L’arresto è uno strumento che limita la libertà personale nei casi previsti dalla legge.
Solo in casi eccezionali, la Polizia Giudiziaria, può arrestare il soggetto per finalità di pubblica sicurezza; tale strumento ha carattere provvisorio di 96 ore.
L’arresto in flagrante è una forma di carcerazione preventiva può essere obbligatorio e facoltativo.
Per flagranza del reato si intende il sorprendere il soggetto nell’atto di commettere il reato, nell’inseguimento da parte della polizia della persona offesa o di altre persone, subito dopo il reato, o il sorprendere il reo con cose o tracce.
L’arresto obbligatorio avviene in delitti non colposi, con la reclusione non inferiore a minimo cinque anni, e massimo a meno dei 20 anni, o per reati che limitano l’ordine costituzionale, la sicurezza collettiva e l’ordinato vivere civile.
L’arresto facoltativo può essere:
1) generale, cioè una misura della pena prevista dal Codice penale pari ad almeno 5 anni, per i delitti colposi e superiore a 3 anni per i delitti non colposi
2)elencazione analitica, cioè realizzata secondo il titolo dei reati e quindi sulla base della qualità criminale degli stessi.
L’arresto facoltativo in flagranza è impossibile per la persona che, nel momento delle indagini preliminari, fornisca informazioni false o rifiuti di renderle.
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Arresti domiciliari (d. proc. pen.) (House arrest)
Si tratta di una misura cautelare personale.
Anche in questo caso vi è una privazione della libertà personale.
Il periodo in cui si è agli arresti domiciliari può essere detratto dal computo della pena detentiva inflitta con sentenza definitiva.
Possono avvenire in un immobile come la casa di abitazione, una privata dimora, un luogo di cura o di assistenza come l’ospedale a seconda delle esigenze di vita dell’imputato.
Il giudice può autorizzare l’imputato ad assentarsi dal domicilio per esigenze indispensabili, e per esercitare un’attività lavorativa.
Nel luogo di detenzione all’imputato può essere vietata la comunicare di persona o telefonica con estranei.
Talvolta l’imputato viene sottoposto a controllo; il suo allontanamento dal sito degli arresti determina il delitto di evasione.
Qualche volta l’imputato viene sottoposto a controllo con strumenti elettronici od altri strumenti tecnici come per esempio il braccialetto elettronico.
Archiviazione (d. proc. pen.) (Storage)
Dopo le indagini preliminari il P.M. formula l’imputazione oppure può chiedere l’archiviazione cioè la chiusura del procedimento penale senza formulare accuse.
Quest’ultima condizione avviene quando la notizia criminale è infondata o non può essere esercitata l’azione penale per difetto di una condizione di procedibilità, o a causa di estinzione del reato o perchè non è stato identificato l’autore del reato.
Inoltre il P.M. può richiedere l’archiviazione quando la Corte di Cassazione, abbia ritenuto la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non siano stati successivamente acquisiti ulteriori elementi di prova a carico.
Il GIP verifica l’archiviazione.
Inoltre egli può accogliere la richiesta di archiviazione, può disporre eventuali indagini da parte del P.M., può rigettare la richiesta di archiviazione.
Comunque nonostante l’archiviazione vi può essere ugualmente la riapertura delle indagini preliminari.
La persona sottoposta ad indagini deve avere notifica dell’archiviazione quando è stata applicata nei suoi confronti la custodia cautelare anche quando vi è la conclusione delle indagini preliminari.
L’archiviazione probatoria prevede che il PM richieda l’archiviazione se ritiene infondata la notizia di reato per mancanza od insufficienza delle fonti di prova d’accusa.
Arbitraggio (Refereeing)
L’arbitraggio permette ad un terzo, su incarico delle parti, di determinare uno degli elementi del rapporto contrattuale.
L’arbitraggio non può essere realizzato riguardo l’oggetto della donazione e in materia testamentaria.
Nell’equo arbitrio del terzo: in mancanza di diversa previsione il terzo seguirà il criterio dell’equo contemperamento degli interessi delle parti contraenti.
L’arbitraggio è nullo se il terzo è in mala fede o se la sua determinazione è erronea;
Nel mero arbitrio del terzo, le parti hanno deliberato di affidarsi, per la determinazione del rapporto contrattuale, alla libera scelta dell’arbitratore.
In questo caso, l’arbitraggio è nullo soltanto se il terzo arbitratore è in mala fede.