Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 29-01-2013) 03-04-2013, n. 15374

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza emessa in data 7 giugno 2012 il Tribunale di Bari ha respinto la richiesta di riesame di D.B.C. dell’ordinanza del gip dello stesso Tribunale del 16 maggio 2012 che lo aveva sottoposto a custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento a suo carico per i reati di cui all’art. 609 bis c.p. e all’art. 61 c.p., n. 2 e D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2. Il Tribunale ha ritenuto condivisibile la motivazione del primo giudice e comunque motivato specificamente sia sull’esistenza dei gravi indizi sia sull’esistenza delle esigenze cautelari.

2. Contro l’ordinanza ha presentato ricorso il difensore del D. B., per vizio motivazionale e violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis). Il ricorrente ha sostenuto che la motivazione sia carente, non essendo state esposte le ragioni per cui dai dialoghi intercettati (peraltro non riportati) e dai servizi di osservazione ed appostamento si è ritenuto provato "il movente dell’azione delittuosa che collega l’odierno indagato al fatto".

Inoltre la motivazione sarebbe carente nella valutazione delle argomentazioni difensive (in particolare relative alla vendita di un’auto al prevenuto dal compagno della vittima), non avrebbe, con profonda illogicità, considerato criticamente l’ipotesi che altre persone avessero il movente attribuito al D.B. e avessero inviato i messaggi anonimi a lui ricondotti, nè valutata adeguatamente la questione del soprannome (il (OMISSIS)) pronunciato dai soggetto che accompagnava lo stupratore e, infine, non tenuto conto del ricordo da parte della vittima solo della voce e non del viso dell’aggressore.

Motivi della decisione

3. Il ricorso non merita accoglimento.

La sintesi appena esposta del suo contenuto dimostra trattarsi di una doglianza fattuale, nella quale il ricorrente qualifica e considera illogico quel che il giudice ha ritenuto semplicemente perchè non lo condivide. Il ricorrente, infatti, prospetta come vizio motivazionale ogni discrasia tra la propria ricostruzione del fatto sulla base degli elementi allo stato acquisiti e la ricostruzione che ne ha operato il Tribunale, realizzando la classica versione alternativa, che attenendo alla cognizione di fatto non può farsi valere in sede di legittimità, se non indirettamente a mezzo di specifici difetti logico-giuridici della motivazione che sostiene la versione adottata dal giudice di merito. Nel caso di specie, il Tribunale ha svolto un’ampia, analitica e mai contraddittoria motivazione per affermare la sussistenza di quello che ha definito una solida piattaforma indiziaria a carico del prevenuto (pagine 1-4); nè d’altronde gli elementi che il ricorrente adduce come non considerati possono di per sè "smontare" una simile motivazione, non essendo qualificabili, visto il contesto formato da plurimi dati in cui si inseriscono, come fatti decisivi: in un simile contesto, invero, di illustrazione così attenta e specifica da attingere già un livello superiore rispetto alla cognizione strettamente cautelare vige evidentemente il generale principio della motivazione implicita, per cui il giudicante non è tenuto a menzionare ogni elemento probatorio, salva appunto l’obbligatoria considerazione di fatti decisivi (cfr. Cass. sez. 6, 8 marzo 2012 n. 11189, Cass. sez. 4, 13 maggio 2011 n. 26660 e Cass. sez. 6, 4 maggio 2011 n. 20092): e i fatti invocati dal ricorrente non sono decisivi, bensì alternativi. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari e della proporzionalità della misura il Tribunale ha adeguatamente motivato, seppur con maggior sintesi, peraltro giustificata dal riferimento a tutto quanto aveva appena esposto in ordine alla conformazione della condotta criminosa: il pericolo di reiterazione viene infatti fondato sulle circostanze del reato, di odiosa violenza per odioso movente, tali quindi da indicare capacità delinquenziali e "personalità incline a commettere un crimine particolarmente offensivo", tenendo conto altresì il Tribunale delle "ulteriori intimidazioni" che hanno fatto seguito allo stupro commesso per vendetta nei confronti del fidanzato della vittima. Non sarebbe configurabile, pertanto, neppure la violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c-bis), anche qualora si potesse superare la reale natura fattuale, sopra evidenziata, del motivo.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. La tipologia dei reati esige l’oscuramento dei dati identificativi delle persone coinvolte per rispetto del Codice della riservatezza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 05-07-2010, n. 2709 STRANIERI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Il cittadino di nazionalità turca odierno ricorrente si presentava in data 02.11.2009 presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Novara per avanzare verbalmente richiesta di asilo politico, ivi dichiarando di avere fatto ingresso in Italia il 18.10.2009.

Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, emergeva come lo stesso ricorrente avesse già presentato analoga richiesta in Austria, in data 10.10.2009.

Di tutto ciò veniva reso edotto il Ministero dell’Interno – Unità Dublino che, col provvedimento in epigrafe specificato, disponeva il trasferimento dell’esponente in Austria, individuata quale nazione competente a decidere sulla sua richiesta di asilo politico.

Contro tale determinazione è rivolto l’odierno gravame, affidato ai motivi di seguito sintetizzati:

1) Violazione dell’art. 15 del Regolamento CE 343/2003; ciò, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della possibilità di concedere al ricorrente il ricongiungimento per motivi di carattere umanitario, fondati su preminenti ragioni di carattere familiare o culturale, stante la concreta opportunità dell’istante di essere ospitato in Italia dalla sorella, qui residente insieme al marito.

2) Eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta. Ciò, atteso che l’Amministrazione non avrebbe speso alcuna attività istruttoria per valutare le preminenti esigenze del ricorrente, ad es. convocando i suoi familiari residenti in Italia.

Si è costituita l’intimata Amministrazione, controdeducendo con separata memoria alle censure avversarie.

Alla Camera di Consiglio del 27.04.2010, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio – valutata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria – sentite sul punto le parti presenti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Motivi della decisione

Premette il Collegio come, dalla normativa rilevante in subjecta materia (cfr. la Convenzione CE sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Dublino il 15 giugno 1990, cd. "convenzione di Dublino", la cui attuazione ha stimolato il processo d’armonizzazione delle politiche in materia di asilo, nonché, il Regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, n. 343/2003), si ricava come uno degli obiettivi avuti di mira dal legislatore comunitario sia stato quello di istituire un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull’applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, garantendo in tal modo che nessuno sia rinviato in un paese nel quale rischia di essere nuovamente esposto alla persecuzione, in ottemperanza al principio di non respingimento.

In tal senso, è significativo riportare quanto specificato al punto 2 delle premesse del Reg. 343 cit., secondo cui: "gli Stati membri, tutti rispettosi del principio di non respingimento, sono considerati Stati sicuri per i cittadini di paesi terzi".

Ebbene, nel caso che qui occupa, l’Unità Dublino ha correttamente individuato l’Austria come Stato membro competente all’esame della domanda di asilo formulata dal ricorrente, trattandosi del primo Stato membro di cui lo straniero ha varcato i confini (cfr. pg. 3 del ricorso introduttivo), provenendo da un paese terzo, ivi presentando, in data 10.10.2009, la domanda di protezione internazionale.

In tal senso, è utile ricordare come il cit. Reg. CE predisponga una rigida gerarchia dei criteri di determinazione dello Stato membro competente (cfr. Art. 5, secondo cui: "1. I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal presente capo. 2. La determinazione dello Stato membro competente in applicazione di tali criteri avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente asilo ha presentato domanda di asilo per la prima volta in uno Stato membro").

Ebbene, proprio l’art. 10 Reg. CE cit. prevede, per la fattispecie all’odierno esame, che: "1. Quando è accertato…che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo. Questa responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera…".

Consegue da ciò che, con la successiva presentazione della medesima domanda di asilo alla Questura di Novara, l’Ufficio competente, avvedutosi della precedente analoga richiesta presentata in Austria, ha attivato la procedura di cd. presa in carico, meglio descritta dall’art. 16.1 c del Reg. cit., secondo cui l’Austria, in quanto Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo, "ha l’obbligo di prendere in carico il richiedente la cui domanda è in corso di esame e che si trova nel territorio di un altro Stato membro senza esserne autorizzato".

Né, d’altra parte, può ritenersi applicabile al caso di specie l’art. 15 del Regolamento CE 343/2003 (ai sensi del quale: "Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal caso detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell’interessato. Le persone interessate debbono acconsentire.

Nel caso in cui la persona interessata sia dipendente dall’assistenza dell’altra a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, serio handicap o età avanzata, gli Stati membri possono lasciare insieme o ricongiungere il richiedente asilo e un altro parente che si trovi nel territorio di uno degli Stati membri, a condizione che i legami familiari esistessero nel paese d’origine…"), la cui applicazione è invocata dal ricorrente, atteso che, nel caso di specie, l’Amministrazione non ha ritenuto sussistenti le condizioni cui detta norma àncora la possibilità dell’applicazione della cd. clausola umanitaria.

La ratio della norma che, a ben vedere, introduce una deroga alla gerarchia dei criteri in precedenza definiti nel medesimo regolamento, impone una particolare cautela nell’interpretazione delle "ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali", a salvaguardia delle quali la norma è posta.

In tal senso, si deve ritenere che, mentre per l’applicazione della suindicata deroga, la P.A. avrebbe dovuto fornire ampia e documentata motivazione, in riscontro delle allegazioni e produzioni addotte dal richiedente a fondamento della propria pretesa al ricongiungimento, lo stesso non può dirsi nel caso in cui la stessa amministrazione faccia applicazione dei criteri tassativamente previsti dalla predetta normativa, non avendo il ricorrente addotto particolari ragioni per avvalersi della "clausola umanitaria".

Né appare censurabile l’interpretazione restrittiva della suindicata clausola fornita dall’Amministrazione, che l’ha ritenuta applicabile solo per determinate categorie di soggetti, ritenuti "vulnerabili", che abbiano altresì legami familiari nel paese "richiedente".

Nel caso all’esame, infatti, il richiedente, non solo, non ha dimostrato l’esistenza di una situazione di vulnerabilità a proprio carico (come, per esempio, quella insita nell’esistenza di gravi patologie, di uno stato di gravidanza, della minore età, ecc.), ma non ha neppure spiegato quali fossero i "particolari motivi" che, ai sensi dell’art. 15 cit., avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a valorizzare la presenza in Italia della sorella, tenuto conto che detto grado di parentela non è, di per sé, rilevante ai fini dell’applicazione del citato Regolamento che, all’art. 2 lett. i), definisce per "familiari", "i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare del richiedente asilo già costituito nel paese di origine che si trovano nel territorio degli Stati membri:

i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;

ii) i figli minori di coppie di cui al punto i) o del richiedente, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;

iii) il padre, la madre o il tutore quando il richiedente o rifugiato è minorenne e non coniugato;…".

La rigorosa interpretazione della suindicata norma, del resto, s’impone, al fine di non svilire l’affermazione contenuta nella premessa posta dal cit. Reg. CE 343, laddove si afferma tutti gli Stati membri sono considerati Stati sicuri per i cittadini dei paesi terzi.

In tal senso, la condizione di "parente a carico", asseritamente rivestita dall’esponente, e sulla quale la difesa ricorrente fa leva per ravvisare le ragioni umanitarie che avrebbero dovuto indurre l’Amministrazione a prendere in esame la domanda di asilo del ricorrente, in deroga agli ordinari criteri, non appare idonea, di per sé, ad integrare quelle "ragioni umanitarie fondate su particolari motivi familiari o culturali", richiamate dall’art. 15 cit. Dette ragioni, infatti, stando allo stesso tenore letterale della norma in questione, dovrebbero aggiungersi a quella di parente "a carico", e non identificarsi con essa.

Per le considerazioni che precedono, i provvedimenti impugnati appaiono immuni dalle prospettate censure.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso in epigrafe specificato deve essere respinto.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione IV^, respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l’intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 16 del 2004, In materia di interventi speciali

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Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, e depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 8 marzo (reg. ric. n. 24 del 2002), la Regione Umbria impugna numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002), censurando, tra l’altro, l’articolo 25, comma 10, per violazione degli articoli 117 e 119, quinto comma, della Costituzione.

La norma denunciata prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’interno, del Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni. Si tratta di un Fondo istituito ex novo per il 2002, ma destinato a permanere negli esercizi successivi, diretto a finanziare l’adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio da parte dei Comuni: una quota non inferiore all’85% è riservata ai Comuni minori (con popolazione non superiore a 40.000 abitanti), in particolare delle Regioni meridionali. La norma prevede ancora che le modalità degli interventi e la ripartizione del Fondo “tra gli enti interessati” saranno disciplinate con regolamento governativo, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Ad avviso della ricorrente, si tratta di intervento diretto dello Stato a favore dei Comuni che, sia per quanto riguarda la definizione della tipologia dei Comuni beneficiari, sia per ciò che attiene alla ripartizione tra le Regioni di appartenenza, sia infine per la disciplina attuativa, esclude qualsiasi ruolo delle Regioni. L’unico titolo che lo Stato potrebbe vantare in materia è la competenza concorrente in materia di “governo del territorio”. Ma la Regione Umbria ritiene che tale competenza non possa includere generici “programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio” adottati dai Comuni, e prevalentemente dai Comuni minori, privi di qualunque impatto strategico sul territorio; ed in ogni caso la competenza statale in ordine alla definizione dei principi fondamentali della materia non potrebbe giustificare che lo Stato istituisca proprie autonome linee di intervento diretto, frazionato sul territorio, riservandosene la disciplina.

Sarebbero pertanto lese le attribuzioni legislative regionali, sia in generale sia con riferimento ai limiti posti dall’articolo 117, sesto comma, della Costituzione (illegittima attribuzione di poteri regolamentari statali); ne resterebbe altresì leso il principio di leale collaborazione, che non potrebbe essere soddisfatto da un generico richiamo “di stile” al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (specie dopo che la disposizione ha espressamente previsto che sia la sola Conferenza Stato-città ed autonomie locali ad essere sentita); ne sarebbe vulnerata, infine, l’autonomia finanziaria delle Regioni, garantita dall’articolo 119 della Costituzione, poiché questo finanziamento, di non trascurabile grandezza, verrebbe sottratto ai trasferimenti finanziari verso le Regioni.

Sotto quest’ultimo profilo, la Regione ricorrente esclude che il Fondo contestato possa essere ricondotto alla previsione dell’articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Tale disposizione prevede infatti che lo Stato, per motivi specificamente elencati (promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e sociali; favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona; provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni), possa destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali, purché a favore di determinati enti locali o Regioni. In questo caso, invece, il finanziamento sarebbe rivolto verso destinatari indeterminati, poiché il particolare favor per i Comuni minori, specialmente del Mezzogiorno, sarebbe posto soltanto come criterio cui deve ispirarsi la futura disciplina regolamentare.

2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in giudizio e ha concluso per la non fondatezza della questione.

Ad avviso dell’Avvocatura, limite intrinseco della legislazione riguardante il rapporto Stato-Regioni sarebbe l’interesse nazionale che, nel caso in questione, si rifletterebbe nel principio riguardante la legislazione esclusiva dello Stato in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione).

Inoltre, la norma denunciata rientrerebbe nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 119, quinto comma, della Costituzione circa il potere dello Stato di destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni “per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni”. Questa disposizione costituirebbe l’esatto pendant, in materia di autonomia finanziaria, di quanto previsto nella lettera m del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

Né alcun rilievo avrebbe la deduzione della Regione ricorrente circa l’indeterminatezza degli enti destinatari delle risorse, posto che l’articolo 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001 prevede, proprio al fine di rispettare l’autonomia degli enti interessati, che la ripartizione del Fondo non sia stabilita a priori ma avvenga, avuto riguardo alle esigenze concrete, su proposta del Ministro dell’interno, “sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”.

3. – Nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la Regione Umbria osserva che il Fondo per la riqualificazione urbana dei Comuni si colloca in quella logica della settorializzazione della finanza pubblica – sicuramente contrastante con l’articolo 119 della Costituzione – in base alla quale, in passato, si sono sottratte alle Regioni risorse finanziarie ad esse spettanti per attribuirne la gestione a singoli Ministeri.

Attraverso la costituzione di questo Fondo si tenderebbe a ricreare il “corto circuito” tra Governo (Ministero dell’interno) ed enti locali, escludendo le Regioni dagli interventi e dalla relativa potestà normativa.

Replicando alla difesa dell’Avvocatura, la Regione ritiene che l’interesse nazionale non costituisca più limite generale della competenza regionale. La tesi contraria costituirebbe una diretta e radicale contraddizione con il fondamentale impianto del nuovo Titolo V: a nulla infatti servirebbe l’accurata delimitazione delle materie e dei compiti rispettivi, compiuta dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 117 della Costituzione, ove l’interesse nazionale dovesse poi essere considerato quale clausola generale in grado di fondare la competenza statale in qualunque materia.

Secondo la Regione, anche la competenza esclusiva statale di cui alla lettera m del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, concernente la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, sarebbe priva di qualsiasi collegamento con la norma denunciata, detta competenza non potendo essere presa in considerazione quando vengano in rilievo specifiche competenze regionali, in tal caso lo Stato essendo abilitato ad intervenire al più in via sostitutiva ex articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Né a fondare la legittimità della norma denunciata varrebbe il richiamo all’articolo 119, quinto comma, della Costituzione, il quale, ad avviso della Regione, riguarda enti territoriali specificatamente indicati e non categorie di enti.

Considerato in diritto

1.– La Regione Umbria ha impugnato, unitamente ad altre disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l’articolo 25, comma 10, ai sensi del quale “Per l’anno 2002, ai fini dell’adozione di programmi di sviluppo e riqualificazione del territorio, è istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 [vale a dire con regolamento governativo di esecuzione], su proposta del Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente comma e per la ripartizione del Fondo tra gli enti interessati, assicurando ai comuni con popolazione non superiore a 40.000 abitanti compresi nelle aree di cui all’articolo 44 della presente legge [cioè nei Comuni siti nelle Regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nonché nelle Regioni Abruzzo e Molise, e nei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento in cui il tasso medio di disoccupazione sia superiore alla media nazionale e che siano confinanti con le aree del c.d. ‘obiettivo 1’ definito dalla Comunità europea] una quota non inferiore all’85 per cento del totale delle disponibilità del Fondo. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 gennaio 1997, n. 281 [che disciplina l’attività della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata risultante dalla riunione di quest’ultima con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali]”. Il successivo comma 11 fissa in 103.291.379,82 euro l’entità delle risorse del Fondo per l’anno 2002.

La Regione, osservato che si tratta di un Fondo destinato a permanere anche negli anni successivi al 2002, e che esso realizza interventi diretti dello Stato che escludono qualsiasi ruolo della Regione sia per la definizione della tipologia dei Comuni beneficiari, sia per la ripartizione del Fondo stesso, sia infine per la disciplina attuativa, ritiene che lo Stato non abbia titolo ad effettuare interventi diretti, frazionati sul territorio, per programmi, come quelli in questione, adottati dai Comuni, prevalentemente minori, e privi di qualunque impatto strategico, per di più escludendo qualsiasi partecipazione delle Regioni.

Sarebbero lese dunque le attribuzioni legislative regionali; sarebbe violato il divieto di attribuzione di potestà regolamentare allo Stato in materie in cui esso non abbia competenza legislativa esclusiva; sarebbe altresì violato il principio di leale collaborazione, e sarebbe lesa l’autonomia finanziaria delle Regioni, poiché il finanziamento in questione verrebbe sottratto ai trasferimenti finanziari a favore delle Regioni.

2. – La presente decisione concerne esclusivamente la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell’articolo 25, comma 10, della legge n. 448 del 2001, restando riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate col ricorso della Regione Umbria.

3. – La questione è fondata.

Il Fondo in esame ha i suoi antecedenti in diversi provvedimenti legislativi statali anteriori alla riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione recata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. In particolare, l’articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, aveva previsto la formazione di “programmi integrati” promossi dai Comuni al fine di “riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale”, e caratterizzati dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. Il contributo statale alla realizzazione dei programmi integrati faceva carico ai fondi per i programmi di edilizia agevolata di cui all’art. 4-bis del decreto legge 12 settembre 1983, n. 462 (convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637). A tali programmi si riferisce la sentenza n. 393 del 1992 di questa Corte, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dei commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell’articolo 16 della legge n. 179 del 1992, per violazione delle competenze regionali in materia urbanistica e di edilizia residenziale pubblica.

Dopo le modifiche apportate alla legge n. 179 del 1992 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il finanziamento di “programmi di riqualificazione urbana” fu disposto ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 dicembre 1994, successivamente più volte modificato e integrato con altri decreti ministeriali.

L’articolo 11 del decreto legge n. 398 del 1993 prevedeva a sua volta dei “programmi di recupero urbano” che godevano di contributo statale.

L’articolo 54, comma 1, lettera e, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ha mantenuto in capo allo Stato le sole funzioni relative “alla promozione di programmi innovativi in ambito urbano che implichino un intervento coordinato da parte di diverse amministrazioni dello Stato”. Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 8 ottobre 1998 ha disposto la destinazione delle somme non utilizzate per i programmi di riqualificazione urbana alla promozione, alla partecipazione e alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati “programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio”. Un conflitto di attribuzioni sollevato, in relazione a detto decreto, dalla Regione Veneto (sempre in riferimento alla disciplina costituzionale anteriore alla riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001), è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 507 del 2002.

4. – La presente questione di legittimità costituzionale deve invece essere esaminata e decisa alla stregua del nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione.

Rilevano a questo proposito, da un lato, i nuovi principi relativi alla attribuzione delle funzioni legislative a Stato e Regioni, e delle funzioni amministrative a Comuni, altri enti locali, Regioni e Stato; dall’altro lato i nuovi principi in tema di autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Per quanto attiene alle funzioni amministrative, la legge statale non è più competente a determinare “le funzioni” dei Comuni e delle Province, né ad attribuire loro le funzioni “di interesse esclusivamente locale” nelle materie di competenza regionale, come accadeva alla stregua degli articoli 128 e 118, primo comma, del vecchio testo, ma solo a disciplinare le “funzioni fondamentali” degli enti locali territoriali (articolo 117, secondo comma, lettera p). Per il resto, il legislatore statale può dettare norme nelle sole materie di competenza esclusiva elencate nell’articolo 117, secondo comma, e principi fondamentali in quelle di competenza concorrente elencate nell’articolo 117, terzo comma.

Sul piano finanziario, in base al nuovo articolo 119, gli enti locali e le Regioni hanno “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” (primo comma) e godono di “risorse autonome” (secondo comma). Tributi ed entrate proprie, da essi stessi stabiliti secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica, compartecipazioni al gettito di tributi statali riscossi sul loro territorio, e accesso ad un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, da utilizzarsi “senza vincoli di destinazione”, sono le risorse che debbono consentire a Regioni ed enti locali di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (secondo, terzo e quarto comma). Per il resto, è prevista solo la possibilità che lo Stato destini risorse aggiuntive ed effettui interventi finanziari speciali “in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni” per gli scopi indicati, o “diversi dal normale esercizio delle loro funzioni” (quinto comma).

5. – In questo contesto, non possono trovare oggi spazio interventi finanziari diretti dello Stato a favore dei Comuni, vincolati nella destinazione, per normali attività e compiti di competenza di questi ultimi, fuori dall’ambito dell’attuazione di discipline dettate dalla legge statale nelle materie di propria competenza, o della disciplina degli speciali interventi finanziari in favore di determinati Comuni, ai sensi del nuovo articolo 119, quinto comma. Soprattutto non sono ammissibili siffatte forme di intervento nell’ambito di materie e funzioni la cui disciplina spetta invece alla legge regionale, pur eventualmente nel rispetto (quanto alle competenze concorrenti) dei principi fondamentali della legge dello Stato.

Gli interventi speciali previsti dall’articolo 119, quinto comma, a loro volta, non solo debbono essere aggiuntivi rispetto al finanziamento integrale (articolo 119, quarto comma) delle funzioni spettanti ai Comuni o agli altri enti, e riferirsi alle finalità di perequazione e di garanzia enunciate nella norma costituzionale, o comunque a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni, ma debbono essere indirizzati a determinati Comuni o categorie di Comuni (o Province, Città metropolitane, Regioni). L’esigenza di rispettare il riparto costituzionale delle competenze legislative fra Stato e Regioni comporta altresì che, quando tali finanziamenti riguardino ambiti di competenza delle Regioni, queste siano chiamate ad esercitare compiti di programmazione e di riparto dei fondi all’interno del proprio territorio.

Ove non fossero osservati tali limiti e criteri, il ricorso a finanziamenti ad hoc rischierebbe di divenire uno strumento indiretto ma pervasivo di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni degli enti locali, e di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza.

6. – La norma impugnata non rispetta i criteri ed i limiti ora indicati. Essa istituisce infatti un Fondo per il finanziamento di interventi comunali definiti in modo alquanto generico, come diretti allo “sviluppo e riqualificazione del territorio” o alla “riqualificazione urbana dei comuni”. Finalità la cui genericità è resa evidente dal fatto che ogni intervento sul territorio può di per sé essere presentato come volto allo “sviluppo” o alla “riqualificazione” del territorio medesimo. E del resto lo schema di decreto sottoposto dal Ministero dell’interno alla Conferenza Stato-città per l’attuazione della norma in questione (e non tradottosi finora in un provvedimento approvato), prevede che possono essere concessi i finanziamenti, nella misura dal 20 al 50 per cento della spesa complessiva, per la “progettazione e realizzazione di opere pubbliche” e per “istituzione, incremento e miglioramento di servizi pubblici” (articolo 2); e, nell’elencare, all’articolo 3, i tipi di interventi ammissibili al finanziamento per i tre settori (essi stessi comprensivi pressoché della totalità dei compiti dei Comuni) dei “servizi a rete”, dei “trasporti e telecomunicazioni” e dei “servizi alla collettività”, indica praticamente tutto l’universo degli interventi, dei servizi e delle infrastrutture comunali: dagli impianti relativi ad acqua, fognatura, depurazione, gas, smaltimento dei rifiuti, ai servizi e alle infrastrutture di trasporto e mobilità, alle infrastrutture di ogni genere (scolastiche, di assistenza, di tempo libero), agli interventi “destinati a stimolare l’aggregazione sociale” o di “risanamento e restauro ambientale”.

E’ palese come si sia in presenza semplicemente di uno strumento di finanziamento, fra l’altro sempre solo parziale, di normali opere e servizi comunali, cui possono accedere tutti i Comuni, salva la sola riserva di una quota non inferiore all’85 per cento del Fondo a favore di Comuni piccoli e medio-piccoli (con meno di 40.000 abitanti) situati nelle Regioni meridionali (nonché in Abruzzo e in Molise) o in altri territori svantaggiati in termini di occupazione.

Uno strumento di finanziamento che non può in alcun modo configurarsi come appartenente alla sfera degli “interventi speciali” di cui al quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione, sia perché non risulta alcuna specifica finalità qualificante degli stessi, diversa dal “normale esercizio” delle funzioni dei Comuni (cui spetta sviluppare e riqualificare il proprio territorio), sia perché esso è disposto in favore non già di “determinati” Comuni, ma della generalità degli enti, sia pure con un criterio di preferenza a favore di Comuni di dimensioni date, situati in alcune aree del paese, individuate a loro volta con un criterio assai generico.

D’altra parte la “riqualificazione urbana” dei Comuni rappresenta una finalità non riconducibile a materie o compiti di competenza esclusiva dello Stato, e riconducibile invece a materie e ambiti di competenza concorrente (a partire dal “governo del territorio”) o “residuale” delle Regioni. La norma impugnata non prevede peraltro alcun ruolo delle Regioni volta a volta interessate nella attribuzione dei finanziamenti, mentre si limita a chiamare la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (nemmeno la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata) ad esprimere un parere sul regolamento di attuazione, restando oscuro e sostanzialmente privo di portata normativa il generico richiamo (“resta fermo”) alle disposizioni del d.lgs. n. 281 del 1997.

In definitiva l’intervento in questione si atteggia come prosecuzione di una pratica di trasferimento diretto di risorse dal bilancio dello Stato ai Comuni per scopi determinati dalla legge statale, in base a criteri stabiliti, nell’ambito della stessa legge, dall’amministrazione dello Stato: pratica che ha trovato nel passato frequente impiego, sulla base della premessa per cui la finanza locale era materia rimessa alla legislazione statale e alla gestione amministrativa del Ministero dell’interno (al quale, significativamente, la norma impugnata attribuisce il compito di disporre dei finanziamenti in questione), ma che oggi risulta del tutto estranea al quadro costituzionale delineato dal nuovo articolo 119 della Costituzione.

E’ ben vero che, per quanto riguarda l’assetto dei tributi locali, l’attuazione di tale norma costituzionale richiede il preventivo intervento del legislatore statale, che detti principi e regole di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, non potendosi ammettere, in mancanza di ciò, l’emanazione di discipline autonome delle singole Regioni o dei singoli enti locali (cfr. sentenze n. 296, n. 297 e n. 311 del 2003). Ma ciò non vale, invece, per quanto riguarda la disciplina della spesa e il trasferimento di risorse dal bilancio statale: in questo campo, fin d’ora lo Stato può e deve agire in conformità al nuovo riparto di competenze e alle nuove regole, disponendo i trasferimenti senza vincoli di destinazione specifica, o, se del caso, passando attraverso il filtro dei programmi regionali, coinvolgendo dunque le Regioni interessate nei processi decisionali concernenti il riparto e la destinazione dei fondi, e rispettando altresì l’autonomia di spesa degli enti locali.

Né, infine, la previsione del Fondo può giustificarsi, come vorrebbe l’Avvocatura erariale, sulla base di un presunto interesse nazionale, che si rifletterebbe, nella specie, nella attribuzione allo Stato della competenza esclusiva in materia di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (art. 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione). Da un lato, infatti, l’interesse nazionale non è più, oggi, un limite autonomo della legislazione regionale, né può essere autonomo fondamento di un intervento legislativo statale in materie di competenza regionale (cfr. sentenze n. 303 e n. 370 del 2003). Dall’altro lato, è palese che le finalità del Fondo in questione non hanno nulla a che fare con la garanzia, su tutto il territorio nazionale, di livelli essenziali di prestazioni concernenti diritti delle persone.

La norma impugnata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Poiché la caducazione di tale norma – a differenza di altre, contenute nella stessa legge, oggetto di pronunzie di accoglimento di questa Corte (sentenze n. 370 del 2003 e n. 13 del 2004) – non comporta diretto e immediato pregiudizio per diritti delle persone, non sussistono ragioni di ordine costituzionale che si oppongano ad una dichiarazione di incostituzionalità in toto: con la conseguenza che i fondi in questione dovranno essere assoggettati, se del caso, ad una nuova disciplina legislativa, rispettosa della Costituzione, per essere destinati alla finanza locale.

per questi motivi

la corte costituzionale

riservata ogni decisione sulle ulteriori questioni sollevate col ricorso in epigrafe,

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 25, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2002).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2004.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-02-2011, n. 3031 Reintegrazione o spoglio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato il 10 marzo 2000, i sigg.

G.P. e Ga.Pi. adivano il Tribunale di Milano deducendo di aver subito l’aggravamento della propria servitù attiva di scolo (costituita per destinazione del padre di famiglia) da parte del proprietario del fondo servente, S.G., il quale aveva provveduto all’interramento del fosso nel tratto di propria competenza con relativa deviazione delle acque di scolo provenienti dai propri terreni in un nuovo pozzetto – ritenuto idoneo – scavato dal S. parallelamente alla strada provinciale. Con sentenza n. 8647 del 2003 (depositata il 21 giugno 2003), il Tribunale di Milano rigettava la domanda possessoria sul presupposto che l’attività realizzata dal S. non aveva comportato alcun illegittimo aggravamento della costituita servitù di scolo.

Interposto appello da parte di G.P. e Ga.Pi., la Corte di appello di Milano, nella resistenza dell’appellato, con sentenza n. 401/2005 (depositata il 15 febbraio 2005 e notificata il 21 marzo 2005), accoglieva il gravame e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, ordinava la reintegrazione degli appellanti nel possesso della servitù di scolo esercitata sul fondo del S. secondo le caratteristiche descritte nella relazione del c.t.u., condannando lo stesso S. al pagamento delle spese del doppio grado, confermando la sola statuizione di porre a carico degli appellanti (originari attori) le spese della c.t.u., tenendo conto delle ragioni della decisione.

A sostegno della sentenza di secondo grado, la Corte territoriale rilevava che, sulla scorta delle stesse difese del convenuto in primo grado, era emerso che egli aveva proceduto, per sua iniziativa unilaterale, ad interrare il fossetto di scolo delle acque posto a servizio del fondo degli originari attori, realizzando successivamente un nuovo fossato in una posizione diversa, così realizzando uno spoglio violento in danno dei G., tutelabile con l’azione di reintegrazione.

Avverso la suddetta sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione (notificato il 19 maggio 2005 e depositato il 7 giugno 2005) il S.G., articolato su due motivi, nei riguardi del quale si sono costituiti ambedue gli intimati con controricorso contenente ricorso incidentale (notificato il 27 giugno 2005 e depositato l’8 luglio 2005).

Motivi della decisione

1. Innanzitutto i due ricorsi proposti devono essere riuniti in quanto relativi all’impugnazione della stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).

2. Con il primo motivo il ricorrente principale ha dedotto la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonchè la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, fondando la complessiva doglianza sull’assunto che, con l’introduzione in appello della domanda di spoglio basata sullo spostamento del luogo di esercizio della servitù di scolo anzichè sul mero aggravamento o impedimento all’esercizio della servitù stessa, gli appellanti avevano modificato la "causa petendi" dell’azione possessoria esperita in primo grado, senza, tuttavia, mutare anche il "petitum". 2.1. Il motivo è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

Per come evincibile dagli atti del complessivo giudizio di merito (accessibili in questa sede di legittimità con riferimento alla dedotta violazione processuale), i sigg. G.P. e G. P., fin dalla domanda introduttiva di primo grado, avevano invocato l’immediata reintegrazione nel pieno e legittimo possesso della servitù attiva di scolo con condanna del S. alla riduzione in pristino dei luoghi, in virtù, da un lato, dell’unilaterale illegittimo trasferimento del luogo di esercizio della servitù di scolo, e, in subordine, del suo aggravamento. Con il successivo atto di appello i sigg. G. avevano reiterato la domanda di spoglio sulla scorta delle medesime circostanze dedotte in primo grado (ovvero dell’unilaterale trasferimento del fosso ad opera del S. con la conseguente diminuita idoneità del nuovo fosso ad assicurare il precedente deflusso delle acque), in tal senso deducendo l’errore di diritto del primo giudice che aveva negato la rimessione in pristino della servitù di scolo (cfr. anche pagg. 5 e 6 della sentenza di appello), prospettando e specificando, altresì, quale ulteriore e distinto profilo, di verificare – avuto riguardo alla statuizione del giudice di prime cure – se si fosse comunque configurato un illecito aggravamento delle pregressa servitù (in conseguenza della inferiore idoneità del nuovo fosso) tale, comunque, da legittimare l’invocata tutela possessoria.

Sulla scorta di questi elementi appare evidente l’esclusione della dedotta violazione, non potendosi discorrere della prospettazione in grado di appello di una nuova domanda fondata su una diversa "causa petendi", anche alla stregua della uniforme giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. 28 marzo 2007, n. 7579), secondo la quale si configura "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo;

si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", sicchè risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere.

3. Con il secondo motivo il ricorrente principale ha censurato la sentenza impugnata per assunta violazione degli artt. 1068, 1168 e 1170 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettando che, nella fattispecie, non poteva ritenersi sussistente il dedotto spoglio in dipendenza della mera modificazione dello stato dei luoghi di esercizio della servitù, potendo quest’ultima continuare ad essere esercitata secondo le modalità precedenti, accertamento che la Corte territoriale aveva mancato di espletare.

3.1. Anche questo motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto. La sentenza impugnata, con motivazione logica ed adeguata, sul presupposto di fatto pacificamente accertato che il S. aveva posto in essere, in modo unilaterale, il trasferimento del luogo di esercizio della servitù di scolo, ha correttamente ritenuto, sul piano giuridico, che tale condotta era stata idonea a concretare uno spoglio illegittimo nei confronti dei sigg. G., possessori incontestati della servitù stessa. In tal senso il giudice di appello si è conformato alla giurisprudenza assolutamente maggioritaria di questa Corte, alla stregua della quale integra una violazione dell’altrui possesso, tutelato dalla legge come stato di fatto, qualunque modificazione dello stato dei luoghi con la consapevolezza del divieto espresso o tacito del possessore, con la conseguenza che, ai fini della tutela possessoria di una servitù, deve farsi riferimento non alla possibilità di esercizio della stessa, bensì al modo in cui la servitù veniva esercitata prima che la situazione dei luoghi fosse modificata. In termini più specifici e pertinenti alla fattispecie dedotta nella controversia in esame questa Corte (v. Cass. 15 dicembre 1992, n. 13205; Cass. 10 giugno 1998, n. 5714; Cass. 20 agosto 1998, n. 8233) ha condivisibilmente precisato che, ove la servitù di passaggio sia trasferita in altro luogo per unilaterale iniziativa del proprietario del fondo servente senza un preventivo accordo formale con il possessore di essa (come rimasto univocamente acclarato nel giudizio di cui trattasi), ciò basta ad integrare gli elementi, obiettivo e subiettivo, dello spoglio violento, rimanendo riservate all’eventuale separato giudizio petitorio le ragioni fatte valere da detto proprietario circa l’esistenza di un suo diritto allo spostamento del passaggio, anche se esse consistano, in ipotesi, nel dedurre che tale spostamento sia avvenuto in un luogo egualmente comodo, senza danno o addirittura con vantaggio del proprietario del fondo addotto come dominante (circostanza questa, peraltro, rimasta esclusa nel caso di specie).

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale G.P. e Ga.Pi. hanno denunciato l’illegittimità dell’addebito delle spese di c.t.u. a loro carico atteso l’integrale accoglimento delle loro domande e l’integrale liquidazione delle spese di lite, in relazione alla violazione dell’art. 91 c.p.c. e ravvisando, comunque, l’insufficienza, l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata sul punto.

4.1. Il motivo è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Infatti, la Corte territoriale, pur avendo regolato le spese legali sulla scorta del principio della soccombenza, ha ritenuto di lasciare accollate quelle occorse per la c.t.u. a carico degli appellanti, malgrado fossero risultati totalmente vittoriosi nel merito, adottando in proposito un’erronea giustificazione rapportata, in modo oltretutto generico, alle ragioni della decisione (v. pag. 12 della sentenza impugnata). Così comportandosi, però, la Corte meneghina ha violato la norma denunciata dai ricorrenti incidentali ed ha adottato una motivazione contraddittoria rispetto all’esito della lite e alla disciplina delle altre spese liquidate sulla scorta del corretto criterio della soccombenza totale, che avrebbe dovuto applicare anche in relazione agli esborsi occorsi per la c.t.u., considerando che quest’ultima era stata espletata – in conseguenza delle difese del S. – proprio per l’accertamento della sussistenza, del contenuto e dell’originario luogo di esercizio della servitù oltre che per verificare la circostanza del suo avvenuto trasferimento, e, quindi, per rilevare la sussistenza o meno delle condizioni oggettive riguardanti la fondatezza della promossa azione possessoria, alla quale il convenuto si era opposto e che con il suo comportamento illecito aveva prodotto la necessità dell’instaurazione della controversia, poi risultata, nel suo esito, pienamente favorevole ai sigg. G., con condanna del S. alla loro reintegrazione nel possesso della servitù di scolo esercitata sul fondo servente proprio secondo le caratteristiche descritte nella relazione del c.t.u. in atti (v., in tal senso, il dispositivo redatto dalla Corte di appello a pag. 13 della sentenza).

Del resto bisogna, in generale, ricordare (cfr., ad es., Cass. 27 novembre 2006, n. 25141, e Cass. 15 luglio 2008, n. 19456) che la soccombenza costituisce un’applicazione del principio di causalità, per il quale parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale), abbia provocato la necessità del processo, prescindendosi dalle ragioni – di merito o processuali – che l’abbiano determinata (e anche dal fatto che il rigetto della domanda della parte dichiarata soccombente sia dipeso dall’avere eventualmente il giudice esercitato i suoi poteri officiosi).

5. In definitiva, il ricorso principale deve essere integralmente respinto, mentre va accolto il ricorso incidentale con conseguente cassazione della sentenza impugnata in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può – ai sensi del previgente art. 384 c.p.c., comma 1 (corrispondente all’attuale comma 2) – provvedersi alla decisione della causa nel merito, condannando il ricorrente principale al pagamento delle spese di c.t.u., nella misura in cui sono state liquidate nel corso del giudizio di merito, in favore dei ricorrenti incidentali, confermandosi, per il resto, la sentenza impugnata.

In virtù dello stesso principio della soccombenza il ricorrente principale deve essere condannato anche al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta come dedotta dal ricorrente incidentale e, decidendo nel merito, condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in favore dei ricorrenti incidentali, confermando per il resto la sentenza impugnata. Condanna il ricorrente principale S.G. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.