Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

composto dai Magistrati:

Italo Riggio Presidente

Maria Luisa De Leoni Consigliere

Giulia Ferrari Consigliere – relatore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso n. 11108/08, proposto dalla Renato Curi Angolana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Antonucci, Elisabetta Merlino, Claudio Croce e Donato Di Campli e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Di Pietralata n. 320 presso lo studio dell’avv. Gigliola Mazza Ricci,

contro

la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli presso il cui studio in Roma, via Panama n. 58, è elettivamente domiciliata,

il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Angeletti presso il cui studio in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2 è elettivamente domiciliato,

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliata,

la Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

la CO.VI.SOC., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

la Lega Professionisti di Serie C (lega pro), in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

la Lega nazionale Serie D, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

il Comitato Interregionale, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio, nonché

nei confronti

della Barletta Calcio s.r.l., in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio,

per l’annullamento, previa sospensiva,

del lodo arbitrale deliberato in data 17 settembre 2008 e pubblicato il successivo 14 ottobre 2008 dall’arbitro unico della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport presso il C.O.N.I., con il quale è stata rigettata la domanda proposta per l’iscrizione al campionato di calcio di II Divisione (serie C2) per la stagione sportiva 2008-2009; del provvedimento emanato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. in data 18 agosto 2008 di esclusione dal ripescaggio della società ricorrente al campionato di II Divisione (serie C2) 2008-2009 (Comunicato Ufficiale n. 45/A); del parere relativo della Commissione di Vigilanza società di Calcio CO.VI.SOC. del 30 luglio 2008; nonché di ogni atto, presupposto e conseguente ad esso comunque connesso e, in particolare, della graduatoria dei ripescaggi del campionato di calcio di II Divisione per l’anno 2008-2009 disposta con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 45/A del 14 agosto 2008, nonché

per il risarcimento

dei danni subiti per effetto dell’illegittima esclusione dal campionato di calcio di II Divisione (serie C2) 2008-2009.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 30 aprile 2009 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

1. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2008 e depositato il successivo 28 novembre la Renato Curi Angolana s.r.l. (d’ora in poi, Renato Curi) impugna gli atti in epigrafe indicati e ne chiede l’annullamento.

Espone, in fatto, di essere una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata e di aver partecipato nella stagione sportiva 2007 – 2008 al Campionato Nazionale Dilettanti, Girone F, all’esito del quale è stata ammessa a partecipare ai Play Off per la promozione in II Divisione.

Sulla base dei criteri di ripescaggio in ambito professionistico per la stagione sportiva 2008-2009, stabiliti con delibera del Consiglio Federale 5 maggio 2008 n. 96/A ed oggetto del Comunicato Ufficiale n. 38 del 25 giugno 2008 del Comitato Interregionale Serie D, ha conseguito la nona ed ultima posizione utile nella griglia di ripescaggio predisposta dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (d’ora in poi, F.I.G.C.).

In esecuzione di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 115/A del 5 giugno 2008 ha presentato, nei termini in esso indicati, domanda di ammissione/iscrizione al campionato di serie C2 per l’anno 2008-2009, corredata dalla relativa documentazione. Con Comunicato Ufficiale n. 45/A del 14 agosto 2008 è stata esclusa dal ripescaggio per mancato possesso dei requisiti necessari e, in particolare perché “la società è costituita nella forma di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi della L. n. 289 del 2002, non avendo adeguato il proprio Statuto alle previsioni di cui alla L. n. 91 del 1981”. Al campionato di II Divisione, al posto della ricorrente, è stata ammessa la Barletta Calcio s.r.l..

A seguito dell’esclusione la ricorrente ha proposto istanza di conciliazione presso la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio, conclusosi il 27 agosto 2008 con il mancato accordo tra le parti. La ricorrente ha quindi proposto istanza di arbitrato, che è stata rigettata.

2. Avverso i predetti provvedimenti la ricorrente è insorta deducendo:

a) Eccesso di potere per violazione di norme interne ed in particolare per violazione della lex specialis di cui al C.U. 93/A e 115/A. Illegittimamente la ricorrente non è stata ammessa al campionato di II Divisione atteso che proprio il bando della procedura di ammissione escludeva, per le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti ed aventi la forma di società di capitale a responsabilità limitata, il deposito dello statuto sociale conforme alla L. n. 91 del 1981. Ed invero, il deposito dello Statuto “conforme alla normativa legislativa e federale vigente“ era prescritto, ai fini dell’ammissione al campionato di calcio di C2, per le società di calcio già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti e costituite in forma diversa dalla società di capitale e non anche per le società che, come la ricorrente, avevano già la forma di società di capitale a responsabilità limitata.

b) Eccesso di potere per violazione della lex specialis della procedura di ammissione – Violazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 – Omessa pronuncia. Ove anche si volesse ritenere che alla data (25 luglio 2008) fissata per l’ammissione alla procedura lo statuto della ricorrente doveva in ogni caso essere conforme alla prescrizioni di cui alla L. n. 91 del 1981 non è possibile, come affermato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, escludere la ricorrente dal campionato di calcio C2 sulla base di un’interpretazione analogica, innovativa e non di stretta letteralità, delle clausole di esclusione della procedura di ammissione.

c) Eccesso di potere per violazione del principio di affidamento – Eccesso di potere per motivazione erronea. E’ illegittima l’esclusione della ricorrente dal campionato di II Divisione, avendo la stessa fatto legittimo affidamento sulle prescrizioni dei Comunicati Ufficiali che richiedevano il deposito dello Statuto “vigente”. Solo dopo essere stata ammessa al campionato di serie C2 avrebbe dovuto conformare il proprio Statuto alla L. n. 91 del 1981.

d) Violazione di legge e, in particolare, dell’art. 6, primo comma, lett. b), L. n. 241 del 1990. Illegittimamente la F.I.G.C., prima di escludere la ricorrente dal campionato, non ha chiesto la correzione degli allegati all’istanza di ammissione al campionato di serie C2.

e) Divieto della motivazione postuma tramite scritti difensivi. Illegittimamente la F.I.G.C. ha, in sede arbitrale, dedotto ulteriori motivi a supporto dell’esclusione della ricorrente dal campionato di serie C2 (omessa costituzione del collegio sindacale e trasmissione a mezzo fax, e non in originale, della documentazione richiesta per l’ammissione al campionato di serie C2), motivi che sono comunque privi di fondamento.

3. La ricorrente chiede altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’illegittima esclusione dal campionato di II Divisione (serie C2) 2008-2009.

4. Si è costituita in giudizio la Federazione Italiana Gioco Calcio (F.I.G.C.), che ha sostenuto l’infondatezza, nel merito, del ricorso.

5. Con ricorso incidentale, notificato in data 26 novembre 2008 e depositato il successivo 1 dicembre 2008, la F.I.G.C. ha dedotto che l’arbitro unico, al quali le parti hanno concordemente deferito la definizione della lite, ha affermato la propria competenza muovendo dalla premessa che – essendo l’istante costituita nelle forme proprie di una società non professionistica, sia all’atto della presentazione della domanda di ripescaggio sia quando è stato introdotto il procedimento arbitrale – non poteva trovare applicazione il rito speciale che attribuisce la competenza ad un organo collegiale formato da cinque membri. Ciò in quanto per le società dilettantistiche difetta la clausola compromissoria, che impone il ricorso a tale rito allorché si controverta di ammissione a campionati professionistici. Detta conclusione diventerebbe peraltro insostenibile ove si dovesse condividere la tesi di merito propugnata dalla ricorrente, secondo cui essa sarebbe risultata in possesso dello status, che ne avrebbe legittimato la militanza nel settore professionistico, sin dal momento in cui ha fatto valere l’interesse pretensivo disatteso dal diniego di ammissione oggetto di censura. In tal caso il lodo impugnato diventerebbe censurabile non solo perché emesso in forma monocratica (non potendo prevalere la difforme volontà delle parti su materia non disponibile), ma anche per avere omesso di rilevare la palese tardività della domanda di arbitrato, introdotta nel rispetto del termine ordinario, ma ben oltre quello stabilito dal Regolamento ad hoc.

6. Si è costituito in giudizio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

7. Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per resistere al ricorso, senza peraltro depositare scritti difensivi.

8. La Camera di Conciliazione e di Arbitrato per lo Sport presso il C.O.N.I. non si è costituita in giudizio.

9. La CO.VI.SOC. non si è costituita in giudizio.

10. La Lega Professionisti di Serie C (lega pro) non si è costituita in giudizio.

11. La Lega nazionale Serie D non si è costituita in giudizio.

12. Il Comitato Interregionale non si è costituito in giudizio.

13. La Barletta Calcio s.r.l. non si è costituita in giudizio.

14. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

15. Alla Camera di consiglio del 18 dicembre 2008, sull’accordo delle parti, l’esame dell’istanza di sospensione cautelare è stato abbinato al merito.

16. All’udienza del 30 aprile 2009 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), non essendo a questi imputabile alcuno degli atti impugnati. Ed invero, l’art. 12 dello Statuto del C.O.N.I. configura la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport come un organo non amministrativo ma arbitrale, tenuto al rispetto dei principi di terzietà, autonomia ed indipendenza di giudizio; a ciò si aggiunga che l’art. 20 del regolamento della Camera significativamente precisa che “il lodo è imputabile esclusivamente all’organo arbitrale. In nessun caso il lodo può essere considerato atto della Camera o del C.O.N.I.” (T.A.R. Lazio, III Sez., 7 aprile 2005 n. 2571).

2. Come esposto in narrativa la Renato Curi Angolana s.r.l. (d’ora in poi, Renato Curi), società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata, ha presentato, nei termini indicati dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 115/A del 5 giugno 2008, domanda di ammissione/iscrizione al campionato di serie C2 corredata dalla relativa documentazione. Con comunicato ufficiale n. 45/A del 14 agosto 2008 è stata esclusa dal ripescaggio al campionato di II Divisione (serie C2) 2008-2009 per mancato possesso dei requisiti necessari e, specificamente, perché “la società è costituita nella forma di società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi della L. n. 289 del 2002, non avendo adeguato il proprio Statuto alle previsioni di cui alla L. n. 91 del 1981”.

Fallito il tentativo di Conciliazione la Renato Curi s.r.l. ha adito l’arbitro unico ai sensi del Titolo IV, art. 8, del Regolamento della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, il quale ha respinto l’istanza con lodo deliberato in data 17 settembre 2008 e pubblicato il successivo 14 ottobre 2008. Detto lodo è stato impugnato, unitamente alla mancata ammissione al campionato di serie C2, dalla Renato Curi s.r.l.

Costituitasi in giudizio la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha proposto ricorso incidentale, con il quale deduce – per l’ipotesi che si ritenesse fondato l’assunto difensivo prospettato dalla Renato Curi – l’illegittimità del lodo sia perché emesso dall’arbitro unico sia per l’inammissibilità della domanda di arbitrato per tardività e, conseguentemente, l’insindacabilità degli atti endoassociativi irritualmente impugnati con il rimedio di ultima istanza previsto dall’ordinamento settoriale. Alla base di tale conclusione è l’assunto che l’arbitro unico ha affermato la propria potestas judicandi sul rilievo che la Renato Curi, sia all’atto di presentazione della domanda di ripescaggio che al momento di presentazione della domanda arbitrale, era (ed è) una società non professionistica, con la conseguenza che non avrebbe potuto trovare applicazione il rito speciale prescritto dal regolamento ad hoc, che attribuisce la competenza ad un organo collegiale formato da cinque membri. Per le società dilettantistiche difetta, infatti, la clausola compromissoria, che impone il ricorso a tale rito allorché si controverta di ammissione a campionati professionistici.

Il ricorso incidentale non è suscettibile di positiva valutazione. Esso parte infatti dall’equivoco di fondo che la Renato Curi baserebbe la propria difesa sulla natura non dilettantistica della società. Così non è. La ricorrente precisa più volte di non essere una società professionista ma afferma – come sarà meglio chiarito nell’esame del primo motivo del ricorso principale – che, proprio perché tale e perché società a responsabilità limitata, non era tenuta ad adeguare subito il proprio statuto. Di qui la competenza dell’arbitro unico, al quale entrambe le parti concordemente e correttamente hanno rimesso la soluzione della controversia, e la tempestività della domanda di arbitrato della Renato Curi.

3. Con il primo motivo del ricorso principale la Renato Curi deduce l’illegittimità dell’esclusione dal campionato di II Divisione 2008-2009 – e, quindi, del lodo arbitrale che tale illegittimità non aveva rilevato – disposta con il Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 45/A del 14 agosto 2008, motivato ob relationem al parere reso dalla CO.VI.SOC., secondo cui le società dilettantistiche, che chiedono l’iscrizione al campionato di serie C2, e costituite, come la ricorrente, sotto forma di società di capitale (s.p.a. o s.r.l.), devono adeguare il proprio statuto a quanto prescritto dalla L. 23 marzo 1981 n. 91 prima di presentare la domanda di ammissione al campionato superiore.

Il motivo è suscettibile di positiva valutazione.

Il Collegio non ritiene condivisibile l’interpretazione che del primo comma dell’art. 10 L. n. 91 del 1981 ha offerto la F.I.G.C.. Il primo alinea di detto comma prevede, infatti, che i contratti con atleti professionisti possono essere stipulati solo da società di capitali costituite nella forma di società per azioni o a responsabilità limitata. La norma dunque, in parte qua, non dispone che per presentare la domanda di ammissione al campionato professionistico occorre già essere una società sportiva professionistica ma che tale requisito deve necessariamente sussistere dopo l’ammissione, per poter acquistare i giocatori. Il secondo alinea dello stesso primo comma dell’art. 10 prevede poi che la società professionistica deve nominare il collegio sindacale, ma anche in questo caso non dispone che detta nomina deve essere anteriore o contestuale alla presentazione dell’istanza di ammissione al campionato professionistico.

In altre parole, è ben vero che per giocare nel campionato professionistico occorre sia essere una società professionistica (e, dunque, occorre che la società dilettantistica muti il proprio statuto) che fra i suoi organi annoveri anche il collegio sindacale, ma tale adeguamento può essere fatto anche dopo aver ottenuto l’ammissione. Ed è, del resto, quanto si era già obbligata a fare la ricorrente in caso di ammissione al campionato di serie C2 con la dichiarazione del 29 luglio 2008, pervenuta alla Federazione il successivo 30 luglio (e, quindi, lo stesso giorno in cui la CO.VI.SOC. ha espresso il proprio parere negativo e prima del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. del 14 agosto 2008 di esclusione dal ripescaggio), con la quale la Renato Curi si è impegnata, “qualora venisse accolta l’istanza formulata ….. di ammissione al Campionato Nazionale Lega Pro Seconda Divisione Stagione sportiva 2008-2009” a provvedere “ad eliminare dallo Statuto l’attività dilettantistica per inserirla in quella professionistica, così trasformando la società in pura società di capitale. Il tutto entro 24 ore dalla comunicazione ufficiale di ammissione al Campionato Nazionale Lega Pro Seconda Divisione”.

Milita a favore della conclusione prospettata dal Collegio anche il tenore letterale del Comunicato Ufficiale n. 146 del 7 maggio 2008, il quale, al punto VI, lett. A) chiarisce che le società dilettantistiche a responsabilità limitata devono, unitamente alla domanda, produrre, tra l’altro, “copia dello Statuto vigente” e non dello “Statuto conforme alla L. n. 91 del 1981”. A riprova della correttezza di tale conclusione è il rilievo che lo stesso punto VI, lett. B), del Comunicato Ufficiale n. 146 prescrive invece, per le società dilettantistiche che hanno forma giuridica diversa dalle società di capitali, il deposito, a corredo della domanda, dello “Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente”.

Aggiungasi che a tutto voler concedere, e quindi anche ammettendo che il cambiamento dello Statuto sarebbe dovuto avvenire prima della presentazione della domanda di ammissione, sta di fatto che il tenore del punto VI, lett. A) del Comunicato Ufficiale n. 146 del 7 maggio 2008, di non esemplare chiarezza, avrebbe dovuto indurre la Federazione a rimettere in termini a società.

Del resto, la tesi prospettata dalla Federazione nella memoria difensiva dell’1 dicembre 2008 – secondo cui la domanda di ammissione ad un campionato professionistico, presentata da una società costituita secondo il modello legale di ente avente ad oggetto un’attività che costituirebbe una violazione della norma imperativa rappresentata dal combinato disposto degli artt. 10 L. n. 91 del 1981 e 90 L. 27 dicembre 2002 n. 289 – finisce per provare troppo. La società dilettantistica, trasformatasi in professionistica per poter accedere ai campionati di II Divisione, ove per qualche ragione non venisse ammessa, non disporrebbe più neppure del titolo necessario (l’esercizio di un’attività dilettantistica) per continuare a prender parte quanto meno al Campionato nazionale dilettanti, dal quale proviene, e dovrebbe in un arco temporale ormai decorso riadottare un nuovo Statuto.

4. L’accoglimento di tale motivo assume carattere assorbente ed esonera il Collegio dall’esame del secondo motivo del ricorso principale, con il quale la Renato Curi afferma che a tutto voler concedere, e cioè anche ammettendo che avrebbe dovuto allegare alla domanda lo Statuto già modificato, la sanzione comminabile non avrebbe dovuto essere l’esclusione dal campionato di serie di C2 ma, ai sensi del punto VI, lett. A), del Comunicato ufficiale della F.I.G.C. n. 93/A, la penalizzazione di un punto da scontare nel campionato 2007-2009. Tale motivo è stato infatti dichiaratamente proposto in via gradata,. E cioè per la sola ipotesi che il Tribunale avesse ritenuto infondato il primo motivo di ricorso.

5. Il ricorso principale deve dunque essere accolto, non assumendo alcun rilievo gli ulteriori profili asseritamente ostativi all’ammissione della Renato Curi al campionato di serie C2 (omessa costituzione del collegio sindacale e trasmissione a mezzo fax, e non in originale, della documentazione richiesta per l’ammissione al campionato di serie C2) che, non avendo formato oggetto dell’esclusione disposta con il Comunicato Ufficiale n. 45/A, non possono essere dedotti dalla F.I.G.C. solo nella memoria difensiva in sede arbitrale prima e giurisdizionale dopo. E ciò neanche al mero fine di dimostrare una carenza di interesse della ricorrente alla presente decisione, potendo al più essere motivo per l’adozione di ulteriori provvedimenti.

L’accoglimento del ricorso non consente però alla Renato Curi di ottenere il bene della vita, volgendo ormai il campionato di calcio di serie C 2008-2009 al termine. Ciò comporta l’obbligo di questo Tribunale di esaminare l’istanza di risarcimento danni, proposta con l’atto introduttivo del giudizio. La ricorrente fa riserva di quantificare, in corso di causa, il danno emergente e calcola, invece, in € 2.000.000,00 il lucro cessante. A supporto di tale ultima richiesta produce in atti due dichiarazioni di disponibilità a stipulare contratti di sponsorizzazione, di cui uno da parte della società De Cecco s.p.a. pari ad € 1.500.000,00 e l’altro da parte della Pharmapiù s.r.l. di € 500.000,00.

La domanda è infondata con riferimento sia al solo lucro cessante che al danno emergente subito.

In relazione a quest’ultimo perché alcuna prova del danno effettivamente sofferto è stata prodotta in atti, come starebbe stato onere della ricorrente.

In relazione, invece, al lucro cessante per inidoneità della prova offerta a dimostrare l’effettiva perdita patrimoniale subita. Come è stato già chiarito, infatti, la ricorrente non ha stipulato con le società De Cecco s.p.a. e Pharmapiù s.r.l. alcun contratto di sponsorizzazione. Le due società infatti si sono dichiarate disponibili a stipulare i predetti contratti a determinate condizioni, quali la partecipazione del sodalizio al campionato di calcio di serie C, l’esposizione di un certo numero di tabelloni e del logo sul bachdrop e sulle maglie di gara, l’esclusiva merceologica. E’ palese che agli effetti risarcitori la mera disponibilità non può considerarsi equivalente ad un contratto già intervenuto ed eventualmente rescisso da una parte per sopravvenuta carenza dei presupposti, con conseguente danno per la controparte. E non può ritenersi equivalente nemmeno ad un formale impegno a contrarre, atteso che la mera disponibilità sottintende sempre un’ampia riserva di successive valutazioni, prima di addivenire alla stipula.

6. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere accolto.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano: a) respinge il ricorso incidentale; b) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; c) respinge la domanda di risarcimento danni.

Condanna la Federazione Italiana Gioco Calcio alle spese e agli onorari del giudizio, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 30 aprile 2009.

Italo Riggio Presidente

Giulia Ferrari Consigliere – Estensore

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sent. n. 51/2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1160/2007 proposto dalla società Cocktail Service s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Benedetto Ballero e Stefano Ballero presso il cui studio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, è elettivamente domiciliata,

contro

il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro in carica; l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t.; la Direzione Didattica Statale “XVII° Circolo”, via Castiglione n. 21, in persona del Dirigente scolastico in carica; la Commissione di gara presso la predetta scuola, in persona del presidente; tutti rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso i cui Uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono legalmente domiciliati;

il Responsabile del procedimento della Direzione Didattica Statale di via Castglione – Cagliari, non costituito in giudizio;

il Comune di Cagliari, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

della Sodexho Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;

della CORISAR – Consorzio Ristorazione Sardegna di Cabiddu Claudio & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elisabetta Boi e Paolo Salvatore Satta prima e dagli avv.ti Renato Margelli, Davide Bonifacio e Sara Merella poi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Cagliari, via Besta n. 2;

per l’annullamento

del provvedimento n. 5362/B19 dell’11 ottobre 2007, con il quale il Dirigente scolastico della Direzione Didattica Statale “XVII° Circolo”, via Castiglione n. 21 di Cagliari ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Sodexho Italia dell’appalto per la fornitura del servizio mensa delle scuole dell’infanzia e primarie appartenenti all’anzidetta direzione didattica per gli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009 2010;

di tutti gli atti di gara, compresi i verbali della Commissione giudicatrice, ed in particolari di quelli con i quali sono state compiute tutte le valutazioni di ammissibilità e merito e di quello con il quale è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria della gara in favore della controinteressata;

di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o comunque connesso ed in particolare, ove occorra:

del provvedimento n. 5237/B15 del 6 ottobre 2007, con il quale si comunica il mancato esame del ricorso alla commissione presentato ai sensi dell’art. 17 del capitolato dalla ricorrente avverso l’aggiudicazione provvisoria;

dell’art. 8, punto B, del capitolato speciale, nella parte e nell’eventualità che possa essere letto come necessità, al fine di ottenere il maggior punteggio di 25 punti, che i curricula del biologo e del tecnologo corredati all’offerta tecnica delle imprese partecipanti dovessero menzionare tra i servizi svolti pure quello – dalla ricorrente ritenuto ovvio – svolto con la partecipante o ancora da svolgere.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e della CORISAR.

Visto il ricorso incidentale proposto dal controinteressata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Designato relatore il Consigliere Alessandro Maggio.

Uditi alla pubblica udienza del 10 dicembre 2008 l’avvocato N. Melis, in sostituzione dell’avvocato S. Ballero per la ricorrente, l’avvocato R. Margelli per il Corisar s.a.s., nonchè l’avvocato dello Stato G. Tenaglia per l’Amministrazione resistente.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che come emerge dagli atti depositati in giudizio il locale indicato dalla Sodexho quale centro cottura alternativo, ubicato a Cagliari in viale Diaz n°93, non è idoneo per l’attività di catering (nota ASL n°8 22/10/2007 prot. n° 3956);

b) che pertanto, appare fondato il motivo con cui la ricorrente deduce l’illegittima attribuzione di 10 punti all’aggiudicataria per l’affermata disponibilità del suddetto centro cottura alternativo;

c) che conseguentemente, vista la sentenza parziale sull’odierno ricorso n° 640/2008, già pronunciata da questa Sezione, il gravame risulta manifestamente fondato;

d) che ciò consente la definizione dell’ultimo punto controverso con sentenza in forma breve;

e) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

SEZIONE PRIMA

Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnata aggiudicazione

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 dicembre 2008 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori Magistrati:

– Paolo Numerico, Presidente,

– Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere,

– Alessandro Maggio, Consigliere, estensore.

Depositata in segreteria oggi 20/01/2009

Il Direttore di sezione

(Dott..ssa Alessandra Braglia)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sent.n.146/2008

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 902/2008 proposto dalla società Concessionaria Reti Gas srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Cossu e Maurizio Pavirani ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Satta n. 33, presso lo studio del primo,

contro

il Comune di Tempio Pausania, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Patta e Sergio Segneri e dall’avv. Giuseppina Demuro ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Sonnino n. 84, presso lo studio dell’avv. Rosanna Patta;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia

della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 dell’11 agosto 2008, avente per oggetto «Deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 1.7.91 e convenzione per la progettazione impianto ed attuazione del servizio pubblico di distribuzione del gas nel territorio comunale tra Comune di Tempio Pausania e CO.RE.GAS. del 8.2.1992, rep. 1178. Annullamento»; della proposta di deliberazione, avente il medesimo oggetto; del verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 1.08.2008 ed allegata proposta di deliberazione di G.C. n. 212 del 24.07.2008;

nonché

per il risarcimento del danno conseguente alla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Tempio.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2009, il primo referendario Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel separato verbale;

Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Sentite sul punto le parti costituite e presenti.

Ritenuto in fatto:

che con ricorso notificato l’11 novembre 2008 e depositato il successivo 21 novembre, la società CO.RE.GAS s.r.l. impugna i provvedimenti indicati in epigrafe chiedendone l’annullamento sulla base di sei motivi con i quali deduce svariati profili di violazione di legge ed eccesso di potere;

che si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso;

che nella camera di consiglio del 10 dicembre 2008, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio, ai sensi dell’art. 183, terzo comma, del codice di procedura civile, ha indicato alle parti la questione preliminare rilevabile d’ufficio relativa alla validità della procura speciale, rilasciata dal legale rappresentante della società ricorrente su foglio separato e congiunto materialmente al ricorso introduttivo;

che nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, cui è stato rinviato l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

che questa Sezione, ormai in diverse occasioni, ha avuto modo di affermare, in base all’articolo 83, 3° comma, del codice di procedura civile, applicabile anche al processo amministrativo, che la procura speciale può essere rilasciata anche su foglio separato, unito all’atto giudiziale cui si riferisce con apposita spilletta, ma ciò è, eccezionalmente, consentito solo laddove nelle pagine dell’atto giudiziale medesimo, non vi sia spazio sufficiente a contenerla (cfr., da ultimo, T.A.R. Sardegna, sez. I, 11 dicembre 2008, n. 2166; in precedenza: id., 26 giugno 2007, n. 1351; 25 gennaio 2006, n° 44 e 30 giugno 2005 n°1541, nonché Cons. St. , sez. VI, 10 ottobre 2006, n. 6011 e 26 luglio 2004, n° 5266);

che tali statuizioni muovono dalla premessa che ciò che occorre verificare è che la procura speciale ad litem sia stata rilasciata dopo (o contestualmente a) la stesura del ricorso e prima della notificazione del medesimo, secondo un principio fondamentale che non può essere messo in discussione neanche a seguito dalla modifica introdotta nell’art. 83 del c.p.c. dall’art. 1 della legge 27 maggio 1997, n. 141; per cui, in presenza di elementi di fatto, ricavabili dalle modalità con le quali è stato formato (anche graficamente) il ricorso introduttivo, che dimostrino il mancato rispetto del principio su richiamato, il giudice anche d’ufficio deve dichiarare inammissibile il ricorso per l’invalidità della procura speciale;

che, nel caso di specie, tali elementi sono rappresentati:

– dalla numerazione discontinua delle pagine, poiché il ricorso termina con la pag. 31, il foglio contenente il mandato è numerato con la pag. 1 e quello della relata di notifica porta il n. 32;

– dalla assenza, nel mandato, della indicazione della data in cui è stato rilasciato;

– dal rilievo che l’ultima pagina del ricorso (la pag. 31) è in bianco per circa la metà dello spazio, che sarebbe stato utilizzabile per stilare quantomeno la parte iniziale del mandato speciale;

che, in tale contesto, non assume rilevanza la presenza del timbro di congiunzione posto tra il foglio contenente il mandato e il foglio della relata di notifica, che prova esclusivamente la circostanza dell’avvenuto rilascio del mandato prima della notificazione del ricorso ma non esclude che la procura speciale sia stata rilasciata addirittura prima della stesura del ricorso;

che, in definitiva, per quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, considerata la peculiarità della fattispecie, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

Per Questi Motivi

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, lo dichiara inammissibile.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico Presidente

Silvio Ignazio Silvestri Consigliere

Giorgio Manca Referendario – estensore

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Direttore di sezione
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sent. n. 122/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 533/2003 proposto da Domus a su Mari s.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Manca e Massimo Lai, con domicilio eletto in Cagliari via Logudoro n. 8 presso lo studio della prima;

contro

Regione autonoma della Sardegna in persona del suo presidente; direttore del servizio promozione supporto dell’attività turistica dall’assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, rappresentato e difeso dagli avvocati Graziano Campus e Giampiero Contu dell’ufficio legale dell’ente presso cui è elettivamente domiciliato in Cagliari, viale Trento n. 69;

per l’annullamento

della determinazione del direttore del servizio promozione e supporto all’attività turistica dell’assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio prot. n. 21/Tur del 23 gennaio 2003 nonché di ogni altro atto ivi compresa la comunicazione del 23 gennaio 2003 ed il verbale di sopralluogo del 21 novembre 2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14 gennaio 2008 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri e uditi gli avvocati Massimo Lai per la società ricorrente e Gian Piero Contu per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

La società ricorrente chiese all’Assessorato regionale del turismo in data 5 novembre 1999 l’autorizzazione all’apertura di una agenzia di viaggi e turismo, precisando tra l’altro che l’agenzia non sarebbe stata aperta al pubblico in quanto lo scopo principale era quello di esercitare attività di tour operator nei confronti di soggetti esterni.

L’attività inizialmente gestita nella sede di corso Umberto in Decimomannu proseguì direttamente nella sede legale della società nella via regina Elena.

Ciò nonostante, con la determinazione impugnata, l’autorità regionale ha dichiarato decaduta l’autorizzazione muovendo dalla considerazione che l’agenzia non sarebbe mai stata operativa.

Avverso tale atto e gli altri meglio specificati in epigrafe la società Domus a su Mari propone ricorso deducendo le seguenti censure.

1) errore di fatto e sui presupposti; violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 della legge regionale n. 13/1988.

La decadenza è stata pronunciata sul presupposto che, in occasione di un sopralluogo effettuato il 21 novembre 2002, si era constatato che nella sede indicata dalla ricorrente per la sua attività operava da circa un anno una diversa attività commerciale; poiché non risultava alcuna istanza volta al trasferimento in altra sede, l’autorità procedente ha ritenuto che l’agenzia non sia mai stata operativa ed ha pertanto pronunciato la decadenza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera B5, della legge regionale 13 luglio 1988 n. 13.

Invece la ricorrente non avrebbe mai smesso di svolgere la propria attività, prima nel locale di corso Umberto e successivamente nella sede legale in via regina Elena; la circostanza che non risultasse aperta al pubblico l’agenzia sarebbe dovuta al fatto che l’attività svolta non era rivolta al pubblico.

2) Eccesso di potere per contraddittorietà, violazione del principio di buona fede e difetto di motivazione.

L’amministrazione regionale era stata edotta dell’intenzione della ricorrente di non svolgere attività aperta al pubblico pertanto il provvedimento impugnato sarebbe anche contraddittorio con la rilasciata autorizzazione.

3) violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241/1990; difetto di comunicazione dell’avvio del procedimento; violazione e falsa applicazione dell’articolo 23, comma 5, della legge regionale n. 13/1988 ed degli articoli 14 e seguenti della legge n. 689/1981.

Il provvedimento di decadenza sarebbe stato adottato senza alcun previo coinvolgimento della società ricorrente in violazione delle norme in rubrica.

L’amministrazione regionale si è costituita in giudizio controdeducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto.

L’istanza di sospensione presentata dalla ricorrente è stata rigettata con ordinanza del tribunale n. 240/2003 ma il Consiglio di Stato, in appello, ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza 3468 del 30 luglio 2003.

Rileva il collegio che il provvedimento di decadenza risulta effettivamente adottato senza che sia stata preventivamente coinvolta la società interessata.

Tale preventiva comunicazione era sicuramente necessaria in applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, trattandosi di provvedimento di secondo grado destinato a incidere negativamente sulla posizione della ricorrente (tra tante: Tar Sardegna sezione II, 30 novembre 2006 n. 2569).

D’altronde non può ritenersi applicabile l’articolo 21 octies della stessa legge il quale, al secondo comma, dispone che