Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 109/2009

Sezione prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 539/98 proposto dal sig. Giovanni Cubeddu, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Pateri presso il cui studio, in Cagliari, piazza Galilei n°19, è elettivamente domiciliato;

contro

l’Autorità Portuale di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Gianfranco Carboni, presso il cui studio, in Cagliari, via Brusco Onnis n°6, è legalmente domiciliata;

per l’accertamento

del diritto del ricorrente a percepire la somma di £ 285.968.392 dovuta in conseguenza della rideterminazione del trattamento economico con l’attribuzione del “parametro 230” oltre a rivalutazione ed interessi;

e per la condanna

dell’amministrazione intimata al pagamento di quanto spettante per il titolo di cui sopra.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avvocato L. Pateri per il ricorrente e l’avvocato G. Carboni per l’amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che con sentenza 15/12/1992 n° 4215/92 il Pretore di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro ha accolto la domanda con cui il sig. Giovanni Cubeddu ha chiesto la rideterminazione del proprio trattamento economico, pronunciando condanna generica dell’Azienda dei Mezzi Meccanici di Cagliari (ora Autorità Portuale di Cagliari) al pagamento di quanto dovuto per capitale ed oneri accessori;

b) che ritenendo di non essere stato integralmente soddisfatto il ricorrente ha proposto l’odierno ricorso diretto ad ottenere l’accertamento del quantum debeatur con la condanna dell’Autorità Portuale di Cagliari al pagamento delle somme conseguentemente dovute;

c) che con sentenza che il Collegio condivide la Corte di Cassazione ha affermato che “Ove la tutela giurisdizionale sia chiesta (come nella fattispecie) per fasi progressive, la decisione di merito emessa nel giudizio primario vale a fissare la giurisdizione del giudice che tale decisione ha emesso anche per i giudizi direttamente dipendenti” (Cass. SS. UU. 11/2/2002 n° 1946);

d) che, pertanto, intervenuta la citata sentenza del Pretore di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro sull’an debeatur, la giurisdizione spetta al medesimo giudice anche in relazione alla odierna controversia concernente il quantum debeatur;

e) che, conseguentemente, l’odierna controversia esula da quelle appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo;

f) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla controversia introdotta col ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei signori magistrati:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere estensore.

Depositata in segreteria il: 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent. n. 107/2009

Sezione prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n°1680/97 proposto dalla sig.ra Liliana Tocco, rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Di Pirro, presso il cui studio, in Cagliari, via Trentino n°13, è elettivamente domiciliata;

contro

l’Università degli studi di Cagliari, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici, in Cagliari via Dante n°23, è legalmente domiciliata;

l’INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Doa, dell’ufficio legale dell’ente, presso la sede del quale in Cagliari, via Delitala n°2, è elettivamente domiciliato;

per l’accertamento

del diritto della ricorrente a percepire rivalutazione ed interessi sulla somma a suo tempo corrispostale a titolo di indennità di buonuscita;

e per la condanna

dell’intimato ateneo al pagamento di quanto a tale titolo dovuto.

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la pubblica udienza del 14/1/2009 il consigliere Alessandro Maggio e uditi, altresì, l’avvocato U. Di Pirro per la ricorrente e l’avvocato A. Doa per l’amministrazione resistente.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Considerato:

a) che parte sostanziale dei rapporti concernenti il pagamento di somme reclamate a titolo di indennità di buonuscita (siano esse relative al capitale spettante siano esse relative ai compensi accessori) è soltanto l’INPDAP, mentre nessuna legittimazione spetta all’amministrazione di appartenenza (cfr., fra le tante, Cons. Stato, IV Sez., 19/2/2007 n° 879 e 21/6/2007 n° 3365, TAR Lazio – Roma, III Sez., 6/12/2006 n°13916);

b) che la ricorrente, pur evocando in giudizio anche l’INPDAP, ha esplicitamente rivolto le domande di accertamento e di condanna proposte con l’odierno ricorso soltanto nei confronti dell’Università degli studi di Cagliari;

c) che, giusta quanto più sopra rilevato, l’Università degli Studi di Cagliari è, nell’odierna controversia, priva di legittimazione passiva;

d) che alla luce di quanto esposto il ricorso risulta manifestamente infondato, circostanza questa che ne consente la definizione con sentenza in forma semplificata;

i) che sussistono validi motivi per disporre l’integrale compensazione di spese ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA – SEZIONE I

Rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 14/1/2009 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, sezione I. con l’intervento dei signori magistrati:

Paolo Numerico, Presidente;

Silvio Ignazio Silvestri, Consigliere;

Alessandro Maggio, Consigliere estensore.

Depositata in segreteria il 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent. n. 725/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Marco Morgantini Primo Referendario, relatore

Brunella Bruno Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 517/2009 proposto da AZIENDA AGRICOLA CARLI DANIELE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.to Lucchesi, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.to Zane in Venezia, Dorsoduro 3464;

CONTRO

l’Avepa – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Ligabue, Ezio Zanon e Tito Munari, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura regionale in Venezia, S.Polo 1429/B;

e l’Avepa – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura –struttura periferica di Verona in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

PER

l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del decreto del dirigente della struttura periferica di Verona dell’Avepa 13/11/2008 n. 263, con il quale l’Avepa ha disposto la non ammissibilità della domanda n. 1244685 del 14/7/2008 acquisita al numero di prot. 521517 del 15/7/2008 con la quale è stata richiesta l’erogazione di un aiuto comunitario ai sensi del Reg. (Ce) n. 1698/2005 – Misura 311 – Azione 3 per la diversificazione in attività non agricole – incentivi alla produzione di energia e biocarburanti fonti rinnovabili area B, del valore complessivo di € 530.000,00 nonché dell’allegata nota con la quale ne è stata data comunicazione n. 640342 datata 24/11/2008 successivamente ricevuta e della relativa graduatoria nel punto in cui ha escluso l’azienda ricorrente, della delibera di Giunta Regionale Veneto 12/2/2008 n. 199 e relativi allegati ed in particolare l’allegato D) e del Decreto del Direttore Avepa n. 125 del 3/3/2008, n. 159 del 21/3/2008, n. 187 del 2/4/2008, n. 401 del 27/6/2008, n. 578 del 2008 e la relativa graduatoria regionale nel punto in cui non ha ammesso il ricorrente al finanziamento.

Visto il ricorso, notificato il 28/1/2009 e depositato presso la Segreteria il 17/2/2009, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’AVEPA, depositato il 16.3.2009;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 18 marzo 2009, convocata a’ sensi dell’art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 – relatore il Primo Referendario Marco Morgantini – l’avv. Lucchesi per la parte ricorrente e l’avv. Ligabue per l’AVEPA;

Rilevata, a’ sensi dell’art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall’art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

FATTO

Con decreto del Dirigente della struttura periferica Avepa di Verona in data 13 novembre 2008 prot. n° 263 è stata dichiarata inammissibile la domanda di finanziamento, prodotta dal ricorrente per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ai fini della produzione di energia elettrica.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento alla circostanza che alla domanda non sono stati allegati ne’ il computo metrico estimativo analitico né alcun preventivo attinente la realizzazione dell’impianto.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L’onere di allegare i documenti sopra indicati entro il termine di presentazione della domanda di finanziamento è espressamente previsto nel bando di cui all’allegato D della delibera della Giunta Regionale del Veneto n° 199 del 12 febbraio 2008.

Lo stesso bando stabilisce che tali documenti sono considerati essenziali e la loro mancata presentazione, unitamente alla domanda di aiuto, comporta la non ammissibilità della domanda.

Le censure relative al rispetto della normativa in materia di partecipazione procedimentale sono prive di pregio perché il ricorrente ha partecipato al procedimento e, in tale ambito, non ha dimostrato di avere presentato i documenti sopra indicati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.

Sulla base di tale preupposto l’esclusione dal finanziamento è dovuta.

Né la dimostrazione di avere presentato i documenti sopra indicati prima della scadenza del termine di presentazione della domanda.è avvenuta in giudizio.

D’altro canto la previsione, contenuta nel bando, degli oneri documentali non soddisfatti dal ricorrente, è logica perché costituisce garanzia di serietà di impegno in ordine alla realizzazione degli interventi per i quali è presentata domanda di finanziamento.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in € 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2009.

Il Presidente L’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione

T.A.R. Veneto – II Sezione n.r.g. 517/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sent.n. 326/09

Avviso di Deposito

del

a norma dell’art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, con l’intervento dei signori magistrati:

Angelo De Zotti Presidente

Marco Buricelli Consigliere

Stefano Mielli Primo Referendario, relatore

ha pronunciato, nella forma semplificata di cui agli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la seguente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso n. 146/2009, proposto da SALI NABIL, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Romano, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Innocenzo Megali in Venezia – Mestre, via Poerio, 19;

CONTRO

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;

per l’annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Treviso il 4.11.2008 e notificata il 5.11.2008;

Visto il ricorso, notificato il 3 gennaio 2009 e depositato presso la Segreteria il 20 gennaio 2009, con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

visti gli atti tutti di causa;

udito all’udienza camerale del 28 gennaio 2009 (relatore il primo referendario Stefano Mielli), l’avv. l’avv. Romano per la parte ricorrente;

considerato

che, nel corso dell’udienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, all’esito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;

che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:

che infatti oltre che sull’affermata pericolosità sociale dell’istante, l’impugnato diniego di rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sull’automatismo ostativo di cui al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286;

che tale richiamo pare sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto la condanna riportata si riferisce alla tipologia di reati, in materia di stupefacenti, considerati dal legislatore automaticamente ostativi (cfr. Tar Veneto, Sez, III, 31 marzo 2007, n. 1038; id. 19 aprile 2007, n. 1217; id 9 gennaio 2007, n. 8; Tar Piemonte, 31 marzo 2006, n. 1605; Tar Umbria, 24 febbraio 2006, n. 64; Tar Toscana, Sez. I, 30 gennaio 2006, n. 210; Tar Lombardia Milano, Sez. I, 18 gennaio 2006, n. 140);

che i profili di illegittimità costituzionale sollevati appaiono manifestamente infondati anche alla luce della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. Corte costituzionale, 16 maggio 2008 , n. 148);

che le spese di giudizio, per la specificità della vicenda oggetto della controversia, possono essere compensate;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 28 gennaio 2009.

Il Presidente l’Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il……………..…n.………

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Terza Sezione

T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 146/2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it