Cass. civ. Sez. VI, Sent., 03-04-2012, n. 5293 Regolamento delle spese compensazione parziale o totale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte d’appello di Napoli, accogliendo parzialmente la domanda di G.E., ha condannato il Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 5.500, oltre interessi, a titolo di equa riparazione per la violazione della ragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR della Campania;

che la Corte d’appello ha dichiarato compensate per la metà le spese del procedimento, condannando il Ministero alla rifusione della restante metà, metà liquidata in Euro 305, di cui Euro 150 per onorari e 140 per diritti, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario;

che per la cassazione del decreto della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 marzo 2010, sulla base di sette motivi, illustrati con memoria;

che il Ministero non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata;

che i sette motivi, tutti relativi alla misura delle spese, sono fondati, nei termini di seguito precisati;

che, infatti, la Corte d’appello ha erroneamente applicato le tariffe professionali dovute per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, anzichè quelle previste per il giudizio di cognizione, con conseguente liquidazione dei compensi in misura inferiore agli importi tariffari inderogabili, restando assorbiti gli ulteriori profili di censura (cfr., in fattispecie analoga, Cass., Sez. 1, 20 maggio 2010, n. 12388);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito;

che, ferme le altre statuizioni, la causa può essere decisa nel merito con condanna del Ministero al pagamento in favore dell’istante della metà delle spese del giudizio di merito, liquidate, nell’intero, come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste fa dall’ordinamento italiano in base al giudizio di natura contenziosa, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosene antistatario;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla sola misura delle spese e, ferme le altre statuizioni, condanna il Ministero dell’economia e delle finanze ricorrente al rimborso di metà delle spese processuali sostenute dall’istante nel giudizio di merito, che liquida, nell’intero, in Euro 873, di cui Euro 378 per onorari ed Euro 445 per diritti, oltre a spese generali e ad accessori di legge; condanna il Ministero anche alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in complessivi Euro 525, di cui Euro 425 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione, per entrambi in gradi, in favore dell’Avv. Marra Alfonso Luigi, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 09-12-2011, n. 9664

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

RILEVATO che il presente giudizio può essere definito nel merito ai sensi degli articoli 60 e 74 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, previo accertamento della completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e sentite sul punto le parti costituite;

VISTA l’istruttoria disposta con ordinanza n. 6751/11 adottata nella Camera di Consiglio del 27 luglio 2011, eseguita dall’Amministrazione;

ATTESO che il ricorso appare manifestamente infondato;

RILEVATO che con esso parte ricorrente, in atto cittadino del Pakistan, impugna il diniego di visto per lavoro subordinato motivato con la circostanza che egli sarebbe stato "riconosciuto omonimo ma persona differente dall’avente diritto quale indicato dal richiedente italiano", in atto una impresa agricola operante nell’agro aretino;

CONSIDERATO che avverso tale provvedimento l’interessato oppone la carenza di istruttoria e la contraddittorietà della motivazione rispetto agli elementi di fatto, lamentando che non è dato comprendere da quali elementi l’Amministrazione abbia dedotto l’omonimia o comunque l’incertezza sulla sua persona e che, semmai, ben avrebbe potuto invitarlo a chiarire tale eventuale discrasia, allo stato del tutto inesistente;

AVUTO riguardo alla relazione depositata dall’Amministrazione e con la quale l’Ambasciata di Italia in Islamabad pone in evidenza che il passaporto presentato al momento della domanda di visto in data 20 dicembre 2010 era quello individuato dal n. KC1529211, mentre avendo l’interessato smarrito il precedente a n. KC1152921, avrebbe dovuto presentarsi allo sportello visti con quello nuovo rilasciatogli in data 15 giugno 2010 a n. KC1152922;

CONSIDERATO che l’Ambasciata ha rappresentato la incongruità tra il numero del passaporto indicato dal datore di lavoro nella richiesta di nulla osta KC1529211, con quello dichiarato smarrito dal lavoratore n. KC1152921, che invece si presenta congruente con il nuovo passaporto rilasciato allo stesso avente numerazione continua con quello dichiarato smarrito e cioè KC1152922 e che quindi solo quest’ultimo si presentava allineato con il passaporto smarrito e non con quello peraltro scaduto dichiarato dal ridetto datore di lavoro;

RILEVATO che pertanto la censura proposta non può essere condivisa, in quanto risulta smentita in fatto dalla relazione dell’Amministrazione;

RITENUTO che pertanto per le superiori considerazioni il provvedimento vada trovato scevro dalle dedotte censure e che il ricorso vada pertanto respinto;

CONSIDERATO che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente A.Z. al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 750,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 28-12-2011, n. 10274

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Svolgimento del processo

In data 10.12.2004 l’impresa edile R. s.r.l. aveva presentato al Comune di Formello domanda per il rilascio di permesso in sanatoria per cambio di destinazione d’uso di un immobile, da magazzino a unità residenziale(pratica n. 703)

Con nota del 12.5.2005 il Dipartimento Tecnico Servizio Edilizia del Comune di Formello ha comunicato l’avvio del procedimento istruttorio e ha chiesto a R. s.r.l. documentazione integrativa, successivamente prodotta dalla società con depositi del 14.2.2006 e del 16.3.2006.

Ulteriori interlocuzioni sono relative all’apertura e alla chiusura di procedimento amministrativo conseguente a inchiesta penale per abusivismo edilizio a carico di R. s.r.l. (gennaio 2006) e ad altra richiesta documentale del 29.1.2007.

In data 5.1.2010 è stato comunicato il preavviso di rigetto della domanda di sanatoria. Il provvedimento finale negativo è intervenuto il 14.10.2010 (notificato il 23 successivo), dopo acquisizione delle controdeduzioni della società.

R. s.r.l. impugna il diniego e ne deduce il contrasto con l’assenso tacito che si sarebbe formato per decorso del tempo, ex L. n. 326/2003 e L.R. Lazio n. 12/2004. Deduce, inoltre, la falsità del presupposto motivazionale.

Con atto di motivi aggiunti R. s.r.l. ha esteso l’impugnativa all’ordinanza di demolizione delle opere, intervenuta il 19.7.2010 (notificata il 26 successivo), per la quale richiama i motivi avverso il presupposto diniego di sanatoria.

Il Comune di Formello si è costituito in giudizio e ha controdedotto nel merito delle censure, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è passata in decisione all’udienza del 17 novembre 2011.

Motivi della decisione

La legge regionale del Lazio 8.11.2004 n. 12 disciplina – ai sensi dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in L. 24.11.2003 n. 326 – la definizione degli illeciti edilizi commessi alla data del 31 marzo 2003 nel territorio laziale. L’art. 6 prevede un regime di silenzio assenso sulle domande di sanatoria, simile a quello di cui all’art. 35 della legge n. 47/1985, definito in trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda (comma 3). Il termine è interrotto per le necessità d’integrazione istruttoria o in caso di omesso o parziale versamento dell’oblazione dovuta (comma 4). Peraltro, come riconosciuto da costante giurisprudenza, l’assenso tacito sulle domande di sanatoria edilizia presuppone la presenza di tutti gli elementi necessari all’esame della pratica, all’accertamento della completezza e dei presupposti utili alla concessione del condono, nonché alla verifica dell’esistenza della costruzione alla scadenza del termine utile per fruire del beneficio richiesto, non essendo ammissibile consentirlo in assenza dei requisiti e a mezzo di un provvedimento tacito, che nella prefigurazione normativa per null’altro si distingue dall’accoglimento esplicito se non per l’aspetto formale (Cons.St., V, 4.10.2007 n. 5153; Cons.G.Amm. Sicilia 28.4.2011 n. 320; T.A.R. Sardegna, II, 19.5.2010 n. 1226).

I suddetti principi, affermati per la normativa generale, debbono essere richiamati anche per le fattispecie territoriali delineate dalla L.R. Lazio n. 12/2004, le quali soggiacciono alle stesse esigenze di legalità.

In fattispecie, la società ricorrente non ha risposto alla richiesta istruttoria del 29.1.2007 e, in particolare, non ha fornito la documentazione utile a confutare l’accertamento svolto dalla magistratura penale, con accesso all’immobile nel dicembre del 2005, che ha escluso l’avvenuto cambio di destinazione alla data limite per la richiesta del condono (31.3.2003). Manca, perciò, la prova di un presupposto essenziale per la sanatoria come domandata – l’avvenuto cambio d’uso dell’immobile al 31.3.2003 – e quindi non è possibile addivenirvi.

Per quanto premesso, occorre respingere l’impugnativa.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11418 Ammissione al passivo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con decreto depositato il 7.1.2009 il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del fallimento s.r.l. XXX in liquidazione proposta dalla s.p.a.

Immobiliare Finanziaria Monte Grappa – la quale lamentava l’esclusione del credito insinuato per canoni di locazione – perchè l’opponente aveva notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza entro il termine (ritenuto perentorio) assegnatole ai sensi della L. Fall., art. 99, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis – al solo curatore e non anche alla società fallita.

Contro il decreto del Tribunale, la società opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la curatela intimata.

2.- Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2969 c.c., artt. 152, 153 e 154 c.p.c., L. Fall., artt. 98, 99 e 101, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che con il decreto impugnato il tribunale abbia erroneamente ritenuto perentorio – anzichè ordinatorio – il termine assegnato per la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione al legale rappresentante della Società fallita, peraltro assimilando il procedimento L. Fall., ex art. 101, a quello di opposizione.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del combinato disposto della L. fall., art. 101, comma 2 e art. 99, comma 3, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 "per asserita omessa tempestiva notifica al fallimento" nonchè vizio di motivazione nella parte in cui nel decreto si afferma che la società fallita non si sia costituita e, infine, vizio di motivazione in relazione alla mancata ammissione delle prove.

3.- I motivi di ricorso – con i quali parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione – nella parte in cui lamentano l’erronea dichiarazione di inammissibilità dell’opposizione per omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza anche alla società fallita, sono fondati, restando assorbite le censure relative alla mancata ammissione dei mezzi di prova.

Infatti, questa Corte ha già chiarito che "in tema di impugnazioni dello stato passivo fallimentare, la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 22, si applica ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2008) ed alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte dopo tale data; ne consegue che, così come il ricorso per opposizione allo stato passivo depositato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ma in data anteriore al 1 gennaio 2008 deve essere notificato anche al fallito, secondo la previsione della sola disciplina normativa del D.Lgs. n. 5 cit., pure la corrispondente impugnazione, ai sensi della L. Fall., art. 99, ratione temporis vigente, va notificata a tale soggetto, che, tuttavia, non è un litisconsorte necessario del curatore, essendo la sua presenza unicamente finalizzata all’eventuale apporto volontario di elementi utili alla decisione. Ne consegue che, avendo il predetto adempimento il valore di semplice denuntiatio litis, la sua omissione, in difetto di specifica diversa disposizione, non costituisce causa di inammissibilità dell’impugnazione, dovendo il tribunale disporre unicamente la rinnovazione dell’atto mancante" (Sez. 6^, 21 dicembre 2010 n. 25819).

D’altra parte, secondo Cass. 10 maggio 2010 n. 11301 "nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento, il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito, secondo quanto previsto dalla L. Fall., art. 99, nel testo novellato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 84, non ha natura perentoria, e, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l’opposizione, restando sanata ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l’opponente dimostri di aver provveduto all’adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli (in fattispecie disciplinata dall’art. 99 cit., nella formulazione precedente la modifica introdotta dal D.Lgs. n. 169 del 2007, art. 6, in vigore dal 1 gennaio 2008, che esclude l’obbligo di notifica al fallito).

Infine, questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 17670 del 28/07/2010 (conff.: Sez. 1, Sentenza n. 13015 del 27/05/2010; Sez. 1, Sentenza n. 11508 del 12/05/2010) ha ripetutamente affermato che "costituisce ormai diritto vivente quello per cui, in tema di opposizione allo stato passivo fallimentare – a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 22 aprile 1986, n. 102, e 30 aprile 1986, n. 120, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, rispettivamente, dei previgenti L. Fall., art. 98, art. 1, nella parte in cui stabiliva che i creditori esclusi o ammessi con riserva potevano fare opposizione entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo anzichè dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell’avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo, e secondo comma dello stesso art. 98, nella parte in cui non prevedeva nei confronti del creditore opponente la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore -, al termine concesso dal giudice delegato, ai sensi della L. Fall., art. 98, comma 2 (nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis), per la notifica al curatore del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione, deve attribuirsi natura ordinatoria, anche perchè tale termine è finalizzato a permettere la costituzione del curatore, con la conseguenza che la sua inosservanza non determina l’inammissibilità’ dell’opposizione, restando tale inosservanza sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato il curatore sia comparso e abbia svolto l’attività cui la notifica del ricorso e del decreto era strumentale (cfr. la sentenza n. 25494 del 2009, pronunciata a sezioni unite, in fattispecie cui era applicabile, ratione temporis, il previgente L. Fall., art. 98, comma 2); tale principio è stato ribadito anche con riferimento alla L. Fall., art. 99, comma 3 – nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 84, applicabile alla specie, ratione temporis -, restando così stabilito che, con riferimento a tale nuovo testo, nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza al fallito non ha natura perentoria e che, conseguentemente, la sua inosservanza non rende inammissibile l’opposizione, tale inosservanza restando sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., se alla nuova udienza fissata dal giudice delegato l’opponente dimostri di aver provveduto all’adempimento prescritto nel termine a tal fine assegnatogli (cfr.

le sentenze nn. 11301, 11508 e 13015 del 2010)".

Principio applicabile all’insinuazione tardiva per il richiamo contenuto nella L. Fall., art. 101, alla L. Fall., art. 99.

Pertanto, poichè nella specie il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo proposta dall’odierna ricorrente, ritenendo di natura perentoria – in violazione dei qui richiamati e ribaditi principi di diritto – il termine fissato per la notificazione del ricorso in opposizione e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di comparizione al curatore del Fallimento ed alla stessa società fallita, il decreto impugnato deve essere cassato e, conseguentemente, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Trento, in diversa composizione, che, oltre ad uniformarsi a detti principi di diritto, provvedere anche a regolare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Trento, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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