Secondo l’art. 1 D.Lgs. 58/98 gli strumenti sono:
1) azioni e altri titoli che rappresentano il capitale di rischio negoziabile sul mercato dei capitali;
2) obbligazioni, titoli di Stato e altri titoli di debito che possono essere negoziati sul mercato dei capitali;
3) un altro titolo normalmente negoziato, che consente di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici;
4) contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
5) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali e previsti da codice civile;
6) quote di Fondi comuni di investimento;
7) titoli negoziati sul mercato monetario;
8) contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, su merci e su indici azionari;
9) contratti a termine correlati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
10) contratti di opzione su strumenti finanziari e i relativi indici, oltre che a contratti di opzioni sulle valute, su tassi d’interesse, su merci, e sui relativi indici.
Gli strumenti informatici e telematici (d. proc. civ.) vengono utilizzati grazie al D.P.R del 13-2-2001 n 123.
Ll’art. 4 D.P.R. 123/2001, stabilisce che tutti gli atti e i provvedimenti del processo possono essere compiuti come documenti informatici, e sottoscritti con firma digitale.
La costituzione in giudizio e l’iscrizione a ruolo possono essere realizzate in via telematica, con la trasmissione di copia informatica dei documenti probatori che si intendono produrre, nonché della procura alle liti e della nota di iscrizione a ruolo.
Le notificazioni possono essere effettuate con Strumenti telematici.
L’indirizzo telematico del difensore viene comunicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza.
Il processo verbale ed il fascicolo d’ufficio possono avere la forma del documento informatico (c.d. fascicolo informatico): esso poi, può essere consultato, in via telematica o attraverso un videoterminale presente nei locali della cancelleria.
Anche la sentenza redatta come documento informatico può essere trasmessa per via telematica, assicurandone l’integrità, l’autenticità e la riservatezza.
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Straniero (d. pubbl.) (Foreign)
Egli ha una cittadinanza diversa da quella italiana.
L’apolide invece non ne ha alcuna;
comunque secondo la dottrina, nella Costituzione lo straniero è alla pari dell’apolide.
L’art. 10 Cost. indica che lo straniero ha una condizione giuridica regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Il legislatore non può offrire allo straniero un trattamento giuridico inferiore rispetto a quello del diritto internazionale richiamato dal dettato costituzionale.
La Costituzione conferisce agli stranieri alcuni diritti e libertà fondamentali che riguardano la persona umana (libertà personale, inviolabilità del domicilio, segretezza della corrispondenza etc.).
La legge ordinaria estende allo straniero i diritti riconosciuti solo ai cittadini.
Tre sono le categorie di stranieri:
1) che appartengono a Stati membri dell’Unione europea, quindi in quanto cittadini europei hanno alcuni diritti, fra i quali la libertà di circolare e soggiornare nell’ambito degli Stati membri della Comunità, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali dello Stato nel quale hanno la resisdenza, il diritto di svolgere attività lavorativa e imprenditoriale, etc.;
2) extracomunitari;
3) quelli che godono del diritto d’asilo per la mancanza di libertà nel loro paese.
Lo Straniero può essere un rifugiato politico, con una condizione regolata dal diritto internazionale.
Strage (d. pen.) (Massacre)
Compie una strage (art. 422 c.p.) chiunque, fuori dalle ipotesi di devastazione, saccheggio e strage di cui all’art. 285 c.p., compia atti che mettano in pericolo l’incolumità pubblica.
Si verifica il reato anche col semplice compimento di tali atti, e non necessariamente con la morte di taluno.
La morte aggrava la pena.
Esiste un reato ai strage che viene effettuato con dolo cioè al fine di uccidere ed un reato (art. 285 c.p. ) in cui la strage è effettuata per attentare alla sicurezza dello Stato.
la Pena è la reclusione non inferiore a 15 anni; se poi avviene la morte di una o più persone la pena è l’ergastolo.
Statuto (Staff)
Inizialmente corrispondeva alla carta costituzionale del regno di Sardegna, concessa da Carlo Alberto il 4 marzo 1848, in seguito del Regno d’Italia.
Il documento era inspirato ai princìpi del governo costituzionale.
Lo Statuto era formato da un preambolo e da 84 articoli e fu pubblicato in lingua italiana e francese.
Aveva i caratteri di una Costituzione:
1) ottriata: infatti era una Carta costituzionale concessa dal sovrano;
2) flessibile: che aveva lo stesso grado della legge ordinaria. Essa era modificabile con un procedimento legislativo ordinario.
I poteri dello Stato, anche se affiancati da istituzioni rappresentative del popolo, erano fissi nella persona del Re.
I ministri del re non erano tenuti a rispondere dinanzi alle Camere del loro operato; vi era infatti un rapporto di fiducia fra Camere e Governo.
In seguito al D.Lgs. 16-3-1946, n. 98, lo Statuto rimase formalmente in vigore fino al 1 gennaio 1948, quando entrò in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana.
Lo Statuto comunale e provinciale (d. amm.) è un atto normativo che evidenzia l’autonomia dei Comuni e delle Province, il potere di autorganizzazione(autonomia amministrativa), nonché il potere di individuazione dei fini da perseguire e dei mezzi necessari per la loro realizzazione (autonomia politica e normativa).
L’autonomia statutaria è oggi riconosciuta dalla Costituzione e si manifesta secondo i principi fissati dalla Carta fondamentale, secondo i limiti della legislazione statale (art. 117, co. 2, lettera p) Cost. (in particolare il sistema elettorale e gli organi di governo) e della legislazione regionale.
L’art. 4 della L. 131/2003 stabilisce che lo Statuto ha il compito di stabilire i principi di organizzazione e funzionamento, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica.
Lo Statuto dei lavoratori (d. lav.) è una fonte normativa importante, dopo la Costituzione, in materia di libertà sindacale, corrisponde oggi alla L. 300/70.
Con esso il legislatore tutela la libertà e dignità del prestatore, i beni esposti a pericolo di pregiudizio, e sostiene la presenza del sindacato sui luoghi di lavoro.
Le norme del Titolo I (artt. 1-13) stabilscono: l’art. 1 garantisce la libertà di opinione politica, religiosa etc.del lavoratore; gli artt. 2 e 3 riducono l’impiego delle guardie giurate,che non devono essere utilizzate per vigilare sull’attività lavorativa, né, ai sensi dell’art. 4, tale attività deve essere controllata con l’uso di impianti audiovisivi; l’art. 5 disciplina le modalità di svolgimento degli accertamenti sanitari sul lavoratore; l’art. 6 evita le perquisizioni personali; l’art. 7 limita l’esercizio del potere disciplinare; l’art. 8 non permette le indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore; gli altri articoli del Titolo I regolano,i permessi per permettere l’istruzione dei lavoratori studenti, le attività culturali e ricreative organizzate nell’azienda, gli istituti di patronato e di assistenza, le mansioni del lavoratore.
Il Titolo II (artt. 14-18) sancisce il rispetto della libertà sindacale, (art. 39 Cost.) nell’ambito dei luoghi di lavoro.
L’art. 18 prevede la reintegrazione nel posto di lavoro del prestatore illegittimamente licenziato.
Il Titolo III (artt. 19-27) contiene una serie di misure di sostegno dell’attività sindacale. Il sindacato ha cosi’ il diritto di convocare assemblee o indire referendum, di affiggere nell’azienda pubblicazioni su materie di interesse sindacale, di avere dei locali a disposizione per le proprie attività.
Tali diritti sono garantiti dall’art. 28.
Dopo il referendum popolare dell’ 11-6-1995, risulta abrogata la lett. a) e parzialmente emendata la lett. b) dell’art. 19.
Il Titolo III può essere applicato solo nelle unità produttive che impiegano più di 15 dipendenti.
Nell’ambito dell’impiego pubblico la cd. privatizzazione operata dal D.Lgs. 29/93 e la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche permette di superare la questione della applicabilità dello Statuto.
Il D.Lgs. 165/2001 stabilisce all’art. 51 che la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere applicata alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Lo Statuto del contribuente (d. trib.) è una legge generale tributaria con l’obiettivo di regolare i rapporti tra l’amministrazione finanziaria e i cittadini.
Vengono stabilite delle regole precise che dovrebbero vincolare il legislatore fiscale e tutelare il contribuente contro disposizioni inique, vessatorie.
Lo Statuto regionale (d. cost.) è l’attività statutaria delle Regioni riconosciuta a livello costituzionale (artt. 116 e 123 Cost.).
Le regione speciali hanno un diverso Statuto.
Le Regioni normali adottano il proprio Statuto, deliberato dal Consiglio regionale.
Gli Statuti possono essere sottoposti a referendum, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, quando un cinquantesimo degli elettori della Regione o di un quinto dei consiglieri regionali lo dovesse richiedere.
Gli Statuti delle Regioni speciali sono adottati direttamente dal Parlamento con legge costituzionale. Lo Statuto delle Regioni speciali non è espressione di autorganizzazione dell’ente, così come per le Regioni ordinarie.
Lo Statuto societario (d. comm.) è un documento, un atto pubblico, che contiene le norme che regolano la vita della società.