T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-12-2011, n. 1110

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto il ricorso notificato a mezzo servizio postale il 6 giugno 2011 e depositato il successivo giorno 7, con cui la società P.A.&.R. s.r.l. – partecipante alla gara indetta dal Comune di Veroli per l’affidamento dei lavori di "ristrutturazione e adeguamento del palazzotto dello sport "Pala Coccia" in loc. Aia dei Franchi – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, recante esclusione della ricorrente in ragione "della mancanza dell’attestazione SOA per quanto riguarda la categoria OS21 di classe III, mentre la ditta dispone della classe II";

Visti i motivi aggiunti notificati a mezzo servizio postale il 14 giugno 2011 e depositati il medesimo giorno, con cui la ricorrente ha impugnato il verbale di gara n. 2, datato 20.5.2011, comunicato con nota del 1.6.2011 prot. n. 12238;

Visto l’atto di costituzione del Comune di Veroli depositato il 27 giugno 2011;

Vista l’ordinanza n. 323 del 14 luglio 2011, con cui la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare, evidenziando che "l’art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara non impone espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente)";

Rilevato, che nelle more del giudizio, la Commissione giudicatrice con verbale n. 6 del 3.8.2011 ha riammesso alla gara l’impresa ricorrente e ha aggiudicato la stessa all’impresa Gino Di Cesare s.r.l.;

Rilevato altresì che la società ricorrente non ha impugnato la predetta aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore di altra impresa avendo ritenuto non esserci motivi di illegittimità;

Considerato, che per quanto sopra, la ricorrente ha dichiarato nella memoria del 9 novembre 2011 il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso, chiedendo però la "soccombenza virtuale" dell’Amministrazione resistente con conseguente condanna alle spese del giudizio;

Ritenuto, che nel merito il ricorso è fondato posto che – come anticipato nella richiamata ordinanza n. 323/11 l’art. 2.3 lett. a) del disciplinare di gara non impone espressamente la classifica III nella categoria OS21 (categoria a qualificazione obbligatoria) ma solo in quella OG1 (categoria prevalente);

Considerato, quindi che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 582/11, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Condanna il comune di Veroli alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46347 Costruzioni abusive Reati edilizi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19.01.2010 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione Euro 200 di multa inflitta ad A.L. nel giudizio di primo grado quale responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (esecuzione di una tettoia in legno di circa mq. 20 senza permesso di costruire) e art. 349 c.p. (violazione dei sigilli apposti al manufatto abusivo).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

– per l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione;

– sulla ritenuta configurabilità della contravvenzione perchè l’esecuzione di un modesto manufatto di natura pertinenziale è sottratta al regime permissorio;

– sulla ritenuta configurabilità del delitto perchè la posa in opera della guaina e della grondaia non costituiscono prosecuzione dei lavori;

– sulla disposta confisca del manufatto;

– sulla disposta demolizione del manufatto.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Va, anzitutto, rilevato che il quarto motivo è fondato perchè "non può essere disposta la confisco, nè obbligatorio nè facoltativa, del manufatto abusivo a seguito della condanna per il reato prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) (esecuzione di lavori in difformità totale o in assenza del permesso di costruire o prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione), in quanto la stessa è incompatibile con l’ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all’accertamento del predetta illecita" (Cassazione Sezione 3, n.9170 RV. 246200).

Pertanto la contravvenzione, commessa fino al (OMISSIS), è prescritta essendo già decorso (24.03.2010) il termine massimo di anni 4 mesi sei pur aumentato di giorni 14 per un rinvio del dibattimento disposto a richiesta della difesa.

Vanno conseguentemente eliminati la disposta confisca e l’ordine di demolizione del manufatto.

Nel resto il ricorso è infondato.

E’ stato accertato, in fatto, che il manufatto abusivo è stato sequestrato e che l’imputata, nominata custode, ha violato i sigilli compiendo nuovi lavori (accertamento del 10.09.2005).

Ha affermato questa Corte (RV. 166001) che, con l’apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate.

Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all’art. 349 c.p. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale (ha) il dovere giuridico di impedire che il fatta si verifichi). In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva. e incombe sul custode l’onere della prova degli eventuali caso fortuito o forzo maggiore, quali cause impeditive dell’esercizio del dovere di vigilanza e custodia" (Cassazione Sezione 3, n. 2989/2000, Capogna, RV. 215768), Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Non può, quindi, essere censurata la sentenza impugnata che ha ritenuto, alla stregua di dati obiettivi, la sussistenza del reato de quo (che "si perfeziona con qualsiasi condotto idonea a eludere l’obbligo d’immodificabilità del bene, pur In assenza di sigilli o segni esteriori dell’avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene" (Cassazione Sezione 3, n. 37570/2002; RV. 222557)) essendo emerso che l’imputata, pur in presenza dei sigilli e pur consapevole di non essere in possesso di titolo autorizzativo, ha violato il divieto di assoluta intangibilità della cosa.

In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione con l’eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione Euro 100 di multa, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) perchè estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione Euro 100 di multa, nonchè l’ordine di demolizione e la disposta confisca.

Rigetta il ricorso nel resto.

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Cass. civ. Sez. III, Sent., 26-07-2012, n. 13188

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Svolgimento del processo
Il Tribunale di X ha accolto la domanda proposta da R. F. e C.D., all’epoca dei fatti rispettivamente Sindaco ed Assessore alle Politiche del Territorio del Comune di X, volta ad ottenere dalla Reti Televisive Italiane s.p.a il risarcimento del danno subito a seguito delle frasi diffamatorie, in relazione ad una vicenda relativa all’abbattimento di un antico casale del 700, pronunciate da S.V., all’epoca membro della camera dei deputati, nel corso di due puntate del programma televisivo (OMISSIS) trasmesse nel (OMISSIS) dall’emittente televisiva X, gestita dalla editrice X.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di X.
La Corte di appello ha ritenuto che l’esimente di cui all’art. 68 Cost. è applicabile esclusivamente in favore delle persone che svolgono la funzione istituzionale e non è estensibile ai concorrenti; che sono stati superati i limiti del diritto di cronaca e del diritto di critica, sul rilievo della non veridicità delle condotte attribuite al R. ed al C. e del superamento dei limiti della continenza per le espressioni usate dallo S.;
che il tono del programma non era satirico e non era invocabile l’esimente della verità putativa, attesa l’estrema superficialità con cui gli editori del programma avevano accertato la veridicità del fatti; che le somme liquidate a titolo di risarcimento corrispondevano ai danni riportati dai diffamati.
Propone ricorso la X con quattro motivi illustrati da memoria.
Resistono con controricorso R.F. e D. C..
Motivi della decisione
Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità del controricorso perchè proposto dall’avv. Luca Petrucci privo di procura speciale.
1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 68 Cost., comma 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.
Assume la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha ravvisato nella norma costituzionale una mera causa personale di esenzione dalla pena, anzichè un’oggettiva qualificazione di liceità del fatto, anche in ordine alla responsabilità civile dei terzi. L’art. 68 Cost. non configura, cioè, una peculiare fattispecie di esenzione del parlamentare dalle sanzioni civili e penali, ma una causa oggettiva di esclusione dell’antigiuridicità del fatto, operante nei confronti di qualunque soggetto a cui potrebbe estendersi la relativa responsabilità.
2. Il motivo è infondato.
L’art. 68 Cost. deve essere interpretato alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento e dello Stato di diritto, per cui tutti i cittadini sono ugualmente soggetti alla legge, e nessuno può esserne in linea di principio esentato, in virtù della sua condizione personale o sociale (cfr., fra le altre, Corte cost. n. 24/2004 e n. 390/2007).
Tale principio è applicabile a maggior ragione nei confronti dei comportamenti dei parlamentari, che proprio per la loro alta funzione istituzionale sono tenuti al rispetto rigoroso della legge e dei diritti dei cittadini, massimamente dei diritti inviolabili della persona, garantiti costituzionalmente.
Sono precluse interpretazioni secondo cui l’art. 68 Cost., comma 1.
inciderebbe sulla illiceità del fatto, in quanto esso introduce una causa soggettiva di esclusione di punibilità che costituisce una prerogativa costituzionale del parlamentare.
Lo spirito e lo scopo dell’immunità di cui all’art. 68 Cost., comma 1 è quello di tutelare la libertà di opinione e di voto del parlamentare e questa finalità costituisce la sostanza dell’immunità e ne individua i limiti. Ove un illecito venga effettivamente commesso, esso conserva le sue connotazioni ed è soggetto alle relative sanzioni a carico di chiunque se ne sia reso corresponsabile, pur se non è perseguibile nei confronti del parlamentare.
3. L’immunità di cui all’art. 68 Cost. – quale disposizione eccezionale a tutela dell’esercizio di una funzione sovrana – non può essere estesa oltre le persone di coloro che tale funzione esercitino. (Corte cost. n. 390/2007, secondo cui il sistema delle immunità ha il solo scopo di preservare la funzione parlamentare da indebite interferenze o da illeciti condizionamenti, a tutela del buon andamento dell’attività delle Camere;
e solo per tale motivo l’ordinamento consente la deroga alla parità di trattamento davanti alla giurisdizione, che è da ritenere principio fondante dello Stato di diritto).
4. Il principio per cui l’immunità non integra una causa di giustificazione, estensibile a chi concorra nel reato, ma è causa soggettiva di esclusione della punibilità, è stato più volte enunciato anche dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. pen. 19 settembre 2007 n. 43090; Cass. pen. 15 febbraio 2008, n. 15323;Cass. civ., 5 maggio 1995. n. 4871; Cass. civ. 16 marzo 2010, n. 6325;
Cass. civ. 13 luglio 2010; n. 16382).
5. Con il secondo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’accertamento della riferibilità delle dichiarazioni dell’onorevole S. alla ricorrente.
Denunzia la ricorrente l’omessa indicazione da parte della Corte di merito degli elementi per inferire che i testi del programma fossero predisposti da autori dipendenti dalla X e la insufficiente motivazione in relazione alla ritenuta impossibilità di distinguere fra la condotta dell’on. S. e le scelte editoriali della rete televisiva.
6. Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha affermato che il giornalista, nel riportare le dichiarazioni diffamatorie di un parlamentare, deve in maniera non equivoca rendere evidente di volersi limitare a riferire opinioni e dichiarazioni altrui e non convinzioni proprie. Se mostra di fare proprie le dichiarazioni del parlamentare, deve rispettare tutti i limiti del diritto di cronaca,vale a dire la verità del fatto riferito, l’interesse pubblico alla sua conoscenza e la correttezza formale dell’esposizione; che nella specie non vi è stata alcuna distinzione fra editore del programma e parlamentare, le cui dichiarazioni non solo coincidono con quelle degli autori, ma costituiscono l’essenza stessa dello spettacolo, non prevedendosi in scena altri soggetti diversi dal parlamentare.
7. A parte un profilo di inammissibilità del motivo che configge con tutta la difese della X, che non ha mai contestato la riferibilità anche a se stessa delle dichiarazioni fatte durante la trasmissione (OMISSIS), ma anzi rispetto a tali dichiarazioni ha chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto di cronaca, di critica e di satira, rivendicando la verità, quantomeno putativa, dei fatti in oggetto, nella motivazione della Corte di appello non si ravvisa alcuna contraddittorietà logico – giuridica.
8. La Corte di merito, nell’applicare consolidati principi giurisprudenziali in materia di diritto di cronaca ad una trasmissione televisiva, ha evidenziato che il programma era strutturato in modo tale, per la mancanza di un contraddittore, che le dichiarazioni dell’onorevole S. risultavano coincidenti con quelle degli autori del programma.
9. Il giudice di merito ha tenuto conto che non vi è sostanziale differenza fra il giornalismo scritto ed il giornalismo televisivo, a parte il mezzo di diffusione più vasto che consente alla televisione di raggiungere un maggior numero di persone, e che gli editori e gli autori di un programma devono, per non incorrere in responsabilità per diffamazione, chiaramente discostarsi dalle dichiarazioni diffamatorie trasmesse, possibilità a cui nella specie ha abdicato la X non prevedendo in trasmissione alcun soggetto contraddittore dell’on. S. per manifestare la non condivisione delle affermazioni diffamatorie.
10.Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.
Sostiene la ricorrente che la Corte di merito, nel ritenere non veritiere le affermazioni dell’on. S., ha omesso ogni motivazione in ordine al contenuto dell’ordinanza del Tar Lazio che ha sospeso l’annullamento in autotuela della concessione edilizia da parte del Comune di X ed in ordine alla possibilità per l’amministrazione di impugnare tale sospensiva.
11. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la decisione adottata.
Dalla sentenza di appello risulta che l’impugnazione della R.T.I ha riguardato la verità putativa del fatto, come si evince dai motivi di impugnazione come riportati nella sentenza e dall’affermazione del giudice di appello a pag. 7 della sentenza; in questa sede la R.T.I non nega più che le condotte attribuite al R. ed al C. non corrispondano alla verità. La parte invoca, però, l’esimente della verità putativa.
12. Con il motivo di ricorso non viene censurata la sentenza nella parte in cui nega la sussistenza della verità putativa, sul rilievo della facilità per chi ricopre l’incarico di deputato di avere notizie aggiornate sull’attività amministrativa degli organi territoriali, e dell’estrema superficialità con la quale la redazione del programma ha accertato i fatti, ma incentra la censura sulla verità oggettiva dei fatti riportati, che non ha costituito più oggetto del giudizio di appello.
13. Con il quarto motivo si denunzia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione al fatto decisivo individuato nella ritenuta lesione della reputazione dei diffamati.
Assume il ricorrente che la Corte di merito non ha considerato che il sindaco R. era noto all’opinione pubblica per la correttezza del proprio operato e che non sono stati provati atti di censura da parte dei cittadini Xni a carico del R. e del C. in conseguenza delle dichiarazioni della trasmissione (OMISSIS).
14. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la decisione.
A parte la incomprensibilità del motivo che esclude il danno delle dichiarazioni diffamatorie a causa della condotta irreprensibile del sindaco R., quasi che una persona irreprensibile non possa mai essere diffamata, la Corte di merito ha evidenziato, con motivazione logica e non contraddittoria, che tramite il mezzo televisivo si è ingenerata nell’opinione pubblica la convinzione che i due uomini politici abbiano violato la legge e abbiano svolto il compito istituzionale in aperta contraddizione con le convinzioni politiche ripetutamente espresse ed in base alle quali hanno ottenuto il mandato politico.
14. Il ricorrente non censura il contenuto della motivazione, ma incentra il motivo su questioni incongruenti con la decisione impugnata.
Nulla per le spese del giudizio di cassazione in considerazione dell’inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in X, il 17 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012

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Cons. Stato Sez. VI, 06-07-2010, n. 4308 IMPIEGO PUBBLICO

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

l’appellante, vigile del fuoco, ha chiesto la revoca, in autotutela, del provvedimento con il quale, venuto il presupposto per il suo trasferimento da Milano a Brindisi in applicazione dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è stato trasferito a Taranto (dopo un primo trasferimento a Barletta);

Rilevato come sia pacifico che l’Amministrazione non ha l’obbligo di rivedere in autotutela le proprie determinazioni; da ultimo, C. di S., V, 1 marzo 2010, n. 1156, ha affermato che "non sussiste alcun obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi su un’istanza volta ad ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile ab extra l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenziorifiuto e lo strumento di tutela offerto dall’art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241"; C. di S., VI, 31 marzo 2009, n. 1880, ha soggiunto che "il potere di autotutela si esercita d’ufficio e non su istanza di parte e pertanto sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non c’è alcun obbligo giuridico di provvedere"; di conseguenza, non costituisce inadempimento la risposta espressa alla istanza di cui sopra;

Ritenuto che l’opinione dell’appellante non è sorretta da C. di S., V, n. 3487 del 3 giugno 2010, che afferma l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento avviato d’ufficio, mentre nel caso di specie si discute di procedimento di cui l’appellante pretende l’attivazione;

Ritenuto, in conclusione, che l’appello debba essere respinto;

Ritenuto che le spese del presente grado del giudizio debbano essere poste a carico della parte soccombente, liquidate nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello

Condanna l’appellante al pagamento, in favore della controparte costituita, di spese ed onorari del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2010 con l’intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore

Claudio Contessa, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.