REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 aprile 2009, n. 88

L.R. n. 27/2007, art. 32, comma 5. Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell’art. 32, comma 5 della legge regionale 27/2007.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 15 del 15 aprile 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina
organica in materia di promozione e vigilanza del comparto
cooperativo), con particolare riferimento all’art. 32 il quale
prevede, al comma 2, che l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere annualmente alle Associazioni del movimento cooperativo
finanziamenti destinati a sostenere le attivita’ dalle stesse
programmate e dispone altresi’ al comma 5 che le percentuali del
riparto nonche’ i criteri e le modalita’ per la concessione dei
finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate sono definiti con
regolamento regionale;
Visto il Regolamento per la concessione dei finanziamenti a
favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo emanato con proprio decreto 15 maggio 2001, n.
0165/Pres., in attuazione dell’art. 25 della legge regionale 20
novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per
favorire l’associazionismo cooperativo) e dell’art. 30 della legge
regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto l’art. 38, comma 1, della legge regionale 27/2007
concernente l’abrogazione della legge regionale 79/1982;
Ritenuto di confermare l’abrogazione del Regolamento emanato con
proprio decreto n. 0165/ Pres./200l e di dare attuazione all’art. 32,
comma 5, della legge regionale 27/2007 mediante l’emanazione del
testo regolamentare ivi previsto, fermo restando che la citata
disciplina legislativa e regolamentare di cui alla legge regionale
79/1982 e al Regolamento emanato con proprio decreto n. 0165/
Pres./200l continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore
del nuovo regolamento nonche’ con riferimento ai procedimenti in
corso alla data medesima, come disposto dall’art. 34, comma 8, della
legge regionale 27/2007;
Visto l’art. 42 dello Statuto speciale della Regione;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 marzo 2009, n.
665;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento per la concessione dei
finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione
dell’art. 32, comma 5, della legge regionale 27/2007», nel testo
allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0408&tmstp=1258453311814

Regolamento (CE) n. 1103/2009 della Commissione, del 17 novembre 2009, recante divieto di pesca dell’aringa nelle acque comunitarie e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN per le navi battenti bandiera britannica

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 303/60 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica
comune della pesca ( 1 ), in particolare l’articolo 26,
paragrafo 4,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del
12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile
nell’ambito della politica comune della pesca ( 2 ), in particolare
l’articolo 21, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del
16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilitÃ
di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni
stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie
e, per le navi comunitarie, in altre acque dove
sono imposti limiti di cattura ( 3 ), fissa i contingenti per il
2009.
(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le
catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
da parte di navi battenti bandiera dello Stato
membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato
l’esaurimento del contingente assegnato per il
2009.
(3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché
la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di
catture da esso prelevate,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro
di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi
indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello
stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
La pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento
da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato
o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data
stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a
bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock
in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2009.
Per la Commissione
Fokion FOTIADIS
Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca
L 303/60 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 18.11.2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0060:0061:IT:PDF

Decisione del Comitato misto SEE n. 103/2009, del 25 settembre 2009, che modifica l’allegato XXI (Statistiche) dell’accordo SEE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/21

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato XXI dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 89/2009 del 3 luglio 2009 ( 1 ).
(2) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (rifusione) ( 2 ).
(3) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale ( 3 ).
(4) Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale ( 4 ).
(5) Il regolamento (CE) n. 216/2009 abroga il regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio ( 5 ), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso ai sensi del medesimo.
(6) Il regolamento (CE) n. 217/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio ( 6 ), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso ai sensi del medesimo.
(7) Il regolamento (CE) n. 218/2009 abroga il regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio ( 7 ), che è integrato nell’accordo e dev’essere pertanto soppresso ai sensi del medesimo,
DECIDE:
Articolo 1
L’allegato XXI dell’accordo è modificato come segue:
1) il testo del punto 25a [regolamento (CEE) n. 3880/91 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:
«32009 R 0218: regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).»;
2) il testo del punto 25b [regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:
«32009 R 0217: regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).»;
3) il testo del punto 25c [regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:
«32009 R 0216: regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).»
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 216/2009, (CE) n. 217/2009 e (CE) n. 218/2009 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNESIT L 304/22 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0021:0022:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 2009, n. 171

Regolamento di modifica dell’articolo 51, comma 2, dello Statuto dell’Associazione italiana della Croce Rossa, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 277 del 27-11-2009

testo in vigore dal: 12-12-2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni; Visto l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97, concernente il regolamento di approvazione dello Statuto dell’Associazione italiana della Croce rossa; Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1; Ritenuta la necessita’ di procedere alla modifica dell’articolo 51 dello Statuto; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della difesa, dell’economia e delle finanze e della pubblica amministrazione e l’innovazione; Sentito il Commissario straordinario dell’Associazione italiana della Croce rossa; Decreta: Art. 1 1. Il comma 2 dell’articolo 51 dello statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2005, n. 97, e’ cosi’ sostituito: «2. il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana puo’ essere nominato per non piu’ di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari.». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 novembre 2009 Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali La Russa, Ministro della difesa Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 161

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 7 del decreto-legge
20 settembre 1995, n. 390 (Provvedimenti urgenti in materia di prezzi
di specialita’ medicinali, nonche’ in materia sanitaria), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490:
«2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.».
– Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276 recante:
«Disposizioni urgenti per snellire ed incrementare la funzionalita’
della Croce rossa italiana», convertito in legge, con modificazioni,
dall’art. 1 della legge 19 gennaio 2005, n. 1, e’ stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2004, n. 273.
– Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge. I
regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.».

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-11-27&task=dettaglio&numgu=277&redaz=009G0183&tmstp=1259565936330