Subcontratto (d. civ.) (Subcontracting)

È il contratto che permette di reimpiegare la posizione che gli deriva da un contratto in corso, riproducendone con un terzo la stessa operazione economica.
Esse permette la creazione di un rapporto contrattuale nuovo, con lo stesso contenuto e la stessa estensione del rapporto originario.
Da questo dipende in termini di derivazione e di subordinazione, però ha la caratteristica che uno dei contraenti è parte di entrambi, con ruoli inversi.
Il subcontraente è pur sempre obbligato nei confronti del contraente principale, che adempie agli obblighi nascenti dal contratto-base agendo nei confronti del terzo.

Stupefacenti (produzione, traffico e detenzione illecita) (d. pen.) (Narcotics (production, trafficking and illegal detention))

L’art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico sugli stupefacenti) stabilisce che chiunque, senza l’autorizzazione prevista dalle legge, coltivi, produca, fabbrichi, estragga, raffini, venda, offra o metta in vendita, ceda, distribuisca, commerci, trasporti, procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegni per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope, sia punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
E’ prevista la stessa pena per chiunque, senza l’autorizzazione, importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che siano superiori per quantità ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, o che sembrino destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope superiori al quantitativo prescritto.
Se l’individuo è autorizzato a detenere sostanze stupefacenti ma illecitamente cede, mette o procura che altri mettano in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle apposite tabelle, viene punito.
Quando i fatti sono di lieve entità, vengono applicate le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
Se il fatto viene realizzato da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

Studio (diritto e dovere allo) (d. cost.) (Studio (right and duty to))

La Costituzione, che considera il nostro Stato come Stato di cultura, rende effettivo il diritto di eguaglianza ed afferma il principio del libero accesso per tutti all’istruzione scolastica (art. 34 Cost.) senza alcuna discriminazione.
Il diritto allo studio è effettivo anche a favore di coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli, con borse di studio, assegni familiari ed altre provvidenze.
Il diritto allo Studio si realizza attraverso la scuola dell’obbligo , è valido come dovere per tutti e conserva il carattere della gratuità.

Studi di settore (d. trib.) (Sector Studies)

Strumenti per identificare la capacità reddituale potenziale di un contribuente medio appartenente ad ogni categoria economica.
Essi sono i dati dichiarati e di altri elementi extracontabili (dedotti da questionari compilati dal contribuente).
Il contribuente dichiarando meno di quanto indicato negli studi viene sottoposto ad accertamento.
Gli studi di settore non sono applicabili nei confronti dei titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In tal caso sono individuati specifici indicatori di normalità economica, atti a rilevare la presenza di ricavi o di compensi non dichiarati o rapporti di lavoro irregolari.
Gli studi di settore non possono essere applicati ai contribuenti che dichiarano ricavi o compensi superiori al limite fissato per ciascun studio, o ai contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo d’impresa.