DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2009 Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Orta di Atella.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 251 del 28-10-2009

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 luglio 2008, registrato alla
Corte dei conti in data 29 luglio 2008, con il quale, ai sensi
dell’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’
stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Orta di
Atella (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una
commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell’ente;
Constatato che non risulta esaurita l’azione di esaurita l’azione
di recupero e risanamento complessivo dell’istituzione locale e della
realta’ sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;
Ritenuto che le esigenze della collettivita’ locale e la tutela
degli interessi primari richiedono un intervento dello Stato, che
assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalita’ e
restituisca efficienza e trasparenza all’azione amministrativa
dell’ente;
Visto l’art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, come sostituito dall’art. 2, allegata al presente decreto e
nel comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
Vista la proposte del Ministro dell’interno, la cui relazione e’
allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella
riunione del 18 settembre 2009;
Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Orta di
Atella (Caserta), fissata in diciotto mesi, e’ prorogata per il
periodo di sei mesi.
Dato a Roma, addi’ 1° ottobre 2009

NAPOLITANO

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro dell’interno
Maroni

Registrato alla Corte dei conti l’8 ottobre 2009
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 70

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-10-28&task=dettaglio&numgu=251&redaz=09A12719&tmstp=1257155737813

REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del
17 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Finalita’
1. In attesa dell’emanazione della disciplina regionale di
riordino della materia, la presente legge da’ attuazione alle
disposizioni di cui agli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio
2002, n.137) e successive modifiche e integrazioni, di seguito
denominato Codice, mediante l’adeguamento della vigente legislazione
regionale.

Art. 2
Commissioni locali per il paesaggio
1. Entro il termine stabilito dall’art. 159, comma 1 del Codice,
i comuni e le province istituiscono, ai sensi dell’art. 148 del
Codice, singolarmente o preferibilmente in forma associata,
Commissioni locali per il paesaggio costituenti organi di supporto
tecnico-scientifico per la gestione delle funzioni subdelegate in
materia di paesaggio e idonee a garantire il requisito di
differenziazione tra attivita’ di tutela paesaggistica ed esercizio
di funzioni in materia urbanistico-edilizia, a norma dell’art. 146,
comma 6, del Codice.
2. Le Commissioni esprimono pareri obbligatori in relazione ai
procedimenti:
a) di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche per ogni
tipologia di intervento di natura pubblica o privata;
b) di rilascio di pareri su istanze di condono edilizio o di
accertamento di compatibilita’ paesaggistica ai sensi degli articoli
167 e 181 del Codice;
c) di rilascio di pareri nell’ambito dell’iter di formazione di
strumenti urbanistici attuativi o progetti urbanistici operativi in
ambiti o su immobili soggetti a vincoli paesaggistici;
d) di assunzione dei provvedimenti cautelari di cui all’art.
150 del Codice;
e) di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui
all’art. 167 del Codice.
3. Le Commissioni locali per il paesaggio sono composte da almeno
tre e non piu’ di cinque membri scelti dal comune e dalla provincia
tra gli iscritti all’Albo regionale degli esperti in materia di
bellezze naturali, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge
regionale n. 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per
l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze
naturali) e successive modifiche e integrazioni, ovvero tra soggetti
dotati di documentata, qualificata professionalita’ o
specializzazione nella materia del paesaggio. Il responsabile del
procedimento comunale e provinciale partecipa ai lavori della
Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore.
4. La Commissione locale per il paesaggio dura in carica cinque
anni. I componenti possono essere rinominati per una sola volta.
5. Le sedute della Commissione del paesaggio sono valide con la
presenza della meta’ piu’ uno dei componenti. Nella prima seduta la
Commissione elegge il Presidente fra i suoi componenti. Le
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di
parita’ prevale il voto del Presidente.
6. I comuni e le province possono, con proprio regolamento,
stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento
delle Commissioni.
7. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere alla Regione
copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il
paesaggio contenente il nominativo dei singoli componenti. Ogni
variazione alla composizione della Commissione e’ comunicata alla
Regione.

Art. 3 Differenziazione tra i responsabili dei procedimenti in materia paesaggistica ed i responsabili dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia 1. In attuazione dell’art. 146, comma 6, del Codice, i comuni e le province, entro il termine di cui all’art. 2, comma 1, individuano un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica distinto dal responsabile dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, anche facendo ricorso a forme associative con i comuni contermini od altri enti pubblici, ai sensi delle disposizioni del Capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni. 2. I comuni e le province sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla Regione copia degli atti da cui risulti l’assolvimento del requisito di differenziazione a norma del comma 1 e a comunicare ogni variazione successiva alla Regione.

Art. 4 Verifica degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3. Decadenza dall’esercizio delle funzioni subdelegate e riparto delle competenze inerenti le funzioni autorizzatorie. 1. Entro il termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice, la Regione provvede alla verifica dell’attuazione da parte dei comuni e delle province degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, al fine di accertare la rispondenza ai requisiti stabiliti dall’art. 146, comma 6, del Codice per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate ed approva, con provvedimento del Direttore generale del Dipartimento Pianificazione territoriale, l’elenco degli enti locali riconosciuti idonei a proseguire l’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate e di quelli riconosciuti non idonei. 2. Tale elenco e’ notificato al Ministero per i beni e le attivita’ culturali, nonche’ ai competenti uffici periferici ed e’ pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. L’elenco e’ aggiornato con le medesime modalita’ a seguito delle variazioni intervenute relativamente ai suddetti requisiti 3. Ove i comuni e le province non provvedano ad attuare gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3 entro il termine di cui al comma 1, si verifica l’automatica ed immediata decadenza dell’esercizio delle funzioni subdelegate in materia di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche di cui alle disposizioni della legge regionale n. 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino) e della 1.r. 20/1991 e successive modifiche e integrazioni, con conseguente nuovo riparto di competenze come di seguito indicato: a) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate alla provincia inadempiente; b) conferimento alla provincia, che abbia attuato gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3, delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate ai comuni inadempienti; c) riattribuzione alla Regione delle funzioni autorizzatorie gia’ subdelegate ai comuni inadempienti nel caso di cui alla lettera b) qualora la provincia sia inadempiente.

Art. 5 Riacquisizione dell’esercizio delle funzioni autorizzatorie subdelegate 1. I comuni e le province che successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice attuino gli adempimenti previsti negli articoli 2 e 3, riacquisiscono le funzioni autorizzatorie ad essi subdelegate in base alla vigente legislazione regionale in materia di paesaggio, a decorrere dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della modifica dell’elenco di cui all’art. 4.

Art. 6
Disposizioni transitorie
1. Le Commissioni edilizie integrate di cui all’art. 2 della 1.r.
n. 15/1980 e successive modifiche e integrazioni e le Commissioni
provinciali di lavoro di cui all’art. 6, comma 2, della legge
regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni continuano ad
operare fino alla data di insediamento delle Commissioni locali per
il paesaggio di cui all’art. 2 e, comunque, fino alla scadenza del
termine di cui all’art. 159, comma 1, del Codice.

Art. 7 Abrogazione di norme e sostituzioni 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 6, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) l’art. 2 della legge regionale 15/1980 e successive modifiche e integrazioni; b) l’art. 4 della legge regionale 20/1991 e successive modifiche e integrazioni; c) la legge regionale n. 15 novembre 1983, n. 39 (Composizione e funzionamento delle Commissioni provinciali per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497). 2. I riferimenti alla Commissione edilizia integrata contenuti nella vigente legislazione regionale sono da intendersi relativi alla Commissione locale per il paesaggio.

Art. 8 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge regionale e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 5 giugno 2009 BURLANDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0585&tmstp=1257585499800

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 novembre 2009 Disposizioni urgenti per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per consentire il passaggio alla gestione ordinaria.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 261 del 9-11-2009

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare
l’art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale e’ stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza nel
settore dei rifiuti nella regione Campania;
Visto il decreto-legge del 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure
straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche’ misure
urgenti di tutela ambientale;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3369/2004, n. 3657/2008, n. 3682/2008, n. 3686/2008, n. 3692/2008, n.
3705/2008, n. 3730/2009, n. 3743/2009, n. 3745/2009, n. 3768/2009, n.
3770/2009, n. 3785/2009, n. 3804/2009, n. 3812/2009;
Ravvisata l’assoluta necessita’ di adottare ogni occorrente misura
per consentire l’assolvimento, da parte del Sottosegretario
all’emergenza rifiuti, delle attivita’ solutorie inerenti agli
interventi di infrastrutturazione in corso di realizzazione nella
regione Campania nell’ambito delle iniziative funzionali ad
assicurare il ciclo di smaltimento dei rifiuti, nonche’ per garantire
la continuita’ della complessiva azione gestoria da parte delle
strutture commissariali preposte al superamento della situazione di
emergenza in rassegna;
Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri di cui all’art. 1 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123;
Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assolvere alle attivita’ solutorie inerenti agli
interventi di infrastrutturazione in corso di realizzazione nel
territorio della regione Campania e connessi al complessivo ciclo di
gestione dei rifiuti, nonche’ per fronteggiare le esigenze di
continuita’ della complessiva azione gestoria da parte delle
strutture del Sottosegretario di Stato all’emergenza rifiuti, questi
e’ autorizzato a disporre, in via di urgenza, delle risorse
finanziarie presenti sulle contabilita’ speciali intestate ai
Commissari delegati per le altre emergenze in atto, quali
anticipazioni da rimborsare all’esito delle procedure finalizzate
all’esigibilita’ degli stanziamenti di spesa previsti, a legislazione
vigente, a favore del Fondo di protezione civile.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: Berlusconi

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-09&task=dettaglio&numgu=261&redaz=09A13583&tmstp=1258099777838

REGIONE LAZIO LEGGE REGIONALE 30 marzo 2009, n. 5 Modifica alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio
n. 14 del 14 aprile 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifica all’art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29
1. Il comma 6 dell’art. 26 della legge regionale n. 29/1997 e’
sostituito dal seguente:
«6. Fermo restando quanto previsto dall’art. 145 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio), il piano dell’area naturale protetta ha valore di piano
urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di
qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblica
utilita’ per gli interventi in esso previsti.».

Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge e’ dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Roma, 30 marzo 2009
MARRAZZO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0562&tmstp=1258184268364