Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 1185/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione seconda, costituito da:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Angelo Gabbricci Consigliere

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 137/2009 proposto dalla S.R.L. POLO FERDINANDO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gabriele Bicego, con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Venezia, S.Croce 2254;

CONTRO

il Comune di Marostica in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Bigolaro e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Cavallotti 22;

PER

l’annullamento del silenzio rifiuto formatosi in seguito alla diffida notificata dalla ricorrente in data 22.11.2008 per la realizzazione della condotta fognaria lungo via Monteferro fino all’intercettazione con la condotta esistente, per l’allacciamento alla rete pubblica degli edifici costruiri nell’ambito del p.d.l.

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 705/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

SENTENZA

sul ricorso n. 513/2009 proposto da Società Dal Pozzo S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Primo Michielan, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054,

contro

il Comune di Chioggia (Ve) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia-Mestre, via Cavallotti 22,

e nei confronti

di Vilnai S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvio Lorigiola, Luciana Palaro ed Elena Laverda, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Francesco Curato in Venezia, Piazzale Roma 468/b,

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale in data 27.11.2008, di aggiudicazione della gara d’appalto inerente lavori per la realizzazione di un polo agroalimentare con ristrutturazione del mercato ortofrutticolo di Brontolo; in parte qua del verbale della commissione di gara in data 22.10.2008; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia e della società controinteressata;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale dell’11 marzo 2009 (relatore il Consigliere Riccardo Savoia) i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, quarto comma, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

considerato

che con atto depositato in data 6 marzo 2009 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che tale atto è stato ritualmente notificato alle parti intimate;

che pertanto va dato atto della rinuncia;

che le spese degli atti di procedura compiuti possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, prima Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dà atto della rinuncia al ricorso come sopra proposta dalla Società Dal Pozzo S.r.l parte ricorrente.

Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 11 marzo 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 513/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 704/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Vincenzo Antonio Borea – Presidente

Claudio Rovis – Consigliere

Riccardo Savoia – Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 97/2009 proposto dalla Provincia di Belluno in persona del Presidente pro tempore della Giunta Provinciale, rappresentato e difeso dagli avvocati Matteo Fiori ed Enrico Gaz, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Venezia, Santa Croce 269,

contro

la Regione Veneto in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Zanlucchi, Emanuele Mio ed Ezio Zanon, con elezione di domicilio presso la sede dell’Avvocatura regionale in Venezia, San Polo 1429/b,

e la Procura regionale della Corte dei Conti in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

del silenzio-rifiuto in ordine all’istanza presentata dalla Provincia ricorrente in data 14.3.2008, volta ad ottenere l’assunzione, da parte della Regione Veneto, degli atti necessari ad attribuire alla Provincia di Belluno le risorse equivalenti agli introiti regionali in materia di canoni idrici: nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione della Regione Veneto;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, all’odierna udienza – relatore il cons. Riccardo Savoia – i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza;

considerato

che, con memoria depositata in data 9 marzo 2009, il difensore dell’Amministrazione ricorrente ha dichiarato che è venuto meno, in capo alla stessa, l’interesse alla coltivazione del ricorso e ciò anche in considerazione del fatto che sarebbe in corso di adozione il provvedimento di assegnazione di ulteriori somme, previste nel bilancio regionale 2009, ad integrazione ulteriore dei trasferimenti dovuti per il medesimo impegno;

che ciò stante, non resta al Collegio, che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso de quo;

Le spese del giudizio possono essere compensate nei confronti delle parti costituite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, I sezione, definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe lo dichiara improcedibile.

Compensa fra le parti costituite le spese e competenze del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Prima Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 97/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 479/09

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, con l’intervento dei magistrati

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Fulvio Rocco – Presidente f.f.

Riccardo Savoia – Consigliere

Alessandra Farina – Consigliere, relatore

SENTENZA

sul ricorso n. 467/2009, proposto da Pomilia Gas Soc. Coop. a r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Di Meglio e Rita D’Amore, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 R.D. 26.6.1924 n. 1054;

contro

il Comune di Piovene Rocchette (Vi) in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Nicola Zampieri, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Enrico Tonolo in Venezia, San Marco n. 4590;

per l’annullamento

della determina del segretario comunale n. 570 del 3 dicembre 2008 con la quale il Comune di Piovene Rocchette ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del comune di Piovene Rocchette per l’asserita violazione dell’art. 38 lett g.

Visto il ricorso, notificato il 30.1.2009 e depositato presso la Segreteria l’11.2.2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Piovene Rocchette;

visti gli atti tutti di causa;

uditi all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il Consigliere Alessandra Farina) gli avvocati: Di Meglio per la parte ricorrente e Zampieri per il Comune di Piovene Rocchette;

considerato

che, per il combinato disposto dell’art. 23, XI comma, e dell’ art. 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio, verificato che non v’è necessità di procedere ad adempimenti istruttori e sentite sul punto le parti presenti, può definire il giudizio con sentenza succintamente motivata;

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Collegio ha comunicato alle parti presenti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, e queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono i presupposti per pronunciare tale sentenza nella presente controversia.

Considerato che, pur rilevando la fondatezza dell’eccezione preliminare, è possibile prescindere dalla stessa in quanto il ricorso è infondato, in quanto alla data del bando – così come documentato in atti – esistevano oggettivamente due contestazioni definitivamente accertate, debitamente notificate all’interessata;

che, pertanto, indipendentemente dai disservizi dell’Agenzia delle Entrate di Napoli, esistevano le condizioni di impedimento di cui alla lettera g) dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/06;

che, quindi, la ricorrente, per l’esistenza di tali irregolarità fiscali definitivamente accertate e debitamente notificate, non solo non poteva essere aggiudicataria della gara, ma neppure poteva essere ammessa a partecipare;

che dette circostanze non potevano essere diversamente valutate dall’amministrazione, in quanto debitamente accertate e certificate dall’Agenzia delle Entrate di Napoli;

che, infine, il pagamento effettuato al fine di regolarizzare la posizione fiscale è comunque avvenuto dopo l’aggiudicazione provvisoria, a seguito della comunicazione di avvio del procedimento conclusosi con il provvedimento impugnato, e tale comportamento non vale a superare la disposta esclusione, in quanto la correttezza contributiva e fiscale è richiesta quale requisito indispensabile di partecipazione alla gara e quindi deve sussistere sin dall’inizio e non sopravvenire a gara espletata, dopo l’aggiudicazione, per effetto dell’adempimento tardivo dell’obbligazione previdenziale o tributaria, quale mero requisito per la stipulazione del contratto;

che, quindi, il ricorso è infondato.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico della parte ricorrente nella misura di € 1.500,00 (euromillecinquecento/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio a favore del Comune di Piovene Rocchette, complessivamente liquidati in € 1500,00 (euromillecinquecento/00) al netto di i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2009.

Il Presidente f.f. L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. per il Veneto – I Sezione n.r.g. 467/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it