesse norme dettate per il condominio e gli organi in esso operanti sono gli stessi.