REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 febbraio 2009, n. 38

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 40 del 17-10-2009

Regolamento per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta’ e disagio sociale istituito dall’articolo 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 7 del 18 febbraio 2009)
IL PRESIDENTE
Visto l’art. 9, commi da 5 a 9, della legge regionale 14 agosto
2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale
per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’art. 34 della legge regionale 8
agosto 2007, n. 21);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2008 n.
2541 con la quale e’ stato approvato in via preliminare lo schema di
«Regolamento per la disciplina dell’intervento economico per il
contrasto dei fenomeni di poverta’ e disagio sociale previsto
dall’art. 9, comma 7, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9
(Assestamento del bilancio 2008)»;
Atteso che sullo schema di regolamento di cui sopra sono stati
chiamati ad esprimere parere la Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e il
consiglio delle autonomie locali;
Atteso che a seguito del confronto con tali organi istituzionali
sono state concordate alcune modifiche al testo regolamentare al fine
di migliorarne l’applicazione;
Preso atto che le modifiche hanno riguardato, tra l’altro, anche
il titolo del regolamento, ora divenuto: «Regolamento per la
disciplina del fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta’ e
disagio sociale istituito dall’art. 9, comma 9, della legge regionale
14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008)»;
Visto l’art. 42 dello statuto di autonomia;
Visto l’art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Vista la deliberazione della giunta regionale 29 gennaio 2009, n.
199 con la quale e’ stato approvato in via definitiva il «Regolamento
per la disciplina del Fondo per il contrasto ai fenomeni di poverta’
e disagio sociale istituito dall’art. 9, comma 9, della legge
regionale 14 agosto 2008, n. 9 (assestamento del bilancio 2008)»;
Decreta:
1. E’ emanato il «Regolamento per la disciplina del fondo per il
contrasto ai fenomeni di poverta’ e disagio sociale istituito
dall’art. 9, comma 9, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9
(Assestamento del bilancio 2008)» nel testo allegato che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo
osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verra’ pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-17&task=dettaglio&numgu=40&redaz=009R0335&tmstp=1256715010453

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 6 marzo 2009, n. 7 Disciplina delle strutture veterinarie pubbliche e private.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 41 del 24-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6
del 13 marzo 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
Visto l’art. 117, terzo comma della Costituzione;
Visto l’art. 193 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (testo
unico delle leggi sanitarie);
Visto l’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 10
giugno 1955, n. 854 (Decentramento dei servizi dell’alto
commissariato per l’igiene e la sanita’ pubblica);
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 175 (norme in materia di
pubblicita’ sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle
professioni sanitarie);
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 16 settembre 1994, n.
657 (regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche
estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicita’
sanitaria);
Visto l’accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003 tra il
Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, che introduce una classificazione tipologica delle strutture
veterinarie pubbliche e private, in studi veterinari con o senza
accesso di animali, ambulatori veterinari, cliniche veterinarie,
ospedali veterinari, laboratori veterinari di analisi e, per ciascuna
tipologia, definisce i requisiti strutturali, tecnologici ed
organizzativi minimi richiesti per l’erogazione delle prestazioni
veterinarie, demandando alle regioni la disciplina delle modalita’ di
rilascio delle autorizzazioni sanitarie, nonche’ l’accertamento e la
verifica del rispetto dei requisiti minimi;
Visto la deliberazione della giunta regionale 6 giugno 2005, n.
625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle strutture
veterinarie pubbliche e private), che recepisce l’accordo
Stato-regioni del 26 novembre 2003;
Considerato:
1) La necessita’ di introdurre la classificazione tipologica
delle strutture veterinarie pubbliche e private come disposto
dall’accordo Stato-regioni del 26 novembre 2003.
2) L’opportunita’ di una maggiore tutela dell’utenza
accrescendo il vincolo all’ottemperanza a requisiti strutturali resi
cogenti, snellendo nel contempo le procedure di apertura delle
strutture veterinarie con l’introduzione di una dichiarazione di
inizio attivita’, in luogo della procedura di autorizzazione
sanitaria del sindaco resa previo nulla osta del competente servizio
veterinario.
3) L’opportunita’ di prevedere un’attivita’ di vigilanza e
controllo da parte delle aziende (unita’ sanitarie locali) U.S.L. e
le relative sanzioni.
Art. 1
F i n a l i t a’
1. La Regione Toscana tutela il diritto dei cittadini ad una
corretta e completa informazione sulle prestazioni rese dalle
strutture di cura per animali e il diritto alla effettiva
qualificazione delle strutture stesse in rapporto alla tipologia di
appartenenza, perseguendo la promozione e la diffusione della cultura
del rispetto per gli animali.
2. La Regione promuove, altresi’, la semplificazione dei
procedimenti amministrativi connessi all’esercizio delle attivita’ di
cura degli animali e stabilisce i criteri per la diversificazione del
servizio offerto ai cittadini nell’ambito di tali attivita’.

Art. 2
Oggetto ed ambito di applicazione
1. La presente legge si applica alle strutture veterinarie
pubbliche e private aventi sede sul territorio regionale e destinate
all’esercizio dell’attivita’ libero professionale veterinaria. Essa
disciplina:
a) le tipologie di struttura veterinaria ed i relativi
requisiti minimi strutturali, impiantistici, tecnologici ed
organizzativi;
b) il procedimento amministrativo per l’apertura delle
strutture veterinarie;
c) gli obblighi conseguenti all’apertura di strutture
veterinarie finalizzati a garantire la trasparenza e la correttezza
dell’informazione ai cittadini detentori di animali;
d) i criteri per lo svolgimento di attivita’ accessorie a
quelle di cura nell’ambito delle strutture veterinarie e per la
coesistenza di tali attivita’;
e) i termini e le modalita’ per l’adeguamento ai requisiti
minimi di cui alla lettera a) e per la verifica del loro
mantenimento.

Art. 3
Classificazione delle strutture veterinarie
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) studio veterinario: struttura in cui il medico veterinario,
generico o specialista, esplica la propria attivita’ professionale in
forma privata e personale, con o senza accesso di animali;
b) studio veterinario associato: studio veterinario con o senza
accesso di animali nel quale due o piu’ medici veterinari, generici o
specialisti, esplicano la loro attivita’ professionale in forma
privata ed indipendente, con la condivisione di ambienti comuni;
c) ambulatorio veterinario: struttura avente individualita’
propria e organizzazione autonoma in cui vengono fornite prestazioni
professionali, con accesso di animali, da uno o piu’ medici
veterinari, generici o specialisti, senza degenza di animali oltre
quella giornaliera;
d) clinica veterinaria o casa di cura veterinaria: struttura
avente individualita’ propria ed organizzazione autonoma in cui
vengono fornite prestazioni professionali da piu’ medici veterinari,
generici o specialisti, con possibilita’ di degenza di animali oltre
quella giornaliera e di assistenza medico-chirurgica di base e/o di
tipo specialistico;
e) ospedale veterinario: struttura avente individualita’
propria ed organizzazione autonoma nella quale vengono fornite
prestazioni professionali da piu’ medici veterinari, generici o
specialisti, con possibilita’ di degenza di animali oltre quella
giornaliera, servizio di pronto soccorso garantito nell’arco delle
ventiquattro ore, presenza continuativa di almeno un medico
veterinario e servizio di diagnostica di laboratorio;
f) laboratorio veterinario di analisi: struttura veterinaria
dove si possono eseguire, per conto terzi e con richiesta
veterinaria, indagini diagnostiche strumentali di carattere fisico,
chimico, ematologico, immunologico, microbiologico, citologico ed
istologico su liquidi e materiali biologici animali, con rilascio dei
relativi referti.

Art. 4 Requisiti delle strutture veterinarie 1. Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal comma 2, e dagli articoli 5, 6, 7 e 8, in tutti i locali dove e’ previsto l’accesso di animali il pavimento e le pareti fino a due metri di altezza sono rivestiti in materiale lavabile e disinfettabile. 2. Le strutture veterinarie che rivolgono la loro attivita’ agli animali da reddito sono dotate, in relazione alla tipologia di attivita’ svolta, di stalle, scuderie, box e paddock idonei alle specie considerate, di travagli per la visita e la terapia degli animali, nonche’ di box di anestesia e risveglio e di spazi da impiegare per la diagnosi delle patologie che richiedono il movimento controllato degli animali. 3. I locali destinati alla degenza, indipendentemente dalla durata della medesima, sono realizzati nel rispetto delle norme vigenti sul benessere animale e dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (attuazione della direttiva 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici).

Art. 5 Studio veterinario 1. Lo studio veterinario nel quale non sia previsto l’accesso di animali e’ dotato almeno di locale adibito ad attivita’ professionale e di servizio igienico. 2. Lo studio veterinario nel quale sia previsto l’accesso di animali possiede i seguenti requisiti minimi: a) requisiti strutturali: 1) sala di attesa; 2) area per adempimenti amministrativi; 3) sala per l’esecuzione delle prestazioni; 4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso, farmaci, attrezzature, strumentazioni; 5) servizio igienico; b) requisiti impiantistici: 1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e nei locali operativi; 2) impianto idrico; c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta.

Art. 6
Ambulatorio veterinario
1. L’ambulatorio veterinario possiede i seguenti requisiti
minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per adempimenti amministrativi:
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
6) servizio igienico.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
di un medico veterinario con qualifica di direttore sanitario,
qualora nell’ambulatorio operino piu’ medici veterinari oppure, in
ipotesi di gestione singola, il titolare della struttura non sia
medico veterinario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura.

Art. 7
Clinica-casa di cura veterinaria
1. La clinica-casa di cura veterinaria possiede i seguenti
requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) area per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) area per la diagnostica radiologica;
6) area per il laboratorio di analisi interno;
7) spazi o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
8) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la
degenza degli animali;
9) locale separato per il ricovero di animali con malattie
trasmissibili;
10) servizi igienici.
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario durante l’orario
di apertura al pubblico ed in caso di animali in degenza.

Art. 8
Ospedale veterinario
l. L’ospedale veterinario possiede i seguenti requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) sala di attesa;
2) locale per gli adempimenti amministrativi;
3) locale per l’attivita’ clinica;
4) locale per l’attivita’ chirurgica;
5) locale per la diagnostica radiologica;
6) locale per il laboratorio di analisi interno;
7) locale per il pronto soccorso e la terapia intensiva;
8) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
farmaci, attrezzature, strumentazioni;
9) locale adeguato e attrezzato con box e/o gabbie per la
degenza degli animali;
10) locale separato per il ricovero di animali con malattie
trasmissibili;
11) servizi igienici;
12) locali ad uso personale;
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nella sala di attesa e
nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e presidi
medico-chirurgici in relazione alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi:
1) identificazione e comunicazione all’utenza del nominativo
del direttore sanitario;
2) affissione di orario, regolamento interno e modalita’ di
accesso alla struttura;
3) presenza di almeno un medico veterinario e servizio di
pronto soccorso nell’arco delle ventiquattro ore.
2. Qualora il laboratorio d’analisi interno operi anche per conto
terzi, la struttura deve possedere i requisiti minimi prescritti per
il laboratorio veterinario di analisi di cui all’art. 9.

Art. 9
Laboratorio veterinario di analisi
1. Il laboratorio veterinario di analisi possiede i seguenti
requisiti minimi:
a) requisiti strutturali:
1) locale per l’accettazione dei campioni;
2) locale per l’esecuzione di analisi diagnostiche;
3) locale per il lavaggio e la sterilizzazione della
vetreria;
4) locali o armadi destinati al deposito di materiale d’uso,
reagenti, attrezzature, strumentazioni;
5) servizi igienici;
b) requisiti impiantistici:
1) adeguata illuminazione ed aerazione nel locale per
l’accettazione dei campioni e nei locali operativi;
2) impianto idrico;
c) requisiti tecnologici: attrezzature e reagenti in relazione
alla specifica attivita’ svolta;
d) requisiti organizzativi: identificazione e comunicazione
all’utenza del nominativo del direttore sanitario, affissione orario
d’apertura e modalita’ di accesso alla struttura.
2. Nei locali destinati all’attivita’ di laboratorio, i pavimenti
e le pareti fino a due metri di altezza devono essere rivestiti in
materiale lavabile e disinfettabile.
3. Nei laboratori veterinari di analisi non e’ consentito alcun
tipo di attivita’ clinica e chirurgica su animali.

Art. 10
Strutture veterinarie mobili
1. Sono ammesse strutture veterinarie mobili, per il
raggiungimento degli obiettivi istituzionali delle aziende unita’
sanitarie locali (USL) e per il soccorso di animali feriti o in gravi
condizioni; tali strutture sono utilizzate per lo svolgimento di
attivita’ organicamente collegate ad una o piu’ strutture
veterinarie.
2. Le strutture mobili devono avere superfici facilmente lavabili
e disinfettabili prive di sporgenze o altri fattori di rischio,
aerazione e luminosita’ adeguate, nonche’ dotazioni sufficienti per
l’attivita’ prevista.

Art. 11 Attivita’ accessorie 1. E’ consentita, all’interno delle strutture veterinarie, la cessione di beni accessori funzionali al completamento della prestazione professionale sanitaria, quali articoli parafarmaceutici, diete alimentari ed attrezzature connesse alla salute animale. 2. La cessione di cui al comma 1 puo’ essere effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: a) effettuazione esclusivamente sotto la responsabilita’ del medico veterinario nei riguardi del detentore dell’animale in cura; b) divieto di pubblicita’ all’esterno della struttura veterinaria; c) assoggettamento agli adempimenti amministrativi e fiscali previsti per la prestazione professionale sanitaria. 3. E’ vietato all’interno delle strutture veterinarie lo svolgimento di attivita’ diverse da quella sanitaria, siano esse commerciali, artigianali o di allevamento, fatta eccezione per l’attivita’ di toelettatura animale a condizione che: a) l’attivita’ sia svolta in locali adiacenti ma strutturalmente separati da quelli destinati all’attivita’ sanitaria; b) i locali adibiti all’attivita’ di toelettatura siano dotati individualmente dei requisiti richiesti dall’art. 5, comma 1; c) sia adottata ogni misura idonea a garantire la permanenza delle condizioni necessarie al corretto e decoroso svolgimento della professione veterinaria.

Art. 12
Avvio dell’attivita’ della struttura veterinaria
1. Il titolare di studio veterinario di cui all’art. 5, comma 1,
puo’ iniziare l’attivita’ previa comunicazione al servizio
veterinario dell’azienda U.S.L. competente per territorio e, per
conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari. In caso di studio veterinario associato, la comunicazione
deve essere sottoscritta da tutti gli associati.
2. Per le strutture veterinarie di cui all’art. 5, comma 2, e
agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare della struttura puo’ iniziare
l’attivita’ previa presentazione di una dichiarazione di inizio
attivita’ al comune in cui ha sede la struttura, con cui si attesta
la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 4 e dei
requisiti specifici previsti rispettivamente dall’art. 5, comma 2, e
dagli articoli 6, 7, 8 e 9.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui
al comma 2, il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni,
modalita’ e fatti legittimanti, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove cio’ sia possibile, l’interessato provveda a
conformare l’attivita’ ed i suoi effetti alla normativa vigente entro
un termine fissato dal comune, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni
4. Il comune comunica l’avvio dell’attivita’ della struttura
veterinaria di cui al comma 2, al servizio veterinario dell’azienda
U.S.L. competente per territorio, nonche’, per conoscenza, all’ordine
professionale provinciale dei medici veterinari.
5. Alla comunicazione di cui al comma 1 ed alla dichiarazione di
cui al comma 2, da inviare anche in formato digitale compatibilmente
con gli standard adottati a livello regionale, e’ allegata la
documentazione indicata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 13
Variazioni della denominazione e cessazione dell’attivita’
1. In caso di variazione della denominazione e di cessazione
dell’attivita’ dello studio veterinario di cui all’art. 5, comma 1,
il titolare ne da’ comunicazione al servizio veterinario dell’azienda
U.S.L. competente per territorio e, per conoscenza, all’ordine
professionale provinciale dei medici veterinari.
2. In caso di variazione della denominazione o della ragione
sociale e di cessazione dell’attivita’ di una struttura veterinaria
di cui all’art. 5, comma 2, e agli articoli 6, 7, 8 e 9, il titolare
comunica l’avvenuta variazione o cessazione al comune ed al servizio
veterinario dell’azienda U.S.L. competenti per territorio, nonche’,
per conoscenza, all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari.
3. Alle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, da inviare anche in
formato digitale compatibilmente con gli standard adottati a livello
regionale, e’ allegata la documentazione indicata con la
deliberazione di cui all’art. 12, comma 5.
4. La variazione della tipologia di struttura e’ comunque
soggetta agli adempimenti di cui all’art. 12.

Art. 14
Norma transitoria
1. La disciplina dei requisiti stabiliti dalla presente legge si
applica in caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e di
ampliamento o di trasformazione di strutture gia’ esistenti. Per
ampliamento si intende un aumento della superficie pari ad almeno il
10 per cento della struttura esistente; per trasformazione si intende
la variazione della tipologia della struttura gia’ autorizzata, con o
senza lavori sugli edifici o parti di essi.
2. Le aziende U.S.L., effettuano una verifica delle strutture
veterinarie gia’ autorizzate entro il termine di un anno dall’entrata
in vigore della presente legge. Qualora risulti necessario, l’azienda
USL assegna alla struttura un termine di adeguamento ai requisiti
stabiliti dalla presente legge non superiore a due anni dalla data
della verifica.
3. La verifica della permanenza dei requisiti stabiliti dalla
presente legge viene comunque effettuata con periodicita’ almeno
quinquennale.
4. I procedimenti amministrativi di cui agli articoli 12 e 13, in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
conclusi sulla base della deliberazione della giunta regionale 6
giugno 2005, n. 625 (linee guida relative ai requisiti minimi delle
strutture veterinarie pubbliche e private).

Art. 15
Sanzioni
1. Il titolare della struttura non adeguata ai requisiti di cui
agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro
6.000,00.
2. Il titolare della struttura che contravvenga alle disposizioni
di cui all’art. 11 e’ soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 2.000,00 a euro 6.000,00.
3. Il titolare della struttura che esponga targhe e insegne
pubblicitarie non conformi alla tipologia di appartenenza e’ soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
1.000,00 a curo 3.000,00.
4. Nel caso in cui l’azienda USL competente per territorio
riscontri inadeguatezze rispetto ai requisiti indicati al comma 1,
essa fissa un congruo termine di tempo entro il quale tali
inadeguatezze devono essere eliminate; il mancato adempimento entro
tale termine comporta l’applicazione della sanzione di cui al comma 1
da parte dell’organo di vigilanza dell’azienda U.S.L. che ha
effettuato l’accertamento.
5. Il comune esercita la vigilanza sul rispetto delle
disposizioni di cui al comma 2 e al comma 3.
6. Ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2000,
n. 81 (disposizioni in materia di sanzioni amministrative), le
sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate dal comune in cui
ha sede la struttura, il quale introita i relativi proventi.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono inoltre oggetto di
segnalazione all’ordine professionale provinciale dei medici
veterinari.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 6 marzo 2009
MARTINI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-24&task=dettaglio&numgu=41&redaz=009R0357&tmstp=1256888425038

REGIONE VALLE D’AOSTA LEGGE REGIONALE 26 maggio 2009, n. 11 (Incentivi regionali, per l’anno 2009, per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d’Aosta.)

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 42 del 31-10-2009

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta
n. 24 del 16 giugno 2009)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita’
1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria,
statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilita’ sostenibile e
al miglioramento della qualita’ dell’aria e dell’ambiente attraverso
la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformita’ alle
previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento
ed il mantenimento della qualita’ dell’aria per gli anni 2007/2015,
approvato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge regionale 30
gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela
dall’inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per
il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualita’
dell’aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l’anno 2009, il
rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d’Aosta
mediante la concessione di incentivi per l’acquisto, a seguito di
demolizione di quelli tecnologica-mente piu’ obsoleti, di nuovi
veicoli a minor impatto ambientale.
2. Al fine di rafforzare ulteriormente le misure tendenti alla
riduzione dei gas-serra, la presente legge incentiva inoltre
l’acquisto di veicoli ecologici ad alimentazione ibrida, elettrica o
con carburanti alternativi meno inquinanti.

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone,
avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle
persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di
cose;
d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote
destinato al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni e caratterizzato dall’essere munito
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le
seguenti caratteristiche:
1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm3, se termico;
2) capacita’ di sviluppare su strada orizzontale una
velocita’ fino a 45 km/h;
f) quadriciclo leggero, un veicolo a quattro ruote la cui massa
a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e’
inferiore o pari a 350 chilogrammi, la cui velocita’ massima per
costruzione e’ inferiore o uguale a 45 km/h e avente una delle
seguenti caratteristiche:
l) cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3 per i
motori ad accensione comandata;
2) potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli
altri motori a combustione interna;
3) potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4
kW per i motori elettrici;
g) quadriciclo pesante, un veicolo a quattro ruote diverso da
quello di cui alla lettera f), la cui massa a vuoto, esclusa la massa
delle batterie per i veicoli elettrici, e’ inferiore o pari a 400
chilogrammi, 550 chilogrammi per i veicoli destinati al trasporto di
merci, e la cui potenza massima netta del motore e’ inferiore a 15
kW;
h) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di
persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.

Art. 3
Demolizione e acquisto di nuove autovetture
1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l’acquisto
di autovetture nuove di fabbrica immatricolate come Euro 4 o Euro 5,
che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, a fronte
della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura
immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Se le autovetture di nuova immatricolazione sono dotate di
filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo e’ di euro 1.500.
3. Qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto
handicappato in situazione di gravita’, portatore di gravi
difficolta’ motorie certificate ai sensi degli articoli 3 e 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate),
ovvero un soggetto grande invalido del lavoro, portatore di gravi
difficolta’ motorie, i’ contributi di cui al presente articolo sono
concessi a prescindere dal requisito relativo al livello massimo di
emissioni di CO2 per chilometro di cui al comma 1.

Art. 4
Demolizione e acquisto di nuove autovetture con alimentazione a gas
metano, GPL, elettrica e ad idrogeno
1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l’acquisto
di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la
circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con
gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad
idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra
autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo non e’ cumulabile
con quello di cui all’art. 3.

Art. 5
Demolizione e acquisto di nuovi autocarri
1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l’acquisto
di autocarri nuovi di fabbrica di peso complessivo non superiore a
3,5 tonnellate immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della
sostituzione, mediante demolizione, con altro autocarro avente sin
dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso complessivo
non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come Euro 0, Euro 1 o
Euro 2.
2. Se gli autocarri di nuova immatricolazione sono dotati di
filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo e’ di euro 1.500.

Art. 6 Demolizione e acquisto di nuovi autocarri con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica e ad idrogeno 1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l’acquisto di autocarri nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro autocarro immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2. 2. Il contributo di cui al presente articolo non e’ cumulabile con quello di cui all’art. 5.

Art. 7
Riconversione
1. La Regione concede un contributo di euro 500 per la
riconversione dell’alimentazione di autovetture e di autocarri
immatricolati come Euro 0 o superiori con installazione di impianto a
gas metano o a GPL.
2. Ai fini dell’ammissibilita’ a contributo, la riconversione
deve essere certificata da un’officina autorizzata all’installazione
degli impianti e deve risultare dalla carta di circolazione.

Art. 8 Demolizione e acquisto di nuovi motocarri o di nuovi motoveicoli per trasporti specifici 1. La Regione concede un contributo di euro 500 per l’acquisto di motocarri nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motocarro immatricolato come Euro 0 o Euro 1. 2. La Regione concede un contributo di euro 500 per l’acquisto di motoveicoli per trasporti specifici nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motoveicolo per trasporti specifici immatricolato come Euro 0 o Euro 1.

Art. 9 Demolizione e acquisto di nuovi ciclomotori, quadricicli leggeri e pesanti o motocicli 1. La Regione concede un contributo di euro 300 per l’acquisto di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro ciclomotore o quadriciclo leggero o pesante immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo e’ di euro 500 nel caso di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica a propulsione elettrica. 2. La Regione concede un contributo di euro 300 per l’acquisto di motocicli nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motociclo immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo e’ di euro 500 nel caso di motocicli nuovi di fabbrica a propulsione elettrica.

Art. 10
Iniziative ammissibili a contributo
1. Sono ammesse a contributo le iniziative di demolizione e nuovo
acquisto o di riconversione realizzate a decorrere dal 1° gennaio
2009 e fino al 31 dicembre 2009, con conclusione delle pratiche di
immatricolazione ed eventuale demolizione non oltre il 30 giugno
2010.
2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in
regime de minimis in conformita’ alla normativa comunitaria vigente
in materia, per tutte le iniziative di demolizione e acquisto o di
riconversione.

Art. 11
Beneficiari
1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
a) i soggetti residenti in un comune della Regione;
b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle
d’Aosta;
c) le cooperative e le associazioni iscritte all’albo regionale
delle cooperative di servizi sociali o all’albo regionale degli enti
ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la
Regione, con un ente locale o con l’Azienda regionale sanitaria USL
della Valle d’Aosta, strutture o servizi sociali per l’assistenza, la
riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione
di disagio;
d) le imprese individuali o le societa’, aventi sede in Valle
d’Aosta e risultanti in attivita’ presso il registro delle imprese, e
le imprese agricole aventi sede in Valle d’Aosta, attive ma non
iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2, comma
3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di
commercio e di camere di commercio);
e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi
del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la
bonifica integrale);
f) le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS)
di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460
(Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e
delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale);
g) le societa’ e le associazioni sportive dilettantistiche
aventi sede in Valle d’Aosta, affiliate ad una Federazione sportiva
nazionale;
h) le associazioni iscritte nel registro regionale delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale di cui all’art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16
(Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione
sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12
(Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini
invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta), e
abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9
febbraio 1996, n. 5).
2. I contributi di cui alla presente legge possono essere
concessi anche nel caso in cui l’acquisto sia effettuato dal coniuge,
da un parente entro il secondo grado oppure da un familiare
convivente del proprietario del veicolo demolito, a condizione che
anche questi sia residente in Valle d’Aosta.

Art. 12
Presentazione delle domande
1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui
alla presente legge devono presentare alla struttura regionale
competente in materia di contingentamento, di seguito denominata
struttura competente, apposita domanda, corredata della seguente
documentazione:
a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo,
copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del
certificato di proprieta’ rilasciato dal pubblico registro
automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione
o copia del certificato di rottamazione, relativi al veicolo
demolito, e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante
la tipologia, le caratteristiche tecniche e la categoria Euro del
veicolo acquistato;
b) qualora il veicolo demolito sia intestato ad un familiare
convivente di cui all’art. 11, comma 2, certificato di stato di
famiglia;
c) nel caso di riconversione dell’alimentazione del veicolo,
copia della carta di circolazione aggiornata all’avvenuta
installazione del nuovo impianto e copia della certificazione
rilasciata dall’officina autorizzata all’installazione.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), nonche’ la
fattura di acquisto del nuovo veicolo o la ricevuta fiscale
attestante l’intervento di installazione del nuovo impianto, se non
disponibili all’atto della presentazione della domanda, devono essere
prodotte alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione
della medesima, pena la mancata erogazione del contributo.
3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo
svolgimento delle attivita’ di comunicazione inerenti allo stato dei
relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente puo’
avvalersi, in conformita’ alla normativa vigente, di soggetti esterni
all’amministrazione regionale.

Art. 13
Rinvio
1. La disciplina di ogni altro adempimento inerente al
procedimento preordinato alla concessione dei contributi di cui alla
presente legge e’ demandata alla Giunta regionale che vi provvede con
propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.

Art. 14
Cumulabilita’
1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con
qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa statale vigente
in materia di incentivi al rinnovo del parco circolante e
all’acquisto di veicoli ecologici.

Art. 15
Disposizioni finanziarie
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge e’
determinato complessivamente in euro 1.500.000 per l’anno 2009.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di
previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno
finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011
negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo
sostenibile) e 1.3.1 (Funzionamento dei servizi regionali).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede
negli stessi bilanci, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte
nell’obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), al capitolo 69020
(Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a
valere sugli accantonamenti previsti ai seguenti punti dell’allegato
n. 1 ai bilanci stessi:
a) B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese
industriali ed artigiane) per 520.000 euro nell’anno 2009;
b) B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro
980.000 nell’anno 2009.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale
e’ autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta
dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze,
le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16 Dichiarazione d’urgenza 1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrera’ in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta. Aosta, 26 maggio 2009. ROLLANDIN

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-10-31&task=dettaglio&numgu=42&redaz=009R0543&tmstp=1257585499799

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – Cartella clinica del defunto e diritti del convivente

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;

VISTA l’istanza del 30 marzo 2009 con la quale XY, in qualità di convivente di ZQ e da questa espressamente autorizzato (…) alla conoscibilità dei dati (personali, clinici e sensibili) e (…) a richiedere copia delle cartelle cliniche e dei referti diagnostici