Cass. civ. Sez. V, Ord., 07-07-2010, n. 16091 TRIBUTI LOCALI

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Premesso:

– che il contribuente, commercialista, presentò istanza di rimborso dell’irap versata nell’anno 1998, assumendo di svolgere la propria attività professionale senza l’ausilio di autonoma organizzazione;

proposte, quindi, ricorso sul silenzio-rifiuto conseguentemente formatosi;

– che il ricorso fu accolto dall’adita commissione provinciale, con decisione confermata, in esito all’appello dell’Agenzia, dalla commissione regionale, sul presupposto che l’attività del ricorrente non fosse caratterizzata da autonoma organizzazione;

rilevato:

– che l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo vizio di motivazione in merito all’affermata assenza del requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza di risultanze documentali (il quadro "RE" della dichiarazione del ricorrente) attestanti beni strumentali, quote di ammortamento, compensi a terzi per prestazioni professionali ed altre spese per prestazioni di lavoro, spese per immobili ed altre spese di considerevole entità;

che il contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

che il ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato, è fondato;

che la carenza del requisito dell’autonoma organizzazione risulta, infatti, assunta dalla decisione impugnata in termini di assoluta apoditticità e senza la benchè minima valutazione critica degli elementi sopra indicati, fatti rilevare dall’Agenzia in sede di appello ed in questa sede richiamati in ossequio al principio dell’autosufficienza del ricorso;

– che pertanto, non offrendo alcuna possibilità di rintracciare e controllare la ratio decidendi, la decisione si rivela effettivamente incorsa nel denunciato difetto di motivazione (Cass. 1756/06, 890/06). ritenuto:

– che il ricorso dell’Agenzia va, conseguentemente, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che, la sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata, con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Suprema di Cassazione – Civile Sentenza n. 21573 del 2005 deposito del 07 novembre 2005 IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE E GIURIDICHE Accertamento SOCIETA’ Amministratori

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La controversia ha per oggetto l’accertamento del reddito per Irpef per l’anno 1992 a carico del contribuente signor A.L.

Il maggior reddito accertato a suo carico era costituito dall’automatica imputazione a suo carico della quota parte, corrispondente alla sua partecipazione societaria, del maggior reddito accertato a carico di una società a ridotta base sociale.

Il contribuente impugnava ravviso di accertamento emesso a suo carico dall’Ufficio delle imposte dirette di Legnano.

Il ricorso veniva parzialmente accolto dalla Commissione di I grado, e questa pronunzia, impugnata tanto dal contribuente che dall’ufficio, veniva sostanzialmente confermata, con sentenza n. 95 in data 24 marzo-12 giugno 2000, dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che si limitava a dichiarare applicabili soltanto le sanzioni per la dichiarazione infedele (disapplicando le altre originariamente irrogate dall’ufficio), e confermava il resto.

2. Avverso la sentenza, che non risulta notificata, il contribuente signor A.L. ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi, notificato il giorno 11 ottobre 2000 all’Amministrazione delle finanze dello Stato presso l’Avvocatura Generale dello Stato. Resiste l’Amministrazione intimata con controricorso notificato il 1 dicembre 2000.

Recentemente il contribuente ha depositato un’istanza di prelievo specificando di non essersi avvalso del provvedimento per la definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’art. 16 della L. n. 289/2002, e di avere interesse ad una rapida definizione della controversia Infine, in prossimità dell’udienza ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

3. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, dell’art. 42 del D.P.R. n. 917/1986, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.

Ricorda che quella che avrebbe prodotto i redditi era una società di capitali, con autonoma autonomia giuridica e patrimoniale. L’imputazione degli utili ai soci doveva avvenire perciò soltanto sulla base di deliberazioni formali.

Presupposto indefettibile affinchè un determinato reddito di capitale concorra alla formazione del reddito complessivo di un soggetto è il suo

incasso effettivo da parte del contribuente interessato.

A.L. sostiene di non aver mai percepito quel provento.

Quella utilizzata dall’ufficio, sulla presunta distribuzione ai soci dei redditi occulti della società, sarebbe soltanto una presunzione semplice, come tale insufficiente.

L’ufficio avrebbe potuto attribuire maggiori redditi solamente sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre nel caso di specie questi requisiti mancavano.

Sarebbe stato necessario, peraltro, che l’accertamento della percezione da parte della società di utili non riportati in bilancio risultasse positivamente, perchè altrimenti si legittimerebbe una presunzione di secondo grado.

Il ricorrente sottolinea anche di essersi limitato unicamente all’apporto di capitali (nella misura del 12, 5 per cento) senza avere avuto mai poteri decisionali o gestionali nell’ambito della società. Non si sarebbe trattato, in realtà, di una società a ristretta base azionaria o familiare.

Lo stesso amministratore delegato, interrogato dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano, avrebbe dichiarato che gli altri soci avevano svolto solo la funzione propria dei soci di capitale. Quegli utili in contestazione erano confluiti, del resto, sul conto corrente del medesimo amministratore delegato, e l’attuale contribuente, che si dichiara privo di ogni responsabilità, aveva manifestato per iscritto l’intenzione di rivalersi nei confronti del suddetto amministratore in caso di esito non favorevole del contenzioso tributario.

Il procedimento penale che era stato aperto presso il Tribunale di Milano nei confronti del contribuente per infedele dichiarazione si era chiuso, del resto, con la dichiarazione di non luogo a procedere con la formula perchè il fatto non sussiste.

La sentenza penale aveva ritenuto l’estraneità del signor A.L. al meccanismo fraudolento relativo alla società.

Il ricorrente ribadisce, infine, di non aver percepito nessuna somma non riportata in bilancio proveniente dalla società.

4. Con il secondo motivo il contribuente eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.P.R. n. 917/1986 e l’omessa ed insufficiente motivazione in ordine alla determinazione quantitativa del reddito a carico del contribuente.

La censura veniva articolata sotto due distinti profili.

Il primo di essi si riferisce alle risultanze del processo verbale di constatazione.

Sotto un primo profilo, relativo ad un punto che non sarebbe stato preso in considerazione dalla sentenza, lo stesso processo verbale di constatazione avrebbe affermato che quegli importi non erano sicuramente riferibili ai soci.

In ogni caso la percentuale ipoteticamente spettante al signor A.L. della somma accertata a carico della società era sensibilmente inferiore a quella che gli era stata attribuita invece nell’accertamento a suo carico.

Anzi, con una diversa sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione da parte dell’ufficio, la Commissione tributaria regionale aveva accertato in lire 140.000.000 il reddito non contabilizzato a carico della società, e di conseguenza in lire 17.500.000 la quota di redito ai fini Irpef a carico del signor A.L.

5. Sotto un diverso profilo il contribuente denunzia l’omessa considerazione delle imposte dovute dalla società sui presunti ricavi netti conseguiti.

Anche questo punto era stato ignorato dai giudici di appello.

6. Nel controricorso l’Amministrazione finanziaria sostiene, innanzi tutto, che la società avrebbe definito la sua posizione fiscale mediante conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito controbatte alle argomentazioni avversarie, e ribadisce la fondatezza dell’imputazione proporzionale ai soci degli utili non contabilizzati occultati da società a ristretta base sociale.

Sostiene anche che il fatto che fosse stata provata documentalmente la distribuzione ai soci di un importo di 68 milioni non escludeva che non fossero stati distribuiti anche importi superiori, e che anzi si doveva presumere la distribuzione di ulteriori utili in rapporto all’intero ammontare dei profitti non contabilizzati accertati a carico della società.

La resistente contesta, inoltre, che i giudici tributari dovessero dedurre dai maggiori redditi le imposte a carico della società perchè non risultavano prove che fossero state pagate.

7. In quanto strettamente connessi occorre esaminare unitariamente il primo motivo di impugnazione, ed il primo profilo, sul difetto di motivazione sulla determinazione quantitativa del reddito di capitale alla luce del processo verbale, del secondo motivo di impugnazione. Nei limiti di quanto verrà specificato in questa motivazione queste censure sono fondate e possono trovare accoglimento.

8. La possibilità per l’ufficio di procedere all’imputazione ai singoli soci degli utili non contabilizzati occultati da una società di capitali, come appunto la T. S.p.a. di cui era socio il signor A.L., costituisce, di per sè stessa, un’operazione ammessa dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Questa imputazione si basa su di una regola di esperienza secondo cui, anche nelle società di capitali in cui i partecipanti costituiscono un gruppo ristretto, tanto più se unito da vincoli più o meno stretti di solidarietà familiare, nella normalità dei casi si può ragionevolmente ritenere che gli utili occultati siano stati distribuiti proporzionalmente ai singoli soci così come avviene per tutti gli utili nelle società di persone, per i quali il principio dell’imputabilità dei profitti ai soci indipendentemente dalla loro effettiva percezione è sancito legislativamente dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

In questa prospettiva non va dimenticato, del resto, che in tutte le società, e perciò che anche nelle società di capitali oltre che nelle società di persone, in definitiva il patrimonio sociale, e gli stessi utili, appartengono proporzionalmente a tutti i soci.

9. Per smentire questa presunzione di distribuzione proporzionale ai soci degli utili non contabilizzati è necessario dimostrare che abbiano avuto un’altra diversa destinazione, mentre va escluso che per distribuirli occorresse una deliberazione formale proprio perchè quegli utili erano stati occultati e perciò l’operazione inevitabilmente non poteva essere effettuata neppure essa in forma palese. Nè poteva rilevare che il singolo socio rivestisse cariche o responsabilità sociali.

10. Non appare esatta la valutazione del contribuente secondo il quale un socio che, come lui, detenesse, soltanto il 12, 5 per cento del capitale sociale non poteva essere considerato socio di una compagine a ristretta base sociale.

Questa argomentazione difensiva non tiene sufficientemente conto del fatto che – come riferisce nella parte narrativa la stessa sentenza impugnata facendo riferimento a sua volta alle stesse difese del contribuente interessato – in realtà i soci erano cinque in tutto, un altro di essi era il fratello del signor A.L., e che i due fratelli insieme detenevano il 25 per cento del capitale.

Ciò significa che in realtà il capitale non era disperso, ma riunito e strutturato in quattro gruppi azionari, di cui uno era quello dei fratelli L. 11. Come risulta dal testo del ricorso (nella parte finale di pag. 19 e a pag. 11), il difetto di motivazione lamentato dal contribuente su un punto della controversia prospettato come risolutivo concerne essenzialmente la mancanza di motivazione specifica sulle risultanze di una sentenza penale di assoluzione che aveva prosciolto con formula piena l’attuale contribuente in un procedimento penale instaurato a suo carico per la medesima vicenda ma con riferimento al solo anno 1991, non al 1992 ora in discussione.

Dall’accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata risulta che effettivamente quella sentenza penale concerneva l’anno 1991 e non il 1992, tanto è vero che la Commissione tributaria regionale ne nega proprio per questo la rilevanza.

Il fatto stesso che per escluderne la rilevanza si sia basata soltanto sulla differenza di anno (e non su differenze di oggetto) lascia presumere – anche se la pronunzia impugnata non lo conferma espressamente – che effettivamente la vicenda fosse la medesima per entrambi gli anni.

Da quell’accertamento di fatto risulta anche, sempre a pag. 3, che – come allegato dal ricorrente signor A.L. – gli utili occulti della società T. S.p.a. sono confluiti effettivamente su di un conto corrente personale dell’amministratore delegato della società signor A.C.. Non trova riscontro nella sentenza, invece, l’altra allegazione del ricorrente per cassazione, connessa alla precedente, secondo la quale quest’ultimo avrebbe presentato denunzia penale a carico del signor A.C. per il reato di appropriazione indebita in relazione ai fatti di causa.

12. Appare necessario a questo punto approfondire il fondamento logico e pratico dell’imputazione diretta ai soci degli utili sociali non contabilizzati.

Quella secondo cui anche nelle società che, pur se di capitali, siano a ristretta base sociale si debba ritenere che gli utili occulti siano stati distribuiti proporzionalmente ai soci è una presunzione semplice, provvista certo di una propria validità di fondo, ma basata sostanzialmente sull’id quod plerumque accidit.

Il procedimento presuntivo si basa, tra l’altro, anche sulla valutazione che in una società a ristretta base sociale ciascuno dei soci abbia un controllo sufficiente dell’effettivo andamento dell’azienda e che, comunque, sussista una sostanziale lealtà di fondo, nell’interesse comune, all’interno del gruppo ristretto: anche questo rientra nell’id quod plerumque accidit.

Questo procedimento presuntivo rimane valido in quanto, e fino a quando, non sussistano altri elementi, anche soltanto presuntivi semplici (aventi cioè il medesimo valore), in senso contrario.

Nelle sue difese il signor A.L. insiste sul fatto di essere stato parte lesa e di aver presentato querela nei confronti del signor A.C. Che solo uno (o una parte) dei soci abbia percepito gli utili sociali occulti, ponendo in essere così il reato di appropriazione indebita in danno degli altri soci, evidentemente non può costituire un’ipotesi normale, ma non può neppure essere escluso.

Indubbiamente l’esistenza di una denunzia e/o querela da parte della parte lesa (che, presentandola, assume precise responsabilità esponendosi al rischio di essere imputata a sua volta di calunnia se i fatti risultino inconsistenti) potrebbe costituire, se non una prova, un valido elemento indiziario ulteriore in senso contrario all’applicazione in concreto al caso specifico della presunzione (semplice, anche se di carattere generale), della distribuzione a tutti i soci degli utili occulti.

Ma, pur in mancanza di essa, che avrebbe tranquillizzato maggiormente, anche il semplice fatto che in questo caso gli utili occulti siano stati reperiti in un posto specifico (esattamente in un conto corrente del socio amministratore delegato), e non risulti un ulteriore spostamento di quei fondi (o di altri di importo corrispondente) costituisce un consistente elemento, sia pure indiziario semplice, in senso contrario all’operatività nel caso concreto della presunzione, anch’essa semplice, dell’avvenuta distribuzione proporzionale dei fondi a tutti i soci.

Il giudice del merito non poteva ragionevolmente non tenerne conto ed avrebbe dovuto motivare specificamente su questo punto.

13. Il secondo profilo del secondo motivo di impugnazione rimane assorbito.

Il ricorso dunque deve essere accolto nel senso indicato in motivazione, la sentenza cassata, e la causa rimessa per un nuovo esame complessivo di tutte le risultanze e di tutti gli elementi, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2011, n. 2979 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza dell’11/4/07 la Corte d’Appello di Caltanisetta rigettò l’appello proposto il 17/1/06 dalla RESAIS s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Enna del 23/11/05, con la quale era stato accolta la domanda di G.G., ex dipendente dell’Ente Minerario Siciliano in prepensionamento dall’1/8/84, diretta alla riliquidazione dell’indennità di prepensionamento e dell’indennità "una tantum", ai sensi della L.R. n. 42 del 1975, art. 6 attraverso il computo del compenso per lavoro supplementare svolto nel mese di riferimento prescelto.

La Corte territoriale addivenne al rigetto del gravame dopo aver rilevato l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione, ritenendo che la stessa era stata interrotta per effetto del riconoscimento derivato dalla Delib. Commissario Straordinario Ente Minerario Siciliano n. 182 del 1993, e dopo aver accertato la computabilità del compenso per lavoro supplementare svolto con una certa frequenza nella base di calcolo dell’indennità di prepensionamento e di quella "una tantum".

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la RESAIS – Risanamento e Sviluppo Attività Industriali Siciliana S.p.A. affidando l’impugnazione a tre motivi di censura.

Resiste il G. con controricorso.

Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Preliminarmente la Corte prende atto della rinunzia espressa dalla difesa della ricorrente a coltivare il primo motivo di censura attraverso il quale la RESAIS s.p.a. aveva eccepito, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la durata quinquennale e non decennale della prescrizione concernente il diritto al ricalcolo delle indennità in esame, per presunta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2948 c.c. in relazione alla L.R. Sicilia n. 27 del 1984, art. 6, (art. 360 c.p.c., n. 3). L’abbandono di tale motivo di censura comporta che il presente esame di legittimità rimane circoscritto alle sole doglianze espresse attraverso i successivi motivi n. 2 e n. 3 del ricorso.

2. Col secondo motivo si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 2944 c.c. (art. 360, n. 3). In particolare, la difesa della ricorrente contesta l’efficacia interattiva della prescrizione che il giudice d’appello attribuisce alla Delib. Commissario Straordinario Ente Minerario Siciliano 30 dicembre 1983, n. 182 parificandola ad atto di riconoscimento del diritto dotato di efficacia interruttiva ai sensi dell’art. 2944 c.c..

Il quesito di diritto che viene posto dalla ricorrente a conclusione del motivo è il seguente:- "Se in base all’intenzione dell’autore e all’interpretazione complessiva, risulti o meno qualificabile come atto di riconoscimento del debito la delibera di un ente pubblico che – per essere rivolta indistintamente alla generalità dei prestatori di lavoro, per la presenza di specifica riserva di valutazione della prestazione individuale di ciascuno dei destinatari – non riveli piena e completa "conoscenza" o "consapevolezza" di ogni singolo (e diverso) rapporto di lavoro al quale il contenuto normativo dell’atto sia riferibile".

Per una corretta disamina di tale motivo è opportuno trascrivere il contenuto della delibera in questione che è il seguente: "il Commissario straordinario vista la L.R. n. 2 del 1963; visti il D.P.Reg. siciliana 13 ottobre 1992, n. 170 e la L.R. 11 maggio 1993, n. 15, art. 35; considerato l’interesse dell’Ente a dirimere l’annoso contenzioso avente per oggetto la richiesta di riconoscimento del compenso prestato a titolo supplementare nell’indennità di prepensionamento e/o una tantum; ritenuto il prevalente orientamento giurisprudenziale intervenuto sulla materia che afferma il principio che ai prepensionati L.R. n. 42 del 1975, ex art. 6 e successive va computato il compenso per lavoro supplementare prestato in corso di rapporto nella determinazione dell’indennità di prepensionamento e/o una tantum; preso atto del parere favorevole del Direttore Generale:

Delib. (n. 182 del 1993 CS) 1) riconoscere agli aventi diritto il compenso per lavoro supplementare prestato in corso di lavoro quale voce componente la retribuzione globale di fatto sulla quale determinare la indennità di prepensionamento e/o una tantum, purchè lo stesso sia stato svolto in modo continuativo e stabile in condizioni di eccezionalità e occasionante, fatte salve ovviamente le decadenze e le prescrizioni intervenute; 2) definire secondo i criteri di cui al precedente punto "1" il contenzioso pendente sulla materia autorizzando il servizio legale ad operare di conseguenza al meglio nell’interesse dell’Ente. La presente delibera viene trasmessa ai sensi della L.R. 21 dicembre 1973, n. 50, art. 13".

Ciò premesso, si osserva, anzitutto, che è da ritenere assolutamente corretto l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta natura assistenziale dell’indennità in esame ed alla conseguente applicazione del regime prescrizionale ordinario in ossequio ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato di questa Corte, atteso che il fine perseguito dal legislatore regionale era quello di creare una erogazione sostitutiva del reddito di lavoro, di cui i minatori siciliani erano stati privati per ragioni di economia pubblica, cosicchè tale indennità non poteva non essere inquadrata tra le prestazioni di assistenza sociale, alle quali hanno diritto, a norma dell’art. 38 Cost., comma 1, i cittadini inabili al lavoro o privi dei mezzi necessari per vivere.

Come, infatti, ha avuto già modo di statuire questa Corte (Cass. sez. lav. n. 12944 del 22/11/99), "l’indennità cosiddetta di prepensionamento che, ai sensi della L.R. Sicilia n. 42 del 1975, art. 6 è prevista, nell’ambito della ristrutturazione del settore estrattivo, in favore dei dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano in relazione alla anticipata risoluzione dei loro rapporti di lavoro, non è assimilabile ad un credito di lavoro, ma ha natura assistenziale e pertanto il diritto alla relativa prestazione si prescrive in dieci anni, e in cinque anni quello relativo ai ratei già maturati, senza che possa avere rilievo la circostanza che, per le pensioni dei pubblici dipendenti, sia previsto da una norma speciale il termine di prescrizione di cinque anni, giacchè, attesa la diversa natura del diritto in oggetto, deve applicarsi il termine di prescrizione ordinario di cui all’art. 2946 cod. civ., norma che, per espressa previsione, si applica a tutti i casi in cui, come quello in esame, la legge non abbia disposto diversamente, (in senso conf. C. Sez. lav. n. 9042 del 6/7/2000, nonchè Cass. sez. lav. n. 177 del 9/1/02 e C. sez. lav. n. 11105 del 26/7/2002 anche in materia di indennità "una tantum").

La natura assistenziale dell’indennità in esame è un aspetto decisamente importante per l’esatta comprensione della delibera sopra riportata, in quanto il significato ricognitivo di debito che le è stato riconosciuto dalla Corte territoriale, ai fini dell’efficacia interruttiva della prescrizione, implica anche la valutazione della natura della prestazione sulla quale il contenuto giuridico dell’atto stesso andava ad incidere: invero, trattasi di prestazione che, pur traendo lo spunto da un rapporto di lavoro è, però, essenzialmente assistenziale per le ragioni sopra esposte, con la altrettanto implicita considerazione che il Commissario Straordinario non poteva non essere consapevole della vasta portata degli effetti della delibera che in quel momento emanava, effetti destinati ad incidere in maniera automatica su tutte le posizioni di indennità di prepensionamento interessate dallo stesso atto, fatte salve, ovviamente, le ipotesi di prescrizione e decadenza già maturate.

D’altronde, il significato letterale delle espressioni adoperate nella suddetta delibera con riferimento ad entrambe le prestazioni (indennità di prepensionamento ed indennità una tantum), oltre che alle finalità perseguite dall’Ente (interesse alla soluzione dell’annoso contenzioso determinato dalla richiesta di riconoscimento di un determinato emolumento nel calcolo di altri istituti indiretti), nonchè l’ampio richiamo sia al prevalente orientamento giurisprudenziale formatosi in materia in tutte le sue articolazioni che al parere favorevole del Direttore Generale, sono tutti elementi che nel loro insieme inducono ragionevolmente a ritenere che l’atto deliberativo in questione era diretto a tutti i lavoratori minerari interessati dal fenomeno del prepensionamento ed era, altresì, idoneo ad incidere sul calcolo delle singole prestazioni di natura assistenziale non ancora travolte da decadenza o prescrizione, la qual cosa non poteva non essere nota all’autorità che l’aveva emanata al precipuo fine di dirimere il correlato contenzioso.

Pertanto, il quesito di diritto posto dalla ricorrente appare essere alquanto assertivo, dal momento che nello stesso, per come è formulato, è dato per scontato che l’autore della delibera in esame non avesse completa conoscenza o consapevolezza dell’incidenza del contenuto della stessa sui singoli rapporti generatori della prestazione di cui trattasi a prescindere dal fatto che riguardassero l’incidenza sul trattamento di prepensionamento di uno piuttosto che di un altro degli elementi retributivi dell’intercorso rapporto di lavoro. In tal modo la ricorrente finisce per omettere di esplicitare le sue censure avverso l’iter logico-argomentativo complessivamente seguito dal giudice d’appello sia nella qualificazione della natura della prestazione, sia nella individuazione del regime prescrizionale applicabile, sia nell’accertamento dell’efficacia interruttiva della stessa ad opera del suddetto atto deliberativo, rispetto al cui contenuto non può aprioristicamente escludersi la consapevolezza del suo autore di incidere indistintamente per il suo tramite su tutte le posizioni di prepensionamento ancora da definirsi, in guisa tale da interrompere il loro corso prescrizionale. In definitiva, non può non evidenziarsi una incompletezza della censura a causa del fatto che la stessa trascura il dato della verosimile consapevolezza della piena efficacia ricognitiva del debito da parte dell’autore della delibera in esame, per cui deve rilevarsi un profilo di inammissibilità del relativo motivo, inidoneo, per come strutturato, ad incidere sul percorso logico-argomentativo che ha condotto il giudice d’appello a riconoscere efficacia interruttiva della prescrizione al suddetto atto.

Il motivo è, perciò, infondato.

3. Col terzo motivo la Resais denunzia l’omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5) in quanto contesta l’inclusione dell’emolumento per lavoro supplementare nella base di calcolo delle indennità di cui trattasi, inclusione che il giudice d’appello aveva ritenuto di poter desumere dalla frequenza della suddetta prestazione lavorativa. A sostegno della censura la ricorrente adduce che difettavano, nella fattispecie, i requisiti della continuità e della stabilità del lavoro supplementare necessari per il computo del relativo emolumento nella base di calcolo delle indennità oggetto di causa.

Anche tale motivo è infondato.

Invero, la L.R. n. 42 del 1975, art. 6, comma 2, nel testo modificato dalla legislazione successiva, ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’E.M.S., dispone che "è corrisposta a carico della Regione, e fino al raggiungimento dell’età pensionabile, un’indennità mensile pari all’80 per cento della retribuzione globale di fatto percepita il mese precedente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro …"; detta norma indica chiaramente la volontà del legislatore di computare nella retribuzione da porre a base dell’indennità di prepensionamento, tutti i compensi corrisposti ai dipendenti, con la soia esclusione di quelli espressamente indicati (compensi per lavoro straordinario, notturno, festivo, indennità di vestiario e di trasporto e ogni altra indennità non derivante da accordi sindacali collettivi), la cui elencazione è stata ritenuto tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. S.U. n. 8562 del 1990, Cass. n. 898 del 1991, Cass. n. 11030 del 1991).

In merito alla nozione di lavoro supplementare ed alla sua inclusione nella base di computo dell’indennità supplementare di cui trattasi questa Corte ha già avuto modo di precisare che "la nozione di lavoro straordinario, il cui compenso è escluso dalla base di computo dell’indennità prevista dalla L.R. Sicilia 6 giugno 1975, n. 42, art. 6 a favore dei lavoratori minerari prepensionati, deve essere desunta dalla specifica disciplina collettiva del settore in tema di orario di lavoro; ove questa stabilisca il normale orario di lavoro giornaliero in misura inferiore a quello massimo di otto ore previsto dalla legge, la prestazione eccedente l’orario concordato, ma inferiore al limite massimo legale (cosiddetto lavoro supplementare) deve essere qualificata come ordinaria – con conseguente inclusione del relativo compenso nella retribuzione ordinaria – ove sia accertata l’esistenza di una volontà delle parti, manifestata anche tacitamente, diretta a modificare detta regolamentazione con il prolungamento dell’orario normale di lavoro.

(Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che in base a tale regolamentazione pattizia ha incluso nella base di calcolo della indennità in questione i compensi per lavoro supplementare). (Cass. sez. lav. n. 11161 del 12/11/1993) Inoltre, il fatto che alcune erogazioni possano, in ipotesi, non essere continuativamente presenti nella retribuzione mensile del lavoratore, non costituisce ragione giuridicamente valida per escluderne la computabilità nella indennità di prepensionamento, una volta che il legislatore regionale, con la L. 10 agosto 1984, n. 46, art. 10 (aggiuntivo di un comma nella L. n. 42 del 1975, art. 6), ha attribuito all’interessato la facoltà di scegliere uno qualsiasi dei mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto come termine di riferimento per calcolare la retribuzione globale di fatto da utilizzare per la determinazione dell’indennità medesima, in tal modo dando rilievo a tutti i compensi di natura retribuiva corrisposti in quel mese, eccettuati beninteso quelli espressamente esclusi (Cass. n. 4536 del 2000).

Questa Corte (Cass. sez. lav. n. 15058 del 28/11/01) ha, altresì, ribadito che ai fini della determinazione dell’indennità di prepensionamento spettante ai dipendenti dell’Ente Minerario Siciliano per l’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, L.R. Sicilia 10 agosto 1984, n. 46, ex art. 10 occorre riferirsi alla retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione all’attività prestata nel mese prescelto, essendo irrilevante che tale retribuzione sia stata materialmente corrisposta per intero nel detto mese o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti l’attività prestata – sia avvenuto in un mese successivo, (v. in tal senso anche Cass. sez. lav. n. 27460 del 22/12/06).

Appare, quindi, evidente, secondo la stessa letterale formulazione della suddetta disposizione regionale, che il parametro è la retribuzione globale di fatto riscossa dal lavoratore in relazione alla attività prestata nel mese prescelto, non potendo interessare se materialmente la stessa gli sia stata corrisposta interamente in questo o se il pagamento di una parte di essa – per la necessità di un completo conteggio delle voci variabili afferenti la attività stessa – sia materialmente avvenuto in un momento successivo. In ogni caso si tratterebbe pur sempre di una interpretazione della opzione effettuata dal soggetto, la cui indagine il giudice di merito ha correttamente operato sotto il profilo logico.

Si rivela, pertanto, congrua e logica la parte della motivazione attraverso la quale la Corte territoriale riconosce, ai fini della dimostrazione dello svolgimento del lavoro supplementare, indubbia valenza probatoria alle buste paga prodotte ed alla indicazione, all’atto della cessazione del rapporto lavorativo, del mese di riferimento prescelto dall’ex-dipendente per il calcolo di entrambe le indennità in esame, per cui a nulla può valere il richiamo operato dall’odierna ricorrente al cosiddetto "foglio notizie", trattandosi di un documento interno della società, dalla stessa predisposto, senza che su di esso si sia fondata la decisione del giudice d’appello.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Va, altresì, dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’avv. Filippo Bennardo, quale difensore antistatario dell’intimato, stante la mancanza di motivi di censura e l’insussistenza di qualsiasi questione in ordine alla distrazione delle spese disposta in suo favore dal giudice d’appello.

Invero, come insegnano le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 02-08-1995, n. 8458), con decisione ormai consolidatasi nel tempo, "il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura".

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della Resais spa e vanno liquidate come da dispositivo.

Le stesse non possono, però, essere distratte in favore del procuratore antistatario, in quanto il controricorso di G. G. risulta essere stato depositato (16/6/08) oltre il termine di venti giorni dalla sua avvenuta notifica (14/5/08), cioè il termine di cui all’art. 370 c.p.c., u.c., per cui è da considerare improcedibile (v. al riguardo Cass., sez. 3, 10-03-2000, n. 2805, secondo la quale "la tardività del deposito nella cancelleria della suprema corte del controricorso perchè effettuato oltre il ventesimo giorno dalla notificazione, implica improcedibilità del controricorso medesimo, evincendosi tale sanzione, pur in difetto di una espressa previsione della norma che fissa l’indicato termine (art. 370 c.p.c., comma 3), dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell’avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto nè del controricorso nè dell’eventuale memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.).

Nessuna statuizione sulle spese va, invece, adottata nei confronti dell’Ente Minerario Siciliano non costituitosi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti di G. G. nella misura di Euro 12,00 per spese e di Euro 2500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA, CPA. Nulla per le spese nei confronti dell’Ente minerario siciliano in liquidazione. Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti dell’avv. Giuseppe Marino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 27-01-2011, n. 769 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso indicato in epigrafe l’istante chiede l’annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, deducendo la illegittimità dello stesso per violazione di legge.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sul punto, va richiamato l’orientamento della Corte di cassazione, la quale ha precisato che "In base alla disciplina di cui all’art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dalla legge n. 205 del 2000, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica- ricompressa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della P.A. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto.

Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti dell’assegnatario che ha abbandonato l’alloggio, consentendo l’occupazione da parte di un terzo (Cassazione, Sez. Unite, 23.12.2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527);

Ritenuto, pertanto, che un potere autoritativo – non è ravvisabile nella fattispecie in esame, la quale va inquadrata nell’ambito di un rapporto previtistico di locazione, spettandone la cognizione al giudice ordinario.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il ricorso potrà essere riproposto nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del cod. proc. amm.

Ritenuto che le spese di lite, in considerazione della natura della controversia esaminata, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con l’avvertenza che la causa potrà essere riproposta nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del cod. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.