Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce 185/09

Seconda Sezione

Reg. dec. nr. 185/09

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Consigliere

Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 1951/2008 proposto dalla Prof.ssa De Giorgi Anna, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Doria ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via A. M. Caprioli n. 8,

contro

l’Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Calimera, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ope legis alla Via Rubichi,

per l’annullamento

del provvedimento del Dirigente Scolastico del 30/10/2008, di diniego di accesso ai documenti richiesti con istanza del 30/9/2008 (pagine dei registri delle classi I^B, II^B e II^C della Scuola Media di Calimera, ove sono annotate le modalità di svolgimento dei compiti scritti di Italiano), con conseguente ordine all’Istituto resistente di esibire i documenti richiesti.

Visto il ricorso, notificato il 12/12/2008 e depositato il 30/12/2008, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Calimera, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico p.t., e la documentazione esibita;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Ref. Giuseppe Esposito e uditi, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009, l’avv. Francesco Caricato, in sostituzione dell’avv. Luigi Doria, e l’avv. Antonella Roberti dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

La ricorrente, docente di Lettere nella Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera, espone che in data 27/5/2008 si teneva il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo statale, con all’ordine del giorno le modalità di espletamento del compito scritto di Italiano.

Assente per motivi di salute sia a quella seduta che alla successiva del 10/6/2008, in cui si dava lettura ed approvava il verbale della riunione, di quest’ultimo veniva a conoscenza il 9/9/2008, dopo averne richiesta copia.

Apprendeva così che la Dirigente Scolastico aveva giudicato difforme dalla prassi lo svolgimento del compito in due fasi, risultante dal registro della ricorrente.

L’affermazione veniva contestata dalla Prof.ssa De Giorgi con nota del 30/9/2008, in cui chiedeva anche di avere copia delle pagine dei registri di classe degli altri docenti di Italiano.

Tale richiesta è stata negata con l’impugnato provvedimento, datato 30/10/2008, con cui “si precisa che gli atti richiesti saranno esibiti esclusivamente agli organi competenti per legge”.

Avverso il diniego la Prof.ssa De Giorgi ha proposto il presente ricorso, deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 297/94 e della legge n. 241/90, nonché l’eccesso di potere per manifesta insufficienza della motivazione.

Dopo aver illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata (sostenendo che la qualità di membro del Consiglio di classe legittima l’accesso a tutti gli atti relativi all’ordine del giorno, come si rinviene dagli artt. 7 e 43 del T.U. n. 297/94, con il richiamo alla legge n. 241/90), la ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.

Si è costituito in giudizio l’Istituto Comprensivo Statale Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Calimera, in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico p.t., chiedendo che il ricorso sia dichiarato irricevibile o inammissibile e, gradatamente, rigettato; l’Amministrazione ha, successivamente, esibito documentazione.

All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene che si possa prescindere dall’indagine circa la tempestività del ricorso, notificato il 12/12/2008, mancando la prova della data in cui l’impugnato provvedimento di diniego del 30/10/2008 è stato portato a conoscenza della Prof.ssa De Giorgi.

2. Passando all’esame del ricorso, va osservato che la ricorrente, con l’istanza del 30/9/2008, ha chiesto di accedere alle pagine dei registri di classe degli altri docenti di Italiano “per memoria difensiva”, aggiungendo in ricorso che la loro conoscenza è funzionale all’espletamento del proprio ruolo di membro del Collegio dei docenti.

Orbene, l’art. 22, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 esige la sussistenza di un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.

L’esercizio del diritto di accesso è quindi circoscritto e consentito unicamente “a coloro ai quali gli atti stessi si rivolgono, direttamente o indirettamente, e che se ne possono eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva” (giurisprudenza pacifica; per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 13 aprile 2005 n. 1745).

Nella specie, si deve ritenere che la qualità di membro del Collegio dei docenti non faccia acquisire a ciascun componente il diritto ad accedere ai registri di classe degli altri insegnanti, che non possono essere considerati alla stregua di atti relativi ai punti posti all’ordine del giorno.

Quanto alla motivazione addotta nell’istanza di accesso, la Prof.ssa De Giorgi – come detto – ha chiesto di avere copia delle pagine dei registri degli altri docenti di Italiano, “per memoria difensiva”.

E ciò dopo aver contestato le affermazioni della Dirigente Scolastico in ordine alla modalità di svolgimento della prova scritta di Italiano in due fasi, sostenendo che questa era adottata anche dagli altri docenti indicati.

Ciò posto, il Collegio osserva che non si rinviene alcun interesse qualificato ad ottenere i documenti richiesti, la cui conoscenza non è strumentale a tutelare una determinata posizione giuridica.

In effetti, l’intento che muove la ricorrente è individuabile nel desiderio di allontanare da sé quelle che assume come critiche al suo metodo d’insegnamento, accomunando il suo comportamento a quello degli altri docenti.

Tale intento non configura un interesse avente i caratteri di cui all’art. 22 lett. b) della legge n. 241/90 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2006 n. 573: “In ogni caso, l’interesse sotteso all’accesso deve avere i seguenti caratteri: attualità, personalità, concretezza, serietà, adeguata motivazione. Con particolare riguardo al requisito della serietà, esso non deve essere emulativo, ossia volto al solo scopo di nuocere o arrecare molestia ad altri”).

Conclusivamente, non è rinvenibile in capo alla Prof.ssa De Giorgi un interesse, meritevole di favorevole apprezzamento, alla conoscenza delle pagine dei registri di classe degli altri docenti di Italiano, ove sono annotate le modalità di svolgimento del compito scritto.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

2.- Sussistono giusti motivi, considerata la specificità della questione, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce 184/09

Seconda Sezione

Reg. dec. nr. 184/09

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Luigi Costantini Presidente

Enrico d’Arpe Consigliere

Giuseppe Esposito Referendario, estensore

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso iscritto al R.G. n. 1944/2008 proposto dalla DIAGNOSTICA GLOBALE s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. Sig. Valentino Alessandro, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Garibaldi n. 43,

contro

– la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale, non costituita;

– l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

– il Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante Sindaco p.t., non costituito;

per l’annullamento

del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza della Società ricorrente del 17/9/2007, segnatamente per quanto attiene alla verifica di compatibilità relativa all’installazione di un’apparecchiatura T.A.C. presso la propria struttura sanitaria sita in Taranto alla Via Lama n. 267/B, e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Referendario Dott. Giuseppe Esposito e udita, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009, l’avv. Anna Rita Marasco in sostituzione dell’avv. Pietro Quinto;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:

FATTO

In data 17/9/2007 la Società ricorrente ha presentato al Comune di Taranto un progetto per la realizzazione di una struttura sanitaria destinata all’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali con l’utilizzo di grandi macchinari T.A.C.

Con richiesta del 4/2/2008 prot. n. 1409, il Comune di Taranto invitava la Regione Puglia a esprimersi sulla verifica di compatibilità del progetto, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8, richiamando il Regolamento regionale 13/1/2005 n. 3 (“Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”).

La richiesta del Comune veniva integrata con atto prot. n. 5101 del 9/5/2008, con cui il responsabile del procedimento comunicava che nel progetto erano specificate la disposizione e la funzionalità delle sale di assistenza.

Neppure a seguito di ciò la Regione si pronunciava sulla richiesta verifica di compatibilità, per cui la Società ricorrente inoltrava un sollecito con missiva dell’1/10/2008, pervenuta al competente Assessorato il 3 successivo.

Infine, è stato proposto il presente ricorso, con cui è stata denunciata l’illegittimità del silenzio rifiuto, per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 ed eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e violazione del giusto procedimento.

Dopo aver illustrato il fondamento in diritto della pretesa azionata (in relazione a quanto dispone l’art. 7 della L.R. cit. e all’obbligo di pronunciarsi discendente dall’art. 2 della legge n. 241/90), la Società ricorrente ha concluso come riportato in epigrafe.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

All’udienza del 15 gennaio 2009 il ricorso è stato assegnato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

L’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 impone alla P.A. di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, nel termine – ove non diversamente previsto – di novanta giorni.

Nella specie, la L.R. 28 maggio 2004, n. 8 all’art. 7 (“Procedure per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie”), dispone che il Comune richiede alla Regione la verifica di compatibilità, secondo i criteri ex art. 8-ter, terzo comma, del D.Lgs. n. 502/92, stabilendo al secondo comma che:

“Il parere di compatibilità regionale è rilasciato, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 1, con provvedimento del Dirigente del Settore sanità della Regione”.

Nella specie, dunque, sussiste l’obbligo di provvedere a carico della Regione.

Nel contempo, non è revocabile in dubbio che la Società ricorrente, la quale intende conseguire il rilascio dell’autorizzazione all’installazione e all’utilizzo di un’apparecchiatura T.A.C., sia portatrice di un interesse qualificato affinché il procedimento sia definito e, in primis, nel suo ambito sia rilasciato il parere sulla verifica di compatibilità della struttura sanitaria, demandato dalla legge alla Regione.

Pertanto, ricorrono tutte le condizioni per riconoscere illegittimo il comportamento silente della Regione Puglia e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di parere.

2.- L’Amministrazione va altresì condannata alle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione regionale di adottare, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza, il parere richiesto dal Comune di Taranto con atto del 4/2/2008, successivamente integrato.

Condanna la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante Presidente p.t. della Giunta Regionale, al pagamento in favore della Società ricorrente delle spese, dei diritti e degli onorari di giudizio, che liquida in complessivi € 700,00 (settecento/00), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2009.

Luigi Costantini – Presidente

Giuseppe Esposito – Estensore

Pubblicata il 31 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 1714/2008

Registro Dec.: 30/2009

Registro Generale: 1714/2008

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati:

ANTONIO CAVALLARI Presidente

TOMMASO CAPITANIO Primo Referendario , relatore

SILVIA CATTANEO Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 21-bis della L. n. 1034/1971

nella Camera di Consiglio dell’8 Gennaio 2009

fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Visto il ricorso n. 1714/2008 proposto da:

IMMOBILIARE PUGLIA SRL

in persona del legale rappresentante p.t.,

rappresentata e difesa dagli avv.

IDA MARIA DENTAMARO

ANGELO BRACCIODIETA

con domicilio eletto in LECCE

VIA IMBRIANI 24

presso lo studio dell’avv.

PIER LUIGI PORTALURI
contro

COMUNE DI CISTERNINO,

non costituito

per l’accertamento dell’illegittimità e, ove necessario, per l’annullamento

del silenzio formato ex art. 20, comma 9, D.P.R. n. 380/2001, sull’istanza di permesso di costruire presentata al Comune il 22.7.2008;

nonché per la conseguente condanna

dell’Amministrazione ad emettere il provvedimento richiesto.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Udito il relatore, Primo Referendario Tommaso Capitanio, e udito, altresì, per la società ricorrente l’avv. Vantaggiato, in sostituzione degli avv.ti Dentamaro e Bracciodieta.

Considerato che:

* con memoria depositata in atti in data 7 gennaio 2009, i difensori della società ricorrente hanno comunicato che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune di Cisternino ha adottato un provvedimento espresso (c.d. preavviso di diniego, ex art. 10-bis della L. n. 241/1990) sull’istanza di rilascio del permesso di costruire;
* ciò determina l’improcedibilità del ricorso, essendo venuto meno il silenzio-rifiuto della P.A.;
* le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, debbono comunque essere poste a carico del Comune di Cisternino, non essendo giustificabile l’inerzia serbata dal civico ente sull’istanza di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe.

Condanna il Comune di Cisternino al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che ritiene di liquidare in € 600,00 (seicento/00), oltre a IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio dell’8 gennaio 2009.

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Tommaso Capitanio – Estensore

Pubblicato mediante deposito

in Segreteria il 13.01.2009

N.R.G. «1714/2008»

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce 2199/2003

Registro Decisioni: 101/2009

Registro Ricorsi: 2199/2003

composto dai Signori Magistrati:

Aldo Ravalli PRESIDENTE

Ettore Manca COMPONENTE

Carlo Dibello COMPONENTE REL.

ha pronunziato la seguente :

SENTENZA

sul ricorso n° 2199/2003 proposto da:

VITTO BIAGIO, rappresentato e difeso dall’ avvocato Gabriele Russo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Lecce alla via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE-ROMA, in persona del Ministro p.t., non costituito;

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA-in persona del Comandante Generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso cui è per legge domiciliato;

PRESIDENTE COMMISSIONE PERMANENTE AVANZAMENTO GUARDIA DI FINANZA , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso cui è per legge domiciliato;

per l’annullamento

-della graduatoria di merito per l’ammissione alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante –anno 2001- indetto con determina n.313080 del Capo del I reparto –Comando Generale della Guardia di Finanza;

-del giudizio di idoneità alla prova preliminare d’esame della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante- anno 2001- indetto con determina n.119565 del capo del I Reparto – Comando Generale della Guardia di Finanza , comunicato al ricorrente in data 28.07.03;

-di tutti gli atti, verbali e documenti relativi alla prova di cultura generale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante per l’anno 2001, mai conosciuti dal ricorrente ;

-di ogni altro provvedimento comunque presupposto, collegato , connesso e consequenziale, nonché

per il riconoscimento del diritto del ricorrente

ad essere ammesso alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante – Anno 2001, indetto con determina n.313080 del Capo del I reparto – Comando Generale della Guardia di Finanza;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Comandante Generale della Guardia di Finanza , nonché del Presidente della Commissione Permanente di Avanzamento – Guardia di Finanza ;

viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

visti tutti gli atti della causa;

Designato quale relatore alla pubblica udienza del 14 gennaio 2009 il referendario Carlo Dibello , udito l’avvocato Angelo Vantaggiato in sostituzione dell’avv. Gabriele Russo per il ricorrente, nonché l’avv. dello Stato Colangelo

ritenuto e considerato quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito per l’ammissione alla prova tecnico-professionale della procedura di valutazione per avanzamento a scelta per esami al grado di Maresciallo Aiutante – anno 2001, indetta con determina 313080 del capo del I reparto –Comando Generale della Guardia di finanza di Roma e gli atti presupposti .

Ha enucleato una serie di censure.

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza e il Presidente della Commissione permanente di avanzamento del corpo della Guardia di Finanza , nel costituirsi in giudizio, hanno insistito per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2003, il Collegio ha concesso la tutela cautelare invocata dal ricorrente, che è stato ammesso con riserva all’espletamento della prova successiva con il punteggio di 18/trentesimi.

In vista della discussione del merito della presente controversia, la difesa dello stesso ricorrente ha depositato una memoria con la quale è stata rappresentata la sopravvenuta promozione al grado di Maresciallo Aiutante del ricorrente , per effetto di una determina del capo ufficio Pe.I.S.A.F del Comando Generale della Guardia di Finanza in data 23 luglio 2008.

Si deve perciò ritenere che detta determina costituisce atto avente carattere pienamente satisfattivo dell’interesse sostanziale del ricorrente, che ha conseguito il provvedimento ampliativo sperato, non avendo più alcuna utilità ad una pronuncia di merito del ricorso

Va, pertanto dato atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso , ai sensi dell’art 23, comma 7 legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Le spese di lite possono essere interamente compensate in considerazione dell’atteggiamento collaborativo dell’amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , – 1^ sezione di Lecce-, definitivamente pronunciando sul. ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse .

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa .

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2009

Aldo Ravalli – Presidente

Carlo Dibello -Estensore

Pubblicata mediante deposito

in Segreteria il 28 gennaio 2009

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it