REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 50 Modificazioni alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell’uso razionale dell’energia).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 36 del 11-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 52 del 29 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Modificazioni all’articolo 1

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 3 gennaio
2006, n. 3 (Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per
la promozione dell’uso razionale dell’energia), e’ sostituito dal
seguente:
«1. Con la presente legge, la Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallee d’Aoste disciplina le procedure finalizzate
all’approvazione degli strumenti di pianificazione
energetico-ambientale e promuove l’attuazione delle iniziative per il
perseguimento delle relative finalita’, tenuto conto dell’esigenza di
diversificare le fonti energetiche e di rendere piu’ efficiente e
razionale l’utilizzo delle fonti convenzionali, riducendo nel
contempo l’emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti,
allo scopo di incentivare:
a) le tecnologie che consentono il risparmio dell’energia, sia
negli impieghi stazionari che nella mobilita’ leggera;
b) le tecnologie che consentono lo sfruttamento delle fonti
rinnovabili;
c) gli impianti dimostrativi e le attivita’ di didattica
specialistica;
d) le iniziative volte alla valutazione delle prestazioni
energetiche degli edifici e alla pianificazione dei conseguenti
interventi di aumento dell’efficienza energetica.».
2. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale n. 3/2006 e’
sostituito dal seguente:
«3. Per il conseguimento delle finalita’ di cui al comma 1, la
presente legge disciplina, inoltre, la concessione di agevolazioni
volte a promuovere le iniziative di cui agli articoli 5, comma 1, 6,
6-ter e 6-quater.".

Art. 2 Sostituzione dell’articolo 2 1. L’articolo 2 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal seguente: «Art. 2. (Programmazione energetico-ambientale) – 1. La Regione, nel quadro degli obiettivi fissati dai protocolli internazionali sui cambiamenti climatici e degli indirizzi di politica ambientale, comunitaria e statale, adotta e aggiorna gli strumenti di programmazione energetico-ambientale allo scopo di favorire, prioritariamente attraverso lo sfruttamento delle risorse locali, l’adozione di misure idonee al contenimento dei consumi energetici, con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, tramite l’incentivazione dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili e delle tecniche di risparmio energetico, in un’ottica di utilizzo razionale dell’energia. 2. La programmazione e’ attuata, in particolare, attraverso il piano energetico-ambientale redatto tenendo conto dei diversi piani regionali di settore e concernente: a) la valutazione della consistenza strutturale del fabbisogno e delle risorse energetiche regionali articolata distintamente per tipo di vettore energetico, con riguardo alle prevedibili tendenze evolutive; b) lo stato di attuazione degli interventi in atto; c) lo sviluppo di efficienti sistemi energetici locali; d) la stima delle risorse finanziarie complessive necessarie, da destinare alla realizzazione degli obiettivi di programmazione energetico-ambientale. 3. Il piano energetico-ambientale e’ approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ed e’ aggiornato periodicamente con riferimento all’evolversi delle condizioni che influenzano lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del medesimo piano. 4. Per la definizione dei contenuti del piano energetico-ambientale, la Giunta regionale promuove opportune consultazioni con le associazioni di categoria, ai fini di un’adeguata analisi di specifici settori di competenza, e con il Consiglio permanente degli enti locali, in tutti i casi in cui le iniziative di programmazione hanno una ricaduta diretta sugli enti medesimi.».

Art. 3 Inserimento dell’articolo 2-bis 1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dall’articolo 2, e’ inserito il seguente: «Art. 2-bis.(Gestione dei dati energetici regionali) – 1. La raccolta, l’analisi, la verifica, il trattamento e la diffusione dei dati in materia di energia riguardanti il territorio regionale, finalizzati alla realizzazione e alla successiva attuazione degli strumenti di programmazione energetico-ambientale, sono effettuati dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione energetica, di seguito denominata struttura competente. Gli stessi dati sono messi a disposizione della struttura regionale competente in materia di ambiente, per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La struttura competente puo’ affidare al Centro osservazione e attivita’ sull’energia di cui all’articolo 3 la gestione dei dati di cui al comma 1.».

Art. 4 Ridenominazione del Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete. Modificazioni all’articolo 3 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2006, le parole: «Centro di osservazione avanzato sulle energie di flusso e sull’energia di rete, di seguito denominato Centro di osservazione, le cui attivita’ sono organizzate in accordo con la struttura competente» sono sostituite dalle seguenti: «Centro osservazione e attivita’ sull’energia (COA energia), le cui attivita’ sono organizzate sulla base degli indirizzi di programmazione energetico-ambientale, secondo le indicazioni e gli obiettivi stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione». 2. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal seguente: «2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Giunta regionale e’ autorizzata a stipulare apposite convenzioni con la Societa’ finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. (FINAOSTA S.p.A.) e con l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), per la specifica competenza tecnica. La Giunta regionale e’ altresi’ autorizzata a stipulare convenzioni con enti, istituzioni e altri soggetti che operano a livello scientifico o economico nei settori correlati a quello dell’energia.». 3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal seguente: «3. FINAOSTA S.p.A. e ARPA possono avvalersi, per gli aspetti di particolare complessita’, di enti, di istituzioni e di altri soggetti che operano a livello scientifico o economico anche nei settori correlati a quello dell’energia.». 4. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 3/2006, come sostituito dal comma 3, e’ aggiunto il seguente: «3-bis. Il COA energia, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 2: a) organizza le attivita’ previste per l’attuazione della normativa regionale in materia di rendimento energetico nell’edilizia; b) individua e organizza le azioni ritenute necessarie per l’attuazione del piano energetico-ambientale e di ogni altro strumento di pianificazione energetica adottato dalla Regione; c) promuove attivita’ di monitoraggio e studi specialistici finalizzati all’aggiornamento degli strumenti di programmazione energetico-ambientale; d) organizza la raccolta e l’aggiornamento dei dati statistici significativi e dei dati caratteristici di funzionamento delle tecnologie presenti sul mercato, con particolare riguardo all’evoluzione delle soluzioni impiantistiche utilizzabili sul territorio regionale; e) realizza iniziative di formazione e di informazione nei settori interessati dagli strumenti di programmazione energetico-ambientale, anche in accordo con la struttura regionale competente in materia di ambiente; f) fornisce agli enti locali l’assistenza necessaria per l’individuazione delle specifiche opportunita’ di sfruttamento energetico; g) organizza le attivita’ finalizzate alla realizzazione degli impianti dimostrativi, pilota e sperimentali di cui all’articolo 6, comma 1; h) realizza i laboratori didattici specialistici di cui all’articolo 6-bis; i) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell’ambito dell’istruttoria finalizzata alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 6, comma 2, e 6-ter; j) svolge le funzioni tecnico-amministrative nell’ambito dell’istruttoria valutativa di cui all’articolo 13.».

Art. 5

Sostituzione dell’articolo 4

1. L’articolo 4 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 4. (Iniziative di formazione e di informazione) – 1. La
struttura competente, sentite le associazioni di categoria, promuove
iniziative di formazione e di informazione allo scopo di
sensibilizzare l’utenza e le categorie professionali in ordine alle
applicazioni finalizzate al risparmio energetico, nonche’ iniziative
volte ad incentivare la realizzazione di sistemi e di impianti
ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono riguardare anche
l’organizzazione di appositi presidi rivolti alla comunicazione e
alla consulenza tecnica.».

Art. 6

Modificazioni all’articolo 5

1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2006,
dopo le parole: «le iniziative realizzate» sono aggiunte le seguenti:
«da enti locali e da soggetti privati nel settore dell’edilizia
residenziale».
2. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2006 e’
abrogato.
3. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2006, le
parole: «, l’entita’ del risparmio annuo convenzionale di energia
primaria correlato, in base al tipo di sistema installato, alle spese
di investimento,» sono soppresse.
4. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale n. 3/2006 e’
abrogato.

Art. 7

Sostituzione dell’articolo 6

1. L’articolo 6 della legge regionale n. 3/2006 e’ sostituito dal
seguente:
«Art. 6. (Impianti dimostrativi, pilota e sperimentali) – 1.
Per il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la
Regione promuove, avvalendosi del COA energia, la realizzazione di
impianti dimostrativi, pilota e sperimentali per l’utilizzazione
delle fonti energetiche rinnovabili e per l’impiego di tecniche di
efficienza energetica e di sistemi e installazioni a basso consumo
energetico specifico.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Regione concede
agevolazioni agli enti locali e ai soggetti privati realizzatori
finalizzate al rimborso delle spese sostenute, nella misura massima
del 70 per cento della spesa ammissibile documentata.
3. Gli impianti di cui al comma 1 possono essere realizzati
direttamente dalla Regione anche avvalendosi di soggetti privati che
operano nel settore dell’energia e in quelli correlati, ai quali
compete l’attuazione delle iniziative, mediante la stipula di
appositi accordi approvati con deliberazione della Giunta regionale.
La realizzazione dei predetti impianti, se inerenti all’energia
eolica, o di presidi organizzati sul territorio per sensibilizzare
l’utenza all’impiego della trazione elettrica nella mobilita’ leggera
e’ consentita subordinatamente al conseguimento di un’intesa con gli
enti locali interessati.
4. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano l’entita’ e le
modalita’ di partecipazione finanziaria dei contraenti, le modalita’
di gestione degli impianti e definiscono, in base alla tipologia
degli interventi, la metodologia di monitoraggio delle prestazioni
energetiche. In ogni caso, il monitoraggio e’ attuato a totale carico
del soggetto incaricato della gestione degli impianti.
5. Gli accordi disciplinano, inoltre, la misura della
partecipazione finanziaria della Regione la quale, in base alla
tipologia degli impianti, puo’ coprire integralmente gli oneri
derivanti dalla realizzazione delle iniziative. In tale caso, gli
impianti restano di proprieta’ della Regione.
6. Nei casi di cui al comma 3, la Regione si avvale del COA
energia che provvede in ordine al riscontro degli adempimenti
spettanti al soggetto attuatore e alla verifica del conseguimento dei
risultati energetici attesi. Il COA energia riferisce periodicamente
alla struttura competente in ordine allo stato di attuazione degli
interventi oggetto della convenzione.
7. In deroga a quanto previsto dall’articolo 18, comma 2, gli
impianti realizzati dagli enti locali devono essere ultimati entro
cinque anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione
dell’agevolazione.».

Art. 8

Inserimento dell’articolo 6-bis

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale n. 3/2006, come
sostituito dall’articolo 7, e’ inserito il seguente:
«Art. 6-bis. (Laboratori didattici specialistici) – 1. Per il
conseguimento degli obiettivi di programmazione
energetico-ambientale, la Regione promuove iniziative volte alla
formazione di professionalita’ qualificate da impiegare nell’ambito
delle attivita’ del settore energetico, anche attraverso
l’attivazione di progetti scolastici specifici riguardanti la
sperimentazione di tecnologie e di sistemi energetici avanzati da
effettuarsi in laboratori didattici specialistici.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono avviate a seguito di
intesa tra la struttura competente e la Sovraintendenza regionale
agli studi, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di
istruzione tecnica e professionale, regionali e paritarie, il cui
indirizzo didattico sia inerente al settore energetico.
3. Le istituzioni scolastiche che hanno manifestato interesse
alle iniziative di cui al comma 1 stipulano apposita convenzione con
la Regione relativa alla realizzazione e alle modalita’ di utilizzo
dei laboratori didattici specialistici.
4. L’allestimento dei laboratori didattici specialistici spetta
al COA energia che riferisce periodicamente alla struttura competente
in ordine allo stato di attuazione delle iniziative avviate.
5. I laboratori didattici specialistici costituiscono dotazione
delle istituzioni scolastiche interessate e possono formare oggetto
di convenzione tra le medesime istituzioni e altri soggetti per
l’utilizzo extrascolastico dei medesimi.
6. Per consentire la valutazione dei risultati attesi, le
istituzioni scolastiche informano, entro il 30 giugno di ogni anno,
il COA energia in ordine alle attivita’ di sperimentazione
realizzate.».

Art. 9

Inserimento dell’articolo 6-ter

1. Dopo l’articolo 6-bis della legge regionale n. 3/2006, come
introdotto dall’articolo 8, e’ inserito il seguente:
«Art. 6-ter. (Diagnosi energetiche) – 1. Per il conseguimento
degli obiettivi di cui all’articolo 1 e in relazione alle finalita’
indicate dalla normativa regionale vigente in materia di rendimento
energetico nell’edilizia, la Regione concede agevolazioni agli enti
locali e ai soggetti privati per l’effettuazione, nel settore
dell’edilizia residenziale, di diagnosi energetiche e di analisi
tecnico-economiche di impianti di teleriscaldamento, produzione,
recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla
cogenerazione.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono esaminate dal COA energia
che si esprime sull’attendibilita’ delle valutazioni e
sull’ammissibilita’ delle spese correlate.
3. Per le iniziative di cui al comma 1, le agevolazioni possono
essere concesse nella misura massima del 50 per cento della spesa
ammissibile documentata.».

Art. 10

Inserimento dell’articolo 6-quater

1. Dopo l’articolo 6-ter della legge regionale n. 3/2006, come
introdotto dall’articolo 9, e’ inserito il seguente:
«Art. 6-quater. (Misure per la riduzione del fabbisogno
energetico nel settore terziario) – 1. Per il conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 1 e per favorire l’interconnessione tra
le catene energetiche, la Regione concede agevolazioni per la
realizzazione di iniziative finalizzate alla riduzione del fabbisogno
energetico nel settore terziario, nell’ambito della riorganizzazione
della logistica distributiva delle merci nelle aree urbane.
2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
articolo gli enti locali e i soggetti privati, previa presentazione
di apposita domanda alla struttura competente corredata di un
progetto preliminare e di una relazione tecnico-finanziaria. I
soggetti privati devono documentare, inoltre, l’avvenuta
sottoscrizione di un accordo con l’ente locale interessato.
3. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in
conto capitale a fronte di interventi che consentono un aumento delle
prestazioni energetiche degli edifici rispetto ai parametri stabiliti
dalla normativa vigente e che prevedono lo sfruttamento delle fonti
energetiche rinnovabili.
4. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in
conto capitale anche per iniziative realizzate mediante l’impiego di
mezzi a trazione elettrica o funzionanti con vettori energetici
alternativi, purche’ i relativi sistemi di approvvigionamento siano
alimentati mediante l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
5. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, le
agevolazioni possono essere concesse nella misura massima del 90 per
cento della spesa ammissibile documentata.».

Art. 11 Modificazioni all’articolo 8 1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale n. 3/2006, dopo le parole: «mutui a tasso agevolato» sono aggiunte le seguenti: «e delle iniziative di cui agli articoli 6-ter e 6-quater mediante contributi in conto capitale». 2. Il comma 2 dell’articolo 8 e’ abrogato.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2010-09-11&task=dettaglio&numgu=36&redaz=009R1020&tmstp=1284447734882

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 novembre 2009, n. 319

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell’art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 35 del 4-9-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 48 del 2 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina
organica in materia di promozione e vigilanza del comparto
cooperativo), con particolare riferimento all’art. 32 il quale
prevede, al comma 2, che l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a
concedere annualmente alle Associazioni del movimento cooperativo
finanziamenti destinati a sostenere le attivita’ dalle stesse
programmate e dispone altresi’, al comma 5, che le percentuali del
riparto nonche’ i criteri e le modalita’ per la concessione dei
finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate sono definiti con
regolamento regionale;
Visto il proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres., con il
quale e’ stato emanato il «Regolamento per la concessione dei
finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione
dell’articolo 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007»;
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del
bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai
sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 21/2007), con particolare
riferimento all’art. 3, comma 9, il quale modifica l’art. 32, comma
5, della legge regionale n. 27/2007, precisando che le spese
ammissibili da definirsi mediante il regolamento di attuazione sono
quelle sostenute dalle Associazioni nel corso dell’anno cui si
riferisce il programma di attivita’ e quelle sostenute entro il mese
di febbraio dell’anno successivo;
Visto l’art. 4 del citato regolamento emanato con proprio decreto
n. 088/Pres./2009, il quale dispone in ordine alle iniziative
finanziabili, alle spese ammissibili ed all’intensita’ e priorita’ di
contribuzione;
Ritenuto opportuno valorizzare con maggiore incidenza le
occasioni di divulgazione della cultura cooperativa in ambito
didattico e scolastico, anche attraverso il Centro regionale per la
cooperazione nelle scuole, ampliando la tipologia di spese
ammissibili connesse all’organizzazione di seminari, conferenze,
dibattiti e manifestazioni similari, previste all’art. 4, comma 6,
lettera b) del citato regolamento;
Visto l’art. 7 del citato regolamento, il quale dispone in ordine
alle modalita’ di rendicontazione delle spese sostenute dalle
Associazioni beneficiarie per l’attuazione degli interventi
finanziati, prevedendo alla lettera a) del comma i l’obbligo di
presentazione dell’elenco riepilogativo della documentazione
giustificativa di spesa inerente l’esercizio precedente;
Ritenuto necessario adeguare la previsione di cui all’art. 7,
comma 1, lettera a) del citato regolamento alla modifica apportata
all’art. 32, comma 5 della legge regionale n. 27/2007 dall’art. 3,
comma 9 della legge regionale n. 12/2009;
Ritenuto pertanto di modificare il regolamento emanato con il
proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres. in conformita’ alle
suesposte esigenze;
Ritenuto di procedere all’emanazione dell’allegato Regolamento
recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti
a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo, in attuazione dell’art. 32, comma 5, della
legge regionale n. 27/2007, emanato con proprio decreto 2 aprile
2009, n. 088/Pres.;
Visto l’art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia;
Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del
sistema elettorale regionale, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto di
autonomia), con particolare riferimento all’art. 14, comma 1, lettera
r);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009,
n. 2489;

Decreta:

1. E’ emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento
per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in
attuazione dell’art. 32, comma 5, della legge regionale n. 27/2007,
emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n.
88», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara’ pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione

TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

Regolamento (UE) n. 791/2010 della Commissione, del 6/09/10 , recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità Testo rilevante ai fini SEE

Gazzetta ufficiale n. L 237 del 08/09/2010 pag. 0010 – 0027

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Regolamento (UE) n. 791/2010 della Commissione

del 6 settembre 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione europea e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE [1], in particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 474/2006 [2] della Commissione, del 22 marzo 2006, ha istituito l’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno dell’Unione europea di cui al capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 [3].

(2) In conformità all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005, due Stati membri hanno adottato misure eccezionali imponendo un divieto operativo immediato sul loro territorio far fronte a problemi di sicurezza imprevisti.

(3) In conformità all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione [4], del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all’elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità, di cui al capo II, articolo 3, del regolamento (CE) n. 2111/2005, i due Stati membri hanno chiesto di aggiornare l’elenco dei vettori soggetti a divieto operativo all’interno dell’Unione europea.

(4) È evidente che la prosecuzione delle attività di questi vettori rappresenta con ogni probabilità un grave rischio per la sicurezza, e che tale rischio non è stato pienamente risolto con le misure urgenti adottate dai due Stati membri in questione.

(5) La Commissione ha informato i vettori aerei interessati indicando i fatti e le considerazioni essenziali su cui si baserebbe la decisione di imporre loro un divieto operativo all’interno dell’Unione europea.

(6) Dato che si rendono necessarie misure urgenti per risolvere la situazione, in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 473/2006, la Commissione non è tenuta a conformarsi alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione ha però dato la possibilità ai vettori aerei in questione di consultare i documenti trasmessi dagli Stati membri, di presentare osservazioni scritte e di essere ascoltati dalla Commissione e dai membri del Comitato per la sicurezza aerea.

(7) La Commissione e alcuni Stati membri hanno consultato le autorità competenti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme nei confronti dei vettori aerei interessati.

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 474/2006.

Meridian Airways

(9) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Meridian Airways certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate da Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito nel corso di ispezioni a terra eseguite nell’ambito del programma SAFA [5].

(10) Ad una riunione con la Commissione, svoltasi il 9 giugno 2010, a cui hanno partecipato anche le autorità competenti del Ghana assieme alle autorità competenti del Belgio e del Regno Unito, il vettore ha presentato un piano di azioni correttive diretto a risolvere le carenze riscontrate sotto il profilo della sicurezza.

(11) Il Regno Unito e il Belgio hanno comunicato alla Commissione che, in data, rispettivamente 23 e 27 luglio 2010, essi hanno adottato un divieto operativo immediato nei confronti dell’intera flotta di Meridian Airways, tenendo conto dei criteri comuni, nell’ambito dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2111/2005.

(12) Inoltre, il Belgio e il Regno Unito hanno presentato il 29 luglio 2010 alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell’elenco comunitario in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005 e, come prescritto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, al fine di estendere all’Unione europea il divieto operativo imposto all’intera flotta di Meridian Airways.

(13) Meridian Airways ha dimostrato la propria incapacità di correggere le carenze sotto il profilo della sicurezza rispondendo alle richieste del Belgio, come dimostrato dal persistere di tali carenze. Le ispezioni a terra effettuate nel luglio 2010 nel Regno Unito, hanno individuato numerose criticità attinenti alla aeronavigabilità degli aeromobili di Meridian, che hanno fatto sorgere inoltre preoccupazioni in merito al controllo e alla gestione delle norme di sicurezza delle operazioni di volo in atto presso Meridian Airways. Tali controlli hanno dato esiti analoghi alle ispezioni a terra negative condotte nel corso dell’ultimo anno da altri Stati membri che hanno segnalato la presenza di gravi carenze sistemiche sotto il profilo della sicurezza nel caso di questo vettore.

(14) Le autorità competenti della Repubblica del Ghana, pur manifestando la propria volontà di cooperare con gli Stati membri per risolvere le carenze individuate, non hanno affrontato in modo adeguato i gravi problemi in materia di sicurezza riscontrati nel corso delle ispezioni SAFA, come dimostra il persistere delle carenze in questione. Tuttavia, in seguito alla comunicazione da parte della Commissione di preoccupazioni concernenti i livelli di sicurezza del vettore, le competenti autorità del Ghana, il 29 luglio 2010, hanno sospeso il certificato di operatore aereo di Meridian Airways.

(15) Meridian Airways è stata sentita dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti di Belgio, Germania e Regno Unito il 12 agosto 2010. Da tali consultazioni non sono emerse soluzioni soddisfacenti per risolvere nel medio termine le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza. Le autorità competenti del Ghana hanno declinato l’invito a partecipare alla riunione.

(16) La Commissione prende atto dell’impegno del vettore di procedere con il suo piano di azioni correttive. I progressi compiuti dal vettore con l’attuazione del piano di azioni correttive assieme ad eventuali altri sviluppi andrebbero esaminati alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

(17) Pertanto, sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Meridian Airways non soddisfi le vigenti norme di sicurezza. Tale vettore deve quindi essere sottoposto a un divieto per la totalità delle sue operazioni e deve essere inserito nell’allegato A.

Airlift International (GH) Ltd

(18) Si riscontrano gravi e comprovate carenze sotto il profilo della sicurezza a carico del vettore Airlift International (GH) Ltd certificato nella Repubblica del Ghana. Tali carenze sono state individuate dal Regno Unito nel corso di una ispezione a terra effettuata nell’ambito del programma SAFA [6].

(19) Le autorità competenti del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione di aver adottato il 29 luglio 2010 un divieto operativo immediato nei confronti dell’intera flotta di Airlift International (GH) Ltd, a causa delle numerose e gravi criticità osservate nel corso dell’ispezione a terra nonché del mancato rispetto da parte dell’equipaggio dei limiti dei tempi di volo.

(20) Inoltre, il Regno Unito ha presentato il 29 luglio 2010 alla Commissione una richiesta di aggiornamento dell’elenco comunitario in conformità all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2111/2005, come prescritto dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 473/2006, al fine di estendere all’Unione europea il divieto operativo imposto all’intera flotta di Airlift International (GH) Ltd.

(21) In seguito alla richiesta del Regno unito, la Commissione ha consultato il vettore aereo e le autorità competenti incaricate della sua sorveglianza. Da tali consultazioni non è emersa la certezza che le carenze individuate sotto il profilo della sicurezza siano state corrette e che sia stato attuato un piano di azione adeguato per impedire che possano ripresentarsi in futuro.

(22) Airlift International (GH) Ltd e le autorità competenti del Ghana sono stati sentiti dai servizi della Commissione e dalle autorità competenti della Germania e del Regno Unito il 18 agosto 2010. Il vettore ha presentato documenti che dimostravano l’autorizzazione a operare quattro aeromobili del tipo DC8-63F (recanti le marche di registrazione 9G-FAB, 9G-TOP, 9G-RAC, 9G-SIM) e che 9G-FAB e 9G-SIM erano in deposito. Il vettore ha spiegato le procedure di sicurezza che vengono seguite ma non ha potuto fornire una giustificazione del fatto che l’aeromobile 9G-RAC, che è stato tolto dal deposito per effettuare il volo verso il Regno Unito, non soddisfaceva le norme internazionali. Il vettore ha comunicato di aver recentemente migliorato le sue norme in materia di gestione della qualità e della sicurezza e di essere attualmente sottoposto ad un riesame delle procedure di gestione della sicurezza.

(23) Tenendo conto delle iniziative prese dal vettore fino ad oggi e sulla base dei criteri comuni, si ritiene che Airlift International (GH) Ltd debba essere inserito nell’allegato B per permettere le operazioni effettuate esclusivamente con l’aeromobile con la marca di registrazione 9G-TOP. La Commissione riesaminerà la situazione alla prossima riunione del Comitato per la sicurezza aerea.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 474/2006 è così modificato:

1. L’allegato A è sostituito dal testo riportato nell’allegato A del presente regolamento.

2. L’allegato B è sostituito dal testo riportato nell’allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2010.

Per la Commissione, a nome del presidente

Siim Kallas

Vicepresidente

[1] GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15.

[2] GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.6.2010, pag. 9).

[3] GU L 84 del 23.3.2006, pag. 14.

[4] GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8.

[5] BCAA-2010-68, BCAA-2009-132, BCAA-2010-10, DGAC/F-2010-1297, LBA/D-2009-1415, LBA/D-2010-386, CAA-NL-2009-200, CAA-UK-2009-873, CAA-UK-2010-659, CAA-UK-2010-670, CAA-UK-2010-671, CAA-UK-2010-672.

[6] CAA-UK-2010-673.

————————————————–

ALLEGATO A

ELENCO DEI VETTORI AEREI SOGGETTI A DIVIETO OPERATIVO NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA [1]

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) o della licenza di esercizio | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell’operatore aereo |

ARIANA AFGHAN AIRLINES | AOC 009 | AFG | Afghanistan |

BLUE WING AIRLINES | SRBWA-01/2002 | BWI | Suriname |

MERIDIAN AIRWAYS LTD | AOC 023 | MAG | Repubblica del Ghana |

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL | AOC/013/00 | SRH | Regno di Cambogia |

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS | Sconosciuto | VRB | Repubblica del Ruanda |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dell’Angola responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di TAAG Angola Airlines, ripreso nell’allegato B, compresi i seguenti: | | | Repubblica d’Angola |

AEROJET | 015 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

AIR26 | 004 | DCD | Repubblica d’Angola |

AIR GEMINI | 002 | GLL | Repubblica d’Angola |

AIR GICANGO | 009 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

AIR JET | 003 | MBC | Repubblica d’Angola |

AIR NAVE | 017 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

ALADA | 005 | RAD | Repubblica d’Angola |

ANGOLA AIR SERVICES | 006 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

DIEXIM | 007 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

GIRA GLOBO | 008 | GGL | Repubblica d’Angola |

HELIANG | 010 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

HELIMALONGO | 011 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

MAVEWA | 016 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

PHA | 019 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

RUI & CONCEICAO | 012 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

SAL | 013 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

SERVISAIR | 018 | Sconosciuto | Repubblica d’Angola |

SONAIR | 014 | SOR | Repubblica d’Angola |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Benin responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | — | Repubblica del Benin |

AERO BENIN | PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | Sconosciuto | Repubblica del Benin |

AFRICA AIRWAYS | Sconosciuto | AFF | Repubblica del Benin |

ALAFIA JET | PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS | n.p. | Repubblica del Benin |

BENIN GOLF AIR | PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS. | Sconosciuto | Repubblica del Benin |

BENIN LITTORAL AIRWAYS | PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | LTL | Repubblica del Benin |

COTAIR | PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS. | COB | Repubblica del Benin |

ROYAL AIR | PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS | BNR | Repubblica del Benin |

TRANS AIR BENIN | PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS | TNB | Repubblica del Benin |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Congo responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Congo |

AERO SERVICE | RAC06-002 | RSR | Repubblica del Congo |

EQUAFLIGHT SERVICES | RAC 06-003 | EKA | Repubblica del Congo |

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO | RAC 06-004 | Sconosciuto | Repubblica del Congo |

TRANS AIR CONGO | RAC 06-001 | Sconosciuto | Repubblica del Congo |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica democratica del Congo (RDC) responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | — | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/051/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

AIR KASAI | 409/CAB/MIN/TVC/036/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

AIR KATANGA | 409/CAB/MIN/TVC/031/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

AIR TROPIQUES | 409/CAB/MIN/TVC/029/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

BLUE AIRLINES | 409/CAB/MIN/TVC/028/08 | BUL | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

BRAVO AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TC/0090/2006 | BRV | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

BUSINESS AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/048/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

BUSY BEE CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/052/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

CETRACA AVIATION SERVICE | 409/CAB/MIN/TVC/026/08 | CER | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

CHC STELLAVIA | 409/CAB/MIN/TC/0050/2006 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

CONGO EXPRESS | 409/CAB/MIN/TVC/083/2009 | EXY | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA) | 409/CAB/MIN/TVC/035/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

DOREN AIR CONGO | 409/CAB/MIN/TVC/0032/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA) | 409/CAB/MIN/TVC/003/08 | EWS | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

FILAIR | 409/CAB/MIN/TVC/037/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

GALAXY KAVATSI | 409/CAB/MIN/TVC/027/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR) | 409/CAB/MIN/TVC/053/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

GOMA EXPRESS | 409/CAB/MIN/TC/0051/2006 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

GOMAIR | 409/CAB/MIN/TVC/045/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) | 409/CAB/MIN/TVC/038/08 | ALX | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB) | 409/CAB/MIN/TVC/033/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

KIN AVIA | 409/CAB/MIN/TVC/042/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC) | Firma ministeriale (ordinanza n. 78/205) | LCG | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

MALU AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/04008 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

MANGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/034/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

SAFE AIR COMPANY | 409/CAB/MIN/TVC/025/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

SERVICES AIR | 409/CAB/MIN/TVC/030/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

SWALA AVIATION | 409/CAB/MIN/ TVC/050/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

TMK AIR COMMUTER | 409/CAB/MIN/TVC/044/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

TRACEP CONGO AVIATION | 409/CAB/MIN/TVC/046/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

TRANS AIR CARGO SERVICES | 409/CAB/MIN/TVC/024/08 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

WIMBI DIRA AIRWAYS | 409/CAB/MIN/TVC/039/08 | WDA | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

ZAABU INTERNATIONAL | 409/CAB/MIN/TVC/049/09 | Sconosciuto | Repubblica democratica del Congo (RDC) |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di Gibuti responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Gibuti |

DAALLO AIRLINES | Sconosciuto | DAO | Gibuti |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Guinea equatoriale responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Guinea equatoriale |

CRONOS AIRLINES | Sconosciuto | Sconosciuto | Guinea equatoriale |

CEIBA INTERCONTINENTAL | Sconosciuto | CEL | Guinea equatoriale |

EGAMS | Sconosciuto | EGM | Guinea equatoriale |

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES | 2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS | EUG | Guinea equatoriale |

GENERAL WORK AVIACION | 002/ANAC | n.p. | Guinea equatoriale |

GETRA – GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS | 739 | GET | Guinea equatoriale |

GUINEA AIRWAYS | 738 | n.p. | Guinea equatoriale |

STAR EQUATORIAL AIRLINES | Sconosciuto | Sconosciuto | Guinea equatoriale |

UTAGE – UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL | 737 | UTG | Guinea equatoriale |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica d’Indonesia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, con l’eccezione di Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia e Metro Batavia compresi i seguenti: | | | Repubblica d’Indonesia |

AIR PACIFIC UTAMA | 135-020 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

ALFA TRANS DIRGANTATA | 135-012 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

ASCO NUSA AIR | 135-022 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

ASI PUDJIASTUTI | 135-028 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

AVIASTAR MANDIRI | 135-029 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

CARDIG AIR | 121-013 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

DABI AIR NUSANTARA | 135-030 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

DERAYA AIR TAXI | 135-013 | DRY | Repubblica d’Indonesia |

DERAZONA AIR SERVICE | 135-010 | DRZ | Repubblica d’Indonesia |

DIRGANTARA AIR SERVICE | 135-014 | DIR | Repubblica d’Indonesia |

EASTINDO | 135-038 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

GATARI AIR SERVICE | 135-018 | GHS | Repubblica d’Indonesia |

INDONESIA AIR TRANSPORT | 135-034 | IDA | Repubblica d’Indonesia |

INTAN ANGKASA AIR SERVICE | 135-019 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

JOHNLIN AIR TRANSPORT | 135-043 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

KAL STAR | 121-037 | KLS | Repubblica d’Indonesia |

KARTIKA AIRLINES | 121-003 | KAE | Repubblica d’Indonesia |

KURA-KURA AVIATION | 135-016 | KUR | Repubblica d’Indonesia |

LION MENTARI AIRLINES | 121-010 | LNI | Repubblica d’Indonesia |

MANUNGGAL AIR SERVICE | 121-020 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

MEGANTARA | 121-025 | MKE | Repubblica d’Indonesia |

MERPATI NUSANTARA AIRLINES | 121-002 | MNA | Repubblica d’Indonesia |

MIMIKA AIR | 135-007 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

NATIONAL UTILITY HELICOPTER | 135-011 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

NUSANTARA AIR CHARTER | 121-022 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

NUSANTARA BUANA AIR | 135-041 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

NYAMAN AIR | 135-042 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

PELITA AIR SERVICE | 121-008 | PAS | Repubblica d’Indonesia |

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA | 135-026 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

PURA WISATA BARUNA | 135-025 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES | 121-040 | RPH | Repubblica d’Indonesia |

RIAU AIRLINES | 121-016 | RIU | Repubblica d’Indonesia |

SAMPOERNA AIR NUSANTARA | 135-036 | SAE | Repubblica d’Indonesia |

SAYAP GARUDA INDAH | 135-004 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

SKY AVIATION | 135-044 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

SMAC | 135-015 | SMC | Repubblica d’Indonesia |

SRIWIJAYA AIR | 121-035 | SJY | Repubblica d’Indonesia |

SURVEI UDARA PENAS | 135-006 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

TRANSWISATA PRIMA AVIATION | 135-021 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE | 121-038 | XAR | Repubblica d’Indonesia |

TRAVIRA UTAMA | 135-009 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES | 121-018 | TMG | Repubblica d’Indonesia |

TRIGANA AIR SERVICE | 121-006 | TGN | Repubblica d’Indonesia |

UNINDO | 135-040 | Sconosciuto | Repubblica d’Indonesia |

WING ABADI AIRLINES | 121-012 | WON | Repubblica d’Indonesia |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Kazakistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, ad eccezione di Air Astana, ripreso nell’allegato B, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Kazakistan |

AERO AIR COMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

AEROPRAKT KZ | Sconosciuto | APK | Repubblica del Kazakistan |

AIR ALMATY | AK-0331-07 | LMY | Repubblica del Kazakistan |

AIR COMPANY KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Repubblica del Kazakistan |

AIR DIVISION OF EKA | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

AIR FLAMINGO | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

AIR TRUST AIRCOMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

AK SUNKAR AIRCOMPANY | Sconosciuto | AKS | Repubblica del Kazakistan |

ALMATY AVIATION | Sconosciuto | LMT | Repubblica del Kazakistan |

ARKHABAY | Sconosciuto | KEK | Repubblica del Kazakistan |

ASIA CONTINENTAL AIRLINES | AK-0345-08 | CID | Repubblica del Kazakistan |

ASIA CONTINENTAL AVIALINES | AK-0371-08 | RRK | Repubblica del Kazakistan |

ASIA WINGS | AK-0390-09 | AWA | Repubblica del Kazakistan |

ASSOCIATION OF AMATEUR PILOTS OF KAZAKHSTAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

ATMA AIRLINES | AK-0372-08 | AMA | Repubblica del Kazakistan |

ATYRAU AYE JOLY | AK-0321-07 | JOL | Repubblica del Kazakistan |

AVIA-JAYNAR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

BEYBARS AIRCOMPANY | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

BERKUT AIR/BEK AIR | AK-0311-07 | BKT/BEK | Repubblica del Kazakistan |

BERKUT KZ | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

BURUNDAYAVIA AIRLINES | AK-0374-08 | BRY | Repubblica del Kazakistan |

COMLUX | AK-0352-08 | KAZ | Repubblica del Kazakistan |

DETA AIR | AK-0344-08 | DET | Repubblica del Kazakistan |

EAST WING | AK-0332-07 | EWZ | Repubblica del Kazakistan |

EASTERN EXPRESS | AK-0358-08 | LIS | Repubblica del Kazakistan |

EURO-ASIA AIR | AK-0384-09 | EAK | Repubblica del Kazakistan |

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL | Sconosciuto | KZE | Repubblica del Kazakistan |

FENIX | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

FLY JET KZ | AK-0391-09 | FJK | Repubblica del Kazakistan |

IJT AVIATION | AK-0335-08 | DVB | Repubblica del Kazakistan |

INVESTAVIA | AK-0342-08 | TLG | Repubblica del Kazakistan |

IRTYSH AIR | AK-0381-09 | MZA | Repubblica del Kazakistan |

JET AIRLINES | AK-0349-09 | SOZ | Repubblica del Kazakistan |

JET ONE | AK-0367-08 | JKZ | Repubblica del Kazakistan |

KAZAIR JET | AK-0387-09 | KEJ | Repubblica del Kazakistan |

KAZAIRTRANS AIRLINE | AK-0347-08 | KUY | Repubblica del Kazakistan |

KAZAIRWEST | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

KAZAVIA | Sconosciuto | KKA | Repubblica del Kazakistan |

KAZAVIASPAS | Sconosciuto | KZS | Repubblica del Kazakistan |

KOKSHETAU | AK-0357-08 | KRT | Repubblica del Kazakistan |

MEGA AIRLINES | AK-0356-08 | MGK | Repubblica del Kazakistan |

MIRAS | AK-0315-07 | MIF | Repubblica del Kazakistan |

NAVIGATOR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

ORLAN 2000 AIRCOMPANY | Sconosciuto | KOV | Repubblica del Kazakistan |

PANKH CENTER KAZAKHSTAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

PRIME AVIATION | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

SALEM AIRCOMPANY | Sconosciuto | KKS | Repubblica del Kazakistan |

SAMAL AIR | Sconosciuto | SAV | Repubblica del Kazakistan |

SAYAKHAT AIRLINES | AK-0359-08 | SAH | Repubblica del Kazakistan |

SEMEYAVIA | Sconosciuto | SMK | Repubblica del Kazakistan |

SCAT | AK-0350-08 | VSV | Repubblica del Kazakistan |

SKYBUS | AK-0364-08 | BYK | Repubblica del Kazakistan |

SKYJET | AK-0307-09 | SEK | Repubblica del Kazakistan |

SKYSERVICE | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

TYAN SHAN | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

UST-KAMENOGORSK | AK-0385-09 | UCK | Repubblica del Kazakistan |

ZHETYSU AIRCOMPANY | Sconosciuto | JTU | Repubblica del Kazakistan |

ZHERSU AVIA | Sconosciuto | RZU | Repubblica del Kazakistan |

ZHEZKAZGANAIR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica del Kazakistan |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Kirghizistan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Kirghizistan |

AIR MANAS | 17 | MBB | Repubblica del Kirghizistan |

ASIAN AIR | Sconosciuto | AAZ | Repubblica del Kirghizistan |

AVIA TRAFFIC COMPANY | 23 | AVJ | Repubblica del Kirghizistan |

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK) | 08 | BSC | Repubblica del Kirghizistan |

CLICK AIRWAYS | 11 | CGK | Repubblica del Kirghizistan |

DAMES | 20 | DAM | Repubblica del Kirghizistan |

EASTOK AVIA | 15 | EEA | Repubblica del Kirghizistan |

GOLDEN RULE AIRLINES | 22 | GRS | Repubblica del Kirghizistan |

ITEK AIR | 04 | IKA | Repubblica del Kirghizistan |

KYRGYZ TRANS AVIA | 31 | KTC | Repubblica del Kirghizistan |

KIRGHIZISTAN | 03 | LYN | Repubblica del Kirghizistan |

KYRGYZSTAN AIRLINE | Sconosciuto | KGA | Repubblica del Kirghizistan |

MAX AVIA | 33 | MAI | Repubblica del Kirghizistan |

S GROUP AVIATION | 6 | SGL | Repubblica del Kirghizistan |

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION | 14 | SGD | Repubblica del Kirghizistan |

SKY WAY AIR | 21 | SAB | Repubblica del Kirghizistan |

TENIR AIRLINES | 26 | TEB | Repubblica del Kirghizistan |

TRAST AERO | 05 | TSJ | Repubblica del Kirghizistan |

VALOR AIR | 07 | VAC | Repubblica del Kirghizistan |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Liberia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme | | — | Liberia |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Repubblica del Gabon responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, con l’eccezione di Gabon Airlines, Afrijet e SN2AG ripresi nell’allegato B, compresi i seguenti: | | | Repubblica del Gabon |

AIR SERVICES SA | 004/MTAC/ANAC-G/DSA | RVS | Repubblica del Gabon |

AIR TOURIST (ALLEGIANCE) | 007/MTAC/ANAC-G/DSA | LGE | Repubblica del Gabon |

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE) | 008/MTAC/ANAC-G/DSA | NRG | Repubblica del Gabon |

SCD AVIATION | 005/MTAC/ANAC-G/DSA | SCY | Repubblica del Gabon |

SKY GABON | 009/MTAC/ANAC-G/DSA | SKG | Repubblica del Gabon |

SOLENTA AVIATION GABON | 006/MTAC/ANAC-G/DSA | Sconosciuto | Repubblica del Gabon |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità delle Filippine responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Repubblica delle Filippine |

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES | 4AN2008003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

AIR PHILIPPINES CORPORATION | 2009006 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

AIR WOLF AVIATION INC. | 200911 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION | 4AN2005003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC. | 4AN9800036 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC. | 4AN2007005 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

AVIATOUR’S FLY’N INC. | 200910 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

AYALA AVIATION CORP. | 4AN9900003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

BEACON | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC. | 4AN2008006 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC. | 4AN9800025 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

CEBU PACIFIC AIR | 2009002 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION | 2009018 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

CM AERO | 4AN2000001 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

CORPORATE AIR | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

CYCLONE AIRWAYS | 4AN9900008 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

FAR EAST AVIATION SERVICES | 2009013 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC. | 2009017 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

HUMA CORPORATION | 2009014 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

INAEC AVIATION CORP. | 4AN2002004 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

ISLAND AVIATION | 2009009 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

ISLAND TRANSVOYAGER | 2010022 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

LION AIR, INCORPORATED | 2009019 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES | 4AN9800035 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES | 2009016 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP | 2010020 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

OMNI AVIATION CORP. | 4AN2002002 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC. | 4AS9800006 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

PHILIPPINE AIRLINES | 2009001 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP. | 4AN9800015 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC. | 4AN2003003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

ROYAL STAR AVIATION, INC. | 4AN9800029 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

SOUTH EAST ASIA INC. | 2009004 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC. | 4AN9800037 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION | 2009008 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER | 4AN9900010 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

SUBIC SEAPLANE, INC. | 4AN2000002 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

TOPFLITE AIRWAYS, INC. | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION | 2009007 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

WORLD AVIATION, CORP. | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

WCC AVIATION COMPANY | 2009015 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

YOKOTA AVIATION, INC. | Sconosciuto | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

ZENITH AIR, INC. | 2009012 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

ZEST AIRWAYS INCORPORATED | 2009003 | Sconosciuto | Repubblica delle Filippine |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità di São Tomé e Príncipe responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | — | — | São Tomé e Príncipe |

AFRICA CONNECTION | 10/AOC/2008 | Sconosciuto | São Tomé e Príncipe |

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD | 01/AOC/2007 | BGI | São Tomé e Príncipe |

EXECUTIVE JET SERVICES | 03/AOC/2006 | EJZ | São Tomé e Príncipe |

GLOBAL AVIATION OPERATION | 04/AOC/2006 | Sconosciuto | São Tomé e Príncipe |

GOLIAF AIR | 05/AOC/2001 | GLE | São Tomé e Príncipe |

ISLAND OIL EXPLORATION | 01/AOC/2008 | Sconosciuto | São Tomé e Príncipe |

STP AIRWAYS | 03/AOC/2006 | STP | São Tomé e Príncipe |

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD | 02/AOC/2002 | TFK | São Tomé e Príncipe |

TRANSCARG | 01/AOC/2009 | Sconosciuto | São Tomé e Príncipe |

TRANSLIZ AVIATION (TMS) | 02/AOC/2007 | TMS | São Tomé e Príncipe |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità della Sierra Leone responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | — | — | Sierra Leone |

AIR RUM, LTD | Sconosciuto | RUM | Sierra Leone |

DESTINY AIR SERVICES, LTD | Sconosciuto | DTY | Sierra Leone |

HEAVYLIFT CARGO | Sconosciuto | Sconosciuto | Sierra Leone |

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD | Sconosciuto | ORJ | Sierra Leone |

PARAMOUNT AIRLINES, LTD | Sconosciuto | PRR | Sierra Leone |

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD | Sconosciuto | SVT | Sierra Leone |

TEEBAH AIRWAYS | Sconosciuto | Sconosciuto | Sierra Leone |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità del Sudan responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme | | | Repubblica del Sudan |

SUDAN AIRWAYS | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

SUN AIR COMPANY | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

MARSLAND COMPANY | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

ATTICO AIRLINES | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

FOURTY EIGHT AVIATION | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

ALMAJARA AVIATION | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

BADER AIRLINES | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

ALFA AIRLINES | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

AZZA TRANSPORT COMPANY | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

GREEN FLAG AVIATION | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

ALMAJAL AVIATION SERVICE | Sconosciuto | | Repubblica del Sudan |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Swaziland responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | — | — | Swaziland |

SWAZILAND AIRLINK | Sconosciuto | SZL | Swaziland |

Tutti i vettori aerei certificati dalle autorità dello Zambia responsabili della sorveglianza dell’applicazione delle norme, compresi i seguenti: | | | Zambia |

ZAMBEZI AIRLINES | Z/AOC/001/2009 | ZMA | Zambia |

[1] I vettori aerei elencati nell’allegato A possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

————————————————–

ALLEGATO B

ELENCO DEI VETTORI AEREI LE CUI ATTIVITÀ SONO SOGGETTE A RESTRIZIONI OPERATIVE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA [1]

Denominazione legale del vettore aereo come indicato nel suo COA (compresa la denominazione commerciale, se diversa) | Numero del certificato di operatore aereo (COA) | Codice ICAO di designazione della compagnia aerea | Stato dell’operatore aereo | Tipo di aeromobile soggetto a restrizioni | Marca di immatricolazione e, se disponibile, numero di serie di costruzione | Stato di immatricolazione |

AIR KORYO | GAC-AOC/KOR-01 | | DPRK | L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Tu- 204 | L’intera flotta, tranne: P-632, P-633 | DPRK |

AFRIJET [2] | 002/MTAC/ANAC-G/DSA | | Repubblica del Gabon | L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo Falcon 50; 2 aeromobili del tipo Falcon 900 | L’intera flotta, tranne: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR | Repubblica del Gabon |

AIR ASTANA [3] | AK-0388-09 | KZR | Kazakstan | L’intera flotta, tranne: 2 aeromobili del tipo B 767; 4 aeromobili del tipo B 757; 10 aeromobili del tipo A319/320/321; 5 aeromobili del tipo Fokker 50 | L’intera flotta, tranne: P4-KCA, P4-KCB; P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS | Aruba (Regno dei Paesi Bassi) |

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD | AOC 017 | ALE | Repubblica del Ghana | L’intera flotta, tranne: 1 aeromobili del tipo DC8-63F | L’intera flotta, tranne: 9G-TOP | Repubblica del Ghana |

AIR SERVICE COMORES | 06-819/TA-15/DGACM | KMD | Unione delle Comore | L’intera flotta, tranne: LET 410 UVP | L’intera flotta, tranne: D6-CAM (851336) | Unione delle Comore |

GABON AIRLINES [4] | 001/MTAC/ANAC | GBK | Repubblica del Gabon | L’intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Boeing B-767-200 | L’intera flotta, tranne: TR-LHP | Repubblica del Gabon |

IRAN AIR [5] | FS100 | IRA | Repubblica islamica dell’Iran | L’intera flotta, tranne: 14 aeromobili del tipo A300, 48 aeromobili del tipo A310, 1 aeromobile B737 | L’intera flotta, tranne: EP-IBA EP-IBB EP-IBC EP-IBD EP-IBG EP-IBH EP-IBI EP-IBJ EP-IBM EP-IBN EP-IBO EP-IBS EP-IBT EP-IBV EP-IBX EP-IBZ EP-ICE EP-ICF EP-IBK EP-IBL EP-IBP EP-IBQ EP-AGA | Repubblica islamica dell’Iran |

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG) | 003/MTAC/ANAC-G/DSA | NVS | Repubblica del Gabon | L’intera flotta, tranne: 1 aeromobile del tipo Challenger CL601; 1 aeromobile del tipo HS-125-800 | L’intera flotta, tranne: TR-AAG, ZS-AFG | Repubblica del Gabon; Repubblica del Sudafrica |

TAAG ANGOLA AIRLINES | 001 | DTA | Repubblica d’Angola | L’intera flotta, tranne: 3 aeromobili del tipo Boeing B-777 e 4 aeromobili del tipo Boeing B-737-700 | L’intera flotta, tranne: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TBF, D2, TBG, D2-TBH, D2-TBJ | Repubblica d’Angola |

UKRAINIAN MEDITERRA-NEAN | 164 | UKM | Ucraina | L’intera flotta tranne un aeromobile del tipo MD-83 | L’intera flotta, tranne: UR-CFF | Ucraina |

[1] I vettori aerei elencati nell’allegato B possono essere autorizzati a esercitare i diritti di traffico se utilizzano aeromobili presi a noleggio con equipaggio (wet-leased) di un vettore aereo non soggetto a divieto operativo, a condizione che siano rispettate tutte le pertinenti norme di sicurezza.

[2] Afrijet è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

[3] Air Astana è autorizzato ad impiegare unicamente gli aeromobili indicati per le sue operazioni correnti nella Comunità europea.

[4] Gabon Airlines è autorizzato ad utilizzare per le sue attuali attività all’interno della Comunità europea solo gli aeromobili specificamente indicati.

[5] Iran air può operare solo con destinazione Unione europea utilizzando l’aeromobile indicato alle condizioni stabilite al considerando 69 del regolamento (UE) n. 590/2010 (GU L 170 del 6.7.2010, pag. 15).

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

REGIONE PIEMONTE LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 7 Interventi a sostegno del Museo storico del Mutuo Soccorso di Pinerolo.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 39 del 2-10-2010

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Piemonte n. 8 del 25 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Finalita’

1. La Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 7 dello Statuto,
valorizza e sostiene le proprie radici storiche e culturali,
difendendo le realta’ museali esistenti sul proprio territorio.
2. Per il perseguimento delle finalita’ indicate al comma 1, la
presente legge prevede interventi a sostegno del Museo storico del
Mutuo Soccorso di Pinerolo, di seguito denominato «Museo», quale
esempio culturale di memoria e diffusione dei valori sociali e
umanitari del mutuo soccorso.

Art. 2 Interventi 1. Gli interventi di cui all’art. 1, comma 2, attraverso cui la Regione Piemonte assicura il proprio sostegno al Museo, consistono nella erogazione di contributi per la realizzazione delle seguenti attivita’ ed iniziative: a) manutenzione ordinaria e straordinaria del Museo; b) interventi di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio storico e documentario di proprieta’ del Museo ed acquisibile; c) campagne di comunicazione volte a favorire ed incrementare la conoscenza e la fruizione del Museo; d) organizzazione di convegni e percorsi educativi e didattici per la divulgazione dei valori socio-umanitari del mutuo soccorso. 2. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento i criteri e le modalita’ di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 3 Norma finanziaria 1. Per l’attuazione della presente legge, nel biennio 2010-2011, allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell’unita’ previsionale di base (UPB) DB18031 e allo stanziamento annuo pari a 50.000,00 euro, in termini di competenza, iscritto nell’UPB DB18032 nel bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita’ previste dall’art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003). La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi’ 18 febbraio 2010 BRESSO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/