Agente (d. civ.) (Agent)

All’agente di commercio viene conferita dal preponente la rappresentanza per la conclusione dei contratti.
L’agente di assicurazione è iscritto all’Albo Nazionale della Categoria e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia assicuratrice.
Tale lavoro viene svolto a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte costituito da provvigioni.
L’agenzia assicurativa può essere libera o in economia.
Nell’agenzia libera l’agente conclude i contratti di assicurazione a favore dell’assicuratore, avendo una provvigione ed organizzando a proprio rischio ed a sue spese l’attività.
L’agenzia in economia è gestita dall’ assicuratore, in tal caso l’agente è un dipendente di quest’ultimo, non assume alcun rischio ed è retribuito con uno stipendio.
L’agente di commercio è stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone.
Egli è legato al preponente dal solo rapporto di agenzia.
All’agente è demandata, un’attività promozionale nella conclusione dei contratti.
Essa ha lo scopo di cercare ed acquisire nuovi clienti, di pubblicizzare i prodotti al fine di ottenere ordinativi e commissioni.
L’agente può avere potere di rappresentanza e questo gli consenta di concludere contratti in nome e per conto del preponente.
Gli agenti ed i rappresentanti di commercio devono essere iscritti in un apposito ruolo pubblico, istituito presso ciascuna Camera di commercio.
Se il soggetto non è iscritto il contratto di agenzia stipulato non è valido.
L’attività di agente può essere esercitata anche da una societÃ
I requisiti per l’iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali che rappresentano la società.
L’agente diplomatico è incaricato di curare i rapporti di uno Stato presso un governo straniero o un’organizzazione internazionale.
Viene considerato agente il capo missione e ciascuno dei suoi collaboratori cioè consiglieri, delegati etc.
Nell’esercizio delle sue funzioni egli gode di un particolare status e d ‘immunità che ne tutelano sia la persona che la funzione.
L’agente monomandatario è un agente di commercio o rappresentante di commercio che stipula un contratto d’agenzia con una sola azienda.
In tal caso l’agente lavora in esclusiva con un’ azienda.
L’agente plurimandatario è un agente di commercio o rappresentante di commercio che può operare per conto di più aziende in deroga al naturale rapporto di esclusività.
Viene anche definito agente multicarte.
L’agente provocatore appartiene alle forze di polizia.
Egli provoca altre persone a commettere dei reati in modo da farli scoprire e punire.
Spesso si tratta di appartenenti alle forze di polizia.

Affrancazione del fondo (d. civ.) (Go Fund)

Si tratta del diritto potestativo che da all’enfiteuta il potere di acquistare la proprietà del fondo.
Cio’ avviene mediante il pagamento di una somma di denaro di quindici volte l’ammontare del canone .
Perchè avvenga l’affrancamento è sufficiente la mera volontà dell’enfiteuta ed il pagamento della somma stabilita dalla legge.
La mancata adesione del proprietario, permette all’enfiteuta di adire l’autorità giudiziaria per ottenere una sentenza costitutiva.

Affitto (d. civ.) (Rent)

Si tratta di un contratto di locazione che ha ad oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile.
L’affittuario, dietro pagamento di un canone, deve curare la gestione della cosa in base alla sua destinazione economica e all’interesse della produzione.
Il locatore può richiedere la risoluzione del contratto se accerta che l’affittuario non osservi gli obblighi che gli incombono.
All’affittuario vengono dati i frutti e tutte le altre utilità della cosa.
Il locatore è tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie, mentre all’affittuario spettano quelle ordinarie.
L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
Il rapporto di affitto cessa per scadenza del termine, per recesso quando il contratto è a tempo indeterminato; per alienazione delle cose, quando viene pattuita una clausola in tal senso; per la sopravvenuta incapacità o per la insolvenza dell’affittuario; per recesso dal contratto degli eredi dell’affittuario defunto.
L’affitto di azienda impone l’obbligo di:
1)gestirla senza cambiarne la destinazione e conservando l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti. Inoltre bisogna ricostituire le normali dotazioni di scorte.
2) esercitare l’azienda sotto la ditta che la contraddistingue.
Per tutto il periodo dell’affitto, il locatore non può esercitare un’attività in concorrenza con l’affittuario.
L’affittuario entra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata del contratto.
Il locatore farà parte dei contratti che perdurano alla fine dell’affitto.

Affinità (d. civ.) (Affinity)

Si tratta di un rapporto che lega il coniuge con i parenti dell’altro coniuge.
Nessun rapporto, lega al contrario gli affini di un coniuge con gli affini dell’altro coniuge.
L’affinità non cessa dopo la morte del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti.
Se il matrimonio è dichiarato nullo cessa l’affinità salvi gli effetti di cui all’art. 87 n. 4 del codice civile.