Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2011) 20-09-2011, n. 34341

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Svolgimento del processo

1. In data 22.12.2009 la Corte di appello di Roma riformava la sentenza emessa il 25.9.2008 dal Tribunale della stessa città assolvendo P.L., K.I., W.S. e A. I. (alias O.Z.) dal reato di cui all’art. 416 cod. pen. contestato al capo A); per insussistenza del fatto e riduceva la pena confermando la condanna in ordine ai reati contestati agli imputati rispettivamente ai capi B) e C) – detenzione ed utilizzazione di carte bancomat donate; falsificazione ed uso di passaporto falso per il solo A..

2. Hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia.

I ricorrenti ribadiscono la mancanza della prova del reato associativo contestato per insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, come ritenuto dalla Corte di merito. Quindi, deducono che la Corte di appello ha "motivato in modo contraddittorio il mancato accoglimento del gravame sugli altri punti di diritto, limitandosi ad apodittiche affermazioni di responsabilità e, inoltre è priva di motivazione la quantificazione della pena residuale".

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Premesso che – come si è detto – con la sentenza impugnata tutti i ricorrenti sono stati assolti dal reato associativo contestato e che i motivi di appello non avevano riguardo alla contestazione di cui al capo B) – in relazione alla quale anche nel ricorso si da atto della condotta posta in essere dai ricorrenti – deve, comunque, rilevarsi che i motivi di ricorso sono assolutamente generici. Come è noto il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell’Impugnazione in grado di individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto stesso di "motivo" di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, n. 25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586).

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 581 c.p.p., lett. c).

Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro ciascuno alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-06-2011) 04-10-2011, n. 35885

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con sentenza del 18 gennaio 2010, la Corte d’Appello di Catania, ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania del 22 aprile 2003, che ha condannato M.G. per i reati di cui alla L n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e L.R. Sicilia n. 71 del 1978, art. 36 e art. 734 c.p., commesso il (OMISSIS);

che l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza per carenza di motivazione, in quanto il manufatto era suscettibile di sanatoria ed il giudice avrebbe dovuto attendere l’esito dell’iter amministrativo; la Corte di appello ha affermato l’impossibilità di qualunque attività edificatoria dell’area dell'(OMISSIS), mentre il lotto in questione insisterebbe in zona solo parzialmente protetta; inoltre è stato disposto ordine di demolizione senza la necessaria motivazione specifica;

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata ha esaustiva mente motivato in ordine all’illegittimità delle opere in corso di realizzazione, trattandosi di zona sottopost

P.Q.M.

escluso la sanabilità delle stesse, posto che le nuove opere realizzate in assenza di concessione e su area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici non possono ottenere la sanatoria prevista dal D.L. 30 settembre 2003, n. 326, art. 32 convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003 (così Sez. 3, n. 38113 del 3/10/2006, De Giorgi, Rv. 235033);

che risulta pertanto giustificata la demolizione delle opere abusive già disposta dal giudice di prime cure, atteso che lo stesso è un provvedimento dovuto ed ha natura di sanzione amministrativa a contenuto ripristinatorio (cfr. Sez. 3, n. 47281 del 11/12/2009, Arrigoni, Rv. 245403);

che, di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile e l’imputato deve essere condannato, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di mille Euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5404 Accertamento Redditi di fabbricati e terreni

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Svolgimento del processo

01. Sulla scorta della denuncia di nuova costruzione presentata il 27 luglio 1988 dall’Enel (Enel Produzione p.c. di Enel GreenPower), l’Ufficio di Palermo procedeva nel 1997 al classamento D/1 di un immobile a destinazione industriale, costituito dal canale di adduzione a servizio di centrale idroelettrica. La Soc. contribuente impugnava l’atto di classamento con esito positivo in prime cure.

02. Su gravame del Fisco notificato il 15 giugno 2005, la CTR- Sicilia, con sentenza del 24 ottobre 2006, ha confermato l’annullamento dell’atto impugnato per difetto di motivazione. Il giudice d’appello ha ritenuto il difetto di motivazione dell’atto di classamento per violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, in quanto avrebbe solo richiamato, ma non specificato, gli "… elementi comparativi di costo i cui valori sono contenuti nel prontuario approntato dall’Ufficio, avuto riguardo all’andamento del mercato immobiliare nel periodo corrispondente a quello dell’epoca censuaria di riferimento". 03. Ha, inoltre, osservato: "posto che l’obbligo della motivazione va assolto con minor rigore nell’ambito amministrativo rispetto all’ambito giurisdizionale, si rileva la piena inerzia dell’Ufficio nel presente giudizio, per non aver adempiuto al relativo onere probatorio sull’iter culminato nelle stima di L. 1.295.000.000.

Invero la citata memoria ed, illustrativa del 17/5/2004 di prime cure non contiene alcun parametro in punto di stima, indicata come diretta". 04. Il 26 ottobre 2007 l’Agenzia del territorio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due mezzi; la Soc. Enel Produzione si è costituita con controricorso.

Motivi della decisione

05. Preliminarmente, si rileva che l’Avvocatura dello stato ha presentato istanza di trattazione ai sensi dell’art. 26 della recente "legge di stabilità". La contribuente contesta la ritualità di tale istanza, ritenendo che essa sia improduttiva di effetti per essere stata avanzata dalla difesa erariale e non dal Direttore dell’Agenzia del territorio: l’eccezione non è fondata.

06. Ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 mod. dal D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 14, comma 1, "nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, (…) le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". 07. Comèè noto, le Agenzie fiscali possono avvalersi, per la rappresentanza in giudizio D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, senza la necessità di speciali autorizzazioni Cass. 12152/2005 e 24623/2006, restando i rapporti tra Direttore dell’Agenzia e Avvocatura erariale in ambito puramente interno.

08. I compiti di rappresentanza e difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato presentano caratteri assolutamente peculiari e differenziali rispetto al ruolo dei difensori del libero foro e degli uffici legali di altre amministrazioni pubbliche, poichè la sua attività è diretta al perseguimento d’interessi pubblici generali e all’attuazione del principio di legalità. Ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2, l’espletamento dell’opera difensiva dell’Avvocatura erariale non deve, infatti, essere sorretta da mandato alle liti ovvero da procura speciale Cass. 10374/2008, con disciplina ritenuta costituzionalmente legittima Cass. 1308/1990. 09. Dalla rilevanza meramente interna della relazione tra Amministrazione e Avvocatura deriva che l’eventuale violazione delle direttive impartite dall’organo titolare della "legitimatio ad processum" non incide sulla validità degli atti processuali Cass. 241/1971 e comporta solo l’eventuale responsabilità dell’Avvocato dello Stato verso l’Amministrazione rappresentata.

10. Dunque, se è vero che gli Avvocati erariali possono compiere senza formalità tutti quegli atti processuali che il codice di rito consente ai difensori del libero foro solo se muniti di procura o mandato speciale, alla luce della L. n. 103 del 1979, art. 12, che ha attribuito all’Amministrazione la mera decisione interna sull’opportunità o meno d’intraprendere una causa e/o di resistere in giudizio, l’iniziativa giudiziaria dell’Avvocatura dello Stato richiede il consenso dell’amministrazione rappresentata con rilevanza unicamente nel rapporto interno e senza conseguenze sulla validità dell’atto processuale Cass. 10374/2008 e 1308/1990. 11. In siffatta prospettiva, si può inquadrare l’esercizio dello "jus postulandi" dell’Avvocatura dello Stato entro l’ambito pubblicistico/organizzativo della competenza/funzione, piuttosto che in quello civilistico/processuale, rilevandosi come l’attività dell’Avvocatura erariale non sia volta non solo a provvedere alla tutela diretta degli interessi di enti o amministrazioni statali, ma anche a garantire il perseguimento dell’interesse dello Stato/Amministrazione nella sua unità e obbiettività. 12. Si deve, quindi, concludere che il R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2, nella parte in cui sancisce che gli Avvocati erariali non necessitano di mandato neppure nei casi in cui le norme ordinarie richiedono la procura speciale, pur non derogando ai modi di formazione della volontà della P.A., comporta tra i poteri di rappresentanza dell’Avvocatura erariale la "disponibilità processuale". 13. Pertanto, se l’operare processuale dell’Avvocatura dello Stato avviene per legge senza di necessità di specifico mandato e senza bisogno di esteriorizzazione autorizzatoria, e se ciò vale tanto per gli atti d’impulso quanto per quelli di rinunzia, non v’è ragione di pretendere, per la mera dichiarazione di persistenza dell’interesse alla trattazione del ricorso per cassazione, una dichiarazione o autorizzazione personale del Direttore dell’agenzia fiscale, dovendosi coordinare l’art. 26 della "legge di stabilità" con le peculiarità del sottosistema della difesa erariale secondo i principi di cui all’art. 97 Cost..

14. Passando all’esame del ricorso, l’Agenzia del territorio denuncia violazione di legge L. n. 241 del 1990, art. 3; art. 2679 c.c. e vizio di motivazione. Assume che, trattandosi di stima diretta, la rendita attribuita L. 25.900.000 era adeguatamente motivata con l’indicazione del capitale fondiario L. 1.295.000.000 e del saggio di fruttuosità applicato 2%. La giustificazione dei valori indicati, quali coefficienti della stima diretta, non rientrava nell’obbligo di motivazione dell’avviso, ma nell’onere probatorio processuale, che l’Ufficio aveva assolto contrariamente a quanto affermato dalla CTR con la produzione dell’allegato 3) a memoria di prime cure.

15. Il primo (e assorbente) motivo è fondato. In relazione alla natura del bene, insuscettibile di autonoma produttività, l’Ufficio aveva effettuato la stima diretta in base al criterio della fruttuosità del capitale investito, desunto dalla valutazione dei costi di acquisizione e costruzione del manufatto.

16. Avendo dato atto che nell’avviso di classamento tali elementi erano stati indicati, la CTR non poteva ritenere il difetto di motivazione, essendo sufficiente, per l’adeguata motivazione dell’accertamento, l’indicazione dei criteri applicati e dei dati di riferimento, da dimostrare in giudizio a fronte di contestazione.

17. Ciò l’Ufficio si è proposto di fare con la produzione allegata alla memoria prime cure e trascritta per autosufficienza in ricorso "area complessiva occupata dalle opere e dalle pertinente (mq 12052), con relativo valore unitario (L. 4000/mq) riferito alla destinazione urbanistica del terreno come desunta dal PRG del Comune di Belmonte Mezzagno (verde agricolo); analisi dei prezzi a mc del canale industriale (scavo di sbancamento, casse/ormi per c.a., conglomerato cementizio e ferro) per un totale di L. 150.080 al mc; coefficiente di vetustà pari al 50%, applicato per tenere conto dell’età del manufatto rispetto all’epoca censuaria del 1988-89; superficie e volume delle opere, rispettivamente per complessivi mq 5.5.44 e mc 16.632, con relativo costo unitario pari in c.t. a L. 75.000/mc (L. 150.080 x 50%); saggio di redditività pari al 2%; rendita catastale di L. 25.900.000 in et. (aree mq 12052 x L. 4000/mq + opere mc 16.632 x L. 75.000/mc = Valore; Valore x 2% – Rendita". 18. Si tratta di allegazione, della quale la contribuente ha eccepito la tardività rispetto all’udienza di discussione dinanzi alla CTP, ma il rilievo non coglie nel segno a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame Cass. 18907/2011. 19. Inoltre, dall’esame della sentenza d’appello e del controricorso, non risulta che i dati ivi riportati siano stati specificamente contestati dalla Soc. contribuente, limitatasi a insistere sulla sussistenza del vizio formale di motivazione dell’avviso.

20. A tal proposito, si rileva che questa Corte ha consolidatamente affermato che l’avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all’obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall’ufficio tecnico erariale u.t.e., trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi Cass. 14379/2011; in senso sostanzialmente conforme cfr. Cass. 4085/1992 e 12068/2004. 21. L’atto di classamento costituisce, infatti, l’esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza alla regola generale sull’attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D (come nella fattispecie in discussione), il proprio presupposto in una "stima diretta" eseguita dall’ufficio. Essa esprime un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione alla quale la presenza e l’adeguatezza o non della motivazione rilevano, non già ai fini della legittimità, ma della attendibilità concreta del giudizio accennato e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata in motivazione Cass. 16824/2006. 22. La sentenza d’appello, discostatasi da tali principi, va dunque cassata in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo e rigetto nel merito del ricorso introduttivo (non essendo necessari altri accertamenti in fatto).

23. Le spese di tutti i gradi seguono la soccombenza della contribuente nei confronti dell’Agenzia e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo e condanna la contribuente alle spese processuali, liquidate in Euro 1600,00 per onorario del giudizio di legittimità e in Euro 1600,00 (ivi compresi Euro 1000 di onorario) per ciascun grado di merito, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2012

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-12-2011, n. 6475 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania – Sezione V, con sentenza n. 3277 dell’8 marzo 2001, depositata l’11 luglio 2001, ha respinto, compensando le spese, il ricorso proposto dal dr. R. A., medico igienista transitato dal Comune di Napoli alla U.S.L. 44 di Napoli, per l’accertamento del diritto a percepire i compensi per le visite fiscali effettuate fuori dell’orario di servizio dal luglio 1986 al maggio 1988 o, in via subordinata, il compenso per lavoro straordinario dedicato a quelle visite.

2. Il dr. A., con atto notificato il 26 novembre 2001 e depositato il 13 dicembre 2001, ha interposto appello deducendo il travisamento dei fatti, avendo la sentenza affermato che la predetta attività rientrava nelle prestazioni libero professionali non accettate o riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale; erronea e carente motivazione, dovendo l’attività svolta essere comunque retribuita come effettuato fino al trasferimento alla U.S.L., e la prova del suo espletamento fuori orario è costituita dall’annotazione nei singoli referti medici consegnati alla U.S.L. dopo ogni visita.

3.1. L’A.S.L. Napoli 1 si è costituita con memoria depositata il 21 maggio 2002, eccependo l’inammissibilità dell’appello per la prescrizione del diritto preteso a seguito del trascorso del previsto termine quinquennale e ribadendo la legittimità dell’operato dell’Amministrazione.

3.2. L’interessato ha depositato in data 7 novembre 2008 una memoria a sostegno dei motivi dell’appello.

4. La V Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 815 del 21 novembre 2008 depositata il 13 febbraio 2009, ha ordinato alla Segreteria di notificare l’avviso di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 205/2000. come modificato dall’articolo 54, comma 1, del D.L. n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

L’appellante ha quindi presentato in data 6 marzo 2009 istanza di fissazione di udienza e poi più domande di prelievo, da ultimo in data 12 aprile 2011.

5. All’udienza pubblica del 4 novembre 2011, presente il legale di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Ciò premesso in fatto l’appello, a prescindere dall’eccezione della prescrizione, è infondato, concordandosi con le sintetiche argomentazioni già svolte dai giudici di primo grado, che non abbisognano di integrazioni sostanziali.

In effetti, come ben evidenziato dal TAR, le prestazioni erogate dal dr. A., per le circostanze e modalità con le quali sono state espletate, non si inquadrano in un rapporto di pubblico impiego bensì in attività libera professionale svolta per il S.S.N. che, peraltro, non ha riconosciuto ad alcun titolo quel servizio.

Per di più l’interessato non ha fornito, a conferma della pretesa, prove documentali ufficiali, certe e inconfutabili, provenienti dall’Amministrazione, quali ordini di servizio, deliberazioni, convenzioni, né copia dei richiamati referti medici relativi alle singole visite.

7. L’appello è quindi infondato e va respinto.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie e del tempo trascorso si dispone la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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