Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 06-07-2011) 18-10-2011, n. 37712

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen. della richiesta di riesame proposta da Ga.An., ha confermato l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari della sede, che In data 4 agosto 2010, aveva applicato ai ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, siccome indagato per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.

Secondo l’ipotesi accusatoria il Ga., infatti, era associato alla ndrangheta, ed unitamente al coindagato F. B. era un promotore ad organizzatore del "locale" di Oppido Mamertino.

1.1. – Il Tribunale – illustrata la storia delle indagini (operazione Crimine), la struttura dell’organizzazione mafiosa (‘ndrangheta) nelle sue varie articolazioni sul territorio (calabrese e non) nonchè le emergenze relative al "locale" di Oppido, ricompreso nel "mandamento" ionico, esposti i principi di diritto a cui intendeva conformarsi nella valutazione del materiale indiziario – evidenziava che gli elementi a carico del Ga., individuato come C.’.Ntoni, padre di un giovane motociclista deceduto a seguito di un incidente stradale occorsogli a Milano, consistevano, essenzialmente, nei contenuti di plurime conversazioni ambientali tra le quali particolare rilevanza investigativa assumeva quella intercettata il 24 gennaio 2008, il cui inequivoco tenore consentiva di ritenere raggiunta una grave e solida prova indiziaria par l’autorevolezza e spessore criminale delle persone colloquianti, la loro intraneità all’associazione mafiosa e l’assenza di intenti meramente calunniatori.

Nel corso di detta conversazione, infatti, stando a quanto riportato nel provvedimento impugnato, G.N., G.F. detto C. e O.D., esponenti apicali dell’associazione mafiosa, di ritorno da un incontro ndranghetistico svoltosi presso un ristorante di Laureana di Borrello, esprimevano il loro rammarico per la mancata partecipazione dell’indagato e del B. alla riunione, circostanza questa ritenuta indicativa quanto meno di una sicura affiliazione dei predetti alla ‘ndrangheta.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato per il tramite dei tuo difensore.

2.1 Nel ricorso, con l’unico ed articolato motivo d’impugnazione dedotto, si denunzia l’Illegittimità dell’ordinanza impugnata per vizio di motivazione.

Si osserva, in particolare, che il Tribunale – dopo aver premesso che il metodo che intendeva seguire era quello di valutare le affermazioni etera accusatorie rese da terzi nel corso di conversazioni alle quali l’Indagato non aveva partecipato direttamente, in relazione agli elementi di conforto acquisiti – non aveva poi rispettato tale regola di giudizio, considerando raggiunto un livello indiziario sufficientemente grave a carico del ricorrente sulla base di alcune conversazioni tra terzi, che costituivano "l’unica" (non già "la principale") fonte d’accusa.

Nel valutare tale scarno materiale indiziario, il Tribunale, in particolare, aveva omesso di considerare: che in nessuna ulteriore conversazione il ricorrente risultava interlocutore diretto o veniva nominato da altri; che nel corso di una delle conversazioni valorizzate dai giudici del riesame, quella del 15 marzo 2008, si da comunque atto che il Ga. "non ha locale" e che quella del 21 aprile 2008, si afferma che l’indagato non ha partecipato ad un "operato" in Calabria; che non v’era traccia in atti di un suo concreto apporto personale all’organizzazione delittuosa, mancando indicatori fattuali sia della oggettiva sua partecipazione al sodalizio sia di una condivisione del programma criminoso.

Le conversazioni captate che riguardavano il ricorrente, pertanto, secondo il ricorrente, non soltanto non forniscono alcuna prova "riscontrata", ai sensi dell’art. 192 c.p.p., comma 3, ma soprattutto, costituiscono elemento indiziario incerto e isolato, insufficiente a fondare un quadro Indiziario grave a sufficienza secondo i comuni cannoni ermeneutici (ex art. 192 c.p.p., comma 2).

Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Ga.An. è basata su motivi manifestamente infondati. Le argomentazioni prospettate In ricorso, infatti, nelle loro polimorfi articolazioni, ripropongono, senza addurre significativi elementi di novità, delle questioni decise dai giudici del riesame con motivazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici, e segnatamente, per un verso, una questione di diritto e, per altro verso, una censura motivazionale, l’una e l’altra compendiabili nel quesito se, il contenuto delle intercettazioni relativi ai colloqui intercorsi, in più occasioni, tra G.N., G.F., O.M. e C.G., figure apicali dell’associazione malavitosa, integrino o meno indizi gravi di colpevolezza in ordine al reato associativo contestato, giustificativi della misura cautelare.

Nel formulare le proprie difese il ricorrente, però, non sembra adeguatamente considerare, in primo luogo, che ai fini dell’emissione di una misura cautelare personale, per "gravi indizi dì colpevolezza" ex art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, non valgono di per sè a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell’indagato ai fini della pronuncia di una sentenza di condanna, e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso il prosieguo delle indagini, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (principio ampiamente consolidato; tra le tante: Cass., Sez. 6A, 06/07/2004, n. 35671), Orbene, ciò posto, rileva la Corte che legittimamente sono state considerate gravemente indizianti, attesa la fase processuale in atto, le conversazioni intercettate – il cui contenuto, come diffusamente illustrato nell’ordinanza che ne riporta i passaggi più significativi, riguardava rilevanti questioni interne (distribuzione di cariche tra i sodali e di affari tra le cosche, risoluzioni di dissidi, ecc), quindi dei temi di pregnante e ben significativa rilevanza, aventi natura ed incidenza probatoria in ordine al reato ascritto – tenuto conto dell’autorevolezza malavitosa di chi le ha pronunciate, del contesto in cui sono state registrate (conversari riservati tra autorevoli capima-fia) e del loro contenuto, espressivo di un collocamento stabile e continuativo dell’indagato nell’organigramma gerarchico ed operativo della cosca.

Nè può Indebolire la tesi accusatoria fatta propria dal tribunale la ritenuta equivocità delle frasi in esame, giacchè, se un dubbio può rilevarsi dal contenuto delle stesse, esso riguarda non già l’adesione del Ga. alla cosca (sulla cui certezza nessuno degli interlocutori dubita), ma semmai il livello di sua responsabilità gerarchica, peraltro noto anche al di fuori della comunità di Oppido in quanto comunicato, con certezza, anche ad esponenti di vertice di altre emanazioni territoriali del sodalizio criminale ( O., G. e C.).

Sul valore probatorio, poi, delle intercettazioni e delle accuse con esse registrate, non sembra vi sia stata una sostanziale contestazione difensiva, comunque superata dall’insegnamento di questo giudice di legittimità, che ne ammette la rilevanza, lasciando alla libera valutazione giudiziale i caratteri di maggiore o minore precisione dei relativi contenuti, valutazione incensurabile in questa sede di legittimità se, come nella fattispecie, sufficientemente motivata (Cass., Sez. 5A, 19/01/2001, n. 13614; Cass., Sez. 4A, 02/04/2003, n. 22391;

Cass., Sez. 5A, 14/10/2003, n. 603).

Del pari soddisfatti nel caso all’esame della Corte appaiono i requisiti minimi richiesti dalla sua lezione interpretativa, circa la ipotizzabilità in capo all’indagato del reato associativo.

In tema di associazione di tipo mafioso, infatti, secondo autorevole precedente di questa Corte nella sua più autorevole composizione, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi In rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Sviluppando poi tale premessa la Corte ha osservato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l’appartenenza nel senso indicato, purchè si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di "uomo d’onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludenza" – idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall’imputazione (Cass., Sez. Unite, 12/07/2005, n. 33748, Mannino; Cass., Sez. 1A Sent.

11/12/2007, n. 1470).

E nel caso di specie, giova rimarcarlo,, se pure, allo stato, non risulta effettivamente contestato all’indagato alcun "delitto fine", allo stesso viene comunque attribuito un collocamento attivo nel gruppo malavitoso, gerarchicamente rilevante quanto a riconoscimento di ruoli e di funzioni (risultando abbastanza esplicito, in particolare, il riconoscimento dell’indagato come un attivo sostenitore di B.C., in vista del rinnovo dell’assegnazione di incarichi di rilievo all’interno della Provincia).

2. – Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esonero in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento alla cassa delle ammende di una somma congruamente determinabile in Euro 1000,00. Deve seguire, altresì, la comunicazione di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-05-2012, n. 7127 Disoccupazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – C.D., operaio agricolo a tempo determinato, chiede la cassazione della sentenza depositata il 2 aprile 2010, con la quale la Corte d’appello di Bari ha respinto la sua domanda di ricalcolo della indennità di disoccupazione in relazione alle giornate di lavoro dell’anno 2000, erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995, non più incrementato negli anni successivi, anzichè alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla più recente contrattazione collettiva integrativa della Provincia di Bari, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4.

Il rigetto della domanda era stato motivato col rilievo della intervenuta decadenza annuale del diritto azionato, decorrente dalla data dell’originaria domanda amministrativa, da proporre ai sensi del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 7, comma 4 convertito con modificazioni nella L. 7 dicembre 1989, n. 389, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento del sussidio di disoccupazione.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto l’applicabilità, anche alla ipotesi relativa ad una domanda all’Ente previdenziale di riliquidazione della indennità di disoccupazione nel settore del lavoro agricolo, del termine annuale di decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 come autenticamente interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito nella L. 1 giugno 1991, n. 166, quindi parzialmente modificato dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 convertito nella L. 14 novembre 1992, n. 438 (prima della integrazione recentemente operata con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 2, lett. d) e comma 4 convertito, con modificazioni, nella L. n. 111 del 2011) e, partendo dalla data della domanda amministrativa di prestazione, ha valutato come esaurito il procedimento amministrativo al massimo trecento giorni dopo (cfr. in proposito, Cass. S.U. n. 12718/09), data da cui sarebbe pertanto iniziato a decorrere il termine di decadenza di un anno, quindi ritenuto ampiamente scaduto alla data della proposizione della presente azione in giudizio.

Con l’unico motivo di ricorso, la parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 del D.L. n. 103 del 1991, art. 6 convertito nella L. n. 166 del 1991 e del D.L. n. 384 del 1992, art. 4 convertito nella L. n. 438 del 1992 nonchè il vizio di motivazione al riguardo (vizio quest’ultimo, peraltro irrilevante, riguardando l’interpretazione data alle norme di legge indicate: arg. art. 384 c.p.c., u.c.).

L’ente intimato ha depositato delega in calce al ricorso notificato.

2- Il ricorso è fondato.

2.1 – Va premesso che l’originario testo del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 stabiliva quanto segue.

"Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 459 c.p.c. e segg..

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso pronunziata dai competenti organi dell1 istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione medesima, se trattasi di controversie in materia di trattamenti pensionistici.

L’azione giudiziaria può essere proposta entro il termine di cinque anni dalle date di cui al precedente comma se trattasi di controversie in materia di prestazioni a carico dell’assicurazione contro la tubercolosi e dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria".

Come è noto, i termini stabiliti dall’articolo di legge citato erano stati ritenuti dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 21 giugno 1990 n. 6245) di decadenza, di tipo peraltro procedimentale, vale a dire finalizzata unicamente a delimitare l’efficacia temporale della condizione di procedibilità della domanda giudiziaria, rappresentata dall’attivazione e dall’esaurimento de procedimento amministrativo.

Col successivo D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6 convertito con modificazioni nella L. 1 giugno 1991, n. 166, ritenuto da Corte Cost., con la sent. n. 246 del 1992, di interpretazione autentica del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 venne poi stabilito:

"1. I termini previsti dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47, commi 2 e 3 sono posti a pena di decadenza per l’esercizio del diritto alla prestazione previdenziale la decadenza determina l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l’inammissibilità della relativa domanda giudiziale.

In caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo, i termini decorrono dall’insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2 – Le disposizioni di cui al comma precedente hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Con il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 4 il citato art. 47, commi 2 e 3 sono stati successivamente sostituiti dai seguenti:

"Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma".

L’art. 4, u.c. ha poi stabilito che le disposizioni indicate "non si applicano ai procedimenti istaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data".

Infine, recentemente, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del medesimo anno, ha aggiunto al citato art. 47 un u.c., del seguente tenore: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte", precisando al comma 4 che "Le disposizioni di cui al comma 1, lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto". 2.2 – Questo essendo il quadro di riferimento normativo, la giurisprudenza consolidata, pur tra frequenti contrasti, di questa Corte (da ultimo, sulla base di Cass. S.U. 29 maggio 2009 n. 12720 – che ribadisce le tesi della precedente Cass. S.U. 18 luglio 1996 n. 6491 -, cfr., ad es., Cass. 20 gennaio 2010 n. 948 e 26 gennaio 2010 n. 1580) era, per quanto qui interessa e fino alla citata recente novella del 2011, nel senso della inapplicabilità della decadenza alle domande di adeguamento di prestazioni previdenziali già riconosciute e liquidate solo parzialmente dall’ente previdenziale.

Infatti le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 12720 del 29 maggio 2009, componendo un contrasto di giurisprudenza insorto nell’ambito della sezione lavoro, avevano affermato che "La decadenza di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 – come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166 – non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sè considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale".

Recentemente, peraltro, la questione era stata nuovamente rimessa da un collegio della sezione lavoro, con ordinanza interlocutoria depositata il 18 gennaio 2011, n. 1071, alle sezioni unite di questa Corte, sulla base del rilievo che l’interpretazione prevalente non apparirebbe giustificata dal tenore letterale e dalla considerazione delle finalità della norma, la quale riguarderebbe viceversa ogni tipo di azione in materia di prestazioni previdenziali.

Intervenuta, tra l’ordinanza interlocutoria di rimessione alle sezioni unite della Corte e la data dell’udienza avanti a queste ultime, la citata novella di cui al recente D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d) convertito in L. n. 111 del 2011, è stata quindi disposta la restituzione degli atti alla sezione lavoro, sulla base della considerazione della necessità di valutare la persistenza del proposito di investire della questione le sezioni unite, alla luce della valutazione della eventuale incidenza delle norme di legge citate sulla interpretazione dell’art. 47, vigente prima di essa.

2.3 – Ciò premesso, non può non rilevarsi che la nuova disciplina, esprimendo il proposito del legislatore di modificare in materia, con una limitata efficacia retroattiva, la regola preesistente, quale consolidatasi per effetto delle recente pronuncia delle sezioni unite del 2009, conferma indirettamente la corrispondenza di quest’ultima all’originario contenuto dell’art. 47, nel testo vigente fino alla novella del 2011.

L’autorità del precedente arresto interpretativo delle sezioni unite della Corte e l’indiretta conferma della sua correttezza proveniente dallo stesso legislatore convincono in definitiva il collegio della inapplicabilità del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47 prima delle integrazioni apportate del D.L. n. 98 del 2011, art. 38 al caso di richiesta di riliquidazione di prestazioni previdenziali solo parzialmente riconosciute e liquidate dall’ente previdenziale.

Non essendosi la Corte territoriale attenuta a tale regola, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al altro giudice che si atterrà ad essa, provvedendo altresì in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9012 Rinunzie e transazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 5/11 maggio 2009 il Tribunale di Roma rigettava le domande proposte da B.M.B. ed altri litisconsorti nei confronti del datore di lavoro Ina Assitalia S.p.A., volte a computare nella base di calcolo del TFR gli accantonamenti, effettuati nel corso del rapporto, pari ad una percentuale della retribuzione per il finanziamento del trattamento previdenziale integrativo agli stessi spettante.

Avverso tale decisione proponevano appello i soccombenti, sostenendo l’erronea valutazione da parte del Tribunale degli accordi e delle quietanze a saldo prodotte dalla controparte, l’infondatezza dell’eccezione di compensazione sollevata dall’appellata in primo grado, la sussistenza nel merito del diritto alla pretesa azionata.

L’appellata si costituiva e chiedeva il rigetto dell’impugnazione riproponendo le difese e le eccezioni già sollevate in primo grado.

Con sentenza del 4 novembre – 14 dicembre 2010 l’adita Corte d’appello di Roma rigettava il gravame.

A sostegno della decisione osservava che fra l’Azienda e ciascuno dei ricorrenti erano intercorsi accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e successivi atti di quietanza delle competenze di fine rapporto con la corresponsione di un "bonus" aggiuntivo di importo rilevante, comportanti (oltre alla rinuncia del lavoratore ad ogni ulteriore pretesa comunque dipendente dal rapporto) la "compensazione" rispetto ad eventuali rivendicazioni future. Orbene, poichè dagli atti emergeva che "gli importi richiesti in giudizio erano di gran lunga inferiori a quelli ottenuti come bonus all’atto della risoluzione", nulla potevano pretendere i lavoratori, le cui domande erano per ciò stesso da ritenersi infondate.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorrono parte dei lavoratori soccombenti con due motivi. Resiste INA Assitalia S.p.A. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243, 1246 e 1252 c.c., ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, lamentano che i giudici del merito abbiano deciso la causa sulla base dell’eccezione di "compensazione", e sostengono che essi avrebbero dovuto invece accertare "l’esistenza del diritto per cui si controverte", cioè la fondatezza della "pretesa degli odierni ricorrenti di includere nella retribuzione lorda, da utilizzarsi quale base di calcolo del T.F.R., quanto dal datore di lavoro versato ai fini del trattamento previdenziale integrativo", essendo tale accertamento il presupposto per ritenere operativa una compensazione.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata – come accennato in narrativa – ha accertato che la pattuizione intercorsa fra l’Azienda e ciascuno dei ricorrenti – attraverso gli accordi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ed i successivi atti di quietanza delle competenze di fine rapporto con la corresponsione di un "bonus" aggiuntivo di importo rilevante (compreso fra un minimo di Euro 20.000,00 fino ad oltre Euro 70.000,00) – comportava (oltre alla rinuncia del lavoratore ad ogni ulteriore pretesa comunque dipendente dal rapporto) la "compensazione" rispetto ad eventuali rivendicazioni future, essendo l’accordo fra le parti nel senso che le somme relative a tali rivendicazioni avrebbero dovuto comunque essere portate a conguaglio con l’importo del "bonus", e quindi detratte da questo fino a concorrenza. Rilevato altresì che gli importi richiesti nel presente giudizio erano di gran lunga inferiori a quelli ottenuti come bonus all’atto della risoluzione, la Corte d’appello ha conseguentemente ritenuto che la soluzione della questione preliminare, nel senso indicato, fosse determinante ai fini della decisione di rigetto delle domande, restando pertanto assorbita (oltre all’altra questione preliminare circa l’improponibilità per transazione) la questione di merito circa la fondatezza o meno delle pretese dei ricorrenti ad una differenza di trattamento di fine rapporto, considerato che tale vantato credito non avrebbe potuto comunque essere attribuito in quanto il relativo importo avrebbe dovuto essere detratto in ogni caso (cioè, anche nell’ipotesi di riconoscimento del credito) dal maggior importo del bonus.

L’assunto dei ricorrenti – secondo il quale la Corte territoriale avrebbe dovuto invece esaminare comunque la questione di merito, per poi passare a valutare l’eventuale "compensazione" – si pone in contrasto con il principio consolidato – del resto espressamente sancito dall’art. 276 c.p.c., secondo il quale le questioni pregiudiziali di rito o, come nella specie, preliminari di merito (essendo, queste seconde, pacificamente da ricomprendere nella previsione della disposizione richiamata: v. ad es. Cass. 31 gennaio 2011, n. 2254), ove idonee a definire l’intera materia del contendere, devono essere considerare assorbenti e preclusive rispetto all’esame del merito (ex plurimis, Cass. 23 gennaio 2009, n. 1696; Cass. 7 maggio 2004, n. 8720).

Del tutto correttamente, pertanto, la sentenza impugnata – stante il carattere assorbente della questione preliminare, sulla base della quale la controversia è stata definita – non ha esaminato il merito delle pretese dei ricorrenti, posto che tale esame sarebbe stato "superfluo" (cfr. Cass. n. 8720 del 2004). Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1241, 1242, 1243, 1246 e 1252 c.c., in correlazione con l’art. 1322 nonchè 1362 e segg. c.c. e di ogni principio e norma in tema di interpretazione e qualificazione del contratto e del negozio giuridico con riferimento alla ritenuta operatività della compensazione nelle scritture private intercorse fra le parti e riportate in atti, nonchè insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio, lamentano che i giudici del merito abbiano ritenuto operante, nel caso, la compensazione, pur in mancanza del requisito della "coesistenza delle rispettive obbligazioni" ed abbiano "aggirato il discorso sulla configurabilità o meno di rinunce consapevoli e/o transazioni da parte del lavoratore nel caso di specie", non rilevando che gli accordi intercorsi fra le parti avevano "la sostanza di un negozio giuridico, con il quale i lavoratori rinunciano a incassare delle somme inerenti a diritti patrimoniali"; reiterano, inoltre, le difese svolte nei ricorsi in appello, circa la insussistenza di rinunce e transazioni ai diritti in oggetto, la "fondatezza della domanda", i "pronunciamenti della Corte Costituzionale", la "eccezione di prescrizione".

Il motivo – che sotto questo secondo profilo riguarda questioni non affrontate dalla sentenza impugnata perchè assorbite dalla soluzione adottata, è, sotto il primo, da ritenersi infondato.

Invero, la Corte d’appello ha accertato la legittimità della pattuizione intercorsa fra l’Azienda e ciascuno dei ricorrenti, richiamandosi all’orientamento di questa Corte, la quale, pronunciandosi in fattispecie analoga alla presente – relativa ad un atto di risoluzione consensuale con erogazione di somma aggiuntiva, provvisto di una clausola con cui il lavoratore dava "atto che tale somma viene corrisposta in aggiunta alle normali competenze di fine lavoro, con il patto espresso ed essenziale che dovrà comunque essere computata fino a concorrenza con quanto dovesse risultare riconosciuto dovuto a qualsiasi titolo per effetto dello svolgimento o della risoluzione dell’intercorso rapporto di lavoro" – ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola da parte dei giudici del merito, circa la "esistenza di una volontà delle parti di porre termine al rapporto di lavoro, riconoscendosi al lavoratore una somma, ulteriore ed aggiuntiva rispetto a quanto dovutogli per spettanze di fine rapporto, avente una duplice e alternativa funzione: da un lato, di liberalità, per l’eventualità che, in dipendenza del rapporto e della sua risoluzione, null’altro fosse dovuto al dipendente rispetto a quanto già liquidatogli; dall’altro, di anticipazione su eventuali future differenze che dovessero risultare ancora dovute, venendo, quindi, la liberalità in concreto a sussistere se e nella misura in cui non fossero emerse altre poste debitorie del datore di lavoro" ( Cass. n. 22068/2007). Questa Corte, in tale sentenza, ha altresì condiviso il rilievo della pronuncia di merito (ripreso dalla sentenza qui impugnata) sul punto che "trattasi di convenzione lecita, non incidente in alcun modo su diritti indisponibili del lavoratore, il quale, da un lato, non rinuncia ad alcunchè, in quanto può comunque rivendicare quanto eventualmente ancora dovutogli e conseguirlo, salvo a detrarre la somma già ricevuta; dall’altro, riceve immediatamente un importo che potrà comunque ritenere, nell’eventualità che null’altro risultasse a suo credito"; ed ha condiviso anche l’altro rilievo della sentenza confermata secondo il quale anche a voler attribuire all’erogazione aggiuntiva la funzione di incentivo all’esodo (ed è questo appunto il caso qui in esame, secondo il motivato accertamento della sentenza qui impugnata) – la soluzione non muterebbe, perchè "costituendo anche l’incentivo all’esodo un’attribuzione non imposta da alcuna norma inderogabile, pure in relazione alla stessa ben poteva operare la pattuizione che obbliga ad imputarne l’importo a conguaglio, fino a concorrenza di eventuali differenze che risultassero eventualmente spettanti al lavoratore, con conseguente esclusione del carattere di mera liberalità della dazione" (cfr. Cass. n. 22068/2007, cit.).

Tale orientamento si pone, del resto, in linea con pregresse pronunce di legittimità (richiamate dalla stessa sentenza di Cassazione del 2007), ed in particolare con Cass. 10 marzo 1965, n. 392, per la quale parimenti "nulla vieta che una determinata somma, non avente carattere di mera liberalità, che sia versata dall’imprenditore al lavoratore all’atto della cessazione del rapporto in più rispetto a quanto dovutogli per diritti dipendenti dal rapporto stesso, possa essere imputata a conguaglio, fino alla concorrenza della somma stessa, di quelle eventuali differenze di liquidazione che risultassero in un secondo momento spettanti al lavoratore, trattandosi di convenzione indubbiamente lecita, che non incide su diritti indisponibili", e di Cass. 21 febbraio 1978, n. 860, che conferma lo stesso principio sia pure con riguardo ad erogazione aggiuntiva corrisposta "con l’espresso titolo di liberalità".

Va soggiunto che il motivo di ricorso in esame non è tale da inficiare l’accertamento del contenuto dell’accordo negoziale fra le parti, così come argomentato dalla Corte territoriale e non apporta elementi idonei ad infirmare la soluzione di piena validità dell’accordo, risultante dalla giurisprudenza di questa Corte alla quale la sentenza impugnata si è conformata: tale non potendo considerarsi – come correttamente osservato dalla difesa della Società – nè il richiamo al principio di "coesistenza" fra i due debiti (valevole per la compensazione in senso tecnico e non per quella – come nella specie – in senso improprio, concernente, cioè, un conguaglio fra due partite delle quali l’una, ossia il bonus aggiuntivo, è espressamente prevista dalle parti come riducibile per detrazione in relazione al concordato conguaglio con eventuali future rivendicazioni) nè il richiamo alla disciplina delle rinunce e transazioni del lavoratore, superata dall’accordo in esame, come chiarito dalla richiamata giurisprudenza.

Per quanto precede il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 40,00 oltre Euro 5.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 13-01-2011, n. 43

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 25.6.2001, D.L. e P.M. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordine di demolire un manufatto abusivo, impartitogli il 14.5.2001 dal Comune di Santeramo in Colle con atto n. 11 prot. n. 6827.

A sostegno del gravame, gli interessati deducono:

– l’ordine non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;

– benchè siano passati 7 anni, si tacciono le ragioni di interesse pubblico che giustificano la demolizione di opere difformi dalla concessione edilizia rilasciata nel 1994;

– i manufatti abusivi sono stati sequestrati dal Giudice penale.

Orbene va precisato, in linea di fatto che, a dover essere abbattute non sono opere risalenti a molti anni addietro al punto da dover essere giustificata l’ingiunzione con l’esistenza di un interesse pubblico attuale alla loro rimozione, ma – per ammissione degli stessi ricorrenti (a pag. 2 dei motivi aggiunti) – manufatti eseguiti in difformità dalla concessione di edilizia di ristrutturazione n. 510/C del 14.4.1999.

Per tale motivo non si pone nemmeno la questione sollevata dagli interessati e trova senz’altro applicazione nella fattispecie in esame la regola generale, secondo cui, in caso di ordine di demolizione di opere abusive, atto vincolato al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non occorre una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

Inoltre, trattandosi di atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore, il provvedimento di demolizione non doveva essere preceduto dall’avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, onere partecipativo che comunque era stato adempiuto con la notifica il 12.2.2001 dell’ordine di sospensione dei lavori che ha preceduto l’ingiunzione.

Peraltro, l a circostanza che il fabbricato da abbattere, costituito da un piano interrato e un piano rialzato, era sottoposto a sequestro penale non ostava – secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso da questo Tribunale (sede di Bari, Sez. III, 19/02/2007, n. 469) – all’adozione dell’ordine di demolizione, potendosi domandare motivatamente all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile al fine di ottemperare al predetto ordine.

Pertanto, sono senza pregio e censure di illegittimità formulate avverso la diffida a demolire 3.5.2001.

Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 26.9.2002, D.L. e P.M. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale delle opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione non eseguito dai responsabili dell’abuso.

Deducono i ricorrenti che, diversamente da quanto risulta dalla relata di notifica, l’ordine non è stato notificato a M.P. e, comunque, non è stato sottoscritto dal consegnatario; inoltre, ad accertare la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione è stato il solo Corpo dei Vigili Urbani; in ogni modo, con l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può essere sanzionata l’esecuzione abusiva di opere di ristrutturazione.

Ciò premesso, considera il collegio che le circostanze di fatto attestante nel verbale del messo notificatore, assistito da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso dell’effettuazione della notifica alla sig.ra M.P.. Inoltre, l’omessa apposizione della firma del consegnatario sulla copia del provvedimento notificato ai sensi dell’art. 3 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, è irrilevante, trattandosi di una irregolarità che non incide sull’obbligo incombente sul consegnatario di immediata consegna dell’atto al suo destinatario e, quindi, sulla presunzione di conoscenza da parte di quest’ultimo dell’atto notificato (Cons. Stato, 1997, I, 790).

Inoltre, quelli da demolire siano stati degli interventi di ristrutturazione edilizia da sanzionare nei modi descritti dall’art. 33 dpr n. 380/2001, non possibili perciò della sanzione dell’acquisizione gratuita comminata nel precedente art. 31, è una circostanza dichiarata dai ricorrenti che tuttavia non hanno offerto alcun concreto elemento di prova a sostegno della loro affermazione.

La censura, del tutto generica, deve essere dichiarata, perciò, inammissibile (cfr T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 19 novembre 2009, n. 5097).

– Secondo autorevole insegnamento (da ultimo, Cass. Sez. 3", 29 gennaio 2004, n. 8153 e 17 ottobre 2002, n. 40504), l’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune non si verifica per il solo fatto dell’omessa demolizione entro il termine di novanta giorni, ma occorre che il Comune proceda al formale accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire da parte del responsabile dell’abuso.

Di qui – ha altresì precisato la giurisprudenza – la necessità di tenere distinto il provvedimento, con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, dall’attività di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (ossia del presupposto del provvedimento di acquisizione).

Secondo l’avviso costante del giudice amministrativo, l’atto d’accertamento dell’inottemperanza, spiegando il duplice effetto costitutivo di legittimare il Comune all’immissione in possesso del manufatto illecito ed alla trascrizione del titolo d’acquisto nei registri immobiliari, ha natura provvedimentale (e, come tale, è immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo) e non meramente ricognitiva, stante l’autonomo apprezzamento che residua in capo alla p.a. in ordine, sia al presupposto dell’inottemperanza, sia alla determinazione d’acquisire, o meno, al patrimonio comunale porzioni di area scoperta contigue a quella di sedime e funzionalmente omogenee a quest’ultima (Cons. Stato, sez. V, 9/11/1998, n. 1595).

Il mero verbale di constatazione dell’inadempienza, redatto dalla polizia municipale, si configura, perciò, quale atto endoprocedimentale, dovendo la determinazione (della quale la legge consente la trascrizione) di acquisizione del bene alla mano pubblica adottata dall’organo dell’ente dotato della relativa potestà autoritativa essere proceduto da un apposito atto procedimentale di accertamento della inottemperanza emesso dall’Organo competente.

Deve pertanto condividersi che profilo di doglianza articolato dai ricorrenti muovendo dalla constatazione che l’impugnata ordinanza di acquisizione risulta adottata sulla base del solo atto di accertamento ricognitivo emesso dal Comando di Polizia municipale.

– In definitiva, alla stregua delle su esposte considerazioni, va respinto il ricorso principale, mentre vanno accolti, nei termini innanzi esposti, i motivi aggiunti e, per l’effetto, va annullata l’ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune di Santeramo in Colle n. i l/U.T. prot. n. 7633 del 7.6.2002.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e accoglie i motivi aggiunti nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune di Santeramo in Colle n. i l/U.T. prot. n. 7633 del 7.6.2002.

Spese irripetibili

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente, Estensore

Vito Mangialardi, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.