SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 891/2008 proposto da PUGLIA ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Bazzoni e Vittore Davini, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Salvatore da Civita n. 11, presso lo studio dell’avv. Monica Macciotta;
contro
il Comune di Macomer, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Diego Lumbau ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza Repubblica n. 22, presso lo studio dell’avvocato Pier Paola Pili;
il Comune di Bolotana, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
il Comune di Bonorva, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
il Comune di Santu Lussurgiu, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
il Comune di Scano Montiferro, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
il Comune di Silanus, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
il Comune di Sindia, in persona del Sindaco in carica, non costituito;
la Scuola Sovracomunale di Musica “G. Verdi”, con sede amministrativa in Macomer, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito;
e nei confronti di
Antonio Mura, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Isetta, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via De Magistris n. 8, presso lo studio legale dell’avv. Paolo Sestu;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
– della graduatoria, pubblicata all’albo pretorio il 7 settembre 2008, della selezione pubblica per il conferimento, per gli anni corsuali 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011, dell’incarico di Direttore artistico-didattico della Scuola Sovracomunale di Musica “G. Verdi”;
– della graduatoria, come modificata a seguito di istanza del ricorrente;
– dei verbali della commissione giudicatrice, ivi compresi quelli nei quali è stata valutata e decisa la impugnativa proposta in data 16-17 settembre 2008 dal prof. Puglia avverso la graduatoria;
– dei relativi provvedimenti di approvazione delle predette graduatorie;
– degli atti con i quali è stato approvato il contratto o la convenzione fra la Scuola e il controinteressato e del contratto o convenzione medesimi;
sui motivi aggiunti, notificati il 3 dicembre 2008 e depositati il 10 dicembre 2008, proposti per l’annullamento:
– della determina n. 912 del 3 settembre 2008 del Direttore Generale del Comune di Macomer e dei relativi allegati “A” (verbale del 5 settembre 2008 della commissione giudicatrice, schede di valutazione e relativi allegati) e “B” (graduatoria dei selezionati);
– della determina n. 1004/2008 del Direttore Generale del Comune di Macomer e dei relativi allegati (verbale della commissione giudicatrice del 23 settembre 2008).
Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Macomer e del controinteressato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.
Visti gli atti tutti della causa.
Nominato relatore per la camera di consiglio del 15 gennaio 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.
Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Sentite sul punto le parti costituite;
Ritenuto in fatto:
che con il ricorso notificato il 14 novembre 2008 e depositato il 19 novembre, il prof. Antonio Puglia impugna i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Macomer ha conferito l’incarico di direttore artistico didattico della Scuola Sovra comunale “G. Verdi”, per gli anni dal 2008 al 2011, procedura nella quale, al termine delle operazioni selettive, il ricorrente è risultato collocato al secondo posto con 74,50/100 punti, preceduto dal controinteressato prof. Antonio Mura con 77/100 punti;
che, a seguito di richiesta di riesame del punteggio presentata dal ricorrente, la commissione giudicatrice ha proceduto a correggere il punteggio del controinteressato, determinandolo in 76/100;
che l’annullamento degli atti impugnati è richiesto sulla base dei seguenti motivi:
1° violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento – in primo luogo – ai punteggi assegnati dalla commissione all’istanza presentata dal controinteressato Mura Antonio, deducendo:
– l’errore di fatto nell’effettuare la somma algebrica dei punteggi assegnati al controinteressato, atteso che i punti inizialmente assegnati al prof. Mura sono pari a 76/100 e non a 77/100, come erroneamente calcolato dalla commissione nella seduta del 5 settembre 2008 e riportato nella scheda di valutazione;
– inoltre, il suddetto punteggio di 76/100 andava ulteriormente decurtato di 1 punto per effetto della correzione apportata in calce alla scheda del prof. Mura, relativamente alla valutazione del cd “Maestri a cappella” e di un dvd didattico;
– l’illegittimità della valutazione dei titoli di servizio dichiarati dal Mura come docente, in quanto i punti da attribuire corrispondevano, sulla base della previsione del bando, a 48 (pari ad anni 15 e mesi 7 di servizio) e non ai 50 assegnati dalla commissione.
2° In secondo luogo, con riferimento ai punteggi assegnati dalla commissione all’istanza presentata dal ricorrente, deduce:
* mancata valutazione delle pubblicazioni e altri titoli artistico-culturali e professionali presentati dal ricorrente, per i quali il bando prevedeva un punteggio massimo di 4 punti;
* illegittimità dell’attribuzione dei punteggi sui progetti di gestione presentati dal ricorrente e del controinteressato, sotto il profilo dell’illogicità e dell’irragionevolezza e del difetto di motivazione, per il fatto che al progetto del primo sono stati assegnati 3 su 9 punti mentre a quello del secondo il massimo dei punti, cioè 9;
3° Illegittimità derivata degli atti di approvazione e del contratto stipulato col prof. Mura;
che con i motivi aggiunti notificati il 3 dicembre 2008, e depositati il successivo 10 dicembre, il ricorrente impugna ulteriori atti della procedura selettiva e in particolare il verbale della commissione esaminatrice del 23 settembre 2008, nei confronti dei quali estende, per illegittimità derivata, i motivi sollevati col ricorso introduttivo;
che, nei confronti del verbale della commissione giudicatrice del 23 settembre 2008, deduce, altresì, la violazione del bando di concorso per la mancata valutazione dei titoli professionali, come accennato supra al 2° motivo; nonché difetto o carenza di motivazione ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nella valutazione dei progetti di gestione presentati dai proff. Puglia e Mura;
che si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale di Macomer, chiedendo la reiezione del ricorso;
che si è costituito in giudizio il controinteressato prof. Mura, il quale ha proposto anche ricorso incidentale nei confronti dei medesimi atti impugnati col ricorso introduttivo, per i seguenti motivi:
1° Violazione di legge e delle norme del bando, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento di fatto, difetto di motivazione, con riguardo alla decisione della commissione giudicatrice del 23 settembre 2008 di sottrarre 1 punto al prof. Mura;
2° Violazione di legge e delle norme del bando, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento di fatto, difetto di motivazione, con riferimento alla attribuzione di quattro punti al ricorrente principale per i titoli relativi alle produzioni musicali, in quanto il bando considera le sole trascrizioni edite;
che nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
Considerato in diritto:
che il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, nei termini appresso precisati;
che è fondata la censura di errore di fatto nella somma dei punteggi della scheda del prof. Mura, che deve essere corretta in 76/100; e, per effetto della ulteriore correzione di 1 punto apportata dalla commissione nella seduta del 23 settembre 2008, definitivamente fissata in 75/100;
che, quanto alla mancata valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali (lettera C, n. 1, dei criteri di valutazione allegati al bando pubblico di selezione) del prof. Puglia, non può ritenersi conforme al criterio indicato dal bando l’interpretazione data dalla commissione nel verbale della seduta del 23 settembre 2008, secondo cui il bando «rimanda ad iniziative alle quali il candidato deve aver partecipato in qualità di discente per aver assolto il compito di studio e ricerca», atteso che i riferimenti letterali a «pubblicazioni edite» (cui, di regola, l’attività di partecipazione in qualità di discente non mette capo) o ad «attività di studio e ricerca» o a «lezioni magistrali» (rispetto alle quali, se non si trattasse di attività di docenza, rimarrebbe del tutto oscuro il significato della limitazione) lasciano intendere che il concorrente avrebbe potuto dimostrare il grado di maturità professionale e artistica raggiunto non solo mediante titoli acquisiti nella sua qualità di discente;
che, in ordine alla valutazione dei progetti di gestione della scuola civica presentati dai due concorrenti, precisato che, trattandosi di valutazione tecnica opinabile, essa è sindacabile solo nei noti limiti del difetto di motivazione o della illogicità e contraddittorietà della stessa, deve rilevarsi la fondatezza della censura dedotta dal ricorrente sotto il profilo della mancanza (nel verbale del 5 settembre 2008 e nelle schede allegate al medesimo) di una adeguata e completa motivazione circa le ragioni che sorreggono i punteggi attribuiti; mentre nel verbale del 23 settembre 2008 è comunque assente ogni riferimento agli elementi motivazionali in ordine al punteggio assegnato al progetto del prof. Mura;
che deve essere, invece, respinta la doglianza relativa ai titoli di servizio del prof. Mura, poiché dagli atti acquisiti al giudizio risulta la certificazione rilasciata dalla scuola civica di Nuoro per le docenze svolte negli anni scolastici 1990/1991 e 1991/1992; pertanto, i titoli di servizio del controinteressato sono stati correttamente valutati in 50 punti;
che, passando all’esame del ricorso incidentale, si deve ritenere inammissibile il primo motivo, per difetto di interesse a proporlo, dato che, anche accogliendo le relative doglianze, il punteggio complessivo non varia poiché la somma algebrica dei punti assegnati inizialmente al prof. Mura, anche confermando i quattro punti (di cui alla lettera C, n. 2, dei criteri di valutazione), dà sempre 76/100 (come accertato esaminando il primo motivo del ricorso introduttivo), alla quale (sempre per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale) va sottratto 1 punto, per cui il punteggio complessivo rimane determinato in 75/100;
che il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, perché il bando (lettera C, n. 2, dei criteri di valutazione: «… o eseguita in pubblici concerti») prende in considerazione anche le produzioni musicali eseguite in pubblici concerti, e non solo quelle edite;
che, in definitiva, il ricorso principale è fondato per quanto concerne la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati;
che la domanda di annullamento del contratto stipulato dalla Scuola con il prof. Mura è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione attinente a diritti soggettivi;
che, in considerazione della peculiarità delle questioni affrontate, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;
Per Questi Motivi
Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e sui motivi aggiunti, di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, così dispone:
– accoglie la domanda di annullamento con essi formulata e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
– dichiara inammissibile la domanda di annullamento del contratto di direttore della Scuola sovracomunale di musica “G. Verdi”, con sede in Macomer e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.
Quanto al ricorso incidentale, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:
Paolo Numerico Presidente
Silvio Ignazio Silvestri Consigliere
Giorgio Manca Primo Referendario – estensore
Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009
Il Segretario Generale
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it