Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Reg. sentenze : 60/2009

PRIMA SEZIONE

composto dai Signori:

ALDO RAVALLI Presidente, relatore

ETTORE MANCA Primo Referendario

CARLO DIBELLO Referendario

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Sul ricorso 1335/1998 proposto da:

MONACO GIACOMO

rappresentato e difeso da:

PACCIONE LUIGI

con domicilio eletto in LECCE

PIAZZA MAZZINI 72

presso

NICHIL ANTONIO P.
contro

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

rappresentato e difeso da:

PUTIGNANO ANTONIO

con domicilio eletto in LECCE

VIALE UGO FOSCOLO, 39

presso MEROLA PASQUALE

per l’annullamento

della nota a firma del Dirigente l’Ufficio Tecnico Comunale prot. n. 4612 del 4.3.1998, recante comunicazione ad oggetto parziale reiezione di n. 2 istanze di condono per il completamento di immobili abusivamente edificati; di ogni atto connesso,benché ignoto, in quanto lesivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione del giudizio di

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

Visti gli atti della causa;

Udito nella pubblica udienza del 14 Gennaio 2009, relatore il Pres. Aldo Ravalli, l’avvocato Leuci, in sostituzione dell’avvocato L. Paccione;

Vista la nota depositata in data 01 dicembre 2008 dal legale del ricorrente, con la quale dichiara che il sig. Monaco Giacomo è deceduto in Ceglie Messapica il giorno 05.08.2002 (come da certificato di morte che allega) e, per l’effetto, chiede che il giudizio venga dichiarato interrotto;

Considerato, pertanto, che va dichiarata l’interruzione del giudizio dalla data della morte del ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della legge 6.12.1971 n. 1034
PQM

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Prima Sezione, dichiara l’interruzione del processo così come indicato in motivazione.

Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente Est

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 15 gennaio 2009

N.R.G. 1335/1998

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima di Lecce 1866/2008

Registro Decisioni: 62/2009

Registro Ricorsi: 1866/2008

Composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Ettore Manca Componente

Massimo Santini Componente, relatore

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 1866/2008 presentato dal sig. Maurizio Rizzello, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Vincenzo Lalli e Gianluigi Pellegrino, ed elettivamente domiciliato in Lecce presso lo studio di quest’ultimo alla via Augusto Imperatore n. 16;

contro

il Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Maria Luisa De Salvo e Laura Astuto ed elettivamente domiciliato presso gli uffici del comune stesso;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune predetto in relazione alla istanza presentata in data 13 luglio 2007 dal ricorrente per ottenere l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, anche in esito alla notifica al Comune, in date 18-19 giugno 2008, della sentenza n. 1443 del 2008 di questa sezione con cui si afferma l’obbligo di provvedere al riguardo;

e per la nomina

di un commissario ad acta per provvedere all’obbligo di cui sopra;

Visto il ricorso con i relativi allegati.

Visti gli atti della causa.

Designato alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 il relatore dr. Massimo Santini e uditi altresì l’Avv. Valeria Pellegrino, in sostituzione dell’Avv. Gianluigi Pellegrino, per il ricorrente e l’Avv. Astuto per l’amministrazione resistente.

Considerato quanto segue:

Fatto e Diritto

Nell’atto di gravame si espone che il ricorrente è proprietario di un immobile di civile abitazione sito in Lecce, località Spiaggiabella, in ordine alla quale ha presentato nel 2005 apposita DIA per la sua ristrutturazione.

A seguito di sopralluogo del Nucleo di Vigilanza Edilizia, in data 19 marzo 2007 il dirigente dell’UTC del comune di Lecce ordinava al ricorrente di demolire una serie di opere di cui si era accertata la natura abusiva (in particolare, tre manufatti, di cui uno in funzione di collegamento tra due terrazze, due scale e modifica di alcuni prospetti).

In data 29 maggio 2007 l’interessato proponeva istanza di concessione in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380 del 2001, così “congelando” la predetta ordinanza di demolizione.

A fronte di tale istanza il Comune di Lecce inviava allora, in data 7 giugno 2007, preavviso ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, con la quale comunicava che la presenza di vincoli paesaggistici costituiva, ai sensi dell’art. 146, comma 12, del predetto codice dei beni culturali, motivo ostativo all’accoglimento della predetta istanza, in quanto sarebbe preclusa l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, salva la presenza di abusi c.d. “minori” ex art. 167 del codice stesso, successivamente alla realizzazione delle opere. Al riguardo veniva specificamente indicata la realizzazione di due vani, rispettivamente posti sopra e in aderenza al box.

Su invito della stessa amministrazione l’interessato, in data 13 luglio, da un lato produceva osservazioni in merito ai motivi ostativi comunicati e, allo stesso tempo, presentava istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167, commi 4 e 5 del codice dei beni culturali, trattandosi in ogni caso – secondo la sua prospettazione – di abusi minori, come tali consentiti dalla vigente normativa.

Nelle more della definizione di tale procedura (di compatibilità paesaggistica, per l’appunto), l’interessato interponeva comunque ricorso giurisdizionale avverso il silenzio-diniego radicatosi sull’accertamento di conformità urbanistica di cui all’art. 36 del Testo Unico edilizia. In merito a tale ricorso (n. 1885/2007) la terza sezione di questo Tribunale si esprimeva con pronunzia cautelare n. 1259 del 20 dicembre 2007, con la quale, nel dare atto del silenzio-diniego formatosi sulla medesima istanza del 29 maggio 2007, respingeva la domanda di sospensione sulla base della assenza del requisito del periculum.

Parallelamente, sul versante dell’autorizzazione paesaggistica l’amministrazione faceva poi decorrere infruttuosamente il termine (180 gg.) all’uopo previsto dall’art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Nel silenzio della p.a., veniva allora proposto il ricorso in esame per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e, in particolare, dei termini previsti dal citato art. 167. Si faceva altresì presente di avere provveduto alla demolizione e al ridimensionamento delle opere specificamente indicate dal Comune di Lecce nel preavviso di rigetto (integrativo) del 7 giugno 2007.

Il ricorso veniva accolto, con sentenza n. 1443 del 2008 di questo TAR, in particolare sul presupposto che, pur a fronte della istanza in data 13 luglio 2007, il Comune non aveva ancora concluso il relativo procedimento amministrativo nel termine legalmente fissato (180 gg).

La sentenza veniva notificata in date 18-19 giugno 2008 al Comune di Lecce, il quale si attivava tuttavia, e dietro sollecito del privato, soltanto in data 1° ottobre 2008 – dunque ben oltre il termine di 60 gg. fissato da questo Tribunale amministrativo – mediante richiesta di parere alla soprintendenza statale (la quale a sua volta richiedeva, in data 10 ottobre 2008, una integrazione istruttoria).

L’interessato, dopo alcune diffide, proponeva allora ricorso per violazione del termine di 60 gg. fissato da questo TAR con la sentenza citata (dunque in sostanza per l’esecuzione del giudicato).

Si costituiva in giudizio il Comune di Lecce, sostenendo che il termine di 180 gg. previsto dall’art. 167 del codice dei beni culturali non sarebbe ancora scaduto, dovendosi peraltro far decorrere tale termine dall’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza statale, intervenuto in data 28 novembre 2008 (ossia dopo l’integrazione documentale avvenuta il 4 novembre 2008).

Tale parere, a ben vedere, è stato espresso in termini favorevoli in quanto l’intervento edilizio già realizzato “non determina pregiudizio ai valori paesaggistici dell’area interessata”.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.

È quanto mai evidente che, allo scadere del termine imposto da questo Tribunale, il Comune risultava ancora inadempiente.

Inattendibile è la tesi propugnata dalla difesa comunale secondo cui si sarebbe riaperto, a seguito della sentenza di questo TAR, un nuovo procedimento della durata di 180 gg.

Ciò costituisce, infatti, aperta violazione delle statuizioni contenute nella decisione suddetta, la quale ha prescritto un determinato termine (60 gg.), per concludere il procedimento, proprio sul presupposto che quello legalmente fissato (180 gg) sia già infruttuosamente spirato e, dunque, non altrimenti suscettibile di riapertura.

L’inerzia appare nel caso di specie tanto più evidente ove soltanto si consideri che, dal 28 novembre 2008 (data di emanazione del parere favorevole soprintendizio) ad oggi, il Comune non ha ancora al riguardo provveduto.

Sulla scorta di questo esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza del ricorrente, nel termine di ulteriori giorni 30 dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza, nominando sin da ora, in caso di infruttuosa scadenza del termine predetto, il Difensore Civico del Comune di Lecce quale commissario ad acta deputato alla esecuzione della predetta sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1866/2008 nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Lecce di concludere con un provvedimento espresso, nel termine di giorni 30 dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alla istanza notificata dal ricorrente in data 13 luglio 2007.

Si nomina sin da ora quale Commissario ad acta, in caso di infruttuosa scadenza del termine indicato, il dott. Franco Stabile, Difensore Civico del Comune di Lecce.

Liquida le spese in euro 1.000 (mille), oltre IVA e CPA, da porre integralmente a carico dell’amministrazione comunale soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così definitivamente deciso in Lecce, alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009.

Aldo Ravalli – Presidente

Massimo Santini – Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 15 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent.n.145/2009

SEZIONE PRIMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 891/2008 proposto da PUGLIA ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Bazzoni e Vittore Davini, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via San Salvatore da Civita n. 11, presso lo studio dell’avv. Monica Macciotta;

contro

il Comune di Macomer, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Diego Lumbau ed elettivamente domiciliato in Cagliari, Piazza Repubblica n. 22, presso lo studio dell’avvocato Pier Paola Pili;

il Comune di Bolotana, in persona del Sindaco in carica, non costituito;

il Comune di Bonorva, in persona del Sindaco in carica, non costituito;

il Comune di Santu Lussurgiu, in persona del Sindaco in carica, non costituito;

il Comune di Scano Montiferro, in persona del Sindaco in carica, non costituito;

il Comune di Silanus, in persona del Sindaco in carica, non costituito;

il Comune di Sindia, in persona del Sindaco in carica, non costituito;

la Scuola Sovracomunale di Musica “G. Verdi”, con sede amministrativa in Macomer, in persona del legale rappresentante in carica, non costituito;

e nei confronti di

Antonio Mura, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Isetta, ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via De Magistris n. 8, presso lo studio legale dell’avv. Paolo Sestu;

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

– della graduatoria, pubblicata all’albo pretorio il 7 settembre 2008, della selezione pubblica per il conferimento, per gli anni corsuali 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011, dell’incarico di Direttore artistico-didattico della Scuola Sovracomunale di Musica “G. Verdi”;

– della graduatoria, come modificata a seguito di istanza del ricorrente;

– dei verbali della commissione giudicatrice, ivi compresi quelli nei quali è stata valutata e decisa la impugnativa proposta in data 16-17 settembre 2008 dal prof. Puglia avverso la graduatoria;

– dei relativi provvedimenti di approvazione delle predette graduatorie;

– degli atti con i quali è stato approvato il contratto o la convenzione fra la Scuola e il controinteressato e del contratto o convenzione medesimi;

sui motivi aggiunti, notificati il 3 dicembre 2008 e depositati il 10 dicembre 2008, proposti per l’annullamento:

– della determina n. 912 del 3 settembre 2008 del Direttore Generale del Comune di Macomer e dei relativi allegati “A” (verbale del 5 settembre 2008 della commissione giudicatrice, schede di valutazione e relativi allegati) e “B” (graduatoria dei selezionati);

– della determina n. 1004/2008 del Direttore Generale del Comune di Macomer e dei relativi allegati (verbale della commissione giudicatrice del 23 settembre 2008).

Visto il ricorso e i motivi aggiunti, con i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Macomer e del controinteressato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.

Visti gli atti tutti della causa.

Nominato relatore per la camera di consiglio del 15 gennaio 2009 il primo referendario Giorgio Manca e uditi gli avvocati delle parti, come da separato verbale.

Ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Sentite sul punto le parti costituite;

Ritenuto in fatto:

che con il ricorso notificato il 14 novembre 2008 e depositato il 19 novembre, il prof. Antonio Puglia impugna i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Macomer ha conferito l’incarico di direttore artistico didattico della Scuola Sovra comunale “G. Verdi”, per gli anni dal 2008 al 2011, procedura nella quale, al termine delle operazioni selettive, il ricorrente è risultato collocato al secondo posto con 74,50/100 punti, preceduto dal controinteressato prof. Antonio Mura con 77/100 punti;

che, a seguito di richiesta di riesame del punteggio presentata dal ricorrente, la commissione giudicatrice ha proceduto a correggere il punteggio del controinteressato, determinandolo in 76/100;

che l’annullamento degli atti impugnati è richiesto sulla base dei seguenti motivi:

1° violazione di legge ed eccesso di potere, con riferimento – in primo luogo – ai punteggi assegnati dalla commissione all’istanza presentata dal controinteressato Mura Antonio, deducendo:

– l’errore di fatto nell’effettuare la somma algebrica dei punteggi assegnati al controinteressato, atteso che i punti inizialmente assegnati al prof. Mura sono pari a 76/100 e non a 77/100, come erroneamente calcolato dalla commissione nella seduta del 5 settembre 2008 e riportato nella scheda di valutazione;

– inoltre, il suddetto punteggio di 76/100 andava ulteriormente decurtato di 1 punto per effetto della correzione apportata in calce alla scheda del prof. Mura, relativamente alla valutazione del cd “Maestri a cappella” e di un dvd didattico;

– l’illegittimità della valutazione dei titoli di servizio dichiarati dal Mura come docente, in quanto i punti da attribuire corrispondevano, sulla base della previsione del bando, a 48 (pari ad anni 15 e mesi 7 di servizio) e non ai 50 assegnati dalla commissione.

2° In secondo luogo, con riferimento ai punteggi assegnati dalla commissione all’istanza presentata dal ricorrente, deduce:

* mancata valutazione delle pubblicazioni e altri titoli artistico-culturali e professionali presentati dal ricorrente, per i quali il bando prevedeva un punteggio massimo di 4 punti;
* illegittimità dell’attribuzione dei punteggi sui progetti di gestione presentati dal ricorrente e del controinteressato, sotto il profilo dell’illogicità e dell’irragionevolezza e del difetto di motivazione, per il fatto che al progetto del primo sono stati assegnati 3 su 9 punti mentre a quello del secondo il massimo dei punti, cioè 9;

3° Illegittimità derivata degli atti di approvazione e del contratto stipulato col prof. Mura;

che con i motivi aggiunti notificati il 3 dicembre 2008, e depositati il successivo 10 dicembre, il ricorrente impugna ulteriori atti della procedura selettiva e in particolare il verbale della commissione esaminatrice del 23 settembre 2008, nei confronti dei quali estende, per illegittimità derivata, i motivi sollevati col ricorso introduttivo;

che, nei confronti del verbale della commissione giudicatrice del 23 settembre 2008, deduce, altresì, la violazione del bando di concorso per la mancata valutazione dei titoli professionali, come accennato supra al 2° motivo; nonché difetto o carenza di motivazione ed eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà nella valutazione dei progetti di gestione presentati dai proff. Puglia e Mura;

che si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale di Macomer, chiedendo la reiezione del ricorso;

che si è costituito in giudizio il controinteressato prof. Mura, il quale ha proposto anche ricorso incidentale nei confronti dei medesimi atti impugnati col ricorso introduttivo, per i seguenti motivi:

1° Violazione di legge e delle norme del bando, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento di fatto, difetto di motivazione, con riguardo alla decisione della commissione giudicatrice del 23 settembre 2008 di sottrarre 1 punto al prof. Mura;

2° Violazione di legge e delle norme del bando, eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento di fatto, difetto di motivazione, con riferimento alla attribuzione di quattro punti al ricorrente principale per i titoli relativi alle produzioni musicali, in quanto il bando considera le sole trascrizioni edite;

che nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti in ordine alla possibile definizione del giudizio con sentenza semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto:

che il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati, nei termini appresso precisati;

che è fondata la censura di errore di fatto nella somma dei punteggi della scheda del prof. Mura, che deve essere corretta in 76/100; e, per effetto della ulteriore correzione di 1 punto apportata dalla commissione nella seduta del 23 settembre 2008, definitivamente fissata in 75/100;

che, quanto alla mancata valutazione dei titoli artistico-culturali e professionali (lettera C, n. 1, dei criteri di valutazione allegati al bando pubblico di selezione) del prof. Puglia, non può ritenersi conforme al criterio indicato dal bando l’interpretazione data dalla commissione nel verbale della seduta del 23 settembre 2008, secondo cui il bando «rimanda ad iniziative alle quali il candidato deve aver partecipato in qualità di discente per aver assolto il compito di studio e ricerca», atteso che i riferimenti letterali a «pubblicazioni edite» (cui, di regola, l’attività di partecipazione in qualità di discente non mette capo) o ad «attività di studio e ricerca» o a «lezioni magistrali» (rispetto alle quali, se non si trattasse di attività di docenza, rimarrebbe del tutto oscuro il significato della limitazione) lasciano intendere che il concorrente avrebbe potuto dimostrare il grado di maturità professionale e artistica raggiunto non solo mediante titoli acquisiti nella sua qualità di discente;

che, in ordine alla valutazione dei progetti di gestione della scuola civica presentati dai due concorrenti, precisato che, trattandosi di valutazione tecnica opinabile, essa è sindacabile solo nei noti limiti del difetto di motivazione o della illogicità e contraddittorietà della stessa, deve rilevarsi la fondatezza della censura dedotta dal ricorrente sotto il profilo della mancanza (nel verbale del 5 settembre 2008 e nelle schede allegate al medesimo) di una adeguata e completa motivazione circa le ragioni che sorreggono i punteggi attribuiti; mentre nel verbale del 23 settembre 2008 è comunque assente ogni riferimento agli elementi motivazionali in ordine al punteggio assegnato al progetto del prof. Mura;

che deve essere, invece, respinta la doglianza relativa ai titoli di servizio del prof. Mura, poiché dagli atti acquisiti al giudizio risulta la certificazione rilasciata dalla scuola civica di Nuoro per le docenze svolte negli anni scolastici 1990/1991 e 1991/1992; pertanto, i titoli di servizio del controinteressato sono stati correttamente valutati in 50 punti;

che, passando all’esame del ricorso incidentale, si deve ritenere inammissibile il primo motivo, per difetto di interesse a proporlo, dato che, anche accogliendo le relative doglianze, il punteggio complessivo non varia poiché la somma algebrica dei punti assegnati inizialmente al prof. Mura, anche confermando i quattro punti (di cui alla lettera C, n. 2, dei criteri di valutazione), dà sempre 76/100 (come accertato esaminando il primo motivo del ricorso introduttivo), alla quale (sempre per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale) va sottratto 1 punto, per cui il punteggio complessivo rimane determinato in 75/100;

che il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato, perché il bando (lettera C, n. 2, dei criteri di valutazione: «… o eseguita in pubblici concerti») prende in considerazione anche le produzioni musicali eseguite in pubblici concerti, e non solo quelle edite;

che, in definitiva, il ricorso principale è fondato per quanto concerne la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati;

che la domanda di annullamento del contratto stipulato dalla Scuola con il prof. Mura è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questione attinente a diritti soggettivi;

che, in considerazione della peculiarità delle questioni affrontate, si ravvisano giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;

Per Questi Motivi

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, Sezione Prima, pronunciando definitivamente sul ricorso e sui motivi aggiunti, di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotti dall’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, così dispone:

– accoglie la domanda di annullamento con essi formulata e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

– dichiara inammissibile la domanda di annullamento del contratto di direttore della Scuola sovracomunale di musica “G. Verdi”, con sede in Macomer e, per l’effetto, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto al ricorso incidentale, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo rigetta.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 14 gennaio 2009, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l’intervento dei Signori:

Paolo Numerico Presidente

Silvio Ignazio Silvestri Consigliere

Giorgio Manca Primo Referendario – estensore

Depositata in segreteria oggi: 31/01/2009

Il Segretario Generale

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna Sent.N.144/2009

Sezione prima

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 863/2008, proposto da ING. Mario ANDRETTA e da ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Cagliari, rappresentati e difesi, per mandato a margine dell’atto introduttivo, dagli avvocati Anna Grazia Grimaldi e Massimo Lai, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Cagliari, via Alagon n. 1;

contro

– il Comune di Nuoro, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti di

– DAGA ing. Salvatore, non costituitosi in giudizio;

per l’ annullamento

della determinazione n. 2570 del 17/9/2008, con la quale il responsabile del settore manutenzioni e ambiente del comune di Nuoro ha disposto “di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva dell’incarico di direzione dei lavori relativi all’appalto denominato e di annullare la procedura ad essa correlata, nonché ha previsto di affidare detto incarico all’architetto Salvatore Daga, dipendente presso il Comune di Nuoro e incardinato presso il settore urbanistica”;

e di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la nota del 17/9/2008, con la quale il Comune di Nuoro ha trasmesso all’ingegnere Andretta la determinazione di non aggiudicazione .

Visto il ricorso con i relativi allegati;

vista la domanda cautelare depositata, previa notifica, il 9/12/2008;

visti gli atti depositati dalla difesa dei ricorrenti il 9 gennaio 2009;

nessuno costituitosi per le controparti;

designato relatore il consigliere Grazia Flaim;

uditi alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 gli avvocati Grimaldi e Lai;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato il 3/11/2008 e depositato il successivo 12/11, l’ing. Mario ANDRETTA e l’ORDINE DEGLI INGEGNERI della provincia di Cagliari, hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati.

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensiva e col favore delle spese, deducendo i seguenti motivi di gravame:

1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 51 e seguenti del regio decreto n. 2537/1925 – errore di fatto e sui presupposti;

2) errore di fatto sui presupposti – eccesso di potere per difetto d’istruttoria – carenza e difetto di motivazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà tra differenti atti – violazione del principio di buon andamento – violazione e falsa applicazione dell’articolo 11 del disciplinare di gara – violazione del legittimo affidamento – manifesta ingiustizia – violazione dell’articolo 7 della legge 241/1990 e successive modificazioni.

L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio e neppure il controinteressato.

Successivamente le parti ricorrenti hanno notificato istanza cautelare, depositata il 9 dicembre 2008, sulla base di fatti nuovi conosciuti, che avrebbero arrecato un grave danno al ricorrente ing. Andretta.

Parte ricorrente ha, poi, depositato in giudizio il 9 gennaio 2009 nuovi atti adottati dall’amministrazione comunale (revoca del provvedimento impugnato; aggiudicazione definitiva dell’incarico in favore del ricorrente, convenzione di incarico), con conseguente dichiarazione di avvenuta cessazione della materia del contendere, con la richiesta di spese di giudizio.

Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione, in forma semplificata, in applicazione dell’art. 9 della L. 21.7.2000, n. 205.

DIRITTO

Il caso può essere risolto “in forma semplificata”, in applicazione dell’art. 9 della L. n. 205 del 21.7.2000.

L’Amministrazione è intervenuta in autotutela, soddisfacendo le richieste di parte ricorrente mediante revoca del provvedimento impugnato e conferimento dell’incarico all’ingegner Andreatta.

E’ dunque cessata la materia del contendere.

Ai fini delle spese di giudizio va apprezzata la decisione del Comune di risolvere la questione in via stragiudiziale, agendo in modo satisfattorio e in tempi rapidi.

Le spese, da compensarsi verso il contro interessato, vengono invece postea a carico del Comune, ma liquidate, come in dispositivo, in modo contenuto, proprio in considerazione della condotta dell’amministrazione.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA

Sezione prima

dichiara cessata la materia del contendere in relazione al ricorso in epigrafe.

Le spese e gli onorari di giudizio, quantificabili complessivamente in euro 1000, oltre accessori di legge, nonché oltre quanto versato per il contributo unificato (euro 2000), vanno poste a carico del Comune di Nuoro. Possono compensarsi, invece, nei confronti del controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009, con l’intervento dei signori Magistrati:

– Paolo Numerico – Presidente;

– Silvio Ignazio Silvestri – Consigliere;

– Grazia Flaim – Primo Referendario, estensore.

Depositata in Segreteria il: 31/01/2009

Il Segretario Generale f.f.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it