Comando (d. amm.) (Command)

Provvedimento amministrativo che impone un obbligo positivo di dare o fare. Il (—) rientra nella categoria degli ordini e come tale può dipendere da una scelta discrezionale o da un mero accertamento da parte della P.A.
Il (—) nel pubblico impiego, in particolare, si configura nell’ipotesi in cui il dipendente viene chiamato a prestare servizio presso un’amministrazione statale diversa da quella d’appartenenza. Il (—) è un istituto eccezionale e può essere disposto per un periodo determinato quando sussiste uno dei seguenti presupposti: per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Coltivatore diretto (d. agr.) (Farmer Direct)

È (—) chi esercita professionalmente attività economica di coltivazione della terra, servendosi di un’organizzazione con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 1647 c.c.), restando irrilevante la modesta entità di tale organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato.
Il (—) si distingue dall’imprenditore agricolo perché quest’ultimo esercita la coltivazione e la produzione agricola con prevalenza del fattore capitale su quello lavoro e con impegno prevalente di mano d’opera subordinata.
Ai fini della qualifica del coltivatore diretto che i prodotti del fondo siano destinati direttamente al sostentamento del coltivatore e della sua famiglia, non essendo necessario che tali prodotti siano destinati al mercato.
La famiglia del (—) non va intesa come quella propria di questo derivante dal matrimonio e comprensiva soltanto del capofamiglia e dei figli conviventi, bensì come organismo economico a base associativa, inquadrabile nella categoria delle piccole imprese agrarie, formato da tutti quei soggetti legati da vincoli di parentela e di affinità col lavoratore agricolo, i quali, pur non avendo con questo comunanza di mensa e di tetto, risultino associati alla conduzione del fondo.

Colpo di Stato (d. pubbl.) (Coup d’Etat)

Metodo di conquista del potere fondato su un repentino e spesso violento mutamento dell’assetto governativo o del regime politico di uno Stato, perpetrato illegittimamente in violazione dei principi costituzionali e democratici interni e internazionali, per instaurare governi dittatoriali o regimi autoritari.
Nella maggior parte dei casi è imposto da un ristretto gruppo di militari, ovvero dall’esercito nel suo insieme: se è operato da un gruppo politico, l’apparato militare può assumere un atteggiamento di neutrale complicità.

Colpevolezza (d. pen.) (Guilt)

È il giudizio di appartenenza psicologica del fatto al suo autore e comprende le condizioni che consentono di muovere un rimprovero personale all’autore del reato.
Può assumere le forme del dolo e della colpa ed è definita genericamente elemento soggettivo del reato.
Il concetto di (—) è recepito, in dottrina, in due diverse accezioni:
— secondo la concezione psicologica, è una relazione psicologica tra fatto ed autore;
— secondo la concezione normativa, consiste nella valutazione normativa di un elemento psicologico, e cioè nella rimproverabilità dell’atteggiamento psicologico tenuto dall’autore.
Secondo la concezione normativa, oggi dominante, nella struttura della (—) occorre distinguere: l’imputabilità; il dolo o la colpa; la conoscibilità del divieto penale [Errore]; l’assenza di cause di esclusione della colpevolezza [Cause di giustificazione].
Principio di (—)
La rilevanza della (—), relativamente all’affermazione della responsabilità penale, è ribadita dall’affermazione del principio di (—) come principio costituzionalmente rilevante: secondo l’art. 27, co. 1 Cost. la responsabilità penale è personale.
L’interpretazione della vera portata di questo principio divide la dottrina:
— un primo orientamento ritiene che il principio in questione ricomprenda soltanto il divieto della responsabilità per fatto altrui, non anche della responsabilità oggettiva;
— un secondo orientamento ritiene che il legislatore costituzionale abbia accolto un concetto di responsabilità personale incentrata sull’atteggiamento interiore dell’agente;
— un orientamento intermedio (che appare preferibile) ritiene costituzionalmente affermato il principio della responsabilità per fatto proprio colpevole, con la conseguente illegittimità costituzionale sia delle ipotesi di responsabilità per fatto altrui che per fatto proprio incolpevole, e cioè per cd. responsabilità oggettiva.