T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 30-03-2011, n. 2804

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la verificazione disposta dal T.a.r. ha appurato che – come anche asserito dalla perizia di parte – la iperbilirubinemia del ricorrente ha valori minimi e compatibili con l’arruolamento;

Considerato che da ciò risulta la fondatezza della principale censura del ricorso, la quale afferma la erroneità del giudizio di inidoneità;

Considerato che pertanto il ricorso risulta fondato; e che, per l’effetto, va annullata l’impugnata determinazione di inidoneità;

Considerato che le spese, che il Collegio liquida in Euro 1.500,00, seguono la soccombenza ai sensi dell’art. 91 del Codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso in epigrafe.

Per l’effetto, annulla l’impugnata determinazione di inidoneità.

Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di giudizio di parte ricorrente.

Liquida dette spese in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 19-04-2011, n. 3428 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorso è volto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di autorizzazione al rientro in Italia ai sensi dell’art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998.

L’impugnato decreto risulta adottato sul presupposto che il nulla osta al lavoro subordinato risulta privo di validità giuridica ai sensi dell’art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione dello stesso.

La censura è fondata.

Osserva il Collegio come la motivazione adottata dalla Amministrazione non chiarisce le ragioni sottostanti al diniego di rilascio di speciale autorizzazione, non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dalla stessa.

L’Amministrazione, infatti, si limita a richiamare il disposto di cui all’art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 senza in alcun modo evidenziare la concreta sussistenza della permanente disponibilità, in capo alla società Te.Gi. s.a.s., alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato.

L’Amministrazione, dunque, omette di motivare in ordine alle ragioni ostative del rilascio della istanza ex art. 13 non valorizzando la concreta sussistenza di elementi idonei alla positiva valutazione della istanza del ricorrente anche avuto riguardo alla prospettata circostanza relativa all’incolpevole decorso del termine semestrale connesso all’iter procedimentale relativo al visto di ingresso presso l’Ambasciata italiana all’estero.

Osserva il Collegio come il provvedimento di espulsione non può costituire di per sé ragione sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, atteso che lo stesso Legislatore ha previsto la possibilità per gli stranieri espulsi dal territorio nazionale di presentare istanza di autorizzazione ex art. 13 D.Lgs. n. 286/1998.

D’altra parte, nemmeno il nullaosta al lavoro subordinato di cui all’art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 può costituire presupposto della speciale autorizzazione ex art. 13, comma 13 D.Lgs. n. 286/1998, per cui la sua opposizione in tale sede appare da un lato inconferente dall’altro non consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione

Ancora, occorre anche rilevare come l’odierno ricorrente: a) aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato e non ha potuto fare ingresso in Italia per il diniego di visto da parte del Consolato Italiano; b) sussiste ancora la disponibilità, da parte della Te.Gi S.a.s., alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato.

Il ricorso, conseguentemente, per tali ragioni, deve essere accolto e, per l’effetto, va annullato l’impugnato rigetto della istanza di concessione della speciale autorizzazione al rientro in Italia, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 10-05-2011, n. 407 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto ingiuntivo n. 158/98 il tribunale di Latina ingiungeva al comune di San felice Circeo di pagare in favore degli ingegneri Vincenzo Ceccarelli e G.M. la somma di Lit 251.470.254 oltre Lit 2.045.000 per diritti di visto, IVA e contributo integrativo nelle misure di legge nonché gli interessi legali fino al giorno dell’effettivo soddisfo, le spese, competenze ed onorari della procedura che liquida le Lit 229.700 per spese, Lit 1.300.000 per competenze e Lit 1.840.000 per onorari oltre cassa avvocati, IVA e rimborso spese generali.

Il comune proponeva opposizione avverso detto decreto ingiuntivo e la causa, pendente dinanzi al tribunale di Latina, R.G. 2065/98, veniva cancellata dal ruolo con provvedimento del 3 luglio 2008. Il citato decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo con provvedimento del 13 luglio 2010 e munito di formula esecutiva il 14 luglio 2010, veniva nuovamente notificato al comune il 19 luglio 2010. I signori O.Z., G.C., A.C., quali eredi di C.V., deceduto il 7 novembre 2008, nonché G.M., con atto di precetto del 25 novembre 2010, notificato il 6 dicembre 2010, intimavano al comune, in virtù del suddetto titolo esecutivo, il pagamento della complessiva somma di euro 214.867,77. Il comune non provvedeva al pagamento della indicata somma. Con atto di costituzione in mora del 17 dicembre 2010, notificato il 21 dicembre 2010, gli esponenti intimavano il comune al pagamento che tuttavia non risulta ad oggi avere ancora provveduto.

Nella pubblica udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Sussistono tutti i presupposti di legge per accogliere il ricorso in ottemperanza e per condannare il Comune di San felice Circeo a dare piena esecuzione al decreto ingiuntivo n. 158/98 del tribunale di Latina, nel termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Si nomina sin da ora il prefetto di Latina quale commissario ad acta, o un suo delegato, che si insedierà entro cinque giorni dalla scadenza del termine predetto e, verificato l’inadempimento dell’amministrazione, adotterà tutti gli atti necessari per l’ottemperanza entro il termine perentorio di 30 giorni. Il compenso verrà successivamente liquidato con decreto del relatore. Le spese della presente controversia si liquidano forfettariamente in Euro 1000, e si pongono a carico della parte soccombente.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui motivazione. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese che si liquidano in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-04-2011) 25-05-2011, n. 20902

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.S. ricorre avverso la sentenza 29.4.10 della Corte di appello di Genova che ha confermato quella in data 6.6.07 del Tribunale di Chiavari con la quale è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all’art. 495 c.p..

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) per avere la Corte genovese ritenuto legittimo il provvedimento con il quale il tribunale aveva aperto il dibattimento e pronunciato sentenza nei confronti dell’imputato senza la presenza del difensore di fiducia, impedito a comparire e nominato pochi giorni prima della data dell’udienza, mentre la nomina del difensore di ufficio aveva inciso negativamente sulla effettiva esplicazione del diritto di difesa in quanto privo della adeguata conoscenza degli atti processuali.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in quanto l’imputato, pur riconosciuto seminfermo di mente al momento della commissione dell’omicidio della propria compagna, avvenuto poche ore prima della commissione del reato de quo, non era stato ritenuto al momento dell’interrogatorio in stato confusionale tale da non rendersi conto di fornire una dichiarazione falsa circa i propri precedenti penali, anche perchè in quella stessa circostanza aveva ammesso l’esistenza di carichi pendenti a suo carico e comunque non risultava dalla lettura del verbale dell’interrogatorio del 23.9.04 che rispetto alla domanda concernente i propri precedenti lo stesso fosse stato reso pienamente edotto di non essere obbligato a rispondere, così come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 108/76.

Con motivi aggiunti pervenuti alla cancelleria di questa sezione l’1.4.11, il difensore del ricorrente ha insistito nella richiesta di annullamento della sentenza impugnata, sottolineando, circa l’eccezione di nullità per violazione del diritto di difesa, che il giudizio di appello si era svolto nonostante sia il difensore di fiducia che quello di ufficio avessero reiterato la richiesta di rinvio previa concessione di un termine a difesa e, nel merito, che quello dell’imputato era stato un comportamento dettato da errore di fatto, ex art. 47 c.p., determinato da colpa, con conseguente esclusione della punibilità atteso che il reato di cui all’art. 495 c.p. è punito solo a titolo di dolo.

Osserva la Corte che le doglianze dell’imputato, meramente reiterative di quelle già avanzate in sede di appello, sono da ritenersi infondate.

Con motivazione congrua ed esente da vizi di illogicità, la Corte genovese ha infatti evidenziato, quanto alla prima censura, la ritualità del dibattimento di primo grado essendo la nomina del difensore di fiducia del B., avv. Pepe, avvenuta 15 giorni prima dell’udienza del 6.6.07, fissata dal giorno 7.2.07, mentre la data della concomitante udienza – dedotta quale impedimento nell’istanza di rinvio – era stata fissata il 23.5.07 e costituiva quindi impegno sopravvenuto e non prioritario, in quanto nel presente procedimento l’imputato era detenuto per omicidio.

Inoltre – evidenzia questa Corte – dal verbale dell’udienza del 6.6.07 non risulta la richiesta di un termine a difesa avanzata dall’Avv. Enrico Razzaboni, nominato difensore di ufficio dell’imputato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4 ma soltanto una sollecitazione avanzata dal medesimo al tribunale di accoglimento dell’istanza di rinvio fatta pervenire dall’avv. Pepe, legittimamente disattesa dal giudice per le ragioni sopra rappresentate.

Quanto al secondo motivo, i giudici territoriali hanno sottolineato come non vi fossero elementi per ritenere che al momento dell’interrogatorio il B. si trovasse in stato confusionale, poichè il detto incombente era stato espletato diverse ore dopo che l’imputato si era costituito ed a tutte le domande egli aveva risposto in maniera corretta, solo relativamente a quella concernente l’esistenza di precedenti penali avendo risposto in maniera contraria al vero (l’imputato aveva infatti riportato ben sei condanne, di cui solo tre per reati poi depenalizzati), ma non a quella circa l’esistenza di pendenze a suo carico, per cui era stato consapevole di rendere dichiarazioni non veritiere che, nella sua ottica – hanno condivisibilmente affermato i giudici genovesi -, potessero comportargli un beneficio immediato come quello del presentarsi dinanzi all’autorità procedente immune da precedenti penali.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.