Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 201/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Prima Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea Presidente

Fulvio Rocco Consigliere

Riccardo Savoia Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 14/2009 proposto da Fiorella Zennaro, rappresentata e difesa dall’avv. Valerio Migliorini e Giovanni Ruberto, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, Piazzale Roma, 521;

contro

il Comune di Rosolina, in persona del Sindaco p.t.;

l’Agenzia del demanio, in persona del direttore p.t.;

l’Agenzia del demanio-Filiale Veneto, in persona del direttore p.t.;

la Regione Veneto, in persona del Presidente p.t.;

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore;

il Presidente del Consiglio dei Ministri, nessuno costituito in giudizio;

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, e domiciliato ex lege presso la stessa, in Venezia, Palazzo Reale S. Marco;

per l’annullamento

del provvedimento del Comune di Rosolina – settore VIII demanio turistico ricreativo, protocollo n. 21725 del 13 novembre 2008, di rettifica e richiesta di versamento del canone demaniale e dell’imposta regionale per l’anno 2007, con riferimento alla concessione demaniale marittima n.1 del 7 marzo 2007, aventi decorrenza primo gennaio 2005;

del provvedimento in pari data, protocollo n. 21726, di determinazione e richiesta di versamento del canone demaniale e dell’imposta regionale, e richiesta di adeguamento della polizza fideiussoria relativa all’anno 2008 con riferimento alla medesima concessione demaniale.

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze ;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Consigliere Riccardo Savoia – i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza ;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato in diritto:

1. La ricorrente , titolare della concessione demaniale marittima n. 1/2007 avente a oggetto un manufatto denominato “Pensione Fiorella”, impugna con il ricorso in epigrafe i provvedimenti con cui il Comune ha rideterminato il canone, prima corrispondente a euro 4293,61, per l’anno 2007 nella somma di 24.960,13, e per l’anno 2008 nella somma di euro 25.041,02, deducendo l’erronea qualificazione del rapporto concessorio come attinente a un’attività commerciale anziché ricettiva.

2. Si è costituita l’amministrazione delle finanze che ha preliminarmente dedotto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

L’eccezione è fondata.

Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 1034/1971, le controversie aventi a oggetto indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici.

La giurisprudenza anche di recente ha avuto modo di affermare che laddove la controversia sia relativa alla determinazione del canone e alla misura dello stesso la pubblica amministrazione sia priva di qualsiasi discrezionalità, poiché se è vero che nella determinazione dell’ammontare dei canoni l’amministrazione deve comunque fare ricorso a criteri di apprezzamento tecnico contabile, si tratta comunque di questione afferente diritti soggettivi, senza coinvolgere perciò profili di discrezionalità amministrativa, consistendo in realtà nella pretesa a non vedersi assoggettati al pagamento di una somma di denaro maggiore di quella fissata da norma di legge, e solo nel caso in cui la controversia implichi pregiudizialmente la soluzione di questioni relative alla portata e al contenuto della concessione ovvero gli obblighi e ai diritti che ne derivano sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

Orbene nel caso in esame il Comune si è limitato ad applicare le tariffe di cui alla legge n. 296 del 2006, e dunque la questione ha come oggetto la mera quantificazione del canone afferente al singolo rapporto concessorio, e tale qualificazione non viene meno perché la ricorrente censura l’erroneo inquadramento della propria concessione come relativa ad attività ricettiva e non commerciale, perché l’applicazione di un parametro o di un altro non incide sulla natura del rapporto concessorio, ma rileva esclusivamente sull’importo in concreto del canone, restando dunque una questione di carattere meramente patrimoniale.

Ancora, anche seguendo i dettami recati dalla Corte costituzionale dapprima nella sentenza n.204/04 e da ultimo nella sentenza 11 maggio 2006 n. 191, non vi è spazio per la competenza giurisdizionale del giudice amministrativo in quanto non si apprezzano momenti riconducibili a un esercizio di potestà autoritativa, attenendo, come già detto, la causa esclusivamente a una questione di calcolo e di modalità per giungere alla esatta quantificazione del canone da corrispondere (Cfr. Tar Veneto, 5 febbraio 2008, n.219, Tar Lazio 16/4/2008).

Il ricorso dunque è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il Tribunale, inoltre, per il principio della

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n.739/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 339/2009, proposto da ORSANELI MATTEO, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Emanuela Spagnolo, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento del provvedimento del 13 novembre 2008, notificato il 23 novembre 2008, Reg. 126/2008, Cat. Q-2-2/6F/Div. P.A.S. di rigetto della domanda di rilascio di porto di fucile per uso caccia ed atti connessi;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’interno ;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il primo referendario Stefano Mielli), l’avv. Spagnolo per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Gasparini per la P.A.;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

FATTO E DIRITTO

La Questura della provincia di Vicenza ha respinto la domanda di rilascio di porto di fucile per uso caccia presentata dal ricorrente.

A fondamento del diniego è posto un giudizio di non sicura affidabilità e di mancanza di buona condotta desunti da un precedente che nell’atto impugnato viene descritto come “deferimento alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova del 21 agosto 2002 per spaccio di sostanze stupefacenti”, cui si accompagna il richiamo all’art. 1, punto 5, del DM 28 aprila 1998, il quale stabilisce che costituisce causa di non idoneità l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti.

Tale provvedimento è impugnato per le censure di erronea applicazione dell’art. 43 del RD 18 giugno 1931, n. 773, difetto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorso è fondato.

E’ vero che in materia di detenzione di armi dovendo l’Autorità di Pubblica Sicurezza perseguire la finalità di prevenire la commissione di reati o di fatti lesivi dell’ordine pubblico, essa dispone di un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità della persona quanto al buon uso delle armi.

Tuttavia un siffatto potere discrezionale non esime l’amministrazione dal formulare il proprio giudizio negativo con l’impiego di canoni di ragionevole coerenza e di consequenzialità logica, quanto alla sussistenza ed alla rilevanza dei presupposti di fatto che sorreggono tale valutazione.

Nel caso in esame risulta, per contro, omessa la considerazione di significative circostanze che rendono e fanno apparire incongrua la formulazione di un giudizio di non affidabilità come quello gravato.

Il ricorrente infatti è stato deferito alla Prefettura (non quindi alla Procura) e non per spaccio di sostanze stupefacenti, ma perché trovato in possesso di quantità ritenuta per uso personale il 21 agosto 2002.

A seguito della segnalazione alla Prefettura risulta essersi sottoposto ad un programma terapeutico, avviato dal mese di marzo del 2005 e conclusosi positivamente il mese di marzo 2007, durante il quale risulta altresì essere stata costantemente accertata, attraverso controlli, l’astinenza dall’uso di sostanze psicotrope (cfr. la relazione dell’Azienda Ulss n. 6 di Vicenza di cui al doc. 4 allegato al ricorso).

Al termine del programma, inoltre, la Prefettura di Padova con provvedimento del 22 giugno 2007 (cfr. doc. 3 allegato al ricorso), ha disposto l’archiviazione degli atti relativi al procedimento amministrativo instaurato, e ciò in ragione dei risultati della riabilitazione attestati dalla competente struttura sanitaria pubblica, la quale, anche in tempi più recenti (cfr. la nota del 31 dicembre 2008 allegata al ricorso), ha ribadito la positiva conclusione del programma riabilitativo e la normalizzazione degli indici psicologici rilevanti.

Orbene, alla stregua di tali elementi di fatto, la motivazione del diniego appare incongruamente formulata, in quanto dalla stessa risulta che l’Amministrazione ha omesso di considerare che prolungati controlli provenienti da strutture pubbliche hanno escluso l’attuale assunzione anche occasionale di stupefacenti, accertando la stabilizzazione del non uso, laddove, per contro, risulta erroneamente attribuita rilevanza penale ad episodi che ne erano privi.

Ne consegue che, come dedotto, il diniego impugnato, in assenza di elementi idonei ad attualizzare il giudizio di non affidabilità rispetto alla specifica e pregressa condizione di assuntore occasionale di stupefacenti deve ritenersi non adeguatamente motivato.

Il ricorso va quindi accolto.

Le spese di giudizio, tenuto conto della peculiarità della controversia, possono esser compensate.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 339/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 645/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Elvio Antonelli Consigliere

Marina Perrelli Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 2355/2008, proposto, ex art. 21 bis l. 1034/71, da Jasari Fadil, rappresentato e difeso dall’avv. Helga Lopresti, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Venezia, p.zza S. Marco n. 63;

PER L’ACCERTAMENTO

del silenzio inadempimento della Questura di Treviso, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e successive modifiche, nonché della fondatezza dell’istanza ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e successive modifiche; e

PER LA CONDANNA

dell’Amministrazione a provvedere, ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971 e successive modifiche, e a risarcire i danni patiti dal ricorrente a causa dell’illegittimo silenzio inadempimento.

Visto il ricorso, notificato l’8 novembre 2008 e depositato presso la Segreteria il 2 dicembre 2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009 – relatore il Referendario M. Perrelli – l’avv. Lopresti per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Cerillo per la P.A.;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente otteneva il 26 gennaio 2007 dallo Sportello Unico per l’immigrazione di Treviso il nulla osta al lavoro subordinato presso la ditta Parolin N. F. & s.a.s..

Il 29 maggio 2007 Jasari Fadil presentava alla Questura di Treviso la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Con la memoria di costituzione in giudizio l’Amministrazione dell’Interno ha dato atto della conclusione dell’attività istruttoria da parte della Questura di Treviso in data 20 novembre 2008 e dell’invio della richiesta telematica al Poligrafico dello Stato per l’emissione del permesso di soggiorno con scadenza al 20 maggio 2009.

Dalla documentazione prodotta si evince l’emissione del permesso di soggiorno in favore del ricorrente e la fissazione della data del 31 gennaio 2009 per la consegna e l’attivazione del predetto titolo.

Il Collegio deve, pertanto, dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stato emesso il permesso di soggiorno oggetto del ricorso per silenzio inadempimento.

Per quanto concerne la liquidazione delle spese di giudizio il Collegio rileva che alla data del deposito ( 2 dicembre 2008) del presente ricorso l’istruttoria relativa all’emissione del permesso di soggiorno era già stata conclusa da parte della Questura di Treviso (20 novembre 2008) e che mancava solo la formale consegna del detto titolo che, peraltro, in base alla normativa vigente, non viene materialmente emesso dalla Questura, bensì dal Poligrafico dello Stato.

Sulla scorta delle predette argomentazioni appaiono, quindi, sussistere giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Terza Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, addì 11 febbraio 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 2355/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1032/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Claudio Rovis – Presidente f.f.

Fulvio Rocco – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

SENTENZA

sul ricorso n. 1946/2008 proposto a’ sensi e per gli effetti dell’art. 25 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modd. da Brischetti Mauro, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Luisa Miazzi e Francesco Rossi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Abram Rallo in Venezia-Mestre, Galleria Matteotti 9,

contro

il Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege presso la sua sede in Venezia, San Marco, 63,

per l’annullamento

della comunicazione dell’Aeronautica militare – Ispettorato per la sicurezza del volo, dd. 24.7.2008 prot. n. 56990 – ISV-32/G.47.01, recante diniego accesso alla relazione interna inerente infortunio sul lavoro occorso al ricorrente.

Visto il ricorso, notificato il 13.10.2008 e depositato presso la Segreteria il 29.10.2008, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 25 marzo 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

FATTO E DIRITTO

Espone il ricorrente, dipendente del Ministero della Difesa come militare in servizio presso il 51^ Stormo – Istrana, di aver presentato in data 23.7.2008 istanza di accesso, ai sensi della Legge n. 241/90, agli atti relativi all’incidente occorsogli nell’agosto del 2007 durante un’operazione in missione di guerra a Kabul in Afganistan, nel quale ha riportato postumi permanenti.

Gli atti richiesti riguardavano l’istruttoria avviata dal Ministero sull’incidente ed affidata ad apposita Commissione di Inchiesta.

Con decisione del 24.7.2008 l’Aeronautica Militare denegava l’accesso alla documentazione richiesta, rilevando il carattere “riservato” della documentazione, così come previsto in base al D.M. 14 giugno 1995, n.519

Avverso il diniego opposto dall’amministrazione il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di doglianza:

– Violazione di legge con riferimento all’art. 3 della L. n. 241/90, nonché l’eccesso di potere per assenza e/o difetto di motivazione.

L’amministrazione non ha esplicitato le ragioni per le quali la documentazione richiesta non può essere acquisita dal ricorrente, non avendo individuato a quale ipotesi prevista dal Decreto Ministeriale sia riconducibile la documentazione di cui viene negato l’accesso.

– Violazione di legge ed eccesso di potere; Erroneo bilanciamento tra l’interesse alla segretezza e l’interesse alla difesa.

Anche nell’ipotesi in cui il provvedimento dovesse ritenersi motivato e la fattispecie considerata fosse riconducibile all’ipotesi contemplata al punto 11 del Decreto Ministeriale (“attività di documentazione, sia Nazionale che NATO, alla quale è stata conferita classifica di segretezza o di riservatezza, derivante da esigenze di sicurezza dello Stato o delle Installazioni”), il diniego opposto al ricorrente deve considerarsi illegittimo, non essendo stata valutata la posizione del richiedente e le esigenze di difesa degli interessi allo stesso facenti capo, così come rappresentati nell’istanza di accesso.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità del diniego opposto, alla luce di quanto stabilito dalla direttiva ISV-002 ed 2007 “Norme di procedura per la trattazione delle pratiche relative ad incidenti di aeromobili” emanata dall’Ispettorato per la sicurezza del volo dell’Aeronautica Militare.

In particolare è stata ribadita la classificazione di “Riservato” della documentazione richiesta dal ricorrente, ai sensi del DM 519/1995.

Con memoria del 9.1.2009 parte istante ha controdedotto alle argomentazioni difensive dell’amministrazione, insistendo per l’accoglimento della richiesta di accesso, pur in presenza di documentazione riservata, entro i limiti dell’interesse di parte ricorrente.

Con ordinanza istruttoria n. 9/2009, il Ministero intimato è stato invitato a fornire ulteriori elementi di valutazione, in modo particolare in ordine al contenuto della documentazione oggetto della richiesta di accesso in rapporto al carattere riservato della stessa, così come dichiarato dall’amministrazione intimata.

Al contempo, il Ministero è stato invitato a valutare nuovamente la possibilità di accogliere la richiesta di accesso entro i limiti dell’interesse di parte ricorrente, chiarendo ed eventualmente confermando l’assoluta inaccessibilità della stessa, nella sua totalità, ovvero individuando le parti della stessa che possono essere acquisite dal ricorrente, ai fini ed entro i limiti di interesse, senza compromettere le esigenze di tutela degli interessi nazionali ed internazionali.

In ottemperanza alla disposta istruttoria, il Ministero ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha ribadito il carattere “Riservato” della relazione di inchiesta predisposta in merito all’incidente occorso in Kabul, durante le operazioni militari ivi svolte in ambito NATO, e la conseguente impossibilità (non sussistendo in merito margini di discrezionalità) di rendere accessibile la documentazione richiesta, anche se solo entro i limiti dell’interesse di parte ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 25 marzo 2009 il ricorso è stato nuovamente trattenuto in decisione.

Il Collegio, valutata la documentazione agli atti, nonché le controdeduzioni dell’amministrazione, così come ribadite a seguito dell’istruttoria, ritiene di non poter accogliere il ricorso.

Invero, sebbene la motivazione sia piuttosto concisa, dalla stessa emerge chiaramente la sussistenza dell’impedimento all’esibizione della documentazione richiesta per effetto del carattere “riservato” della stessa .

Sulla base di tale classificazione – peraltro non contestata ex se dal ricorrente – l’amministrazione era tenuta ad opporre il diniego, non residuando in merito alcun potere di diversa valutazione al riguardo, così come confermato anche a seguito dell’istruttoria.

Peraltro, tenuto conto di quanto stabilito dalla Direttiva ISV-002 ed. 2007 “Norme di procedura per la trattazione delle pratiche relative ad incidenti di aeromobili” e del contenuto della relazione, investente, tra l’altro, la condotta delle attività operative e l’addestramento del personale; i dati tecnici degli armamenti; il grado di efficienza e preparazione dei militari, oltre ad altri dati sensibili, l’opposto diniego non appare privo di motivazione, proprio in considerazione della doverosità dello stesso in applicazione della normativa vigente in materia.

Il ricorso va quindi respinto.

Le spese possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2009.

Il Presidente f.f. L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 1946/08

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it