Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 6 giugno 2011 e depositato il successivo giorno 7, con cui la società P.A.&.R. s.r.l. – partecipante alla gara indetta dal Comune di Veroli per l’affidamento dei lavori di "ristrutturazione e adeguamento del palazzotto dello sport "Pala Coccia" in loc. Aia dei Franchi – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, recante esclusione della ricorrente in ragione "della mancanza dell’attestazione SOA per quanto riguarda la categoria OS21 di classe III, mentre la ditta dispone della classe II";
Visti i motivi aggiunti notificati a mezzo servizio postale il 14 giugno 2011 e depositati il medesimo giorno, con cui la ricorrente ha impugnato il verbale di gara n. 2, datato 20.5.2011, comunicato con nota del 1.6.2011 prot. n. 12238;
Visto l’atto di costituzione del Comune di Veroli depositato il 27 giugno 2011;
Vista l’ordinanza n. 323 del 14 luglio 2011, con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare, evidenziando che "l’art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara non impone espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente)";
Rilevato, che nelle more del giudizio, la Commissione giudicatrice con verbale n. 6 del 3.8.2011 ha riammesso alla gara l’impresa ricorrente e ha aggiudicato la stessa all’impresa Gino Di Cesare s.r.l.;
Rilevato altresì che la società ricorrente non ha impugnato la predetta aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore di altra impresa avendo ritenuto non esserci motivi di illegittimità;
Considerato, che per quanto sopra, la ricorrente ha dichiarato nella memoria del 9 novembre 2011 il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo però la "soccombenza virtuale" dell’Amministrazione resistente con conseguente condanna alle spese del giudizio;
Ritenuto, che nel merito il ricorso è fondato posto che – come anticipato nella richiamata ordinanza n. 323/11 l’art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara non impone espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente);
Considerato, quindi che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 582/11, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il comune di Veroli alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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