C.E.C.A. [comunità europea del carbone e dell’acciaio] (d. comun.) (CZECH [the European Coal and Steel Community])

Istituita dal trattato firmato a Parigi il 18-4-1951 da sei Paesi (Francia, Germania Federale, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) con lo scopo di porre fine all’antagonismo franco-tedesco e sviluppare la produzione del carbone e dell’acciaio creando un mercato comune senza ostacoli alle frontiere e senza ostacoli alla libera concorrenza.

C.E. (comunità europea) (d. comun.) (C.E. (European Community))

Fu istituita con il Trattato di Roma del 25-3-1957 da parte dei sei paesi già membri della CECA e cioè Italia, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo, Belgio e Germania Federale.
Le principali istituzioni sono: il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la Commissione europea, la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti.

C.A.R.D. (Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto) (d. ass.) (CARD (Convention between insurers for compensation direct))

E’ un’estensione dell’attuale convenzione indennizzo diretto (C.I.D.), introduce l’obbligatorietà del risarcimento da parte delle compagnie ai propri assicurati che abbiano subíto un incidente, anche in concorso di colpa e in assenza di constatazione amichevole. (D.Lgs. 209/2005; art. 15 D.P.R. 254/2006), non si applica a tutti quei sinistri che coinvolgono non più di due veicoli e non abbiano causato lesioni gravi al conducente, né danni a terzi.

C.A.F. (centri di assistenza fiscale) (d. trib.) (C.A.F. (its service tax))

Istituiti dall’art. 78 della L. 413/1991, i sono organismi che assolvono la funzione di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, imprese individuali, imprese familiari, società di persone, società di capitali, cooperative e consorzi.
L’attività dei C.A.F. per lavoratori dipendenti si concretizza nella dichiarazione tributaria e nel calcolo delle imposte dovute.
Le principali forme dell’assistenza fiscale per le imprese si esplicano invece nella:
— redazione delle scritture contabili;
— elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni;
— apposizione del visto di conformità, il quale consiste in una sorta di certificazione di corrispondenza tra i dati delle dichiarazioni e le risultanze del bilancio, delle scritture contabili e dei documenti allegati a norma di legge;
— asseverazione della corrispondenza tra gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria, e rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, e quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione.