Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 638/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 409/2009, proposto da Addondi Giuliana, nella qualità di genitore di Buzzolan Andrea, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Foletto e Marzia Sheila Foletto, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Maria Rosaria Iannelli, in Venezia – Mestre, Via Costa n. 20/E;

CONTRO

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

L’Istituto Tecnico Industriale “De Pretto” di Schio (Vi), in persona del Preside pro tempore, non costituito in giudizio;

Il Consiglio di Classe Prima A dell’Istituto Tecnico Industriale “De Pretto” di Schio, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

per l’annullamento del giudizio finale di non ammissione dello studente Buzzolan Andrea alla classe superiore prima A a.s. 2007/2008 espresso dal Consiglio di Classe dell’Istituto Tecnico Industriale “De Pretto”;

visto il ricorso, notificato il 16 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 5 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale del 25 febbraio 2009 (relatore il referendario Stefano Mielli), l’avv. dello Stato Greco per la P.A. resistente;

nessuno comparso per la parte ricorrente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

che la ricorrente, esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, impugna il verbale n. 6 dello scrutinio finale della classe prima A dell’Istituto Tecnico Industriale De Pretto di Schio, con il quale lo studente è stato dichiarato non idoneo ad essere ammesso alla classe successiva;

che nella motivazione è precisato che il giudizio si fonda sulla carenza di preparazione attestata dalle discipline insufficienti e, in particolare, dal mancato recupero delle insufficienze riportate nel primo quadrimestre nelle discipline di italiano e diritto ed economia;

che la difesa erariale, nel costituirsi in giudizio per l’Amministrazione intimata, eccepisce la tardività del ricorso che era stato peraltro notificato una prima volta, senza venire poi depositato, il 12 novembre 2008;

che l’eccezione è fondata e deve essere accolta con conseguente declaratoria di irricevibilità del ricorso per tardività, in ragione della perentorietà dei termini di cui all’art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

che le spese di giudizio possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile per tardività.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 25 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 409/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 600/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Stefano Mielli Referendario

Marina Perrelli Referendario- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, introdotto con il ricorso n. 1411/07, proposto da I.P.A.B. Casa di Riposo “Guizzo Marseille”, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Bellini e Gabriele Bicego, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Venezia, S. Croce 2254;

contro

l’Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Ludovica Bernardi, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Venezia, p.le Roma n. 468/b;

la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

la Conferenza dei Sindaci dell’U.L.S.S. n. 8, in persona del Sindaco di Resana, Presidente pro tempore, non costituita in giudizio;

e nei confronti di

Centro residenziale per anziani “Domenico Sartor”, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

quanto al ricorso principale

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell’U.L.S.S. n. 8 il 23 aprile 2007, non comunicato alla ricorrente, con il quale è stato approvato il piano locale per la non autosufficienza (ricompreso nel piano di zona dei sevizi alla persona 2007/2009) nella parte in cui vengono attribuiti alla casa di riposo ricorrente solo tre posti letto per anziani non autosufficienti autorizzati al funzionamento ma non all’esercizio;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

della delibera del Direttore dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 del 23 aprile 2007 n. 441 di recepimento del piano di zona dei servizi alla persona 2007/2009, approvato nella medesima data dalla Conferenza dei Servizi dei Sindaci;

del decreto del Dirigente regionale dei Servizi Sociali n. 35 del 17 marzo 2008 con il quale è stato espresso il parere di congruità sul piano locale della non autosufficienza;

della delibera del Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 498 dell’11 giugno 2008 che ha preso atto del predetto parere di congruità.

Visto il ricorso, notificato il 25 giugno 2007 e depositato presso la Segreteria il successivo 19 luglio 2007, con i relativi allegati;

vista la costituzione in giudizio dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo;

visto il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 17 ottobre 2008 e depositato presso la Segreteria il successivo 10 novembre 2008, con i relativi allegati;

viste le memorie prodotte dalle parti;

visti gli atti tutti di causa;

Uditi nella pubblica udienza dell’11 dicembre 2008 – relatore il Referendario Marina Perrelli – l’avv. Bicego per la parte ricorrente, l’avv.to Bernardi per l’Azienda U.L.S.S. n. 8;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

A. La I.P.A.B. Casa di riposo “Guizzo Marseille” conduce una residenza sanitaria in comune di Volpago del Montello, dotata di 130 posti letto autorizzati al funzionamento di cui 68 posti letto per anziani con intensità assistenziali minima/ridotta, 24 posti letto per anziani non autosufficienti a maggiore intensità assistenziale e 38 posti letto per anziani autosufficienti. Dei detti posti letto 65 di destinati ad anziani non autosufficienti con intensità assistenziale minima e tutti i 24 posti destinati ad anziani non autosufficienti con intensità assistenziale media, oltre ad essere autorizzati al funzionamento, sono anche autorizzati all’esercizio essendo muniti di impegnativa di residenzialità (cioè del titolo rilasciato al cittadino per l’accesso alle prestazioni rese nei centri di servizio residenziali e semiresidenziali della Regione Veneto).

B. Con la delibera n. 20 del 18 aprile 2005 il Consiglio di amministrazione della Casa di riposo ricorrente proponeva di ridefinire la dotazione complessiva dei 130 posti letto a sua disposizione, aumentando il numero di posti letto destinati ad accogliere anziani non autosufficienti in residenzialità temporanea di 17 unità, con contestuale riduzione di 17 unità dei posti letto destinati a ricevere anziani autosufficienti.

C. Con nota del 19 ottobre 2005 la I.P.A.B. “Guizzo Marseille” chiedeva al Direttore Generale e al Direttore dei Servizi sociali dell’U.L.S.S. n. 8 di prendere atto della modifica relativa alla ripartizione dei posti letto esistenti presso la struttura e, quindi, di autorizzare in aggiunta ai 92 posti letto già destinati a ricevere anziani non autosufficienti ulteriori 17 posti letto, fermo restando il numero di 89 impegnative di residenzialità spendibili presso la I.P.A.B..

D. Con la deliberazione n. 921 del 28.9.2006 il Direttore Generale dell’U.L.S.S. n 8 rilasciava l’idoneità professionale e l’autorizzazione al funzionamento alla Casa di riposo ricorrente per complessivi 130 posti letto, confermando la ripartizione degli stessi in 68 posti per anziani non autosufficienti con intensità ridotta, 24 posti per anziani non autosufficienti con intensità media e 38 posti per anziani autosufficienti.

E. La I.P.A.B. ricorrente non impugnava la predetta deliberazione.

F. Con il provvedimento impugnato la Conferenza dei Sindaci ha approvato il piano locale per le non autosufficienze (PLNA) con il quale sono stati previsti per le strutture operanti nell’ambito di competenza dell’U.L.S.S. n. 8 83 posti letto autorizzati al funzionamento ma non all’esercizio. Dei detti 83 posti letto 55 sono stati riconosciuti al Centro residenziale “Domenico Sartor”, ubicato nel comune di Castelfranco Veneto, e solo 3 sono stati assegnati alla Casa di riposo ricorrente.

D. L’I.P.A.B. ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, il provvedimento adottato dalla detta Conferenza dei Sindaci nella seduta del 23 aprile 2007.

E. L’Azienda sanitaria U.L.S.S. n. 8, ritualmente costituita in giudizio, ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione delle delibere del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 8 di recepimento del PNLA, nonché dei decreti del Dirigente regionale dei Servizi sociali con il quale è stato espresso il parere di congruità sul detto piano e di quello del Direttore Generale dell’U.L.S.S. n. 8 di presa d’atto del giudizio di congruità, concludendo nel merito per la reiezione del ricorso.

F. La Casa di riposo ricorrente ha, quindi, proposto ricorso per motivi aggiunti avverso i predetti atti facendone valere l’illegittimità derivata dai vizi del provvedimento di approvazione del PLNA 2007/2009.

All’udienza dell’11 dicembre 2008 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

1.1. Per poter affrontare le censure proposte avverso il provvedimento adottato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 23 aprile 2007 con il quale “nell’ambito del piano di zona dei servizi alla persona 2007/2009, è stato approvato il piano locale per la non autosufficienza”nella parte in cui attribuisce alla I.P.A.B. ricorrente solo 3 posti letto per anziani non autosufficienti autorizzati al funzionamento ma non all’esercizio, è necessaria la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

1.2. Ai sensi dell’art. 8 bis, comma 1, del D.L.vo n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo n. 229/1999, le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza, di cui all’articolo 1 del ripetuto D.L.vo 502/1992, avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi del seguente art. 8 quater. La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio d’attività sanitarie per conto, ovvero a carico del Servizio sanitario nazionale, sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8 ter, dell’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8 quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8 quinquies (art. 8 bis citato, comma 3).

L’accreditamento istituzionale, ai sensi del richiamato art. 8 quater, è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti.

Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la regione definisce il fabbisogno d’assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali ed uniformi d’assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa.

1.3. Sempre ai sensi del richiamato art. 8 bis, gli utenti del servizio sanitario “esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali” ( comma 2).

Nel rispetto dei principi definiti dalla citata normativa nazionale, nonché dalla legge n. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – le Regioni si pongono l’obiettivo di costruire un sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari tale da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità, nel rispetto della dignità della persona e della scelta che essa esprime.

1.4. Segnatamente, nell’ambito della residenzialità extraospedaliera per le persone anziane non autosufficienti, la libera scelta si concretizza nella facoltà, per l’assistito, di scegliere il Centro Servizi che ritiene maggiormente rispondente ai suoi bisogni, con riferimento particolare alle proprie aspettative in termini di assistenza socio-sanitaria e alle condizioni economiche (cfr. legge n. 22/2002; l.r. 1/2004 ).

L’attuazione di tale scelta richiede l’attivazione delle seguenti azioni: a) la determinazione annuale del numero complessivo di impegnative di residenzialità disponibili a livello regionale; b) la definizione della dotazione complessiva del numero dei posti letto accreditati a livello regionale; c) la definizione del regolamento per la determinazione del flusso delle domande di accesso alla residenzialità, i criteri per la gestione della graduatoria, i criteri e le modalità per il rilascio della impegnativa di residenzialità; d) la definizione dei livelli di assistenza; e) la definizione dei criteri e degli indicatori per la determinazione della retta tipo in relazione alle diverse tipologie ed unità d’offerta.

2.1. Ordunque, la Regione Veneto, in attuazione dei richiamati principi, ha approvato la legge 16 agosto 2002, n. 22, la quale disciplina l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, ed opera una precisa distinzione tra autorizzazione alla realizzazione (in dettaglio, alla costruzione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede) di strutture sanitarie, pubbliche e private, da una parte, e autorizzazione all’esercizio delle stesse, dall’altra.

2.2. Il rilascio del primo tipo d’autorizzazione (artt. 3, 5 e 7 l.r. n. 22/02) è subordinato alla positiva valutazione della rispondenza del progetto alla programmazione socio sanitaria regionale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, con la precipua finalità di garantire l’accessibilità ai servizi e di valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.

La seconda autorizzazione è, invece, rilasciata a seguito dell’accertamento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie (artt. 8 e 10).

2.3. L’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non producono effetti vincolanti ai fini della procedura d’accreditamento istituzionale (artt. 15 segg.)., la quale si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio – sanitaria locale, dovendo concorrere al miglioramento del sistema sanitario, socio sanitario e sociale e garantire ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto e a carico del servizio sanitario nazionale

3.1. Così, da una parte, attraverso l’autorizzazione all’esercizio si riconosce al servizio, o alla struttura, la possibilità di operare fornendo liberamente al cittadino i servizi e le prestazioni dichiarate; dall’altra, con l’accreditamento, si riconosce ai soggetti già autorizzati all’esercizio la possibilità di fornire prestazioni o servizi che possono essere compensati con l’impiego di risorse pubbliche.

3.2. A sua volta, come già accennato, l’impegnativa di residenzialità consente di accedere alle prestazioni rese nei servizi residenziali e semiresidenziali, purché questi siano stati previamente autorizzati all’esercizio, ai sensi della l.r. n. 22/2002.

L’interessato sceglie il servizio residenziale che ritiene meglio rispondente ai propri bisogni assistenziali; a sua volta l’Azienda U.L.S.S. competente per territorio, in base alla graduatoria unica della residenzialità, redatta in applicazione dello specifico regolamento interno, provvede a rilasciare l’impegnativa all’avente diritto, nel limite del numero massimo di impegnative annuo, stabilito dalla programmazione regionale ed in concomitanza con la disponibilità del posto presso il centro servizio scelto dalla persona (cfr.d.g.r. n. 3632/2002, d g.r. n. 45//2007).

3.3. La d.g.r. n. 457 del 27 febbraio 2007 ha fissato i criteri demografici per l’aggiornamento del fabbisogno di residenzialità per persone anziane non autosufficienti, da effettuarsi da parte della Giunta regionale con cadenza annuale ed ha dato le indicazioni alle A.U.L.S.S. per la redazione del piano locale della non autosufficienza, quale strumento operativo del piano di zona, finalizzato all’attuazione a livello locale degli indirizzi di programmazione regionale.

3.4. Il PNLA dovrà essere articolato in alcuni dei seguenti punti: a) analisi del fenomeno della non autosufficienza nel contesto territoriale dell’Azienda U.L.S.S.; b) definizione del sistema dei servizi socio sanitari esistenti sul territorio per le persone non autosufficienti, evidenziando il raccordo tra i servizi di domiciliarità e di residenzialità; c) definizione del sistema di accesso ai servizi residenziali; d) articolazione del sistema di offerta esistente dei servizi residenziali con rappresentazione della situazione dell’offerta residenziale presente sul territorio e comprendente per ogni centro di servizi esistente nella zona: i riferimenti normativi, la data di autorizzazione al funzionamento, la capacità ricettiva totale, i posti letto autorizzati al funzionamento per non autosufficienti, i posti destinati al sollievo e all’accoglienza temporanea e gli eventuali posti letto per autosufficienti autorizzati; e) articolazione della programmazione e della qualificazione del sistema dell’offerta con allocazione dei posti autorizzati/accreditati all’assistenza di diverso livello, secondo le indicazioni delle d.g.r. 464/2006 e 394/2007.

4.1. Con riguardo alla Casa di riposo “Guizzo Marseille”, il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 8, con la richiamata delibera n. 921 del 28.9.2006, le ha riconosciuto l’idoneità professionale, autorizzandone il funzionamento, a decorrere dall’1 ottobre 2006, per complessivi 130 posti letto di residenzialità per anziani, ripartiti in 68 posti letto per anziani non autosufficienti con intensità assistenziale minima/ridotta, 24 posti letto per anziani non autosufficienti a maggiore intensità assistenziale, 38 posti letto per anziani autosufficienti, specificando che 65 dei 68 posti letto per anziani non autosufficienti con intensità assistenziale minima/ridotta e tutti i posti letto per anziani non autosufficienti a maggiore intensità assistenziale, risultano anche muniti di impegnative di residenzialità.

5. La Conferenza dei Sindaci dell’U.L.S.S. n. 8 nella seduta del 23 aprile 2007 ha approvato il piano dei servizi alla persona 2007/2009, nel cui ambito è inserito il piano locale per la non autosufficienza, ai sensi della richiamata d.r.g. n.457 del 27.2.2007.

5.1. Nel dare attuazione alla predetta delibera, relativamente alla previsione, in riduzione rispetto alla attuale disponibilità, delle impegnative accreditabili al 31 dicembre 2007 il piano di zona dei servizi alla persona assume tra gli altri vincoli quello del “mantenimento…dei n. 83 posti letto autorizzati al funzionamento ma non all’esercizio per anziani non autosufficienti attualmente presenti presso le strutture del territorio, al fine di poter rispondere, nel breve periodo, all’incremento della domanda di residenzialità”.

6. La Casa di riposo “Guizzo Marseille” censura tale determinazione nella parte in cui le vengono attribuiti solo 3 posti per anziani non autosufficienti autorizzati al funzionamento ma non all’esercizio:

a) per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e successive modifiche, nonché per eccesso di potere per sviamento e per contraddittorietà della motivazione: secondo la prospettazione della ricorrente, infatti, avendo mantenuto 83 posti autorizzati al funzionamento, ma non all’esercizio per anziani non autosufficienti, il PLNA da una parte non consentirebbe lo sviluppo della programmazione perseguito dalla d.g.r. n. 457/2007, e, dall’altra, non renderebbe intellegibile il criterio posto a base della ripartizione del detto numero di posti tra i centri di servizio operanti nell’ambito dell’U.L.S.S: n. 8;

b) per violazione della d.g.r. n. 457/2007, nonché per eccesso di potere per mancanza dei presupposti e per errore di fatto: la determinazione del numero complessivo di 83 posti letto autorizzabili non corrisponderebbe a quanto previsto dalla d.g.r. n. 457/2007 al punto 3, ai sensi del quale “i posti accreditati che possono essere autorizzati dalle autorità competenti si calcolano aumentando del 10% il numero delle impegnative di residenzialità assegnate alle singole aziende U.L.S.S. ed individuati nelle ubicazioni della programmazione locale”; se la Conferenza dei Sindaci si fosse attenuta al detto criterio la ricorrente, titolare di 89 posti nei quali è spendibile l’impegnativa di residenzialità, avrebbe dovuto ottenere 9 posti letto autorizzati al funzionamento e non all’esercizio, a fronte dei 3 posti che le sono stati assegnati;

c) per eccesso di potere per disparità di trattamento e per carenza di motivazione: 55 degli 83 posti letto autorizzati al funzionamento ma non all’esercizio di competenza dell’U.L.S.S. n. 8 sono stati assegnati al Centro di Servizi “Domenico Sartor”, in assenza di qualsiasi spiegazione per una simile concentrazione a favore di uno degli operatori;

d) per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per violazione della d.g.r. n. 457/2007 in relazione alle regole fissate per la partecipazione dei Centri di Servizio alla approvazione dei piani di zona non essendo stata la ricorrente direttamente interpellata e coinvolta nel procedimento volto all’approvazione del piano di zona.

7. Con ricorso per motivi aggiunti la I.P.A.B. ricorrente ha poi impugnato la delibera n.441 del 23 aprile 2007 del Direttore dell’Azienda U.L.S.S. n. 8 di recepimento del piano di zona dei servizi alla persona 2007/2009, nonché il decreto del Dirigente regionale dei Servizi Sociali n. 35 del 17 marzo 2008 avente ad oggetto il parere di congruità sul PLNA e la delibera del Direttore dell’U.L.S.S. n. 8 n. 498 dell’11 giugno 2008 che ha preso atto di detto ultimo parere, evidenziando come la mancata impugnazione degli stessi unitamente al provvedimento adottato dalla Conferenza dei Sindaci dell’U.L.S.S. n. 8 non rendesse improcedibile il ricorso originario trattandosi di atti di mero recepimento di provvedimento emanato da una diversa autorità e di conferma dello stesso, e censurandoli per illegittimità derivata dai vizi che affliggono il PLNA.

8. Il Collegio si esime dall’esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sollevate dall’amministrazione resistente in quanto ritiene il ricorso principale infondato per le ragioni che seguono.

8.1. Dalla lettura del ricorso principale proposto dalla Casa di Riposo “Guizzo Marseille” si evince che la stessa si duole della mancata ridefinizione della propria dotazione complessiva di 130 posti letto e, in particolare, del mancato aumento del numero di posti letto destinati ad accogliere anziani non autosufficienti in residenzialità temporanea con contestuale riconversione di una quota parte dei 38 posti letto destinati ad accogliere anziani autosufficienti.

8.2. Occorre allora evidenziare che proprio dalla narrativa del ricorso introduttivo emerge che la I.P.A.B. ricorrente già nel corso dell’anno 2005 aveva chiesto di ridefinire la propria dotazione di posti letto, ripartita in 68 posti per anziani non autosufficienti con intensità assistenziale minima/ridotta (di cui 65 muniti di impegnativa di residenzialità), in 24 posti letto per anziani non autosufficienti a maggiore intensità (tutti muniti di impegnativa di residenzialità) e in 38 posti per anziani autosufficienti, nel senso di riconvertire 17 posti letto per anziani autosufficienti in 17 posti letto per anziani non autosufficienti. A fronte di tale richiesta il Direttore Generale dell’Azienda U.L.S.S. n. 8, con la delibera n. 921 del 28.9.2006, le aveva riconosciuto l’idoneità professionale, autorizzandone il funzionamento, a decorrere dall’1 ottobre 2006, per complessivi 130 posti letto di residenzialità per anziani, mantenendo immodificata la originaria ripartizione.

8.3. Avverso tale provvedimento, definito dalla stessa I.P.A.B. ricorrente lesivo delle proprie aspettative e, in particolare, della possibilità di utilizzare a pieno le proprie risorse, attesa al scarsa richiesta di posti letto per anziani autosufficienti a fronte del potenziamento del sistema della domiciliarità, la Casa di Riposo “Guizzo Marseille” non ha ritenuto di proporre ricorso.

9. Occorre allora chiarire che la Conferenza dei Sindaci in accordo con le Aziende U.L.S.S. e con il coinvolgimento delle altre risorse presenti sul territorio e rappresentante da soggettività pubbliche e private che integrano e migliorano il sistema dei servizi per le persone non autosufficienti, predispone gli strumenti di programmazione locale in relazione alla peculiarità territoriale, alla domanda accertata e alle vincolanti risorse rese disponibili della programmazione regionale, disponendo l’approvazione del Piano locale per la non autosufficienza.

9.1. Orbene, in base alla legge regionale n.22/2002 e poi alle d.r.g. di attuazione n. 464/2006, n. 394/2007 e n. 457/2007, discende che, come correttamente evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, il passaggio di posti letto da una categoria di offerta (per autosufficienti) ad un’altra categoria di offerta (per non autosufficienti), laddove ciò non determini un impegno di spesa di risorse pubbliche, in quanto indipendente dall’aumento di posti letto presso i quali sono spendibili le impegnative di residenzialità, non dovrebbe rientrare nelle competenze di tale autorità.

9.2. Ed infatti la Conferenza dei Sindaci con il provvedimento impugnato si è limitata a fotografare la situazione esistente presso la casa di riposo “Guizzo Marseille”, così come quella degli altri Centri di Servizio operanti nell’ambito di competenza dell’U.L.S.S. n. 8, situazione emergente dalle delibere di idoneità professionale e di autorizzazione all’esercizio di competenza del Direttore Generale dell’U.LS.S. .

9.3. E del resto, per quanto già esposto, esula dalla competenza della detta Conferenza il provvedimento amministrativo che consentirebbe alla I.P.A.B. ricorrente di ridefinire la propria dotazione di posti letto con riconversione di alcuni di essi da destinati a persone autosufficienti a persone non autosufficienti. Tale circostanza, peraltro, appare chiara anche alla difesa della stessa Casa di riposo “Guizzo Marseille” laddove chiarisce che l’autorizzazione al funzionamento è il provvedimento per mezzo del quale – a seguito di un’approfondita istruttoria nel corso della quale viene verificata la sussistenza degli standards strutturali e di servizio richiesti dalla legge regionale n. 22/2002 – si attesta l’idoneità professionale della struttura e cioè la sua capacità ricettiva in relazione al numero di posti letto di residenzialità per anziani, suddivisi in relazione al livello di intensità assistenziale fornito ed alla categoria di persona ospitate.

9.4. Ulteriore conferma di tale ricostruzione della normativa in materia è fornita dall’art. 7, comma 2, della legge regionale n.22/2002 che subordina il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione di struttura sanitaria o socio sanitaria che eroga prestazioni di assistenza residenziale a ciclo continuativo e/o diurno alla “…previa positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.

10.1. La I.P.A.B. lamenta, inoltre, l’ulteriore violazione della d.g.r. n. 457/2007 da parte del provvedimento impugnato anche laddove ha indicato in 83 i posti letto autorizzabili senza operare l’aumento del 10%.

10.2. Dalla lettura delle delibere di Giunta attuative della normativa regionale si evince che la residenzialità complessivamente accreditabile in ambito regionale e locale, ai sensi della più volte citata legge regionale n. 22/2002, sarà aumentabile con una percentuale del + 10% rispetto al numero di impegnative di residenzialità fissate dalla programmazione regionale, al fine di sviluppare modelli competitivi dell’offerta e permettere una reale libera scelta da parte del cittadino titolare dell’impegnativa di residenzialità.

10.3 Allora occorre in primis evidenziare che l’aumento citato concerne sempre i posti letto muniti di impegnative di residenzialità, mentre la società ricorrente sembra dolersi di una mancata riconversione di posti letto originariamente destinati a persone autosufficienti in posti letto destinati a persone non autosufficienti, modificazione che però – sempre secondo la prospettazione della I.P.A.B. “Guizzo Marseille” – non determinerebbe alcun aggravio di spesa per la amministrazione giacché prescinderebbe dal riconoscimento di ulteriori impegnative di residenzialità spendibili presso la detta struttura.

10.4. Comunque, anche a prescindere da tale considerazione, merita di essere evidenziato che in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alle più volte menzionate d.g.r. 394/2007 e 457/2007, le Aziende U.L.S.S. che risultino sovradimensionate rispetto ai criteri ed ai parametri specificamente individuati, mantengono la dotazione esistente di impegnative di residenzialità come previsto dalla legge regionale n. 1/2004 e come disposto dall’art. 4 della legge regionale n. 2/2006. Ed è questo pacificamente il caso dell’U.L.S.S. n. 8.

11. Orbene dalle suesposte considerazioni non solo emerge l’infondatezza dei motivi di ricorso articolati dalla ricorrente in relazione al provvedimento di adozione del PNLA da parte della Conferenza dei Sindaci, ma si evince altresì che, anche in ipotesi di accoglimento del ricorso e di annullamento del predetto provvedimento, la I.P.A.B. ricorrente mai potrebbe ottenere la ridefinizione della sua dotazione di posti letto giacché la stessa risulta essere stata fissata con la delibera n. 921 del 28.9.2006, peraltro mai impugnata dalla Casa di Riposo “Guizzo Marseille”. Ne discende che la Casa di Riposo ricorrente, non avendo impugnato la delibera da ultimo citata, mira attraverso l’impugnazione del provvedimento di approvazione del PLNA da parte della Conferenza di Servizi a far valere motivi che avrebbero più correttamente riguardato la delibera di idoneità professionale e di autorizzazione all’esercizio, anziché uno strumento di programmazione generale anche della spesa pubblica quale quello gravato.

Tali considerazioni dirimenti esimono il Collegio dall’esaminare gli ulteriori motivi di censura.

12. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità e della novità delle questioni giuridiche trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio, addì 11 dicembre 2008.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. Veneto – III Sezione n.r.g. 1411/2007

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 588/09

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, con l’intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere, rel. ed est.

Stefano Mielli Primo Referendario

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 342/2009, proposto da Uchendu Sunny, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Lorenzon, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell’art. 35 del R.D. 26.6.1924 n. 1054;

CONTRO

l’Amministrazione dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento

del provvedimento Cat. A11.2008/Imm. n. 70/08/Div. Amm. e Soc., emesso il 20.10.2008 dalla Questura di Venezia e notificato il 17.11.2008, con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno n. M736328 rilasciato al ricorrente il 12.1.2007 per motivi di lavoro subordinato;

visto il ricorso, notificato il 15 gennaio 2009 e depositato in segreteria il 4 febbraio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’Amministrazione dell’interno, con i relativi allegati;

visti gli atti tutti della causa;

uditi, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009 (relatore il consigliere Marco Buricelli), l’avv. Masier, in sostituzione di Lorenzon per la parte ricorrente e l’avv. dello Stato Greco per la P.A.;

premesso che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il presidente del collegio ha comunicato alle parti come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex articoli 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e che queste non hanno espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

1.-premesso in fatto che con il decreto in epigrafe il Questore di Venezia ha revocato il permesso di soggiorno a suo tempo rilasciato al cittadino nigeriano Uchendu Sunny evidenziando:

-che in data 7 settembre 2008 lo straniero è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per la violazione degli articoli 110 c. p. e 73 t. u. n. 309 del 1990 per avere detenuto, trasportato e importato nel territorio italiano, con un suo connazionale, 1,487 kg. di cocaina e che il GIP di Venezia, con provvedimento emesso in data 10.9.2008, ha convalidato l’arresto disponendo, nei confronti dello straniero, la misura della custodia cautelare in carcere, misura tuttora in atto;

-che la condotta sopra citata, che implica collegamenti, nell’ambito sociale, con ambienti e soggetti dediti ad attività illecite, fa ritenere che l’Uchendu rientri nella previsione di cui all’art. 13, comma 2, lettera C) del t. u. n. 286 del 1998;

-che la memoria prodotta dal legale del ricorrente in seguito alla comunicazione del preavviso di rigetto è insufficiente per giustificare una valutazione diversa da quella sopra descritta;

che a sostegno del ricorso è stato sottolineato, in particolare:

-che lo straniero non appartiene ad alcuna delle categorie indicate dall’art. 1 della l. n. 1423 del 1956;

-che l’Uchendu è soltanto imputato del reato di cui all’art. 73, comma 1, del t. u. n. 309/90 e che l’attività illegale contestatagli non può ritenersi accertata giudizialmente;

-che presupposto per poter ritenere un soggetto socialmente pericoloso è l’emissione, nei confronti dello stesso, di una sentenza di condanna per un reato in materia di stupefacenti;

-che il ricorrente dispone di mezzi di sussistenza idonei a garantire il proprio sostentamento;

che l’Avvocatura dello Stato ha concisamente controdedotto chiedendo al Tar di respingere il ricorso;

2.-considerato in diritto che il ricorso è chiaramente infondato e va respinto;

che va premesso che nella specie non trova applicazione l’automatismo di cui al combinato disposto degli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, del t. u. n. 286 del 1998, ma si fa questione di una revoca di un permesso di soggiorno basata su una valutazione –quella di pericolosità sociale- avente natura discrezionale;

che l’apprezzamento della pericolosità sociale costituisce giudizio caratterizzato da una discrezionalità assai ampia e che il giudizio stesso è sindacabile dinanzi al giudice amministrativo esclusivamente nei casi di illogicità, di carenza dei presupposti e di manifesta incongruità (sull’ampia discrezionalità che contraddistingue la valutazione dell’autorità di polizia in materia v. Cons. St., sezione quarta, sentenze nn. 4731/05 e 5305/04; Tar Veneto, III, sent. n. 1289 del 2008);

che, sempre in termini generali, il giudizio probabilistico e prognostico di pericolosità sociale può reggersi anche solamente su un singolo episodio, sempre che si tratti di fatto idoneo a determinare un notevole allarme sociale, e il giudizio medesimo può anche prescindere da accertamenti già intervenuti in sede penale con sentenza (ancorchè emessa in primo grado);

che, guardando più da vicino la fattispecie in esame, il collegio ritiene che dalla documentazione prodotta in giudizio (v. doc. 3 fasc. P. A.) emerga con chiarezza la gravità e la precisione del quadro indiziario a carico dell’Uchendu, anche alla luce delle modalità dell’azione e della tipologia e del quantitativo dello stupefacente, sicché la valutazione di pericolosità sociale fatta dal Questore di Venezia non risulta illogica ed è stata adeguatamente motivata;

che, per quanto riguarda le circostanze addotte dal ricorrente circa la convivenza con una connazionale e il fatto di essere padre di due figli, indipendentemente dalla insufficienza delle stesse, in considerazione della specificità e gravità del fatto commesso, per superare gli elementi negativi desumibili dalla documentazione in atti e in definitiva per sovvertire la decisione finale dell’autorità pubblica, va rilevato che il Tribunale per i minorenni potrà consentire l’autorizzazione alla permanenza dello straniero in deroga, ex art. 31, comma 3, del t. u. n. 286 del 1998, ove ne ricorrano i presupposti;

che il collegio ritiene che il Questore abbia adeguatamente valutato l’attualità della pericolosità sociale considerando la personalità complessiva dello straniero;

che, in definitiva, risulta sufficientemente giustificata la valutazione di pericolosità sociale posta a base della revoca del permesso di soggiorno;

che le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo rigetta.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione dell’interno, nella misura di € 1.500,00 di cui € 300,00 per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 342/09

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano N. 138/2009

costituito dai magistrati:

Marina ROSSI DORDI – Presidente

Hugo DEMATTIO – Consigliere relatore

Hans ZELGER – Consigliere

Lorenza PANTOZZI LERJEFORS – Consigliere

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2009

presentato da

BUILDING S.r.l., in persona del legale rappresentante Ezio Paternoster, rappresentata e difesa dagli avv.ti Karl Zeller e Stefan Thurin, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Siegfried Brugger in Bolzano, via Cappuccini n. 5, giusta delega a margine del ricorso, – ricorrente –

c o n t r o

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore, che sta in giudizio in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 4691 dd. 20.12.2004, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Larcher, Renate von Guggenberg, Alexandra Roilo e Patrizia Pignatta, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, via Crispi n. 3, giusta delega a margine dell’atto di costituzione, – resistente –

RICORSO per esibizione di atto amministrativo ai sensi dell´articolo 25 comma 5, L.n.241/1990

Visto il ricorso notificato il 18.2.2009 e depositato in segreteria il 25.2.2009 con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano dd. 16.3.2009;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del 17.3.2009 il consigliere Hugo Demattio ed ivi sentito l’avv. A. Knoll, in sostituzione dell’avv. K. Zeller per la ricorrente e l’avv. A. Roilo per la Provincia autonoma di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con lettera 19 gennaio 2009 la società ricorrente, tramite il suo legale, presentava alla Provincia autonoma di Bolzano, Ufficio appalti, formale richiesta di accesso ai seguenti documenti:

1. copia dei bandi di gara per macchinari e arredamento della scuola professionale “Dipl. Ing. Luis Zuegg” di Merano relativi agli anni 2006 e 2007;

2. copia dei verbali del responsabile di progetto dott. Ing. Maurizio Patat relativi alle sedute di coordinamento per l’arredamento e i macchinari delle officine degli anni 2006-2008;

3. copia degli atti di nomina del responsabile di progetto per l’arredamento dott. Arch. Alessia Biotti e del consulente ing. Stephan Dallago;

4. copia dei verbali del responsabile di progetto per l’arredamento dott. arch. Alessia Biotti e del consulente ing. Stephan Dallago relativi alle sedute di coordinamento 2006-2008;

5. copia della fideiussione Cassa di Risparmio s.p.a. n. 107601001/13.

Spiegava che detta documentazione doveva servire per l’instaurazione di una causa civile contro la Provincia autonoma di Bolzano.

Con lettera 4 febbraio 2009 l’Ufficio appalti ha negato l’accesso sul rilievo che trattatasi di “atti di diritto privato” (privatrechtliche Akten) come tali non accessibili.

Il ricorrente adiva quindi questo Tribunale ai sensi dell’art. 25, comma 5 della legge n. 241/1990 chiedendo l’ordine di esibizione giudiziale della documentazione di cui sopra.

Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nella camera di consiglio del 17 marzo 2009 il difensore della ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’acquisizione del documento n. 5.

La vertenza è quindi stata trattenuta per la decisione.

D I R I T T O

Il ricorso merita accoglimento parziale.

La ricorrente espone

– che in esito al collaudo di lavori eseguiti per conto della Provincia autonoma di Bolzano in esecuzione di un contratto (avente ad oggetto l’acquisto da parte della Provincia di un edificio da costruire e da destinare all’ampliamento della scuola professionale “Dipl. Ing. Luis Zuegg” in Merano) la Provincia le aveva decurtato il corrispettivo per Euro 584.000,00 a titolo di penale per un ritardo di 146 giorni;

– che secondo la Building le somme erano state trattenute illegittimamente, per cui intendeva agire giudizialmente contro la Provincia;

– che per giustificare il ritardo o, comunque, provare la mancanza del danno o, almeno, l’eccessività della penale applicata in relazione allo stesso, doveva acquisire della documentazione relativa alle gare di appalto espletate per l’arredamento e i macchinari della detta scuola professionale negli anni 2006-2008.

Chiedeva quindi l’esibizione della documentazione come elencata in epigrafe.

La Provincia eccepisce che si tratterebbe di atti privati non accessibili e che, per quanto riguarda i bandi di gara, gli stessi sono pubblicati e quindi accessibili da tutti e, per quanto riguarda la fideiussione, trattarebbesi di documento in possesso della ricorrente.

Per quanto concerne quest’ultimo la ricorrente, con dichiarazione a verbale, ha rinunciato all’acquisizione.

Per il resto il ricorso merita accoglimento parziale.

Non è certamente fondato per quanto diretto ad un ordine di esibizione di bandi di gara pubblicati (sul sito della Provincia autonoma di Bolzano e sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europea) e quindi accessibili senza ordine del giudice.

Appare fondato, invece, per quanto ha di mira la documentazione relativa ad un appalto pubblico (documenti elencati sub 2, 3 e 4), ancorchè si tratti – come eccepito dall’Amministrazione – di atti privati.

Invero, ai sensi dell’art. 24 L.P. n. 17/1993 e dell’art. 22 L. n. 241/1990 – di regola e a parte particolari ragioni di privacy o di segretezza, che qui non si adducono – anche gli atti provenienti da soggetti privati sono equiparati agli atti amministrativi ai fini dell’accesso e quindi sono suscettibili di ostensione se utilizzati ai fini di un’attività amministrativa.

Conclusivamente quindi il ricorso va accolto parzialmente con conseguente obbligo per la Provincia autonoma di Bolzano di consentire al ricorrente di accedere alla documentazione di cui sopra.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano – disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale del ricorso, ordina alla Provincia autonoma di Bolzano di esibire alla ricorrente la documentazione di cui sopra n. 2, 3 e 4.

Dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 17.3.2009.

IL PRESIDENTE L’ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI Hugo DEMATTIO

/br/rm

N. R.G. 51/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it