Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-05-2011) 16-09-2011, n. 34275

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Svolgimento del processo

I ricorrenti di cui in epigrafe impugnano per cassazione la sentenza ivi indicata, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., che ha loro applicato le pene per i reati ascritti e/o riqualificati, circostanziati e unificati, secondo la concorde richiesta delle parti. M., C. e F. lamentano la mancata motivazione sull’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e deducono che la riqualificazione del peculato in truffa ex art. 640 bis c.p., in una alla concessione delle attenuanti generiche, avrebbe comunque imposto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Pepe denuncia la mancata rilevazione dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Silvestri lamenta la mancata motivazione sull’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e deduce che il delitto di concussione andava riqualificato in truffa ex art. 640 bis c.p., con conseguente estinzione del reato per prescrizione.

Motivi della decisione

Il collegio premette che l’applicazione della pena su richiesta delle parti è un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla concorrenza di circostanze , sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua il giudice ha il potere dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla dopo aver accertato che non emerge in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p..

Ne consegue che – una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 c.p.p. – l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie perchè essi sono coperti dal patteggiamento. Tanto premesso il Collegio osserva che i ricorsi sono inammissibili, in quanto:

– denunciano insussistenti vizi motivazionali della sentenza impugnata, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è adeguata a quanto contenuto nell’accordo tra le parti in punto qualificazione dei fatti, giudicandola esatta, e ha formalmente escluso la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in tal modo adempiendo adeguatamente ai controlli demandatigli e all’obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti (Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez. un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998, Messina);

– invocano inammissibilmente una prescrizione conseguente ai raggiunti termini dell’accordo, laddove, come affermato e ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5 del 28.05.97, Lisuzzo; sent. n. 3, del 25.11.98, Messina; sent. n. 18 del 21.06.2000, Franzo), nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta: – il compito del giudice è quello di accertare, sulla base degli atti – e, quindi, non nell’accordo strumentale per l’applicazione della pena – se esistono le condizioni per il proscioglimento e, in caso negativo, se è esatto il quadro nel cui ambito le parti hanno determinato la pena; – dopo l’ingresso nella seconda delle fasi descritte, i poteri del giudice restano inevitabilmente condizionati dalla peculiare natura strutturale e funzionale del procedimento nonchè dallo specifico contenuto delle pattuizioni delle parti, con la conseguenza che, da un lato, egli non può più essere restituito nell’esercizio di un potere che ha già consumato e, dall’altro, e correlativamente, il procedimento di applicazione della pena non ammetterà che due epiloghi soltanto:

l’accoglimento ovvero il rigetto dell’accordo intervenuto tra le parti. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-05-2011) 03-10-2011, n. 35722 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 16 giugno 2010, la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, emessa a seguito di giudizio abbreviato il 21 ottobre 2009, con la quale l’imputato era stato condannato, per il delitto di cui all’art. 81 c.p., comma 2, art. 600 quater c.p., commi 1 e 2, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche reputate equivalenti all’aggravante contestata, per avere consapevolmente acquisito e detenuto un’ingente quantità di materiale pedopornografico.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, per manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello avrebbe basato la sussistenza dell’aggravante sul falso presupposto che tutti i (e non solo alcuni dei) supporti informatici sequestrati contenessero materiale pedopornografico.

Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile, perchè proposto per un motivo manifestamente infondato.

Il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità, muovendo dall’assunto che la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del fatto che solo 23 dei 75 ed sequestrati contenevano materiale pedopornografico.

Tale assunto è palesemente erroneo.

Dalla semplice lettura della sentenza impugnata risulta evidente che il giudice di secondo grado, nel ritenere sussistente detta circostanza aggravante, non ha affatto basato il suo convincimento sul presupposto che tutti i supporti informatici sequestrati contenessero materiale pedopornografico. La Corte ha, infatti, affermato – con argomentazione pienamente coerente sul piano logico – che il materiale pedopornografico è contenuto in 23 dei 75 ed sequestrati, oltre che in un hard disk con foto e filmati, e che tale materiale deve essere considerato di ingente quantità, perchè: a) "il CD rappresenta un supporto provvisto di memoria in grado di trattenere un gran numero di immagini"; b) l’imputato ha ammesso che i ed contengono materiale pedopornografico, raccolto nel corso degli anni, circostanza che "qualifica come di grande rilievo l’attività di memorizzazione" del materiale.

Ne deriva la manifesta infondatezza del motivo di doglianza prospettato.

2. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-04-2012, n. 5230 Danno non patrimoniale Liquidazione e valutazione

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Svolgimento del processo

S.M. esponeva al giudice del lavoro di Reggio Emilia di aver riportato un grave infortunio sul lavoro come dipendente di G.A., titolare dell’omonima impresa. Mentre lavorava non munito di cintura di sicurezza nell’allestimento di un ponteggio privo di parapetti cadeva a terra riportando gravi lesioni personali.

Controparte si costituiva contestava la fondatezza del ricorso. Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia con sentenza del 9.2.2005 rigettava la domanda.

Sull’appello del S. la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21.10.2008, accoglieva l’appello e dichiarava che l’infortunio occorso al S. era avvenuto per esclusiva responsabilità del G. con condanna dello stesso al pagamento delle somme di cui in sentenza per danno biologico e danno morale. La Corte territoriale richiamava anche la ricostruzione dei fatti così come operata in sede penale dal Tribunale di Reggio Emilia da cui risultava che il S. si era infortunato mentre stava allestendo il ponteggio in questione, privo di parapetti. Ciò era chiaramente emerso dalle dichiarazioni dello stesso S. rese anche all’Ospedale. L’unica discrasia tra le due dichiarazioni rese dal S. nel Marzo 1997 era che solo nella prima lo stesso aveva affermato di aver usato cinture di sicurezza, circostanza poi non confermata. La Corte territoriale indicava poi le ragioni per cui dovevano ritenersi più attendibili le dichiarazioni rese il 24.3.1997, tra cui il fatto che le cinture di sicurezza non erano state rinvenute in cantiere e i riscontri offerti dagli accertamenti del tecnico Ausl B.. Era vero che nel dibattimento penale il S. si era marginalmente contraddetto sul punto della funzione del ponteggio e che aveva affermato che le cinture di sicurezza si erano strappate, ma la prima contraddizione appariva irrilevante e la seconda affermazione era spiegabile con il trauma ricevuto, tanto più che, come detto, le cinture non erano state ritrovate. Il teste V. aveva poi categoricamente affermato che non erano state usate cinture di sicurezza. La versione offerta dal detto teste e dal S. in ordine alla ragioni per cui quest’ultimo si era arrampicato sul ponteggio erano del tutto inverosimili come accertato anche in sede penale. Pertanto era certa la responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell’evento perchè il lavoratore era addetto senza indossare cinture di sicurezza (anche se presenti nel cantiere) al momento della caduta all’allestimento del ponteggio, privo anche di parapetti.

Circa la quantificazione del danno biologico, accertato come da CTU, alla luce delle tabelle in uso al Tribunale di Milano la Corte assegnava la somma di Euro 97.000,00 per danno biologico e per danno morale l’ulteriore somma di Euro 48.500,00 stabilita nella misura pari alla metà di quello biologico, tenuto conto della limitazione alla funzionalità perdurante ed alla sindrome ansioso depressiva sviluppatasi in conseguenza dell’infortunio. All’epoca dell’infortunio l’assicurazione INAIL non copriva nè il danno biologico, nè quello morale.

Ricorre il G. con quattro motivi, resiste il S. con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonchè l’omessa, insufficiente motivazione della sentenza impugnata. La motivazione non offrirebbe una puntuale ricostruzione dei fatti e si fonda su di un acritica ricezione di quanto emerso in sede penale.

Il motivo è infondato in quanto dei tutto generico: non si offrono, infatti, specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata che ha, invece, analiticamente esaminato il materiale probatorio e le dichiarazioni rese dal testi e dallo stesso S. (come si evince anche dalle premesse della presente sentenza), e certamente non si limita al mero ed acritico richiamo a quanto emerso in sede penale (che comunque poteva certamente essere preso in considerazione ai fini della presente decisione). La motivazione appare accurata e puntuale, le censure sono, come detto, del tutto apodittiche e prive della necessaria correlazione con le argomentazioni in concreto adottate nella sentenza impugnata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. ed anche l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione impugnata: vi era stato un abnorme comportamento del S.; mentre nessuna omissione era addebitabile al ricorrente.

Il motivo appare infondato. A parte la questione della palese inidoneità del motivo di diritto così come formulato che non offre alcuna correlazione con il caso in esame e della mancanza della sintesi riassuntiva prevista dalla medesima norma, va osservato che nel motivo si offrono censure di merito, inammissibili in questa sede che tendono ad una ricostruzione alternativa a quella operata nella sentenza impugnata. La Corte territoriale con motivazione congrua e logicamente coerente ha escluso che vi sia stato un comportamento abnorme da parte del ricorrente e le omissioni a carico del datore di lavoro emergono con chiarezza nella mancata adozione delle cinture di sicurezza (non rinvenute nel posto) e nella mancata installazione di parapetti (pag. 11 della sentenza impugnata). E’ giurisprudenza pacifica di questa Corte che il datore di lavoro non possa limitarsi a mettere a disposizione del dipendente le previste cinture, ma debba vigilare e concretamente controllare che le stesse siano indossate (ex plurimis Cass. n. 4980/2006, Cass. n. 11895/2003).

Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e la carenza motivazionale della sentenza impugnata: era stato escluso il concorso di colpa in modo immotivato.

Il motivo appare infondato. Va, a tal fine, ricordato che la Corte di appello ha concretamente escluso ogni comportamento abnorme del ricorrente e che pertanto l’esclusione di un concorso di colpa risulta esaurientemente e logicamente motivata alla luce delle osservazioni svolte supra. Nel motivo si allude ad un comportamento comunque imprudente del lavoratore, senza però specificarlo, nè si indicano gli atti processuali dai quali sarebbe emerso.

Con l’ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in merito alla liquidazione del danno morale, che è stato ritenuto in via automatica come quota del danno biologico.

Il motivo appare fondato. Posto che per tale quesito sono state assolte le prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., va ricordato l’orientamento di questa Corte secondo cui "il danno non patrimoniale derivante dalla lesioni dell’integrità fisica del lavoratore, identificato nella sommatoria di danno biologico (all’integrità fisa) e danno morale (consistente nella sofferenza per l’ingiuria fisica subita), non richiede, ai fini della risarcibilità, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 185 c.p., essendo riferibile ai diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti. Nella specie la cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto risarcibili, ai sensi dell’art. 2059 c.c., sotto voci distinte con adeguata personalizzazione del danno biologico e morale derivante dalla riduzione della capacità lavorativa conseguente ad un infortunio sul lavoro" (Cass. n. 12593/2010) ed ancora "in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale, esistenziale) ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. Si ha pertanto duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia stato liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi" (Cass. n. 10527/2011, v, anche Cass. n. 15414/2011 cfr., in materia di danno subito dal lavoratore, anche Cass. n. 9238/2010, n. 23053/2009).

Senza dubbio il Giudice di merito avrebbe potuto liquidare anche il danno morale laddove sussistente (peraltro nel caso in esame emerge che vi sia stato anche un accertamento dei fatti in sede penale), ma avrebbe dovuto specificamente motivare in ordine ad ulteriori profili di danno non coperti da quello già liquidato a titolo di danno biologico ed operare un’autonoma valutazione degli stessi. Invece nella motivazione della sentenza impugnata i danni liquidati a titolo di danno morale appaiono correlati alla medesime malattie considerate per il danno biologico e liquidati, nella loro entità, in una quota parte di tale ultimo danno. La motivazione pertanto appare non coerente con i principi fissati dalla ricordata giurisprudenza di questa Corte che imponeva una specifica considerazione dei profili di danno ed anche una specifica e separata quantificazione. Sul punto si impone quindi la cassazione della impugnata sentenza, con rinvio (anche per le spese) alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie per quanto di ragione il quarto motivo di ricorso e rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censure accolta, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2012

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T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 07-12-2011, n. 1705

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

X.F., entrato clandestinamente in Italia in data 3.3.2006, ancora in minore età ed affidato dai servizi sociali del Comune di Cremona in data 24.4.2006 alla sorella Mullahi Djaloshe con atto di affido reso esecutivo dal giudice tutelare di Cremona, impugna il decreto in data 8.11.2007 del Questore della provincia di Cremona con cui è stata rigettata la sua domanda intesa ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro autonomo.

Il provvedimento si fonda sulla circostanza che il ricorrente all’atto del raggiungimento, in data 19 aprile 2007, della maggiore età non aveva maturato i tre anni di permanenza sul territorio italiano, come disposto dall’art.32, co.1 bis del T.U. Imm. 286/98, né risultava essere iscritto ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo inferiore a due anni.

A sostegno del gravame il ricorrente deduce eccesso di potere, violazione di legge in relazione agli artt.5,31,32 del D.lgs 286/98, in quanto il comma 1 dell’art.32, in base alla sentenza della Corte Cost. 5.6.2003, n.198, deve essere interpretato come relativo ad ogni tipo di affidamento previsto dalla legge 4.3.1983, n.184, sia amministrativo, sia giudiziario che di fatto. Pertanto la fattispecie riguardante la sua situazione deve essere decisa alla stregua delle ipotesi disciplinate dal comma 1 dell’art.32 e non del comma 1 bis concernenti le ipotesi dei soggetti entrati clandestinamente non accompagnati.

Ad avviso del Collegio il ricorso è fondato.

In effetti, la ricostruzione dell’art.32, 1° comma, del DLgs 286/98, nell’accezione antecedente della stessa disposizione alla modifica intervenuta con la legge n.94/2009, è conforme a quanto sostenuto

dal ricorrente. Infatti, quest’ultimo, affidato ai sensi della legge n.184 del 1983 dal giudice tutelare presso il Tribunale di Cremona alla sorella ed al cognato, regolarmente soggiornanti in Italia, non può essere considerato minore non accompagnato, pertanto, l’art.32, comma 1, va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche quando il minore sia stato sottoposto a qualsivoglia affidamento, amministrativo, giudiziario e anche di fatto, ai sensi dell’art.2 della legge citata 184/1983, come del resto testimonia l’utilizzo dell’avverbio "comunque"da parte dell’art.32 (cfr. Cons. di Stato, sez. VI, 24.4.2009, n.2545).

In definitiva il ricorso deve essere accolto. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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