Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 24-05-2011) 22-07-2011, n. 29487

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Svolgimento del processo

Con ordinanza depositata il 9/12/2010 il Tribunale di Milano in composizione monocratica e quale Giudice dell’esecuzione, pronunziando sulla istanza del P.M. presso il Tribunale di Rimini, diretta alla applicazione dell’indulto ex lege n. 241 del 2006 a N.B. e di tale cognizione essendo stato investito con ordinanza declinatoria 24/10/2008 di quel Tribunale (emessa sull’assunto che l’ultima sentenza adottata nei confronti del N. fosse stata quella 17/1/2006 del Tribunale di Milano), andando di contrario avviso, ha sollevato conflitto innanzi a questa Corte, alla quale ha disposto trasmettersi gli atti, osservando che, contrariamente alla opinione espressa dal giudice declinante, l’ultima sentenza emessa era stata quella in data 7/6/2006 del Tribunale di Rimini, divenuta irrevocabile il 4/3/2007.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che, facendo applicazione del disposto dell’art. 665 c.p.p., comma 4, si debba affermare la competenza del Tribunale di Rimini, ex actis risultando (come non rilevato per evidente svista dal declinante Tribunale di Rimini nell’ordinanza 24/10/2008) che l’ultima delle condanne passata in giudicato nei confronti del N. è stata adottata dal Tribunale di Rimini il 7/6/2006 (divenendo irrevocabile il 4/3/2007) e quindi in tempo ben successivo a quello della pubblicazione ed irrevocabilità del provvedimento del Tribunale di Milano. Si dispone pertanto la trasmissione degli atti al Tribunale competente.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Rimini cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 28-12-2011, n. 29366 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 1993, P.N. convenne dinanzi al Tribunale di Messina A.A., chiedendo che gli venissero trasferiti, con sentenza ex art. 2932 cod. civ., due unità immobiliari oggetto dei preliminari di vendita stipulati con la controparte, rispettivamente, il 5 settembre 1979 ed il 16 febbraio 1979, da lui destinati all’esercizio di un’attività commerciale. Il convenuto si costituì in giudizio opponendosi alla domanda e chiedendo che i due contratti preliminari fossero dichiarati risolti per inadempimento dell’attore.

Nel corso del giudizio si costituì P.V., erede del padre P.N..

Il Tribunale accolse quindi le domande del P., a cui favore dispose il trasferimento degli immobili compromessi, autorizzandolo anche ad estinguere il mutuo acceso dal convenuto e la relativa ipoteca e quindi condannando la controparte a versare la differenza rispetto al prezzo ancora dovuto; respinse, tuttavia, la domanda al risarcimento del danno. Interposto gravame principale da parte dell’ A. ed incidentale da parte del P., con sentenza n. 440 del 6 ottobre 2005 la Corte di appello di Messina confermò la decisione impugnata. A sostegno di questa conclusione, il giudice di secondo grado affermò che il giudizio, dopo la morte dell’attore, era proseguito regolarmente per opera dell’erede P.V., al quale il de cuius aveva assegnato tutti i diritti nascenti dai compromessi relativi agli immobili per cui è causa; che la pronuncia impugnata non era incorsa nel vizio di extrapetizione laddove aveva disposto il trasferimento dei beni compromessi in favore dell’erede e lo aveva altresì autorizzato ad estinguere il mutuo acceso su uno degli immobili trasferiti; che, ai fini della valutazione del comportamento delle parti, doveva considerarsi inadempiente l’ A., promittente venditore, che aveva rifiutato di stipulare gli atti definitivi e tenuto conto dell’ipoteca accesa su uno degli immobili, mentre il P., quale promissorio acquirente, aveva versato gli acconti sul prezzo previsti e senza comunque che vi fossero opposizioni dalla controparte; che, infine, la domanda di risarcimento dei danni proposta da quest’ultimo era infondata per difetto di prova e per avere il P. comunque ottenuto il possesso anticipato degli immobili.

Per la cassazione di questa decisione, notificata il 20 gennaio 2006, con atto notificato il 16 marzo 2006, ricorre A.A., affidandosi a cinque motivi.

P.V. resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di un solo motivo, a cui ha fatto seguire una memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell’art. 110 c.p., art. 102 c.p., comma 2, artt. 298, 300, 302, 304, 305 e 307 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso l’eccezione di nullità del giudizio di primo grado sollevata dall’appellante per avere ad esso partecipato, dopo la morte dell’attore, il solo erede P.V., in luogo che tutti gli eredi risultanti dalla scheda testamentaria. La valutazione sul punto fatta propria dal giudice di appello, secondo cui il processo era stato regolarmente proseguito dal solo erede cui erano stati assegnati i diritti relativi all’oggetto della lite, non tiene infatti conto, ad avviso del ricorso, del principio stabilito dall’art. 110 cod. proc. civ., secondo cui, nel caso di morte della parte, il processo può essere proseguito dai suoi successori universali o nei loro confronti, cui va riconosciuta, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la qualità di litisconsorzi necessari. Il giudice di appello, pertanto, una volta preso atto che il processo era stato riassunto senza la partecipazione in giudizio di tutti gli eredi, avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione dei giudizio o quanto meno la nullità dello stesso, facendo retrocedere la causa dinanzi al giudice di primo grado.

Il motivo è fondato nei limiti che si preciseranno.

La Corte di appello, dopo avere rilevato in fatto che, nel corso del giudizio di primo grado, l’attore originario, P.N., era deceduto e che il processo era stato proseguito da uno soltanto dei suoi eredi, ha ritenuto sussistente l’integrità del contraddittorio anche in mancanza della chiamata in causa degli altri eredi, assumendo che la parte costituita era l’unica interessata al giudizio, atteso che il testamento del de cuius aveva attribuito esclusivamente ad essa i diritti nascenti dai contratti preliminari per cui è causa.

Così ragionando, il giudice territoriale si è posto in palese contrasto con l’orientamento univoco di questa Corte, secondo cui, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto controverso e dalla eventuale attribuzione ad uno soltanto di essi del bene oggetto di controversia, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente obbligo del giudice, nel caso in cui essi non abbiano partecipato o non siano stati convenuti in giudizio, di disporre l’integrazione del contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ. nei confronti di tutti (Cass. n. 1202 del 2007; Cass. n. 6469 del 2005; Cass. n. 2292 del 2004; Cass. n. 8862 del 2002;

Cass. n. 12740 del 2001; Cass. n. 6480 del 2000; Cass. n. 5603 del 2001). Il Collegio ritiene che questo orientamento debba essere qui ribadito, poggiando su insuperabili ragioni di ordine processuale, ravvisabili tanto nella disposizione generale di cui all’art. 110 cod. proc. civ., secondo cui in caso di morte della parte il processo è proseguito da o nei confronti del suo successore universale, quanto nella disciplina più specifica dettata dal codice nel caso di morte della parte nel corso del processo, laddove riconosce la possibilità di riassumere il processo notificando la riassunzione agli eredi "collettivamente ed impersonalmente" (art. 303), facoltà che necessariamente rivela come il processo debba essere proseguito nei confronti di tutti gli eredi della parte defunta. La prosecuzione o riassunzione del processo deve essere pertanto effettuata da o nei confronti di tutti gli eredi, pena un insuperabile difetto di integrità del contraddittorio.

Nel caso di specie, la prosecuzione spontanea del processo, dopo la morte dell’originario attore, da parte di uno soltanto dei suoi eredi imponeva al giudice di ordinare l’integrazione del contraddittorio anche nei confronti degli altri eredi. Tale omissione, tuttavia, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, non ha determinato alcuna causa di inammissibilità dell’atto di prosecuzione del giudizio posto in essere dall’erede costituito, nè, sotto altro profilo, l’estinzione del processo per mancata riassunzione della causa dopo l’evento interruttivo. La prosecuzione del giudizio effettuata da uno soltanto degli eredi della parte defunta, infatti, è atto senz’altro idoneo ad impedire, attraverso la prosecuzione del processo, l’effetto interruttivo, salvo il dovere del giudice di disporre l’integrazione del contraddittorio. Il difetto di pienezza del contraddittorio non è colpito dalla legge da alcuna sanzione d’ordine processuale, dando luogo esso ad un vizio della causa che, se da un lato, impedisce di adottare la decisione di merito, dall’altro è sempre superabile dal giudice, sia in primo che in secondo grado ( artt. 102 e 331 cod. proc. civ.), in forza di un ordine di integrazione del contraddittorio. Soltanto laddove tale ordine non sia osservato la legge invero prevede l’estinzione del processo ( art. 307 c.p.c., comma 3).

In conclusione, mentre da un lato va escluso che la prosecuzione del processo posta in essere senza la pienezza del contraddittorio abbia determinato conseguenze estintive del giudizio, dall’altro va ribadita la necessità che al giudizio debbano partecipare tutti gli eredi della parte defunta. In accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rimessa, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, dinanzi al giudice di primo grado, che provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri eredi di P.N..

Gli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, che investono le ragioni di merito della sentenza impugnata, vanno invece dichiarati assorbiti. Al giudice di merito, infine, va rimessa anche al liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti gli altri motivi ed il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rimette la causa ad altra Sezione del Tribunale di Messina, che provvederà anche alla liquidazione delle spese di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-06-2011) 19-09-2011, n. 34320

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Svolgimento del processo

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Firenze, il 24 dicembre 2010, propone ricorso la difesa di S. G., chiedendo l’annullamento del provvedimento e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 per mancanza di motivazione. Lamenta la ricorrente che la motivazione dell’ordinanza è carente sia con riguardo alla descrizione del fatto storico che ha comportato l’emissione del provvedimento, sia con riguardo alla astratta configurabilità del reato contestato trattandosi di motivazione che fa rinvio al provvedimento genetico della misura e che fa ricorso a clausole di stile, mentre la giurisprudenza della Cassazione,riguardo alle misure cautelari reali attribuisce al giudice del riesame un controllo penetrante e preciso della legalità della misura, con riferimento al fumus commissi delicti. b) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) perchè il reato di ricettazione non può essere configurato nei fatti in esame;

l’imputato è il legale rappresentante della società che è proprietaria dei beni sequestrati e solo in virtù della carica societaria viene contestata al S. la ricettazione. c) la violazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione all’art. 321 c.p.p., per essere insussistenti le esigenze cautelari.

Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio della motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) sia pure nella forma più grave della carenza assoluta, affermando che il Tribunale avrebbe fatto un improprio rinvio alla motivazione del provvedimento del GIP. Va,allora, ricordato che secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 25932 del 2008 Rv. 239692) il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

Pertanto non la generica insufficienza o incompletezza dell’apparato argomentativo configura la violazione di legge, ma la vera e propria assenza degli elementi strutturali giustificativi del provvedimento.

Nel caso in esame la motivazione non manca, perchè, come asserisce lo stesso ricorrente, la motivazione fa rinvio, per relazionerà, al provvedimento del GIP. In tal caso la motivazione non può dirsi mancante perchè, come è già stato ritenuto da questa Corte la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale è legittima anche quando il richiamo ad altro atto o provvedimento sia solo implicito, allorchè il giudicante si sia ad esso riferito "perfacta concludentia". Rv. 239589.

Quanto al secondo motivo di ricorso va rilevato che secondo un accreditato e maggioritario principio giurisprudenziale di questa Corte, che il collegio condivide, la verifica della sussistenza del fumus non può assolutamente coincidere con l’esame necessario per un giudizio di colpevolezza, essendo sufficiente la semplice enunciazione di una ipotesi di reato e la astratta sussumibilità del fatto nella fattispecie di reato contestata; giungendo altresì, nei suoi più avanzati orientamenti, a rilevare che siffatto requisito può essere desunto dal contenuto della imputazione, sia pure senza alcuna possibilità di apprezzamento in ordine alla fondatezza dell’accusa. Orbene nel caso esame il provvedimento del Tribunale fa specifico riferimento alla vicenda della vendita dell’appartamento, nel quale erano contenuti i mobili oggetto del sequestro, dalla quale è scaturita la condanna del figlio dell’imputato per truffa ed alla fondatezza dell’ipotesi di reato ascritta al S. che in qualità di amministratore ha consentito che gli arredi venissero detenuti nell’immobile della società. D’altra parte non può non rilevarsi l’estrema genericità del motivo di ricorso che fa rinvio alle deduzioni contenute nell’appello senza farsi carico di precisarne l’ambito, affinchè questa Corte ne possa fare oggetto di autonoma valutazione. Il ricorso, pertanto, si dimostra non autosufficiente. Del pari manifestamente infondato è l’ultimo motivo che sollecita alla Corte un giudizio di merito che non le compete.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 03-10-2011, n. 35696 Violenza sessuale

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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 22 febbraio 2010, ha confermato la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze il 26 febbraio 2008, che aveva condannato P.R. alla pena di un anno di reclusione e 1800 Euro di multa, per i reati di cui all’art. 600 ter, comma 4.

(così derubricato il capo a), art. 600 quater c.p. ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, commessi in Sesto fiorentino sino al 26 ottobre 2005. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il proprio difensore, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. Inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 600 ter c.p., comma 4 e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte cui è stata ritenuta corretta la riqualificazione dei fatti contestati al capo a) dell’imputazione, ed è stata ritenuta raggiunta la prova della consumazione del reato di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4, ritenendo che la conversazione per via telematica (c.d. "in chat") intercorsa tra l’utente con username (OMISSIS) e il suo interlocutore, avrebbe consentito ai due di condividere materiale avente ad oggetto contenuto pedopornografico, mentre la norma richiamata prevede solo la condotta di offerta e cessione reciproche. Nel caso di specie l’invio di materiale ritenuto a carattere pedopornografico, era invece avvenuto unidirezionalmente da parte del computer dell’interlocutore a quello del ricorrente, cessionario delle immagini: di fatti non esisteva prova di invio di files da parte del ricorrente stesso.

2. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 600 quater c.p e mancanza e manifesta Illogicità della motivazione: nella sentenza impugnata non sarebbe stata data risposta al terzo motivo di appello con il quale si poneva in evidenza la mancanza di prova dei fatti.

3. Inosservanza ed erronea applicazione degli art. 350, comma 5, 6, 7; art. 191; art. 442 c.p.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, nella parte in cui non è stata ritenuta, ex art. 350 c.p.p., comma 6, l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti in assenza del difensore e riversate nell’annotazione di P.G., in quanto l’individuazione del ricorrente è stata effettuata solo su tale base.

4. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e processuale penale e violazione ed erronea applicazione degli artt. 592 e 605 c.p.p., in quanto la Corte di appello, pur ritenendo errata da parte del Giudice di primo grado l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua prevista dall’art. 600 septies c.p., comma 2, come risulta dalla parte motiva della sentenza, non ne ha fatto cenno nel dispositivo della sentenza. Tale pena accessoria è stata introdotta dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, art. 5 e quindi in epoca successiva alla commissione dei reati contestati.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, non è infatti possibile ritenere, come asserito dal ricorrente, che la "condivisione di files", attuata nel caso di specie tramite chat, sia esclusa dalla fattispecie tipizzata all’art. 600 ter c.p., comma 4 che incrimina l’offerta o la cessione gratuita di materiale pedopornografico. In molte pronunce l’elemento della divulgazione via internet attraverso programmi di files sharing, è stato proprio individuato in diversità con la situazione di scambio in un semplice rapporto "a due" (cfr. sez. 3, Sentenza n. 24788 del 5 febbraio 2009, R.E.F.), e la riflessione giurisprudenziale ha concluso affermando che "quando il programma consenta a chiunque si colleghi la condivisione di cartelle, archivi, documenti contenenti foto pornografiche, deve ritenersi integrato il delitto di cui all’art. 600 ter c.p., c. 3.

Laddove, per contro, il prelievo del ridetto materiale avvenga solo a seguito della manifestazione di volontà dichiarata nel corso di una conversazione privata, ovvero si tratti di cessione meramente occasionale, si versa nella più lieve ipotesi di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4" (cfr. Sez. 3, n. 18678 del 19/3/2008, Minetti; si veda anche Sez. 3, 7/12/2006 n. 593, Melia, relativo alla cessione di fotografie pornografiche minorili attraverso una chat-line; Sez. 5, 11/12/2002 n. 4900, Cabrini).

La condivisione, insomma, altro non è che una forma di scambio di documenti informatici, tramite internet, rientrante appieno nella fattispecie di cui trattasi. Orbene, i giudici di merito hanno ricostruito i fatti addebitati al ricorrente che si concretizzarono nell’invio e ricezione di materiale pedopornografico con un solo altro utente: le immagini venivano visionate insieme all’interlocutore al fine di soddisfacimento reciproco e contestuale, tramite masturbazione. I giudici di appello hanno condiviso le vantazioni della sentenza di primo grado offrendo puntuale risposta alle doglianze avanzate in grado di appello e qui riproposte, essendo principio giurisprudenziale consolidato quello dell’integrazione in un unico compendio motivazionale delle sentenza impugnata con quella conforme di primo grado.

2. Risultano quindi infondati anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, posto che la valutazione di utilizzabilità nel rito abbreviato delle dichiarazioni di cui all’art. 350 c.p.p., comma 7, risulta in linea con la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, cfr. Sez. 5, n. 18064 del 19/01/2010, Avietti, Rv. 246865).

3. Peraltro questo Collegio osserva che è evidente che l’ipotesi di offerta o cessione di materiale pedopornografico (art. 600 ter c.p., comma 4) contiene dal punto di vista concettuale quella di detenzione inclusa nell’imputazione di cui all’art. 600 quater c.p. (procurarsi o detenere): infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato, in via generale, che anche la stessa divulgazione di materiale illecito presuppone la sua detenzione, perchè non si può evidentemente divulgare volontariamente "materiale pedopornografico" se non si è in possesso e non si detiene consapevolmente il materiale stesso (cfr., Sez. 3, n. 11169 del 07/11/2008 Gaudino Rv.

242992). E’ stato quindi, in relazione allo specifico, escluso il concorso tra il delitto di cessione di materiale pedopornografico e quello di detenzione dello stesso materiale, "in quanto la condotta di detenzione rappresenta un antefatto non punibile rispetto a quella di cessione, rimanendo assorbita in quest’ultima" (Sez. 3, n. 36364 del 10/7/2008, De Pietro, Rv. 241036).

Pertanto, all’esito della derubricazione effettuata dal giudice di primo grado del reato di divulgazione contestato ab origine al P. al capo a), nella fattispecie di cui all’art. 600 ter c.p., comma 4, l’ipotesi di cui al capo b), descrittiva di un comportamento che necessariamente è compreso nella condotta riconosciuta al capo precedente per effetto della derubricazione, deve essere considerata assorbita in quella sub a).

Quindi la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al reato sub b), perchè assorbito in quello sub a) e, conseguentemente, non sussistendo più la continuazione prima computata, la decisione deve essere rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che provvederà a rideterminare la pena.

4. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, lo stesso è fondato: con chiarezza nella parte motiva della sentenza i giudici hanno dato atto che al P. non potevano essere applicate le pene accessorie ex art. 609 septies c.p., in quanto la disposizione in questione era stata introdotta successivamente al tempus commissi delicti. Nel dispositivo la affermazione non risulta riprodotta e pertanto la sentenza, nella parte relativa alla condanna alle citate pene accessorie, deve essere annullata senza rinvio, con conseguente venir meno anche della condanna dell’appellante alle spese del grado.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato sub b), perchè assorbito in quello sub a). Annulla detta sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze per la rideterminazione della pena. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alle applicate pena accessorie, pene che elimina.

Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2011

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