Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5265 Arbitrato irrituale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 12/4/2001 il tribunale di Trapani rigettava l’opposizione proposta dal Comune di Calatafini Segesta avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato al detto Comune di pagare L. 127.991.924 all’architetto G.V.M. a titolo di compenso professionale per la progettazione di un palazzetto dello sport.

Il tribunale disattendeva la preliminare eccezione di incompetenza del giudice ordinario, sollevata dall’opponente, rilevando che la clausola compromissoria convenuta nel contratto doveva ritenersi "tamquam non esset" perchè, pur essendo vessatoria, non era stata specificamente approvata per iscritto a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c..

Il Comune di Calatafini Segesta proponeva appello sostenendo che il tribunale aveva errato nel ritenere vessatoria la clausola contenuta nel disciplinare sottoscritto dalle parti che non poteva essere definito un contratto per adesione.

Con sentenza 13/10/2004 la corte di appello di Palermo, in riforma dell’impugnata decisione, dichiarava improponibile davanti al giudice ordinario la domanda proposta dall’architetto G.V.M. volta ad ottenere la liquidazione del compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico conferito con il disciplinare sottoscritto il 30/10/1991 essendo la controversia oggetto di arbitrato irrituale. Osservava la corte di appello: che la convenzione in esame non poteva essere definita "per adesione" non essendo stata predisposta da un contraente "più debole" ed apparendo scaturita dalla libera volontà di entrambe le parti; che peraltro, secondo costante giurisprudenza, solo la clausola compromissoria istitutiva di un arbitrato rituale era soggetta all’obbligo di specifica approvazione scritta ex artt. 1341 e 1342 c.c.: che tale non poteva essere considerata la clausola in questione; che nella specie le parti avevano inteso demandare agli arbitri non una funzione sostitutiva di quella del giudice, bensì la soluzione di possibili controversie mediante un negozio di accertamento; che la mera modalità di nomina di arbitri secondo i criteri previsti dal codice di rito, in assenza di qualsiasi altro elemento denotante la volontà delle parti di pervenire ad un lodo suscettibile di esecutività e di comporre la vertenza attraverso la pronuncia di un collegio arbitrale, non poteva ritenersi dato sufficiente per affermare che i contraenti, con la clausola di cui all’art. 20 del disciplinare, avessero inteso istituire un arbitrato rituale sicchè nel dubbio doveva optarsi per l’arbitrato irrituale: che quindi, in accoglimento dell’appello, doveva dichiararsi improponibile la domanda avanzata dalla G. dinanzi al giudice ordinario, con conseguente dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto dal Comune di Calatafini Segesta.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo è stata chiesta da G.V.M. con ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Calatafini Segesta.
Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso G.V.M. denuncia violazione di norme di diritto e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello non ha tornito alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il contratto stipulato tra essa ricorrente ed il Comune di Calatafini Segesta era stato formato in esito a trattative negoziali e non attraverso l’accettazione di uno schema già predisposto. Al riguardo l’onere della prova incombeva sul detto Comune che non ha assolto a tale onere. La motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata è pertanto contestabile e censurabile. Infatti la convenzione in questione presenta i caratteri propri del contratto per adesione. Caratteristica di tale contratto è la predisposizione del suo contenuto da parte del Comune essendosi essa G. limitata prestarvi adesione. La corte di appello non ha valutato che il contratto in questione era stato redatto su modello prestampato predisposto dal Comune e usualmente utilizzato per il conferimento di incarichi di progettazione a professionisti esterni all’amministrazione. La clausola compromissoria prevista dall’art. 20 del disciplinare rientra quindi nell’ipotesi normativa di cui all’art. 1341 c.c., con conseguente nullità per la mancanza della necessaria approvazione per iscritto.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.

Occorre al riguardo osservare che, come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha ritenuto infondata la tesi della G. – accolta dal giudice di primo grado – circa l’asserita nullità della clausola compromissoria contenuta nell’art. 20 del disciplinare sottoscritto dalle parti. La corte di merito è pervenuta a detta conclusione per le seguenti due distinte ed autonome ragioni ciascuna idonea da sola a reggere sul punto la decisione impugnata: a) perchè la convenzione in questione – scaturita dalla libera volontà di entrambe le parti – non era stata predisposta dal committente Comune e non era stata sottoscritta dalla G. come contraente più debole per cui non poteva essere definita "per adesionem"; b) perchè con la clausola di cui all’art. 20 del disciplinare le parti avevano inteso istituire un arbitrato irrituale per cui non era necessaria l’approvazione per iscritto di detta clausola.

Contro l’argomentazione sub b) la ricorrente non ha formulato alcune censura – al fine della dedotta necessità della approvazione per iscritto della clausola in esame – per cui soccorre il noto principio secondo cui se una sentenza (o un capo di essa) è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche tra loro indipendenti, tutte debbono essere investite dal ricorso. In mancanza, poichè anche una sola di esse è idonea a giustificare la decisione, l’impugnazione relativa alle altre deve ritenersi inammissibile posto che anche la sua eventuale fondatezza non varrebbe a scalfire la pronuncia di cui si chiede l’annullamento.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce che, ove ritenuta valida la clausola compromissoria pur in mancanza di approvazione specifica, l’eccezione di arbitrato irrituale può essere sollevata dalla parte interessata la quale ben può rinunciare ad avvalersene anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso. Lo strumento dell’arbitrato è infatti alternativo e non esclusivo alla devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria. Quindi adire l’autorità giudiziaria prima della devoluzione della controversia agli arbitri assume il valore di atto unilaterale di uno dei contraenti di rinuncia alla competenza arbitrale.

Il motivo è manifestamente infondato posto che, come questa Corte ha avuto modo di precisare in una fattispecie simile a quella in esame, l’improponibilità della domanda, in conseguenza di compromesso per arbitrato irrituale, è rilevabile solo in presenza di eccezione della parte convenuta. Detto compromesso, pertanto, non esclude la possibilità di introdurre la domanda con ricorso per decreto ingiuntivo, nè osta all’adozione di tale provvedimento, ferma però restando la facoltà dell’intimato di chiedere ed ottenere la dichiarazione di quella improponibilità dal giudice dell’opposizione (sentenza 9/7/1989 n. 1989).

L’improponibilità della domanda inerente ad un rapporto contrattuale, per effetto di una clausola che demandi ad arbitri irrituali la definizione della relativa controversia, resta infatti esclusa solo qualora sia ravvisabile una rinuncia di entrambe le parti (e non di una sola di esse) ad avvalersi della clausola medesima, come ne caso in cui la suddetta improponibilità non sia stata eccepita davanti ai giudici del merito. Nella fattispecie in esame, invece, l’eccezione di proponibilità della domanda è stata tempestivamente e ritualmente sollevata dal Comune resistente con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla ricorrente.

Va infine rilevata l’inammissibilità, sotto un duplice profilo, dei motivi di ricorso n. 3, 4. 5 e 6 che la G. – come dalla stessa espressamente precisato – ha sviluppato per "completezza argomentativa" ed aventi ad oggetto tutte le censure mosse dal Comune avverso la sentenza di primo grado e non esaminate dalla corte di appello avendo questa accolto il preliminare motivo di gravame relativo all’eccepita improponibilità della domanda per l’esistenza di una clausola compromissoria istitutiva di un arbitrato irrituale.

E’ evidente, da un lato, che la ricorrente non ha alcun interesse a dolersi di tale omessa pronuncia spettando eventualmente solo al Comune il potere di denunciare il mancato esame delle censure mosse alla pronuncia di primo grado.

D’altro lato è appena il caso di rilevare che, come è noto, in tema di giudizio di cassazione, sono inammissibili le censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni sulle quali il giudice di appello (come appunto nella specie) non si è pronunciato, ritenendolo (implicitamente o espressamente) assorbite avendo attinto la ratio decidendi da altre questioni di carattere preliminare e decisivo, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione; pertanto, esse possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio in caso di cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Per la sussistenza di giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, della natura della controversia e delle questione trattate, nonchè del contrasto tra le pronunzie rese nei gradi di merito – le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-10-2010) 18-02-2011, n. 6212 Nullità e sanatoria

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Montepulciano ha proposto ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace del luogo che aveva dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio nei confronti di C.A., C.E. e M.C. per generidtà dell’imputazione, deducendo l’abnormità del provvedimento per la regressione del procedimento.

2.- Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha avuto modo di affermare che non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento dichiari la nullità per genericità dell’imputazione del decreto di citazione a giudizio e ordini conseguentemente la restituzione degli atti al pubblico ministero (Cass., sez. 1, 08 maggio 2009, n. 22382) in quanto costituisce pur sempre un potere riconosciuto al giudice. Inoltre non determina una indebita stasi del procedimento dovendo il PM procedere alla indicazione degli elementi di fatto che precisano l’imputazione.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 11-02-2011) 04-03-2011, n. 8719

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 30 marzo 2010, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città il 17 dicembre 2009, ha ridotto la pena inflitta a V.M. in ordine al reato di rapina e proto di taglierino al medesimo contestati ad anni due e mesi due di reclusione ed Euro 500,00 di multa.

Propone ricorso per Cassazione personalmente l’imputato il quale lamenta vizio di motivazione in riferimento alla valutazione del quadro probatorio, deducendone la inconsistenza alla luce, anche, di varie carenze prospettate in merito alla attività di indagine espletata.

Il ricorso è palesemente inammissibile in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre tematiche ampiamente scandagliate nel giudizio di appello, con particolare riferimento tanto alle caratteristiche della impronta rilevata in occasione del contestato episodio delittuoso che in merito al riconoscimento dell’imputato.

Riproposizione di tematiche alle quali non ha fatto seguito alcuna specifica censura in ordine alle coerenti argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, al punto da rendere, dunque, generici i motivi posti a fondamento del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-05-2011, n. 12032 Atto d’appello

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 9 novembre 2005, C.M., titolare dell’omonima ditta, ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 303 del 21 aprile 2005 della Corte di appello dell’Aquila, che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva respinto la sua domanda di condanna di N.R. al pagamento della somma di Euro 5.504,81 a titolo di corrispettivo di lavori edili eseguiti presso la sua proprietà, avendo ritenuto il giudice di secondo grado che la ditta attrice non avesse provato che i suddetti lavori fossero stati effettivamente commissionati dal convenuto, N.R. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per non avere, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’appellata, dichiarato inammissibile l’appello proposto dal N. per genericità dei motivi di impugnazione, essendosi la parte appellante limitata alla mera riproposizione delle eccezioni e difese esposte in primo grado, senza dedurre specifici motivi di censura avverso le ragioni poste a fondamento della pronuncia di primo grado.

Il motivo è fondato.

Costituisce orientamento costante di questa Corte, che il Collegio condivide, che il requisito della specificità dei motivi di appello, espressamente richiesto dall’art. 342 c.p.c., comma 1, integra una condizione essenziale dell’atto di impugnazione, posto che la relativa funzione, non rappresentando il giudizio di appello un nuovo giudizio, è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, investendo il giudice del gravame del potere di riesaminare, sulla base delle critiche svolte dall’appellante, le questioni di cui questi lamenta l’erronea definizione. La specificità dei motivi di appello esige, in particolare, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico- giuridico delle prime. Ne deriva che, nell’atto di appello, alla parte volitiva, volta ad ottenere la riforma in tutto o in parte della decisione di primo grado, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice;

non è pertanto sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare peraltro con la motivazione della sentenza impugnata, senza che possa bastare, a tal fine, il mero richiamo alle difese ed alle argomentazioni già svolte nel precedente grado di giudizio (Cass. n. 8771 del 2010; Cass. N 9244 del 2007).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha disatteso questi principi.

L’esame dell’atto di impugnazione proposto dal N., consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunciato, dimostra infatti che con esso la parte aveva sì lamentato il rigetto ad opera del primo giudice delle eccezioni di decadenza della riassunzione del processo dopo l’interruzione (recte:

di intervenuta estinzione del processo) e di difetto di legittimazione attiva (recte: di mancanza di titolarità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio), ma non aveva accompagnato tali censure da alcuna critica alla decisione impugnata, attaccando le argomentazioni addotte dal primo giudice a sostegno della conclusione accolta, che nemmeno venivano riprodotte. L’atto di gravame, invero, esprime doglianze generiche, lamenta che la sentenza è erronea, ingiusta, carente di motivazione, ma non solleva critiche precise e specifiche, non illustra le ragioni per cui la pronuncia impugnata deve essere riformata, facendo un mero e generico rinvio, senza riprodurle, alle argomentazioni dedotte negli atti difensivi di primo grado.

La lettura dell’atto di appello dimostra, così, che tale atto era da ritenersi inammissibile, non essendo stati con esso sollevati motivi specifici di censura avverso la sentenza di primo grado.

Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto. il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, si dichiara assorbito.

La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con coseguente declaratoria di inammissibilità dell’appello avanzato da N.R..

Le spese del giudizio di secondo grado e di quello di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;

cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’atto di appello proposto da N.R. avverso la decisione di primo grado; condanna il N. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.500, di cui Euro 200 per spese ed Euro 900 per diritti, per il giudizio di secondo grado ed in Euro 800, di cui Euro 200 per esborsi, per il giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.