Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 28-11-2011, n. 25087 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 16-12-2011, n. 27184

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Svolgimento del processo

1. Il Comune di Montagnana propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ente, è stata confermata l’illegittimità degli avvisi di liquidazione dell’ICI notificati nel luglio 2001 alla Vetreria di Montagnana s.n.c. di Capitanio e Leggiero – poi Vetreria di Montagnana s.n.c. di Capitanio Daniele – in relazione agli anni 1994/1998.

Il giudice a quo, premesso che trattasi di fabbricato di cat. D, il cui classamento, richiesto dalla contribuente nel 1991, è stato messo in atti nel 1999 e per il quale, a seguito di ricorso della contribuente medesima, l’Agenzia del territorio ha rettificato in autotutela, in senso più favorevole alla società, la rendita attribuita, con messa in atti e notifica effettuate nel 2003, ha ritenuto che quest’ultima notifica impone l’applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1, secondo il quale dal 1 gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

2. C.D., legale rappresentante della Vetreria di Montagnana s.n.c., resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune, premesso che gli avvisi impugnati sono stati notificati il 27 luglio 2001, denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 5 e 11 e della L. n. 342 del 2000, art. 74 ponendo il quesito se, ai sensi di tali norme, il Comune "può legittimamente recuperare dal contribuente l’ICI, anche per gli anni d’imposta pregressi, dopo aver verificato che la rendita catastale, rettificata dall’agenzia del territorio in senso più favorevole al contribuente, sia stata notificata al possessore dell’immobile, come nel caso di specie". 2. Il motivo è inammissibile, poichè il riportato quesito di diritto si rivela non pertinente alla fattispecie ed inidoneo, pertanto, ai fini della decisione.

Lo stesso Comune ricorrente, infatti, precisa – come già detto – che la notifica degli atti impugnati è avvenuta in data 27 luglio 2001, ben prima, quindi, della notifica al contribuente, effettuata nel 2003 dall’Agenzia del territorio, della rendita rettificata in autotutela.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 05-08-2011, n. 31303

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Svolgimento del processo

L.F. veniva tratto a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Dorgali per rispondere del reato di lesioni personali colpose in danno di D.B.F.. Il giudicante pronunciava declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela sull’asserito rilievo che non erano state rispettate le formalità di presentazione dell’istanza di punizione: osservava il Giudice di Pace che l’Autorità ricevente non aveva provveduto alla identificazione del querelante e che la querela era stata perfezionata solo in data 16 gennaio 2009, ben oltre il termine di tre mesi previsto per la presentazione di valida istanza di punizione, essendo stato commesso il fatto il (OMISSIS).

Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Nuora, deducendo violazione di legge: ad avviso del ricorrente – il quale richiama anche plurimi precedenti di questa Corte a sostegno del proposto gravame – sarebbero state pienamente rispettate le prescrizioni di cui all’art. 337 c.p.p., posto che nella ricezione di denuncia redatta dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Bologna Arcoveggio il querelante era stato compiutamente identificato con la trascrizione dei dati anagrafici; si precisa ancora con il ricorso che l’art. 337 c.p.p. prevede che il pubblico ufficiale accerti l’identità di colui che propone la querela ma non impone che sia anche dato atto delle modalità con le quali tale accertamento avviene. Ha presentato note difensive il difensore del L. con argomentazioni finalizzate a contrastare il proposto gravame.

Motivi della decisione

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Si rileva "per tabulas" dagli atti a disposizione di questo ufficio che nella querela in argomento, presentata in data 29 ottobre 2008 (nel rispetto del termine di tre mesi dal fatto avvenuto il 30 luglio 2007), risultano indicate in premessa le complete generalità del querelante e che nel verbale di ricezione di denuncia, redatto dai Carabinieri della Stazione di Bologna Arcoveggio in pari data, si da atto della denuncia-querela presentata in pari data dal D. B. le cui generalità risultano riportate anche in detto verbale: di tal che non può esservi dubbio alcuno circa la provenienza dell’atto di querela. Giova ricordare in proposito che il più recente indirizzo interpretativo di questa Corte è nel senso che non sono richieste rigorose formalità per l’identificazione del querelante, purchè sia certa la provenienza dell’atto di querela:

"In tema di formalità relative al ricevimento della querela, l’identificazione della persona che presenta l’atto, prevista a carico dell’autorità ricevente dall’art. 337 c.p.p., può essere effettuata nel verbale di ratifica posto in calce alla querela e può consistere anche solo nel richiamo alla generalità del soggetto da identificare, ove esse siano già contenute per esteso nella querela medesima, atteso che, anche in mancanza di formule espresse, l’avvenuta identificazione è desumibile dalla sequenza logica e procedimentale delle fasi che confluiscono nell’unico contesto documentale; è peraltro da escludersi che l’autorità ricevente debba sempre attestare espressamente il ricevimento dell’atto, essendo tale dovere correlato al diritto del querelante di ottenere la suddetta attestazione prevista dall’art. 107 disp. att. c.p.p. e non potendo perciò configurarsi un obbligo in tal senso anche in caso di mancata richiesta da parte dell’avente diritto" (Cass. 5^ 6 novembre 2000, Frezza, RV 218160); "La mancata identificazione del proponente da parie dell’autorità che ha ricevuto la querela non genera invalidità dell’atto bensì integra una mera irregolarità di ordine amministrativo, del tutto irrilevante ai fini della procedibilità dell’azione penale" (Cass. 2^ 25 novembre 1999, p.m. in C. Di Santo, RV 214662, la quale specifica che, l’art. 177 c.p.p. stabilisce che "l’inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge"; ed è di tutta evidenza che per la violazione della formalità relativa all’identificazione della persona che propone la querela, prevista dall’art. 337 c.p.p., comma 4, non e1 stata prevista dal legislatore alcuna nullità) L’impugnata sentenza deve essere quindi annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Giudice di pace di Dorgali che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Giudice di Pace di Dorgali per nuovo giudizio.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 06-10-2011, n. 7755 Bando del concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che il ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità al concorso di reclutamento nella Guardia di Finanza, basato sull’insufficiente altezza di cm. 166, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili;

– Che questo Tribunale in sede cautelare ha quindi ammesso con riserva il ricorrente alle prove concorsuali e disposto una verificazione presso l’Ospedale Militare "Celio" di Roma, conclusosi con una relazione medicolegale, facente pubblica fede, da cui risulta un’altezza di cm. 168,1, con conseguente espresso giudizio di idoneità;

– Che la fattispecie in esame attiene, in realtà, ad un ambito non di insindacabile discrezionalità tecnica circa l’accertamento di idoneità, bensì di accertamento tecnico, vincolato ai protocolli ed alle migliori prassi della scienza e della tecnica medica, delle specifiche ed oggettive fattispecie normativamente individuate come ostative al riconoscimento dell’idoneità, e che, pertanto, la positiva verificazione del raggiungimento della prevista altezza minima di cm. 168, con il conseguente accertamento di idoneità (rectius, di non inidoneità) del ricorrente, preclude ogni ulteriore valutazione ed impone la sua definitiva ammissione alle prove concorsuali;

– Che il ricorso deve pertanto essere accolto, ai sensi e per gli effetti sopraindicati, e che le spese devono seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

accoglie il ricorso in epigrafe, e per l’effetto annulla l’atto impugnato, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in Euro 500,00,

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