Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29384 Assemblea dei condomini

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Il Giudice di pace di Roma, con sentenza in data 29 ottobre 2003, decidendo la causa promossa dal condomino B.A., condannò il Condominio di (OMISSIS), alla rimozione del cartello apposto all’ingresso della rampa che immette nei locali (un magazzino e un laboratorio artigianale adibiti ad esercizio di vendita al pubblico) di proprietà dell’attore e locati a terzi, cartello recante l’indicazione "Proprietà privata – Transito riservato ai soli condomini – I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge", nonchè alla sostituzione con altro contenente la scritta "Divieto di sosta sulla rampa, escluso carico e scarico". 2. – Il Tribunale di Roma, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 7 luglio 2005, ha accolto l’appello del Condominio e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda dell’attore.

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il lamentato vizio di extrapetizione, perchè il primo giudice, dopo avere rilevato che le limitazioni al diritto del condomino B. derivavano dall’art. 5 del regolamento condominiale di natura contrattuale, aveva poi finito con l’ordinare la sostituzione del cartello, senza che vi fosse una domanda in tale senso da parte dell’attore, il quale si era limitato a chiedere la rimozione del cartello.

Il giudice dell’appello ha quindi ritenuto priva di fondamento la domanda di rimozione avanzata dal B., sul rilievo che, essendo stata la decisione di apporre un cartello oggetto di approvazione da parte dell’assemblea dei condomini, la deliberazione avrebbe dovuto essere impugnata ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., in difetto conseguendone la legittimità della stessa, e dunque l’obbligatorietà del contenuto di essa per tutti i condomini.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale hanno proposto ricorso D.C.C. ved. B., B.P. e R., nella qualità di eredi di B.A., con atto notificato il 23 marzo 2006, sulla base di due motivi.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in prossimità dell’udienza e le ricorrenti hanno anche depositato documenti.

Motivi della decisione

1. – In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso del Condominio, essendo stata la procura speciale per resistere rilasciata, non in calce o a margine del controricorso stesso (o negli altri modi previsti dall’art. 83 cod. proc. civ.), ma in calce alla copia notificata del ricorso di controparte.

Al riguardo, va data continuità al principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. Un., 5 giugno 2000, n. 405; Cass., Sez. Un., 19 novembre 2001, n. 14539; Cass., Sez. 1, 28 gennaio 2005, n. 1826; Cass., Sez. 2, 30 luglio 2007, n. 16862;

Cass., Sez. 2, 13 marzo 2007, n. 5867), secondo cui la procura speciale rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso per cassazione, anzichè in calce o a margine del controricorso, rende quest’ultimo inammissibile, sia perchè in tal modo manca la prova certa del conferimento del mandato in epoca anteriore o coeva alla notificazione del controricorso, sia perchè la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi da quelli indicati nell’art. 83 cod. proc. civ., comma 3. 2. – Ancora in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile l’avvenuta produzione da parte delle ricorrenti, in prossimità dell’udienza pubblica, di due sentenze (la n. 28954/03, del Tribunale di Roma; la n. 1014/11, della Corte d’appello di Roma, corredata dal pertinente atto di gravame e dalla relativa comparsa di costituzione e risposta), con cui – in esito a giudizi vertenti tra le stesse parti – è stata dichiarata e confermata la dichiarazione di nullità della Delib. Assemblea Condominiale 10 maggio 2000 che aveva disposto, con il voto contrario del solo B., la "chiusura totale" del "cancello rampa".

Si tratta, infatti, di atti che non riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso, e che in ogni caso – avendo ad oggetto sentenze non ancora divenute irretrattabili non sono rivolti a documentare l’avvenuta formazione di un giudicato esterno.

3. – Con il primo mezzo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 1137 cod. civ.. Poichè la rampa di accesso al piano cantine e garage è di proprietà esclusiva del costruttore, il quale vi ha costituito, sub specie servitutis, il diritto di transito anche veicolare solo per gli acquirenti dei boxes e delle cantine, l’assemblea di tutti i condomini, deliberando sull’apposizione del cartello, avrebbe esorbitato dai limiti delle proprie attribuzioni, con conseguente radicale nullità della delibera stessa, non soggetta ai termini di decadenza sanciti dall’art. 1137 cod. civ., rimanendo irrilevante che all’adozione della delibera abbia partecipato anche il condomino leso senza sollevare alcuna obiezione in merito.

3.1. – Il motivo è inammissibile, per la novità dei profili di indagine che vengono con esso profilati, giacchè la sentenza impugnata non affronta il tema della nullità della delibera di autorizzazione e l’esame della questione proposta postula verifiche ed accertamenti in fatto sulla titolarità della rampa di accesso al piano cantine e garage, che non sono stati compiuti dal giudice del merito e che non risultano dal testo della sentenza impugnata.

3. – Il secondo mezzo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti) lamenta che la sentenza del Tribunale sia stata resa omettendo la valutazione di un punto decisivo della controversia, ovvero l’ammissione esplicita della parte appellante sulla circostanza che il giudice di pace avesse giudicato secondo equità. 3.1. – Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.

Invero, proponendo l’atto di appello, il Condominio si era doluto del fatto che la sentenza del Giudice di pace fosse affetta da extrapetizione, "essendo stata la domanda attrice circoscritta a quella di rimozione e quella di parte convenuta di rigetto e, dunque, di conservazione dell’avviso e non avendo nessuna delle parti chiesto una modifica del messaggio contenuto nel cartello".

L’appellante aveva aggiunto che la controversia "era certamente di valore indeterminato e quindi superiore al limite entro il quale il giudice di pace può giudicare secondo equità".

Il Tribunale ha seguito l’appellante sotto entrambi i profili: ha accertato il vizio di extrapetizione ed ha rilevato che la causa era di valore indeterminato.

Ora, una volta riconosciuto il vizio di extrapetizione (e su questo capo della sentenza d’appello non vi è alcun motivo di ricorso per cassazione), diventa irrilevante stabilire se il Tribunale abbia fatto bene o male ad escludere la riconducibilità della controversia svoltasi in primo grado all’ambito della giurisdizione secondo equità: posto che il giudizio di equità del giudice di pace attiene alla decisione nel merito, fermo restando l’obbligo dell’osservanza delle norme processuali, sicchè il potere del giudice di pace di pronunciare ex art. 113 c.p.c., comma 2 non lo autorizza a discostarsi dal principio procedimentale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ..

4. – Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, attesa l’inammissibilità del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 02-03-2011) 16-09-2011, n. 34270 Associazione per delinquere

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Trieste, con ordinanza 12/10/2010, decidendo in sede di riesame ex art. 309/90 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 9 agosto, dal Gip dello stesso Tribunale nei confronti di M.E., indagato in ordine ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 (capi sub 5 e 9). Il Giudice del riesame riteneva sussistente a carico del predetto un chiaro quadro di gravità indiziaria: a) le trattative che avevano preceduto la cessione di una partita di cocaina a tre soggetti udinesi e la concreta esecuzione di tale traffico illecito emergevano dagli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali dei giorni 11 e 13 dicembre 2009, nelle quali si faceva riferimento alla droga da prelevare in (OMISSIS), dove si trovava l’indagato, nonchè alla circostanza che nel viaggio di ritorno da tale località coloro che trasportavano la partita di droga erano stati fermati dalla Polizia, che, però, fortunatamente non aveva rinvenuto la droga, perchè accuratamente occultata nell’autovettura; b) il M., già coinvolto in altro traffico internazionale di sostanze stupefacenti insieme ad altre 64 persone, era a capo di un sodalizio criminoso dedito all’illecito traffico e operante in (OMISSIS); c) chiamata in correità fatta dal collaborante G., che aveva riferito in ordine a un imponente traffico di droga tra i Paesi dell’est europeo e l’Italia, con il coinvolgimento di trafficanti albanesi, che erano in contatto diretto con il M..

Quanto alle esigenze cautelari, il Giudice del riesame faceva leva, stante la contestazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, sulla disposizione di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’indagato, denunciando il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

3. Il ricorso è inammissibile perchè le doglianze in esso articolate sono – per una parte – genetiche e – per altra parte – si risolvono in non consentite censure in fatto all’apparato argomentativo su cui riposa l’ordinanza in verifica.

Questa, invero, in stretta aderenza alle emergenze d’indagine, che interpreta e valuta in maniera adeguata e logica, da conto delle ragioni che giustificano – allo stato – la conclusione alla quale perviene in relazione al pieno coinvolgimento dell’indagato negli illeciti contestatigli.

Il ricorso, con riferimento al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, si muove nella prospettiva di accreditare una diversa e alternativa interpretazione del materiale probatorio acquisito, per svilirne la valenza accusatoria, operazione questa che non può trovare spazio in questa sede, costituendo la valutazione del fatto, se immune da vizi logici, prerogativa esclusiva del giudice di merito. Con riferimento all’ipotesi associativa, il ricorso si appalesa assolutamente generico e, quindi, inidoneo ad attivare il sollecitato sindacato di legittimità. 4. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che stimasi equa, di Euro 1.000,00.

Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 03-05-2011) 03-10-2011, n. 35771 Frode nell’esercizio del commercio

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La procura generale presso la corte di appello di Firenze ha proposto ricorso ex art. 569 c.p.p., avverso la sentenza 7.11.08 del tribunale della stessa sede, con la quale V.F. è stato assolto dal reato ex art. 474 c.p. perchè il fatto non sussiste, avendo ritenuto che le risultanze processuali hanno dimostrato l’assoluta grossolanità delle riproduzioni dei marchi delle imprese Versace, Hermes e Gucci, produttrici di cinture per abbigliamento.

Il ricorrente sostiene che il tribunale è incorso nell’erronea applicazione della norma incriminatrice, in quanto, secondo la giurisprudenza, ai fini della sussistenza del delitto ex art. 474 c.p., non ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che la norma tutela in via diretta ed immediata la pubblica fede ; si tratta di un reato di pericolo, per la cui sussistenza non occorre la realizzazione dell’inganno e nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile, qualora la grossolanità della contraffazione e le modalità di vendita siano tali da escludere che gli acquirenti siano stati tratti in inganno. Il ricorso merita accoglimento.

In via di premessa, va rilevato che la motivazione della sentenza impugnata omette qualsiasi confronto e comparazione tra le contrastanti risultanze processuali: l’esperto in materia di contraffazioni presentato dall’accusa, ha concluso "I prodotti sequestrati potevano indurre in errore il consumatore finale quanto alla provenienza ed origine delle cinture", mentre il tribunale richiama ,nell’ambito delle risultanze processuali decisive, solo "l’apporto tecnicamente qualificato" e conclude, affermando "l’assoluta grossolanità delle pessime imitazioni esibite in aula ictu oculi riconoscibili da chiunque".

Comunque questa conclusione – a cui il giudice è giunto mediante un’ingiustificata considerazione di un solo versante delle valutazioni effettuate nel corso dell’istruttoria dibattimentale – è tecnicamente errata, in base a un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, da cui il tribunale si è discostato senza alcuna argomentazione.

Correttamente è ritenuto che, in tema di commercio di prodotti con segni falsi, il delitto ex art. 474 c.p. è consumato con la detenzione di prodotti recanti il marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, posto che la norma tutela, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, che individuano i prodotti industriali e ne garantiscono la distribuzione. Si tratta,pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno (sez. 5, n. 31451 del 5.7.06, rv 235214; conf. sez. 2, n. 34652 del 22.9.05, rv 232501; sez. 5, n. 40835 del 20.9.04 rv 230913). La sentenza va quindi annullata, con rinvio alla corte di appello di Firenze per il giudizio di impugnazione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Firenze per il giudizio di impugnazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 03-04-2012, n. 5335 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

1.- Con sentenza n. 5264/94 passata in cosa giudicata il Tribunale di Milano pronunciava, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., sentenza di trasferimento della proprietà di un appartamento da R. B. e C.B. ved. B. a favore della società semplice Magiuse, previo versamento del prezzo residuo.

Premesso che la società Magiuse non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto in esecuzione della predetta decisione, B. R. conveniva in giudizio la predetta davanti al Tribunale di Milano per sentire dichiarare priva di effetti la predetta decisione.

Tale domanda era accolta con sentenza n. 17965/03, che condannava la convenuta al pagamento nei confronti dell’attrice delle spese di lite che erano compensate fra la società e C.B. ved.

B..

Avverso tale decisione veniva dalla società Magiuse proposto appello che era respinto con sentenza dep. il 4 maggio 2010 della Corte di appello di Milano.

Secondo i Giudici, indipendentemente dalla circostanza dedotta dall’appellante circa l’asserita esistenza di un credito di L. 26.529.075 di cui essa società sarebbe titolare nei confronti della B., ciò che assumeva rilevanza era che la promissaria acquirente non aveva versato nè offerto neppure l’importo restante del residuo prezzo nonostante il lungo tempo trascorso, essendosi limitata a dedurre al riguardo la mancata sua messa in mora da parte della venditrice quando il pagamento del prezzo costituiva una condizione di efficacia della sentenza pronunciata ex art. 2932 cod. civ..

2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione società semplice Magiuse sulla base di tre motivi.

Resiste con controricorso B.R..

Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.1. – Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., comma 1, art. 158 c.p.c., art. 350 c.p.c., comma 1, art. 352 cod. proc. civ., deduce che la sentenza impugnata era stata emessa da un Collegio in composizione diversa da quello davanti al quale erano state rassegnate le conclusioni ed era, perciò affetta da nullità insanabile riconducibile al vizio di costituzione del giudice, atteso che mentre all’udienza di precisazione delle conclusioni il Collegio era composto dai dott. D. L., F. e S. la sentenza era stata emessa dal Collegio formato dai dott. D.L., Ca. e Bu..

1.2. – Il motivo è infondato.

Dall’esame degli atti (consentito dalla natura processuale del vizio denunciato) è emerso che, secondo quanto risultante dall’originale del verbale di udienza di precisazioni del 28-6-2007 il nome del dott. F., indicato fra i componenti del Collegio, era interlineato e sostituito con quello della dott.ssa Ca. e tale interlineatura era anche siglata a margine del verbale che era sottoscritto dal cancelliere:

pertanto, deve ritenersi che, già in sede di conclusioni, la dott.ssa Ca. ebbe a comporre il Collegio che poi decise la causa.

Al riguardo occorre ricordare che il verbale di udienza ha efficacia privilegiata delle risultanze da esso emergenti, atteso che la prova di quanto attestato dal cancelliere può essere vinta soltanto dal positivo esperimento della querela di falso.

2.1. – Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1241,1242 e 1455 cod. civ. nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, denuncia la violazione dei principi in materia di compensazione che opera ipso iure determinando l’estinzione dei reciproci rapporti obbligatori dal momento della loro coesistenza: nella specie il credito vantato da essa ricorrente era stato eccepito in sede giudiziale, era certo ed esigibile e ammontava complessivamente a L. 20.596.200 pari a Euro 10.822,00; il credito della B. (L. 47.000.000 pari a Euro 24.531,00) si era ridotto di Euro 11.238,00 per cui residuava un credito di Euro 13.293,00 che si era ulteriormente ridotto di Euro 11.009,50, sicchè lo stesso ammontava a Euro 2.283,00). Pertanto i Giudici avrebbero dovuto verificare la gravità dell’inadempimento ed escluderlo in presenza del modesto importo non ancora saldato.

2.2. -Il motivo va disatteso.

In primo luogo la sentenza non ha violato le norme invocate in quanto non ha omesso di considerare i crediti opposti che, secondo quanto dalla medesima accertato, sarebbero stati pari a L. 26.529.075 pari a Euro 13.701,112 ma ha evidenziato l’inadempimento della promissaria acquirente osservando che la predetta, nonostante il lungo tempo trascorso, non aveva provveduto a saldare neppure la differenza fra la parte di prezzo che sarebbe estinta per effetto della compensazione e quella ancora dovuta dalla società Magiuse: nel fare riferimento alla perdurante condotta inadempiente e al mancato adempimento del pagamento della somma ancora dovuta, la sentenza – pur erroneamente qualificando come condizione di efficacia quella che era la controprestazione posta a carico della promissaria acquirente dalla sentenza che, sostituendosi al contratto non concluso, aveva pronunciato il trasferimento previo pagamento del prezzo dovuto – ha con tutta evidenza compiuto la verifica circa la non scarsa importanza dell’inadempimento ( art. 1455 cod. civ.) e la sua incidenza sul sinallagma contrattuale: trattasi di accertamento di fatto riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione da cui la sentenza è immune.

Per quel che poi concerne la misura del maggior credito opposto in compensazione al quale si fa riferimento nel ricorso rispetto all’importo menzionato nella sentenza impugnata, il motivo difetta di autosufficienza laddove avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l’ulteriore importo era stato oggetto di tempestiva e rituale eccezione proposta nel giudizio di merito, indicando l’atto o il verbale del giudizio di merito in cui era stato dedotto, dovendo qui considerarsi che seppure la compensazione legale estingue "ope legis" i debiti contrapposti in virtù del solo fatto oggettivo della loro coesistenza – sicchè la pronuncia del giudice si risolve in un accertamento della avvenuta estinzione dei reciproci crediti delle parti fino dal momento in cui sono venuti a coesistenza – la compensazione non può essere rilevata d’ufficio e deve essere eccepita dalla parte che intende avvalersene(Cass. 11146/2003).

3.1. – Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., comma 2 e art. 1219 c.c., comma 1 nonchè omessa e/o insufficiente motivazione, censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che dopo la pubblicazione della sentenza della Suprema Corte n. 13421/2001 l’obbligazione della società doveva considerarsi determinata quando neppure la B. era stata in grado di quantificarne l’importo che aveva chiesto varie volte in svariati modi; la sentenza della Corte di Cassazione n. 13241/2001 aveva cassato senza rinvio la decisione di appello e, accogliendo il ricorso di essa ricorrente,aveva escluso gli interessi moratori ex adverso pretesi.

La B. non aveva compiuto alcun valido atto di costituzione in mora.

3.2. – Il motivo va disatteso.

La sentenza ha accertato che, con la decisione n. 5264 del Tribunale, era stato disposto il trasferimento della proprietà previo versamento del prezzo ancora dovuto; la sentenza della Suprema Corte n. 13241/2001, cassando senza rinvio la decisione impugnata nella parte relativa alla corresponsione degli interessi, aveva confermato la statuizione con cui era stata determinata la quota del prezzo dovuta alla B. in L. 47.000.000: dunque tale era la prestazione che era stata determinata con la decisione emessa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., in sostituzione del contratto non concluso.

D’altra parte, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora la sentenza che disponga il trasferimento del diritto a norma dell’art. 2932 cod. civ. a favore dell’attore lo subordini al pagamento del prezzo senza fissare il termine entro il quale tale pagamento deve avere luogo, il pagamento del prezzo rimane collegato all’esecutività della sentenza, divenendo la prestazione esigibile non appena si verifichi l’esecutività della pronuncia giudiziale. Pertanto, una volta passata in cosa giudicata la sentenza, il pagamento del prezzo è esigibile senza che sia necessaria la messa in mora da parte del creditore.

Nella specie, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale aveva comportato che il debito della ricorrente era divenuto liquido oltrechè esigibile.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente, a favore della resistente costituita.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente costituita delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.