Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 31-05-2011) 22-07-2011, n. 29490

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 30 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha accolto la domanda di riabilitazione proposta da Z. T., con riferimento alla sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Rimini in data 7 gennaio 2006, irrevocabile il 12 marzo 2006, di condanna alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per violazione ordine di espulsione dal territorio dello Stato.

2.Avverso detto provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto il requisito della buona condotta, indispensabile per far luogo al chiesto provvedimento di riabilitazione, doveva ritenersi riferito non solo a condotte sanzionate penalmente, ma anche a comportamenti conformi alle regole di ordinata e proficua convivenza civile; il che non poteva ravvisarsi nella specie, essendo la richiedente pur sempre una straniera extracomunitaria che non aveva ottemperato all’ordine di allontanamento dal territorio nazionale impartitole.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Ancona è infondato.

2.Va invero rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Ancona, nel l’accogliere la domanda di riabilitazione proposta dalla cittadine extracomunitaria Z.T., ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

2.La riabilitazione, di cui all’art. 178 e segg. cod. pen., presuppone infatti che il soggetto richiedente abbia dato prova di effettivo e completo ravvedimento, dimostrando di avere tenuto un comportamento caratterizzato dall’assenza di qualsivoglia atteggiamento trasgressivo ed indicativo di uno stile di vita rispettoso dei principi fondamentali della convivenza civile tenuto in epoca successiva alla commissione del reato, per il quale è stata chiesta la riabilitazione (cfr. Cass. 1, 15.10.04 n. 44668, rv.

230299).

3.Sotto tale aspetto il Tribunale di sorveglianza di Ancona, con motivazione incensurabile nella presente sede, siccome conforme ai canoni della logica e della non contraddizione, ha indicato i convergenti e plurimi elementi dai quali poter desumere che la richiedente avesse compiuto un adeguato e significativo percorso di emenda, non essendo risultati a suo carico altri carichi pendenti, avendo svolto, dopo la condanna subita, attività lavorativa come badante, non essendo stata mai oggetto di segnalazione da parte della polizia e non essendo stata raggiunta da altri provvedimenti espulsivi successivi a quello, per la cui violazione ha subito la condanna, per la quale ha ottenuto la riabilitazione.

4.Il ricorso proposto dal Procuratore generale di Ancona va pertanto respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 14-09-2011, n. 7275 Silenzio della Pubblica Amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che con il ricorso in epigrafe è stato impugnato il silenziorigetto formatosi, ai sensi dell’ art. 36 D.P.R. n. 380/2001, sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria presentata dalla Soc. F. al Comune di Roma -Dipartimento IX, in data 12.7.2010, prot. n. 44663, per la realizzazione di volumi accessori nel sottotetto di alcuni edifici residenziali in corso di costruzione sull’ area di proprietà sita in Roma, Via Augusto Gaudenzi s.n.c., assentiti con permesso di costruire n. 105/2007 e successivo permesso di costruire in variante n. 341/2009;

– Che con separato ricorso era già stata impugnata una precedente ordinanza comunale di emolizione e rimessa in pristino delle opere, con provvedimento sospeso da questo Tribunale nelle more della definizione della citata domanda di permesso in sanatoria;

– Che alla Camera di Consiglio del 13.1.2011 questo Tribunale, con ordinanza n. 639 del 21.1.2011, ha disposto la remissione del ricorso sul ruolo delle pubbliche udienze, in considerazione del fatto che, "con il ricorso in epigrafe non sI impugna un silenzio inadempimento bensì un provvedimento tacito di rigetto, con censure volte all’accertamento delle condizioni per l’ottenimento del provvedimento favorevole, e che ciò radica il giudizio nel rito ordinario con discussione in pubblica udienza";

– Che il Comune intimato, premesso che avendo presentato la ricorrente istanza di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2001, essa ha ammesso l’abusività delle opere contestate nella Determina Dirigenziale n. 767 del 04.05.2010, precedentemente impugnata, e che, essendo trascorsi oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda si è formato il silenzio rigetto ai sensi dell’art. 36 DPR 380/2001, afferma la piena legittimità del proprio operato, richiamando una recente giurisprudenza secondo cui, in caso di silenzio formatosi ex art. 36 DPR

380/2001, l’amministrazione è esonerata dall’obbligo di fornire una risposta esplicita sull’istanza e dunque non è configurabile a suo carico un’omissione di pronuncia o di adeguata motivazione (fra le altre, TAR Napoli, Sez. VIII, 14.01.2011 n. 159).

– Che, nel merito, secondo il Comune le opere in questione risultano completamente abusive, e quindi insuscetibili di sanatoria, così come dimostrato dalla precedente, soprarichiamata, determina dirigenziale n. 767 del 04.05.2010 ordinante la loro demolizione in quanto abusive;

– Che il Collegio non può condividere la precedente argomentazione, con particolare riguardo alla specifica fattispecie in esame. Infatti, premesso il valore assolutamente generale dell’obbligo di provvedere con provvedimento motivato, quale essenziale corollario dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, già con la precedente ordinanza di questo Tribunale si è osservato come le censure della ricorrente siano volte a far valere non solo la illegittimità del silenzio, bensì anche la sussistenza delle condizioni di merito per l’ottenimento della sanatoria di nuovi volumi tecnici, non abitabili e destinati ad impianti fotovoltaici e quindi pienamente compatibili con la vigente normativa urbanistica;

– Che pertanto, indipendentemente dalla legittimità o meno della precedente ordinanza -almeno in astratto adottata a pieno titolo in presenza di un abuso "formale", stante la non contestata realizzazione di un’opera senza i necessari titoli- a giudizio del Collegio l’operato comunale evidenzia le denunciate illegittimità per la parte in cui, essendo stata presentata secondo le previsioni di legge una domanda di ottenimento del titolo in sanatoria, omette di valutarla per accertare se lo stesso abuso rivesta o meno anche un carattere "sostanziale" tale da precludere il rilascio del titolo;

– Che si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso e per l’effetto, l’annullamento del silenziorigetto formatosi sull’istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, discendendone l’obbligo del Comune di pronunciarsi con ogni consentita tempestività, e comunque prima di attivare ogni provvedimento repressivo, sulla domanda di titolo edilizio in sanatoria, accertando in particolare l’esistenza di un aumento volumetrico non consentito e non suscettibile di positiva definizione, ovvero, al contrario, di volumi tecnici ed accessori suscettibili di sanatoria così come affermato dalla ricorrente;

– Che sussistono motivate ragioni, in relazione alle questioni dedotte, per compensare fra le parti le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 25-01-2012, n. 1048 Carriera inquadramento

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Svolgimento del processo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione provinciale del Lavoro di Siena impugnava le due sentenze (nn. 112/2004 e 183/2005) del Tribunale di Siena, con la prima della quali era stato accertato il diritto di S.C. all’inserimento nel profilo professionale di ispettore del lavoro.

Area C e posizione professionale C2 a decorrere dal 26/10/2000, con condanna altresì in via generica di essa Amministrazione alle differenze retributive rispetto al ricevuto inquadramento in C1 ed al risarcimento del danno subito dalla lavoratrice alla professionalità; e con la seconda era stata disposta la condanna dello stesso Ministero al pagamento di L. 6.068,30 per differenze retributive e di Euro 7.281,96 a titolo risarcitorio.

Con distinti motivi la difesa erariale lamentava a) l’errata applicazione del c.c.n.l. Ministero 1998 e dell’integrativo del 25.2.2000 riguardo agli inquadramenti del personale degli uffici ispettivi e della procedura per consentire l’accesso alla posizione di C2 a coloro che fossero inseriti in precedenza nella 7 q.f. transitati nella posizione C1, negando l’automaticità del passaggio a seguito dell’integrativo di settore, il cui art. 10 specificava che la posizione definitiva degli ispettori del lavoro era nell’Area C posizione 2 e reputando inammissibile l’intervento del primo giudice in merito alla diversa attribuzione dei punteggi ai vari aspiranti all’accesso alla procedura per il passaggio riqualificato a C2; b) l’insussistenza del danno alla professionalità che non era stato dimostrato dalla lavoratrice, avendo la signora S. continuato a svolgere i compiti a lei assegnati" c) la eccessività in ogni caso della liquidazione di tale danno, nonchè d) la errata decorrenza della collocazione in C2 dal 26.10.2000, ossia dalla vigenza del citato contratto integrativo, sostenendo che il nuovo inquadramento comunque dovesse essere attribuito successivamente alle nuove dotazioni organiche definite a partire dal 24.7.2001; e) l’omessa integrazione del contraddittorio con tutti gli altri lavoratori posti in graduatoria per l’accesso al corso di qualificazione per l’acquisizione della posizione di C2.

Concludeva di conseguenza.

La S. resisteva al gravame, aderendo alla pronuncia del Tribunale e contestando che, nella concreta fattispecie, si vertesse in una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. con i colleghi posti in graduatoria davanti a lei per partecipare alla procedura di riqualificazione propedeutica all’accesso alla posizione C2.

Con sentenza del 7-14/10/2008, l’adita Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda della S..

A sostegno della decisione osservava che una corretta interpretazione del CCNL Comparto Ministeri e del contratto collettivo integrativo del Ministero del Lavoro, cui la contrattazione nazionale aveva conferito il compito di ricollocare i profili concreti nelle varie aree, conduceva a ritenere che la S., rivestente, come Collaboratrice Isp. Lav., la ex 7^ qualifica funzionale, non potesse accedere automaticamente nella richiesta posizione economica C2 del nuovo sistema di classificazione del personale de comparto Ministeri, essendo necessario il presupposto, non presente nella specie, di appositi corsi/concorsi di riqualificazione.

Per la cassazione di tale pronuncia, ricorre S.C. con quattro motivi.

Resiste il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione provinciale del Lavoro di Siena con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la S., denunciando violazione e/o falsa applicazione dei contratti ed accordi collettivi ( art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente interpretato il contratto collettivo nazionale Ministeri 1998-2001, ritenendo che, ai fini del corrispondente inquadramento nelle declaratorie delle singole figure professionali, l’attività ispettiva in area C, posizione economica C2, dovesse intendersi, anche alla luce della successiva disposizione di cui all’art. 10 del CCNL integrativo Ministeri e dell’art. 1367 c.c. e ss., nel senso di escludere, in favore di quanti avessero svolto (unzioni ispettive, l’automatico inserimento nella posizione economica C2 del nuovo sistema di classificazione del personale del comparto Ministeri, occorrendo, invece, per il passaggio l’accesso a corsi/concorsi di riqualificazione tra le diverse posizioni economiche.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando ancora violazione e/o falsa applicazione di contratti ed accordi collettivi ( art. 360 c.p.c., n. 3). Lamenta che la Corte distrettuale non abbia tenuto conto che il contratto nazionale integrativo del Ministero del Lavoro – laddove all’art. 10 afferma che il passaggio dalla posizione C1 alla posizione C2 nella funzione ispettiva avviene non già di diritto ed automaticamente, ma in base ad una sorta di concorso per titoli, e dunque soltanto per i collaboratori utilmente collocatisi nella relativa graduatoria di merito, mentre per gli altri il passaggio sarebbe legato solo all’esito di un corso di riqualificazione – verrebbe a porsi in contrasto con la previsione delle declaratorie del CCNL Ministeri, laddove si inquadrava, senza alcuna limitazione, tutto il personale ispettivo nella posizione economica C2; ciò anche alla luce de disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, secondo cui "la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione".

Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione e/o falsa applicazione di norme di legge ( art. 360 c.p.c., n. 3), sostiene che la Corte territoriale, con la sua decisione, non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il fatto che i collaboratori dell’ispettorato, fra i quali la stessa risultava inquadrata inizialmente, svolgevano, in base alla normativa previgente, funzioni ispettive e che la contrattazione integrativa avrebbe dovuto provvedere a collocarli, conformemente alle chiare direttive del CCNL. nella rivendicata posizione economica C2.

Pertanto, la contrattazione integrativa – sempre secondo la ricorrente – non solo avrebbe introdotto delle deroghe peggiorative alla previsione del CCNL, in relazione all’accesso alla qualifica professionale ed alla posizione economica superiore, ma si sarebbe posta in palese contrasto con le norme costituzionali di cui all’art. 97, relativo al buon andamento ed alla imparzialità della P.A., e art. 36. riguardante la corretta e dignitosa retribuzione del lavoratore. Con il quarto motivo la ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), lamenta che la Corte di merito avrebbe, in ogni caso, travisato le risultanze istruttorie, le quali, invece, avrebbero, comunque, comportato l’accoglimento del ricorso, pur rimanendo nella contestata prospettiva adottata dalla stessa Corte.

I motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati, avendo la Corte di Firenze dato, in forma esplicita ed implicita, adeguato riscontro a dette obiezioni, sollevate anche dinanzi al Giudice di merito. Invero, la Corte territoriale, proprio al fine di argomentare in maniera convincente l’inconsistenza della tesi della lavoratrice, ha tenuto preliminarmente a fare presente come al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, avesse fissato la preminenza della contrattazione collettiva per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche nel fissare i trattamenti e le posizioni economiche e le relative modalità di attribuzione ed osservato, in seconda approssimazione, come il CCNL Ministeri avesse a sua volta stabilito all’art. 13 il passaggio all’Area C dei dipendenti già appartenenti, come l’appellata, alla 7 qualifica funzionale e come per gli ispettori del lavoro il contratto integrativo relativo al personale del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale del 25.10.2000 avesse, quindi, previsto (art. 10) la possibilità del passaggio alla posizione C2 mediante apposita procedura e la formazione di una graduatoria unica nazionale.

Ha aggiunto che era stato il D.P.C.M. 10 aprile 2001 allora a provvedere alla ridefinizione delle dotazioni organiche del Ministero in questione e con il decreto direttoriale 26.9.2001 si era avviata la prevista procedura per la riqualificazione degli ispettori del lavoro.

Ha soggiunto che tale procedura appariva del tutto aderente a quanto stabilito dall’art. 13 e art. 16, comma 7, del citato c.c.n.l. 1998, con cui le parti si erano espressamente dato atto che il "riordino del sistema classificano" determinava per le amministrazioni una nuova riorganizzazione del lavoro e consentiva la "progressione" alla posizione di C2 soltanto nei limiti di contingenti determinati a norma dell’art. 15 dello stesso c.c.n.l..

Sicchè errato era ritenere, come determinato dal Tribunale di Siena, di poter superare e trascurare la volontà delle parti collettive, la quale si era univocamente espressa nel senso che, mentre il passaggio dalla ex 7 q.f. alla posizione CI era immediato, la collocazione del personale già in possesso del profilo di ispettore del lavoro in posizione C2 veniva stabilito in via graduale, in base ad una graduatoria per titoli e, soprattutto, nei limiti dei contingenti di organico fissati quale limite previsto per tutte le progressioni interne.

Ritiene il Collegio, sulla base delle corrette argomentazioni del Giudice a qua, che non è da ritenersi fondata la rivendicazione azionata da S.C. per ottenere l’inquadramento in C2 nè dalla vigenza dell’integrativo, nè tanto meno dalla vigenza del contratto nazionale Ministeri che ha demandato comunque all’accordo integrativo le modalità di acquisizione della superiore posizione; soluzione questa che, essendo espressione di una convenzione collettiva, appare de tutto scollegata da possibili contrasti con i richiamati articoli della Costituzione.

Giova in proposito rammentare che – secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione – nel rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la materia degli inquadramenti de personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. (Nella specie, la S.C., nell’enunciare il principio, ha ritenuto la validità della collocazione, in sede di prima applicazione, in area C/1 degli ispettori del lavoro, già inquadrati nella soppressa 7^ qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa che prevedeva un percorso professionale di inserimento iniziale in area C/1. ed ha escluso che su tali disposizioni dovessero prevalere quelle della contrattazione nazionale, che invece contemplavano direttamente un inquadramento in area C/2) (cfr. Cass. n. 19007/2010; Cass. n. 11149/2011).

Per quanto precede, il ricorso va rigettato, non ravvisandosi nell’iter argomentativo del Giudice d’appello le violazioni ed i vizi lamentati dalla ricorrente.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidale in Euro 50,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed accessori di legge.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-02-2012, n. 2936 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.M. e altri impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Venezia del 07 maggio 2009, che aveva condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum.

Non svolge attività difensiva il Ministero.

I ricorrenti depositano memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 1.250,00, procedimento presupposto davanti alla Corte dei Conti: novembre 2001 – giugno 2007; durata ragionevole tre anni).

La Corte di merito ha liquidato una somma di Euro 500,00 annui, per il carattere collettivo del ricorso. Si tratta di affermazione apodittica e indimostrata: il profilo indicato, privo di qualsiasi ulteriore motivazione al riguardo, non può incidere sul quantum, rispetto agli ordinari parametri suindicati.

Le spese giudiziali di merito andranno riliquidate e poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può determinarsi un danno morale per l’importo di Euro 1.900,00, per un ritardo di due anni e sette mesi. Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione al pagamento della somma di Euro 1.900,00 (millenovecento) per indennizzo, con interessi legali dalla domanda, per ciascuno dei ricorrenti, nonchè alle spese del giudizio di merito, liquidandole in Euro 600,00 per onorari, Euro 1.316,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori S. e U. Coronas antistatari; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 700,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dei difensori S. e U. Coronas, antistatari.

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