T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9680

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 2 novembre 2011 e depositato il successivo 10 novembre, la ricorrente espone di avere acquistato dalla società immobiliare "P. di S.A. & C." l’immobile a destinazione residenziale (già costituito da due fabbricati, uno principale e l’altro accessorio) con antistante corte di pertinenza esclusiva sito nel Comune di Roma come in epigrafe indicato e costituito da:

a) appartamento al piano terra distinto con il numero interno 1 composto da 8,5 vani catastali confinante con scale di pertinenza;

b) appartamento al piano primo distinto con il numero interno 2 cui si accede da una scala di proprietà esclusiva che si diparte dalla corte comune, composto da 5,5 vani catastali e distacchi su corte comune per più lati salvo altri;

c) piccola area urbana pertinenziale di mq. 3 posta sul confine nord ovest del complesso. Confinante con appartamento descritto sub a) e con proprietà Comune di Roma salvo altri.

Espone che sull’immobile la società sua dante causa aveva avviato dei lavori di ristrutturazione chiedendone istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 2, comma 59 della legge n. 662 del 1996 che estendeva quella disciplinata dall’art. 40, comma 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 anche ai trasferimenti di immobili di proprietà comunale.

La società effettuava anche lavori con varie denuncie di inizio attività: a prot. 57404 dell’11 dicembre 2008, a prot. 34801 del 9 luglio 2009, a prot. n. 49441 del 13 ottobre 2009 fino a quando la ricorrente subentrava nella proprietà con compravendita del 10 febbraio 2010.

Divenuta proprietaria l’interessata presentava una DIA in data 30 aprile 2010 a prot. 24700 per l’esecuzione di sondaggi archeologici,intendendo realizzare dei parcheggi pertinenziali per i quali presentava pure la relativa DIA in data 8 giugno 2010 e riceveva il parere preventivo della Soprintendenza comunale in cui si affermava che l’immobile in questione rientrava all’interno del vincolo paesistico Villa Ada istituito con DM. 27 aprile 1954.

Ricevuta tale nota la ricorrente rinunciava formalmente alle DIA precedentemente presentate e chiedeva parere alla Regione, nel mentre la Polizia Municipale procedeva al sequestro dell’immobile pur avendo l’interessata interrotto i lavori. Nel verbale di sequestro si faceva riferimento a due relazioni tecniche del Dipartimento Programmazione, in una delle quali veniva dato come esistente il vincolo e con riferimento al condono vi si affermava che non sarebbe stata dimostrata l’epoca della realizzazione dell’abuso.

Seguivano la determinazione dirigenziale di sospensione dei lavori e quella di demolizione avverso le quali la ricorrente oppone:

1. violazione degli articoli 27, comma 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e 14 della Legge regionale Lazio n. 15 del 2008; eccesso di potere per errore e falsità dei presupposti ed illogicità e contraddittorietà manifeste.

Lamenta che, come constatato nella stessa determinazione di sospensione i lavori non erano in corso da tempo e quindi non vi era nulla da sospendere.

2. Violazione degli articoli 29 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 12 della L.R. Lazio n. 15/2008; eccesso di potere per carenza di istruttoria, errore e falsità dei presupposti, travisamento dei fatti.

Osserva che nella ordinanza di demolizione ella viene indicata sia come proprietaria sia committente dei lavori, mentre non corrisponde alla realtà, in quanto i lavori sono stati realizzati dalla dante causa Società P..

3. Eccesso di potere per errore, confusione e genericità.

Osserva che gli abusi indicati nelle due determinazioni sono individuati in maniera del tutto generica ed indefinita. Nelle determinazioni infatti si fa riferimento in più parti ad accertamenti che l’Amministrazione non avrebbe potuto effettuare quali la modifica delle quote dell’imposta e di colmo e quali l’incremento dell’altezza dei piani derivante o dalla rimozione del pavimento o dalla eventuale eliminazione del vespaio.

4. Violazione dell’art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, eccesso di potere per carenza dei presupposti, incompetenza.

Osserva ancora che le contestazioni mosse nei provvedimenti impugnati parrebbero riguardare gli interventi oggetto della domanda di sanatoria presentata in data 15 febbraio 2007 dalla sua dante causa, se non che su detta domanda l’USCE non si è ancora espresso, con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione la sospensione di cui all’art.44 della menzionata legge.

5. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti carenza di istruttoria.

L’Amministrazione ha osservato che l’immobile sarebbe situato in area sottoposta a vincolo, mentre il Ministero dei Beni Culturali nel rispondere alla Regione Lazio sull’argomento con nota del 1° giugno 2011ha chiarito in vaia definitiva quale sia l’esatta delimitazione del vincolo che si estende fino al muro di cinta di Villa Ada, non interessando il manufatto in questione.

6. eccesso di potere per sviamento.

Insiste nelle su riportate doglianze.

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso, con riserva di presentare motivi aggiunti.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio con compiuta memoria, contestando tutte le censure e rassegnando conclusioni opposte a quelle della ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 6 dicembre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata avvertitene all’uopo le parti costituite.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato come di seguito verrà precisato.

Con esso la ricorrente impugna la determinazione di sospensione dei lavori e quella di demolizione di opere riguardanti un preesistente immobile situato in Via Panama in Roma già di appartenenza ad una società immobiliare che lo ha acquistato dal Comune di Roma per effetto di un’asta pubblica.

2. In via preliminare va esaminata l’eccezione di carenza di interesse proposta dalla resistente amministrazione comunale per non avere la ricorrente impugnato la precedente ingiunzione di demolizione n. 1358 del 21 luglio 2008.

L’eccezione va respinta atteso che, come rappresentato nella compiuta cronistoria recata nelle premesse della memoria di costituzione dell’Ente l’ingiunzione sarebbe stata eseguita dalla società dante causa dell’interessata, quando era ancora proprietaria del bene, sicché ora non avrebbe alcun interesse a dolersi avverso un atto i cui effetti si sono esauriti.

3. Il gravame va accolto soltanto con riferimento alla dedotta pendenza della domanda di condono presentata dalla Società "P." in data 15 febbraio 2007, avverso la quale peraltro il Comune obietta che l’art. 40 della legge n. 47 del 1985 consente la proposizione di tale domanda soltanto nei casi in cui il bene sia acquisito a seguito di aste pubbliche in esecuzione di procedure coattive e non nel caso in cui venga acquistato in aste pubbliche bandite in occasione di procedimenti di dismissione del patrimonio pubblico.

L’aspetto della controdeduzione non può essere condiviso.

Risulta, infatti, dalla produzione documentale dell’analogo ricorso proposto avverso gli stessi provvedimenti dalla società "P.", in discussione all’odierna Camera di consiglio, che il bando relativo all’asta pubblica per la dismissione del patrimonio immobiliare comunale del 21 ottobre 2005 prevedeva, all’art. 4, la possibilità per i partecipanti di presentare domanda di condono ai sensi dell’art. 40 della L. n. 47 del 1985, siccome esteso anche ai casi di dismissione del patrimonio immobiliare comunale dall’art. 2, comma 59 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e per come previsto dall’art. 3 del d.l. 25 settembre 2001 n. 351 conv. da L. 23 novembre 2001, n. 410.

Ciò contestato e dunque pendendo la ridetta domanda, in base alla giurisprudenza elaborata in occasione dei condoni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 ed al d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 "la richiesta di sanatoria impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori" (TAR Lazio, sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669 e la giurisprudenza in essa citata: T.A.R. Lazio Roma, sez. I quater, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540 riprese anche da TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553).

L’accoglimento del ricorso sotto un profilo che comporta la riedizione del potere dell’amministrazione in ordine alla disposta demolizione dopo essersi pronunciata sulla domanda del 15 febbraio 2007 rende superflua la disamina di tutte le altre censure come in narrativa esposte.

Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto come sopra precisato e per l’effetto vanno annullate le determinazioni di Roma Capitale a prot. n. 1651 del 28 luglio 2011 e a prot. n. 1842 del 5 settembre 2011, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alla domanda di condono in data 15 febbraio 2007.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio, in vista della soccombenza solo parziale del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla le determinazioni di Roma Capitale a prot. n. 1651 del 28 luglio 2011 e a prot. n. 1842 del 5 settembre 2011, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in ordine alla domanda di condono in data 15 febbraio 2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 28-12-2011, n. 10265

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che con esso gli interessati impugnano la determinazione dirigenziale con la quale Roma Capitale – Municipio VIII ha ingiunto loro la rimozione delle opere abusive consistenti in "ristrutturazione edilizia e/o cambio di destinazione di uso da una categoria all’altra", realizzata senza titolo abilitativo su un locale adibito a magazzino – laboratorio;

CONSIDERATO che avverso tale determinazione gli interessati, premesso in fatto di essere comproprietari in Roma, Via Serracapriola, di un immobile con destinazione urbanistica a laboratorio (C3) e di avere presentato apposita DIA per interventi ai sensi dell’art. 37, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, consistenti in un frazionamento da una a due unità artigianali C3, deducono che l’opera non si presenta né nuova, né abusiva; con tale prospettazione osservano che tale linea argomentativa essi hanno seguito pure in sede di dichiarazioni spontanee rilasciate alla polizia giudiziaria, dal momento che essi stavano predisponendo un laboratorio odontotecnico, non avente destinazione abitativa, ma C3, quale era la precedente; rappresentano che il detto locale è stato realizzato costruendo un tramezzo, predisponendo un bagno, mentre l’angolo cottura sarebbe in realtà un piano di appoggio per lo svolgimento dell’attività professionale; è stata pure installata al posto della esistente serranda metallica una porta finestra anch’essa in alluminio, al solo scopo di sfruttare meglio la luce solare; rappresentano che allo scopo di sanare le opere di cui sopra hanno conferito incarico ad un tecnico affinchè presenti la DIA ex art. 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, come è poi avvenuto in data 28 aprile 2011, con la conseguenza che l’operato del Comune è del tutto illegittimo non essendosi questo neppure pronunciato sulla DIA;

RILEVATO che con altra censura i ricorrenti fanno valere la mancata comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio;

CONSIDERATO che le prospettazioni per primo effettuate dagli interessati non possono essere condivise, atteso che, ancorché non vi sia cambio di destinazione di uso dell’originario manufatto adibito a laboratorio C3, la suddivisione mediante tramezzatura in due unità sempre da adibire a laboratorio, come risulterebbe dalla relazione tecnica acclusa alla DIA ex art. 37/d.P.R. n. 380 presentata in data 28 aprile 2011, meritava un idoneo titolo abilitativo per come previsto dall’art. 10 del menzionato decreto presidenziale, stante il quale gli interventi di ristrutturazione che comportano aumento di unità immobiliari sono soggette al rilascio del permesso a costruire;

E RILEVATO pure, in ordine alla medesima censura, che anche avendo presentato uno dei ricorrenti la DIA ai sensi degli articoli 22, 23 e 37 del d.P.R. n. 380 del 2001, secondo la giurisprudenza seguita dalla sezione, dalla sua presentazione non se ne possono trarre le stesse auspicate conseguenze di sospensione del procedimento sanzionatorio, previste per la fattispecie del condono dalle norme su di esso emanate nel corso degli anni, in quanto "i presupposti dei due procedimenti di sanatoria – quello di condono edilizio e quello di accertamento di conformità urbanistica – sono non solo diversi ma anche antitetici, atteso che l’uno (il condono edilizio) concerne il perdono ex lege per la realizzazione sine titulo abilitativo di un manufatto in contrasto con le prescrizioni urbanistiche (violazione sostanziale), l’altro (sanatoria ex art. 13, l. n. 47 del 1985, oggi art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001), l’accertamento ex post della conformità dell’intervento edilizio realizzato senza preventivo titolo abilitativo agli strumenti urbanistici (violazione formale)."(per una analoga fattispecie della DIA ex art. 37: TAR Lazio, sezione I quater, 22 dicembre 2010 n. 38207), con la conseguenza che gli interessati non potevano aspettarsi la sospensione del potere sanzionatorio del Comune, in attesa di un pronuncia sull’istanza di sanatoria da parte dei competenti uffici, come invece dedotto in ricorso;

RILEVATO che anche la censura di mancata comunicazione di avvio del procedimento non appare condivisibile, atteso che il provvedimento demolitorio è espressione di attività vincolata, in ordine alla quale non sono predicabili utili apporti degli interessati, non essendo tale potere né abdicabile né in alcun modo rinunciabile da parte dell’amministrazione competente ad esercitarlo, a fronte di quello che è considerato un illecito permanente che si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni (Consiglio di Stato, sezione IV, 16 aprile 2010, n. 2160), nel caso in esame del tutto mancanti, o in corso di istruttoria;

RITENUTO che pertanto il provvedimento impugnato vada trovato scevro dalle dedotte censure e che di conseguenza il ricorso non possa che essere respinto;

CONSIDERATO che, quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti M.U., M.C., A.R. al pagamento di Euro 1.200,00 per spese di giudizio a favore di Roma Capitale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11228 Rinunzia all’impugnazione

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.3.2009, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il gravame proposto da C.C. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto dal predetto nei confronti del M.I.U.R. e dell’Istituto Comprensivo di cui in epigrafe, inteso al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i sevizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente al 1.9.2000 nell’Area D2 con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, come richiamato dall’art. 66, comma 6, c.c.n.l. Comparto scuola del 4.8.1995, nonchè al riconoscimento dell’anzianità di servizio consequenziale e del diritto alla ricostruzione della carriera, in seguito all’inquadramento nella posizione stipendiale di responsabile amministrativo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il C., con tre motivi.

Resiste con controricorso il M.I.U.R., laddove l’istituto scolastico è rimasto intimato.
Motivi della decisione

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che il ricorrente, con atto in data 4.5.2012, sottoscritto dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto, notificando l’atto all’Avvocatura Generale dello Stato quale procuratore costituito del Ministero e dell’Istituto scolastico, nonchè al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia, debitamente notificata alle altre parti, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; si rinvengono giusti motivi, in relazione all’oggetto della controversia, per compensare tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinunzia e compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-07-2012, n. 13506

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Svolgimento del processo

1. – Con ricorso ex art. 1168 cod. civ. M.G. chiedeva di essere reintegrato nel possesso di un immobile in Roma, del quale asseriva di essere stato violentemente spogliato a mezzo dell’ufficiale giudiziario.

Con ordinanza in data 23 novembre 2007 il Tribunale di Roma rigettava l’istanza di reintegra.

2. – M.G. proponeva reclamo, che veniva rigettato dal Tribunale di Roma con provvedimento formalmente qualificato come ordinanza in data 14 marzo 2008. Rilevò il Tribunale che la parte reclamante si doleva dell’invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo sulla cui base C.A., quale aggiudicataria all’asta immobiliare, sarebbe stata immessa nel possesso del compendio immobiliare ad opera dell’ufficiale giudiziario.

L’invalidità sarebbe conseguita al difetto di costituzione del giudice, atteso che solo l’organo collegiale con sentenza avrebbe potuto disporre il trasferimento immobiliare, e non il giudice istruttore, come nel caso di specie.

A prescindere dalla fondatezza di tale doglianza, evidenziò il Tribunale che tale motivo di reclamo non può trovare ingresso nel procedimento possessorio. Infatti, l’invalidità del titolo esecutivo da luogo unicamente ad una opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi: dunque il M. avrebbe dovuto adire sul punto il giudice dell’esecuzione per ottenere tutela.

Inoltre, l’inefficacia del titolo, a dire del ricorrente erroneamente formatosi nei suoi confronti in quanto proprietario a titolo originario per intervenuta usucapione, avrebbe potuto essere fatta valere unicamente con l’opposizione all’esecuzione. Infatti, qualora la parte esecutata contesti il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata, può agire in giudizio ex art. 615 cod. proc. civ., al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione medesima. Pertanto, in quella sede non potevano essere fatte valere le doglianze relative alla inefficacia e all’invalidità del decreto di trasferimento dell’immobile. A ciò conseguiva la non configurabilità dello spoglio a mezzo dell’ufficiale giudiziario, che presuppone che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l’intervento dell’ufficiale giudiziario sia stato dolosamente provocato da colui che ha richiesto l’esecuzione sollecitando in mala fede l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

3. – Per la cassazione di tale decisione ricorre M.G. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso C. A.. Il M. ha anche depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.1. – Il ricorso è inammissibile.

1.2. – Esso si dirige nei confronti del provvedimento, formalmente qualificato ordinanza, con il quale il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo del M. avverso il mancato accoglimento della sua istanza di reintegra nel possesso dell’immobile in questione.

Al riguardo, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso l’ordinanza adottata dal tribunale, ai sensi dell’art. 669 terdecies cod. proc. civ., in sede di reclamo avverso un provvedimento interdittale in materia possessoria, trattandosi di pronuncia priva dei caratteri di decisorietà e definitività, atteso che essa è destinata a perdere efficacia a seguito della decisione di merito ed è quindi inidonea a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato (v., tra le altre, Cass., sent. n. 3388 del 2002, ord. n. 8446 del 2006). Nè rileva, come osservato dalla controricorrente, che nella specie l’ordinanza non abbia disposto nulla per il prosieguo del giudizio, in quanto l’art. 703 cod. proc. civ., a seguito della modifica di cui alla L. n. 80 del 2005, prevede che il tribunale provveda sulla prosecuzione del giudizio se richiesto da una delle parti nel termine ivi previsto.

2. – Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in ossequio al criterio della soccombenza, essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3200,00, di cui Euro 3000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.