Tribunale amministrativo regionale della Sardegna Sent.n. 159/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°1044/08 proposto dalla Hotel Capriccioli s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gian Comita Ragnedda ed Emanuela Porru ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Debora Urru in Cagliari, via Mameli n°88;

contro

la Servizi Consortili Costa Smeralda s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Carboni e prof. Gian Luigi Falchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Cagliari via Bruscu Onnis n°6;

per l’annullamento

del silenzio serbato dall’intimata società sulla domanda di accesso di cui all’istanza in data 23/9/2008.

E per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad ottenere l’esibizione e il rilascio di copia degli atti richiesti con la suddetta istanza.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Udita alla camera di consiglio del 28/1/2009 la relazione del dr. Alessandro Maggio e uditi l’avv. G. C. Ragnedda, per la parte ricorrente e gli avv.ti G. Carboni e G.L. Falchi per la società intimata.

RITENUTO

che all’odierna camera di consiglio le parti hanno fatto presente essere cessata la materia del contendere;

che pertanto non resta al Collegio che prendere atto della cessata materia del contendere;

che le spese di giudizio possono essere integralmente compensate;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 28/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere, relatore.

Depositata in Segreteria oggi: 05/02/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale della Sardegna Sent.n. 158/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1254/99 proposto dal dr. Giuseppe Casu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario e Francesco Arrica presso il cui studio in Cagliari, via Cugia n°1, è elettivamente domiciliato;

contro

l’Azienda USL n° 8 di Cagliari, in persona del Direttore Generale pro tempore, e del medesimo Direttore Generale non costituiti in giudizio;

per l’accertamento

del diritto ad ottenere il trattamento economico di primario ospedaliero;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al pagamento delle somme a tale titolo dovute maggiorate di rivalutazione ed interessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti tutti della causa.

Visto il 4° comma dell’art. 26 della Legge 6 dicembre 1971 n°1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000 n° 205.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 28/1/2009 il cons. Alessandro Maggio e udito, l’avvocato P. Cadeddu, in sostituzione degli avvocati F. e M. Arrica per il ricorrente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che con l’odierno ricorso il dr. Giuseppe Casu, aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia del Presidio ospedaliero SS. Trinità di Cagliari, affermando di aver svolto funzioni primariali dal settembre 1995 al giugno 1998, chiede il riconoscimento del diritto a conseguire le corrispondenti differenze retributive con condanna dell’amministrazione intimata al pagamento delle relative somme maggiorate di rivalutazione ed interessi;

b) che a sostegno della richiesta non è stato offerto nemmeno un principio di prova, atteso che dall’unico documento proveniente dall’intimata amministrazione depositato in giudizio (nota 6/7/1995 n°2055), si ricava soltanto che nel luglio del 1995 venne conferito al ricorrente un incarico primariale di natura temporanea, senza che risulti se le funzioni siano state effettivamente espletate e se le stesse si siano protratte oltre il termine di sessanta giorni, condizione questa occorrente – ai sensi dell’art. 29 comma 2, del D.P.R. 20/12/1979 n° 761 – perché l’esercizio delle mansioni superiori possa far sorgere il diritto al riconoscimento del più elevato compenso spettante al primario ospedaliero;

c) che, pertanto, il ricorso risulta manifestamente infondato;

d) che la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata esonera il Collegio da ogni statuizione sulle spese.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in Camera di Consiglio, il 28/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria oggi: 05/02/2009

Il Segretario Generale

(Dott.ssa Adriana Zuddas)

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent.n. 171/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1231/1999 proposto da GEOCENTER s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Macciotta e Sandro Piseddu, con domicilio eletto presso il loro studio in Cagliari, viale Regina Margherita n. 30;

contro

Patto Territoriale della Bassa Gallura, nella persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in Olbia, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti di

Immobiliare Paolina s.r.l., nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con sede in Arzachena, non costituitasi in giudizio;

per l’ annullamento

del provvedimento non altrimenti conosciuto, per il tramite del quale il Patto Territoriale della Bassa Gallura ha escluso la Geocenter s.r.l. dall’elenco delle imprese potenziali beneficiarie delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 662/1996 gestite dal Patto medesimo, nonché ogni altro provvedimento presupposto, collegato e successivo;

nonché per l’accertamento

del diritto della Geocenter s.r.l. al risarcimento del danno ingiustamente subito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 35 del decreto legislativo n. 80 del 1998.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

nessuno si è costituito per le controparti;

vista la dichiarazione depositata in giudizio il 4 giugno 2008 dai difensori della società ricorrente (ora Geovillage s.p.a.) ove si richiede la pronunzia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

visti gli atti tutti della causa;

nominato relatore per la pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il consigliere Grazia Flaim ;

udito l’avvocato Martelli, in sostituzione, per la parte ricorrente;

Ritenuto

che i difensori della parte ricorrente hanno dichiarato essere sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione del ricorso;

CHE ciò stante non resta al Collegio che dare atto della sopravvenuta improcedibilità del ricorso;

Che in mancanza della costituzione delle controparti non vi è luogo a pronuncia sulle spese;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Sezione Prima

dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, con l’intervento dei signori Magistrati:

– Paolo Numerico – Presidente;

– Silvio Ignazio Silvestri – Consigliere;

– Grazia Flaim – Consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria il 6/02/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent.n. 155/2009

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1085/2008, proposto dalla ditta Giuseppe PIRAS, rappresentata e difesa, per mandato a margine dell’atto introduttivo, dall’avvocato Valentina Marielli, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, piazza Irpinia, n. 1;

contro

il Comune di San Sperate, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Follesa, con domicilio eletto presso il suo studio, in Cagliari, via Libeccio, n. 32;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione comunale in ordine all’istanza presentata il 30 gennaio 2008 (e poi reiterata il 17 marzo 2008) recante apposita domanda di applicazione del decreto legislativo 15/11/993, n.. 507, articolo 45, comma 8°, per la riduzione della tariffa prevista per il commercio del 50% (occupazione spazi pubblici);

nonché per il risarcimento dei danni,

con la restituzione dei canoni indebitamente percepiti, o con altra quantificazione, anche in via equitativa.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio e memoria dell’Amministrazione comunale resistente;

designato relatore il consigliere Grazia Flaim;

uditi alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 gli avv.ti Marielli per la ricorrente e Follesa per l’Amministrazione resistente;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

In assenza di riscontro alla proprie istanze prodotte il 30 gennaio 2008, reiterata dal legale il 17 marzo 2008 (e ancor prima il 22 febbraio 2006, per la prima volta), la ricorrente notificava il ricorso giurisdizionale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio.

L’atto è stato notificato il 5/12/2008 e depositato il successivo 23 dicembre 2008.

La ricorrente ha chiesto l’accertamento della declaratoria di illegittimità del silenzio mantenuto dalla P.A., censurando il comportamento dell’Amministrazione, la quale, nonostante le richieste formulate, ha ritenuto, in sostanza, di omettere di pronunciarsi sulla richiesta formulata di applicazione dell’abbattimento del 50% della tariffa prevista per le occupazioni temporanee.

In particolare la ricorrente chiedeva all’Amministrazione comunale l’applicazione dell’articolo 45, 8° comma, del D.Lgs. 507/1993, che prevede: