Legge Regionale n. 11 del 14-07-2009 Regione Lombardia. Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 28
del 13 luglio 2009
SUPPLEMENTO ORDINARIO
N. 1 del 15 luglio 2009
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

ARTICOLO 1

(Oggetto del testo unico)

1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale 9
marzo 2006, n. 7 (Riordino e semplificazione della normativa regionale
mediante testi unici), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia
di trasporti, con esclusione di quelle relative alle infrastrutture.

ARTICOLO 2

(Finalità)
(art. 1, l.r. 22/98 e art. 1, l.r. 1/02)

1. La Regione Lombardia, nell’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi pubblici di trasporto, nel rispetto delle normative
comunitarie e statali, assicura il governo della mobilità e incentiva la
riorganizzazione e lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale,
garantendo:

a) la programmazione regionale e degli enti locali, promuovendo:

1) lo sviluppo delle reti infrastrutturali e dei servizi di trasporto in
relazione alla domanda espressa dal sistema economico e sociale del territorio
lombardo con riguardo alle specifiche informazioni fornite da enti pubblici e
privati con particolare riferimento alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
2) interventi finalizzati al riequilibrio modale attraverso il coordinamento
dei sistemi di trasporto, nonché la realizzazione di un sistema integrato
della mobilità e delle relative infrastrutture;
3) lo sviluppo delle aree di interscambio tra i diversi modi di trasporto
mediante interventi di riqualificazione e di nuova infrastrutturazione delle
stazioni ferroviarie e delle linee metropolitane urbane ed extraurbane;
4) l’incremento quantitativo e qualitativo del servizio ferroviario regionale
in un quadro di efficacia, efficienza e produttività dell’esercizio, anche
attraverso l’ammodernamento e l’acquisto di nuovo materiale rotabile;
5) l’utilizzo di tecnologie innovative, in particolare per lo sviluppo della
mobilità negli ambiti a domanda diffusa o debole;
6) il miglioramento della mobilità, della vivibilità urbana, della
salvaguardia dell’ambiente e della sostenibilità ambientale nelle aree urbane
caratterizzate da elevati livelli di congestione e di inquinamento;
7) l’utilizzo di mezzi di trasporto a basse emissioni in atmosfera, alimentati
a gasolio ecologico, nonché con carburanti alternativi al gasolio, ovvero di
autobus elettrici a nulle emissioni in atmosfera;
8) la funzionalità e la qualità del sistema infrastrutturale mediante
l’ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili e la promozione di
nuovi modelli finanziari per la realizzazione degli interventi;
9) la promozione di modelli organizzativi di produzione dei servizi tali da
razionalizzare e ottimizzare la spesa pubblica nella gestione del settore;
10) il superamento degli assetti monopolistici e l’introduzione di regole di
concorrenza nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale;
11) la trasformazione delle aziende speciali o consorzi in società per azioni,
ovvero in cooperative, anche tra i dipendenti, o l’eventuale frazionamento
societario derivante da esigenze funzionali o di gestione, ai sensi dell’art.
18, commi da 3 a 3-septies del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
(Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della
L. 15 marzo 1997, n. 59);
12) il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio delle
informazioni tra la Regione, gli enti locali, le aziende di trasporto e gli
utenti dei servizi con apposite strutture di servizio in capo agli enti locali
o alla Regione;
13) il coordinamento del comparto trasporti con quello delle regioni
confinanti mediante la sottoscrizione di accordi di programma;
14) l’innovazione tecnologica quale strumento funzionale al governo della
mobilità, ad un uso efficiente e sicuro delle reti, all’integrazione modale e
tariffaria, all’erogazione di servizi informativi ai cittadini;
15) l’adozione di sistemi tariffari trasparenti e la difesa delle fasce più
deboli;
16) l’individuazione di criteri di politica tariffaria in funzione del
miglioramento del servizio erogato;
17) l’integrazione ed il coordinamento tra i diversi modi di trasporto e tra
sistemi tariffari anche con l’adozione di tecnologie e di sistemi di
bigliettazione innovativi, con l’obiettivo di:

a) ottimizzare i tempi complessivi di viaggio e recuperare competitivit
rispetto al mezzo privato;
b) introdurre documenti unici di viaggio utilizzabili sui diversi vettori di
trasporto pubblico regionale e locale;
c) rilevare i dati di origine e destinazione nonché di frequenza dell’utenza
per la programmazione dei servizi e per il riparto degli introiti tariffari
tra i diversi vettori;
d) individuare tariffe omogenee nelle aree urbane rispetto alla quantità di
servizio erogata;

b) il conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti
locali, di tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto
pubblico locale che non richiedano l’esercizio unitario a livello regionale,
nel rispetto dei principi di sussidiarietà secondo le rispettive dimensioni
territoriali, di responsabilità ed unicità dell’amministrazione della
funzione, di efficacia, di efficienza, di omogeneità ed economicità, di
copertura finanziaria, di autonomia organizzativa e regolamentare;
c) la tutela dei diritti dei cittadini e dell’utenza per quanto
concerne la quantità, la qualità e l’efficacia dei servizi di trasporto
pubblico, nel rispetto delle regole della concorrenza, nonché il controllo
delle politiche tariffarie attraverso l’istituzione dell’Organo di garanzia
del trasporto pubblico di cui all’articolo 17;
d) l’adeguamento e lo sviluppo dell’informazione rivolta agli
utenti e della comunicazione di carattere istituzionale relativa ai servizi di
trasporto pubblico locale.

2. Nell’ambito della programmazione del trasporto pubblico regionale, la
Giunta regionale, sentiti la competente commissione consiliare, i soggetti
esercenti servizi ferroviari e i gestori delle infrastrutture ferroviarie,
approva il “Piano di sviluppo del servizio ferroviario regionale”, che
definisce le strategie di intervento della Regione, indicando le azioni
prioritarie per il conseguimento di specifici obiettivi di miglioramento e di
sviluppo.

Il testo completo è presente al seguente URL: http://camera.ancitel.it/lrec/

Legge Regionale n. 7 del 12-03-2009 Regione Piemonte.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli
sport invernali da discesa e da fondo in attuazione
della normativa nazionale vigente ed interventi
a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza
sulle aree sciabili, dell’impiantistica
di risalita e dell’offerta turistica).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 11
del 19 marzo 2009
Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2)

1. All’articolo 27, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2
(Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa
e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a
sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili,
dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica) dopo le parole

Legge Regionale n. 11 del 30-04-2009 Regione Puglia. Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA
N. 65
del 30 aprile 2009
SUPPLEMENTO
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA
la seguente legge:

ARTICOLO 1

(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri
di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilit
regionale e controlli), è approvato in euro 12.989.398.377,88 in termini di
competenza e in euro 31.094.251.542,73 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la
riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle
tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2009.

ARTICOLO 2

(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri
di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro
12.989.398.377,88 in termini di competenza e in euro 31.094.251.542,73 in
termini di cassa.

ARTICOLO 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno
finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti
nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno
autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r.
28/2001.

2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l’esercizio
finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello
stato di previsione di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 4

(Quadro generale riassuntivo)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione
per l’anno finanziario 2009, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il
quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti,
rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 5

(Elenco delle spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato
4, con
tenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma
dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 6

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine capitolo
1110010 – upb 06.02.01 – viene determinato per l’esercizio 2009 in euro 1
milione e 500 mila ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste capitolo 1110030 – upb
06.02.01 -è determinato per l’esercizio 2009 in euro 1 milione e 500 mila ed è
gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 8

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa –
capitolo 1110020 – upb 06.02.01 – è determinato per l’esercizio 2009 in euro
11.646.795,92 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 9

(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2008)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2008
applicato al bilancio di previsione 2009 nell’ammontare complessivo di euro 1
miliardo 200 milioni, ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 28/2001, è
utilizzato come segue:
a) per euro 30 milioni al capitolo 1110045 – upb 06.02.01 – “Fondo di
riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio
autonomo”, gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
b) per euro 70,234.086,00 al capitolo 1110046 – upb 06.02.01 – “Fondo di
riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse
con vincolo di destinazione”, gestito a termini dell’articolo 95 della l. r.
28/2001;
c) per euro 1.038.273.921,41 al capitolo 1110060 – upb 06.02.01 – “Fondo
delle economie vincolate”, gestito a termini dell’articolo 93 della l. r.
28/2001;
d) per la differenza ai capitoli relativi al cofinanziamento dei
programmi comunitari e alle spese in conto capitale.

ARTICOLO 10

(Variazioni di bilancio.
Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri
previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio
finanziario 2009, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per
l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di
entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello
Stato e dell’Unione europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese
quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera
da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni
compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate
nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o
progetto, nonché ad effettuare variazioni compensative tra unità previsionali
di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione
di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri
strumenti di programmazione negoziata.

3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a
destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di
destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.

4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore
degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì,
a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla
differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente assegnate dalla
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) per l’anno 2009 e quelle stanziate con la legge di approvazione del
presente bilancio.

ARTICOLO 11

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi stanziati sul capitolo 1050 – upb 00.01 dello stato di
previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della l.r.
28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del
suo Presidente.

ARTICOLO 12

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

1. In relazione al disposto dell’articolo 74 della l.r. 28/2001,
l’importo dei crediti che non sono di natura tributaria e non si riferiscono a
sanzioni amministrative o pene pecuniarie è confermato in euro 25.

ARTICOLO 13

(Bilancio pluriennale)

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il
triennio 2009- 2011, nelle risultanze di cui allo stato di previsione
dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente
legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r.
28/2001.

Le Leggi Regionali

Fonte: http://camera.ancitel.it