Regolamento (CE) n. 1153/2009 della Commissione, del 24 novembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1384/2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio per quanto riguarda l’apertura e le modalità di applicazione di taluni contingenti relativi all’importazione nella Comunità di prodotti del settore del pollame originari di Israele e che deroga a tale regolamento

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 313/50 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28.11.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ), in particolare l’articolo 144, paragrafo
1, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 2398/96 del Consiglio, del
12 dicembre 1996, che apre un contingente tariffario di carni
di tacchino originarie e provenienti da Israele, previsto dall’accordo
di associazione e dall’accordo interinale tra la ComunitÃ
europea e lo Stato di Israele ( 2 ), in particolare l’articolo 2,
vista la decisione 2009/855/CE del Consiglio, del 20 ottobre
2009, sulla firma e sulla conclusione di un accordo in forma di
scambio di lettere tra la Comunità europea e lo Stato di Israele
in merito a misure di liberalizzazione reciproca per i prodotti
agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della
pesca e in merito alla sostituzione dei protocolli n. 1 e n. 2,
dell’allegato del protocollo n. 1 e dell’allegato del protocollo n.
2 e alle modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce
un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri,
da una parte, e lo Stato di Israele, dall’altra ( 3 ), in particolare
l’articolo 2, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il contingente tariffario IL 1 previsto all’allegato I del
regolamento (CE) n. 1384/2007 della Commissione ( 4 ),
recante il numero d’ordine 09.4092 e di cui ai codici
NC 0207 25, 0207 27 10, 0207 27 30, 0207 27 40,
0207 27 50, 0207 27 60 e 0207 27 70 (carni di tacchino)
stabilisce una riduzione dei dazi doganali del
100 % per un quantitativo annuo di 1 568 tonnellate.
(2) Il contingente tariffario IL 2 previsto all’allegato I del
regolamento (CE) n. 1384/2007, recante il numero d’ordine
09.4091 e di cui ai codici NC 0207 32, 0207 33,
0207 35 e 0207 36 (carni di anatre) stabilisce una riduzione
dei dazi doganali del 100 % per un quantitativo
annuo di 560 tonnellate.
(3) In virtù dell’accordo sotto forma di scambio di lettere tra
la Comunità europea e lo Stato d’Israele approvato con la
decisione 2009/855/CE (di seguito «l’accordo»), i quantitativi
e i codici NC previsti attualmente nei contingenti IL
1 e IL 2 devono essere adeguati. Detto accordo entrerà in
vigore il 1 o gennaio 2010.
(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE)
n. 1384/2007.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi
al parere del comitato di gestione per l’organizzazione
comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1384/2007 è sostituito dal
testo riportato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a partire dall’anno contingentale 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:313:0050:0051:IT:PDF

Regolamento (CE) n. 1182/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

L 317/32 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 3.12.2009

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche
e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e
alimentari ( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo
comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del
regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione
della denominazione «Cornish Sardines», presentata
dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea ( 2 ).
(2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna
dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del
regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione
deve essere registrata,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento
è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:317:0032:0033:IT:PDF

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 luglio 2009, n. 8

Regolamento regionale recante: «Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata di cui all’articolo 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61")».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27
del 9 luglio 2009)

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Visto il regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 15-11712 del 6
luglio 2009

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Proroga dei termini per l’installazione dei misuratori di portata

1. Il termine per l’installazione degli strumenti di misura e
registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri
1) delle lettere a), b) e c) del comma 1 e alle lettere a) dei commi
2, 3, 4 e 5 dell’art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n.
7/R. (prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei
prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica) e’ prorogato al 30
giugno 2010.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche alle
restituzioni in atto di cui all’art. 9 del regolamento regionale 25
giugno 2007, n. 7/R.

Art. 2 Trasmissione della documentazione relativa all’installazione dei misuratori 1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni che beneficiano della proroga di cui all’art. 1 sono tenuti ad inoltrare all’autorita’ competente, entro il 31 ottobre 2009, il cronoprogramma di esecuzione dei lavori, una planimetria delle opere in scala adeguata e un estratto della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale sono indicate la tipologia di misuratore e la posizione in cui viene installato. 2. Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali e’ fatto altresi’ obbligo di depositare presso l’autorita’ competente, entro il termine di cui al comma 1, il relativo progetto firmato da un tecnico abilitato. 3. Il mancato adempimento agli obblighi di cui ai commi 1 e 2 entro il termine stabilito equivale a implicita rinuncia alla proroga di cui all’art. 1.

Art. 3

Urgenza

1. Il presente regolamento e’ dichiarato urgente ai sensi
dell’art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente regolamento sara’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Torino, 6 luglio 2009.

BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0589&tmstp=1260347504102

REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 10 Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2008, n. 16, recante: «Disciplina del settore fieristico».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 47 del 5-12-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 5 del 16 marzo 2009) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il comma 3 dell’art. 1 della legge regionale 10 giugno 2008, n. 16 («Disciplina del settore fieristico») e’ abrogato.

Art. 2
1. Il comma 7 dell’art. 4 della legge regionale n. 16/2008, e’
abrogato.

Art. 3
1. L’art. 5 della legge regionale n. 16/2008, e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 5 (Svolgimento delle manifestazioni fieristiche). – 1.
L’organizzazione di manifestazioni fieristiche e’ consentita, nel
rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria e dalla
presente legge.
2. I soggetti pubblici e privati che intendono svolgere
manifestazioni fieristiche su territorio regionale ne danno
comunicazione, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento, alla
Regione se trattasi di manifestazioni di rilevanza internazionale o
nazionale, al comune se trattasi di manifestazioni di rilevanza
locale. La comunicazione deve indicare la qualifica posseduta, il
luogo di effettuazione, le date di inizio e chiusura della
manifestazione, le categorie e i settori merceologici. Alla
comunicazione e’ allegato il regolamento della manifestazione.
3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione la
Regione o il comune possono chiedere informazioni integrative.
4. La manifestazione fieristica puo’ essere effettuata decorsi
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se
richieste, dalle informazioni integrative.».

Art. 4
1. All’art. 6 della legge regionale n. 16/2008 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1, prima delle parole: «E’ istituito il calendario»
sono aggiunte le seguenti: «Ai fini di informativa e promozione.»;
b) la lettera e) del comma 3 e’ abrogata;
c) il comma 4 e’ abrogato.

Art. 5
1. La lettera b) dei comma 2 dell’art. 7 della legge regionale n.
16/2008, e’ abrogata.

Art. 6
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’art. 8 della legge regionale
n. 16/2008, sono soppresse le parole: «anche per le finalita’ di cui
all’art. 5, comma 6, lettera c), n. 2».

Art. 7
1. L’art. 11 della legge regionale n. 16/2008, e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 11. – 1.La Regione puo’ concedere nei limiti degli
stanziamenti di bilancio, contributi ai comuni e ad altri soggetti
pubblici per gli interventi di loro competenza in occasione di
manifestazioni fieristiche.».

Art. 8 1. Il comma 1 dell’art. 12 della legge regionale n. 16/2008, e’ sostituito dal seguente: «1. In caso di mancata o tardiva comunicazione della manifestazione ai sensi dell’art. 5, o in caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalita’ diverse da quelle comunicate, ovvero di mancato riscontro alle richieste di cui al comma 3 dell’art. 5, il sindaco del comune nei cui territorio si svolge la manifestazione assume i provvedimenti atti ad impedire l’apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. E’ disposta altresi’ nei confronti dei soggetti responsabili, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5,00 ad un massimo di euro 50,00 per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. Analoga sanzione e’ disposta in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale o nazionale.».

Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
La presente legge sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
Campobasso, 3 marzo 2009

IORIO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-12-05&task=dettaglio&numgu=47&redaz=009R0344&tmstp=1260347504105