T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 27-06-2011, n. 313 Controinteressati al ricorso Procedimento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente impugna il provvedimento n. 16644 del 17.7.08 del Rettore dell’Università degli Studi di Udine con il quale è stato archiviato l’esposto, dallo stesso presentato, al fine di veder instaurare un procedimento disciplinare nei confronti della professoressa M.C.T.F., e atti connessi.

1.1. – I fatti per cui è causa si sono svolti durante la campagna per l’elezione del Rettore (alla quale, inizialmente, aveva partecipato anche la professoressa C.T.F., ordinario di Economia Agraria presso la Facoltà di Agraria), che si è conclusa con la vittoria della professoressa C., dopo il ballottaggio con il ricorrente, che ricopre la posizione di Preside della Facoltà di Ingegneria.

Secondo la prospettazione dell’istante, la prof. C.T.F., dopo essere uscita dalla competizione, lo aveva contattato avanzando una serie di richieste, condizionando al loro accoglimento la sua adesione al programma elettorale del prof. D.T. e i voti di cui riteneva di poter disporre. Non avendo ottenuto quanto richiesto, aveva svolto "un’attività di intensa propaganda a favore del candidato professoressa C.", tra l’altro inviando una serie di email (alcune riportate per esteso nel ricorso, altre in atti) ad altri docenti, che l’istante ritiene lesive del prestigio dell’Università e diffamatorie nei suoi propri confronti; tant’è che, venutone a conoscenza, ha formalmente chiesto l’attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti della professoressa C.T.F..

Con l’atto opposto in principalità, il Rettore – dopo aver sentito il parere del Centro Legale e del Garante – ha deciso di archiviare l’esposto, non ritenendo sussistenti "i presupposti per instaurare procedimenti disciplinari".

1.2. – Contro questa determinazione (ed i presupposti pareri) agisce il ricorrente, deducendone l’illegittimità sotto i seguenti profili:

1) violazione degli artt. 3, 7, 8, 10bis della L. 241/90;

2) violazione dell’art. 97 della Costituzione;

3) travisamento ed erronea valutazione dei fatti;

4) contraddittorietà.

2. – L’Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

In limine, ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di interesse, dato che il ricorrente non conseguirebbe alcun apprezzabile vantaggio dall’annullamento degli atti impugnati; nonchè per omessa notifica al controinteressato, cioè la professoressa C.T.F..

3. – Con memoria, il ricorrente amplia e puntualizza i motivi di ricorso e contrasta le eccezioni sollevate dall’Amministrazione.

4. – Il ricorso è inammissibile per omessa notifica al controinteressato.

Va premesso che colui che invia un esposto alla P.A. per segnalare disfunzioni, sollecitare controlli, o, come nel presente caso, chiedere l’apertura di un procedimento disciplinare a carico di terzi, non apre un procedimento amministrativo tipico, ma si limita a sollecitare l’esercizio di attività doverose della P.A.. Conseguentemente, come stabilito da C.S. n. 2234/11, poiché colui che segnala non diviene "parte" di alcun procedimento, allo stesso non spettano i diritti e le prerogative della "parte procedimentale" consacrati nella L. 241/90; quindi neppure la notifica individuale delle conclusioni cui l’Amministrazione perviene dopo aver effettuato le indagini del caso.

Nella specie tuttavia l’Università, pur non avendone l’obbligo giuridico, ha comunque reso noto al ricorrente di non ravvisare la sussistenza di fatti disciplinarmente rilevanti e, pertanto, di non aver intenzione di aprire alcun procedimento disciplinare nei confronti della professoressa C.T.F..

Il ricorrente impugna quest’atto (ritenendo, al contrario, sussistere fatti aventi rilevo disciplinare), allo scopo di indurre l’Università ad aprire un procedimento nei confronti della professoressa C.T.F.; la quale, rispetto alla determinazione qui opposta, ha un’evidente posizione di controinteressata, essendo titolare dell’interesse (uguale e contrario rispetto a quello del ricorrente) alla conservazione della decisione contestata. Essa doveva, quindi, essere evocata in giudizio, al fine di poter in questa sede esperire le proprie difese.

Controinteressato, infatti, è colui che è espressamente nominato dall’atto o facilmente identificabile (controinteressato formale), e/o, pur se non nominato, risulta essere titolare dell’interesse opposto a quello che muove il ricorrente (controinteressato sostanziale); in altre parole è colui che ha interesse a che l’atto impugnato resti in vita e non venga annullato.

La professoressa C.T.F. si trova, per l’appunto, in questa posizione e andava, quindi, notificata.

Non aver provveduto a tale adempimento rende il ricorso inammissibile.

5. – Sussistono tuttavia giuste ragioni per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile, nei termini di cui in motivazione.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4271 Forze armate

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il sig. B. M. partecipava al concorso per il reclutamento di n.1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale riservato ai volontari in ferma prefissata e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, con provvedimento datato 7 luglio 2010 lo giudicava inidoneo ai sensi dell’art.10 del bando, disponendo l’esclusione dell’aspirante carabiniere dalla suindicata procedura selettiva per essere, in particolare, il medesimo, affetto da "alterazioni acquisite alla cute (tatuaggi) spalla sinistra, scapola e gamba destra che per sedi e dimensioni determinano rilevanti alterazioni dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica (art.19 D. T: 5/12/2005)".

L’interessato impugnava innanzi al Tar per il Lazio detto provvedimento deducendone la illegittimità sotto vari profili e l’adito Tribunale Amministrativo Regionale con sentenza n.567/2011 ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato.

Insorge l’appellante sostenendo la erroneità della sentenza di cui chiede la riforma.

Alla camera di consiglio del 21 giugno 2011, avvisate le parti, la causa viene trattenuta per la decisione semplificata.

Tanto premesso, l’appello si appalesa fondato e va perciò accolto.

Il Collegio deve preliminarmente far presente che sulla questione giuridica sottesa alla controversia all’esame questa Sezione ha avuto già modo di pronunciarsi recentemente (decisione n.1352 del 2/3/2011) in sede di definizione di controversia del tutto analoga, sicché in questa sede non può non ribadire le osservazioni e statuizioni già prese e che si vanno di seguito sinteticamente ad esporre.

L’esclusione in contestazione è stata assunta sul presupposto della rilevata presenza di tre tatuaggi rispettivamente sulla spalla sinistra, sulla scapola e sulla gamba destra, circostanza per la quale ad avviso dell’Amministrazione ricorrerebbe l’ipotesi di non idoneità contemplata dall’art.10 del bado di concorso, trattandosi di alterazioni cutanee che "per sede,dimensioni e natura, sono deturpanti o contrari al decoro dell’uniforme o indice di personalità abnorme".

Ora il richiamo all’ipotesi di esclusione prevista dal bando si appalesa incongruo, non rinvenendosi nella specie, le condizioni di fatto e di diritto richieste per farsi luogo alla dichiarazione di inidoneità.

In primo luogo si osserva come i tatuaggi in questione sono pacificamente situati in parti del corpo coperte sia dalla divisa invernale che da quella estiva, per cui la non visibilità di tali segni induce ragionevolmente ad escludere che gli stessi siano deturpanti.

Il concetto di deturpamento, infatti, è direttamente collegato alla visibilità, per cui, se visibili, i segni possono suscitare psicologicamente sensazioni di disgusto in ordine all’aspetto fisico della persona e ciò è sicuramente incompatibile con lo status di un carabiniere; viceversa, l’attitudine deturpante va esclusa ove, come nel caso di specie, i tatuaggi non sono visibili agli altri, senza conseguentemente suscitare in costoro una percezione negativa (cfr Cons Stato Sez. VI 13 maggio 2010 n. 2950).

I segni impressi sulla cute potrebbero, per il vero, sempre alla luce della disciplina dettata dal bando, essere indice di personalità abnorme, ma tale evenienza non è ravvisabile nella fattispecie, sia perché al riguardo non vi è traccia di una motivazione al riguardo, posto che alcunché in ordine al contenuto e alla natura dei tatuaggi viene esplicitato, sia perché l’Amministrazione avrebbe dovuto, ove avesse ravvisato un indice di abnormità, esperire i relativi accertamenti psichiatrici e quindi, quanto meno sotto il profilo motivazionale il provvedimento di non idoneità è manchevole (cfr Cons Stato Sez IV 4 aprile 2007 n.1520).

Infine, non appaiono condivisili le ragioni specificatamente poste dal giudice di primo grado a fondamento delle prese statuizioni.

Il Tar prospetta, a giustificazione della legittimità del provvedimento de quo, osservazioni e conclusioni di carattere medicoscientifico, che per la verità, specie per ciò che attiene alla pretesa natura cancerogena dei prodotti utilizzati per le infiltrazioni cutanee, sfuggono all’apprezzamento del giudice, per essere le stesse rimesse alla cognizione di un organo medicolegale, che al riguardo non è stato interpellato.

In forza di quanto sopra esposto, il gravame si appalesa meritevole di accoglimento, dovendo l’impugnata sentenza essere integralmente riformata, con conseguente annullamento del provvedimento gravato in prime cure.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del doppio grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti spese e competenze del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 22-07-2011, n. 29436

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.C.C., tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 11.8.2010 con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza 13.10.2010 del Gip del medesimo Tribunale, applicativa, nei suoi confronti della misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 4 per avere fatto parte, con gli altri coindagati e con altre persone allo stato non ancora individuate, dell’associazione mafiosa denominata ‘ndragheta, operante da anni sul territorio di (OMISSIS) e province limitrofe e costituita da numerosi "locali" di cui 15 individuate a loro volta coordinate da un organo sovraordinato denominato "La Lombardia" in cui hanno rivestito un ruolo di vertice, nel corso del tempo, BA.Co. fino al (OMISSIS), N.C. dal (OMISSIS) (data del suo assassinio), Z.P. dal (OMISSIS) ad oggi, che concede agli affiliati "cariche" e "doti", secondo gerarchie prestabilite e mediante cerimonie e rituali tipici della associazione mafiosa.

La difesa dell’indagato richiede l’annullamento dell’impugnata ordinanza lamentando la violazione dell’art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p..

In particolare la difesa pone in rilievo che:

– il ricorrente non è mai stato interlocutore diretto nelle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica da parte della polizia giudiziaria, con la conseguenza che non vi sarebbe prova certa che lo stesso possa identificarsi con il " C." di cui alla suddette intercettazioni.

– è dato probatorio equivoco e non concludente, quello attraverso il quale la individuazione del " C." nel ricorrente poserebbe nella circostanza che la telefonata intervenuta tra i coindagati M. e MU. ove si fa riferimento a "doti" appartenute a " C.", sarebbe di poco successiva all’incontro in (OMISSIS) alla quale avrebbe partecipato anche il ricorrente. In particolare la difesa pone in evidenza che non vi è in atti alcun elemento che consenta di derivare che i colloquianti stessero riferendosi ad una persona che aveva preso parte alla riunione della suddetta località, aggiungendo che non vi è alcuna prova oggettiva del fatto che, al di là dei soggetti attenzionati dalla polizia giudiziaria alla riunione abbia preso parte altra persona con lo stesso prenome.

La difesa conclude quindi che il giudice delle indagini preliminari e il Tribunale del riesame hanno ritenuto l’esistenza di indizi sufficienti di reità sulla base di argomentazioni apodittiche.

Analoga censura la difesa muove anche con riferimento alla ulteriore telefonata del 5.3.2008 (n. progressivo 102) nel corso della quale si fa riferimento a tale " C." che sarebbe giunto a (OMISSIS) al fine di partecipare alla cerimonia di apertura di una "locale", nonchè al dato probatorio che il ricorrente avrebbe partecipato al matrimonio di tale MA.Gi. e che avrebbe agevolato i figli di L.A. per il solo fatto che la cella agganciata dall’apparecchio cellulare del ricorrente si sarebbe trovata in località prossima a quella in cui si svolse il banchetto di nozze.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale del riesame, dopo avere descritto gli elementi caratterizzanti l’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. (che non sono stati oggetto di contestazione dalla difesa nella presente sede), ha preso in considerazione le doglianze formulate dalla difesa dell’indagato (pp. 12 e 13 della ordinanza) richiamando gli elementi ritenuti indizianti, fondati sul contenuto delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra il M. e il MU., nonchè sul fatto dell’obbiettiva partecipazione dell’indagato alla riunione tenutasi il (OMISSIS), alla quale risultano avere partecipato parecchi affiliati dell’associazione criminale.

Si tratta di valutazioni di merito, non sindacabili nella presente sede, siccome non manifestamente irragionevoli, avendo il Tribunale fornito argomentazioni (v.pag. 11 della ordinanza) logiche attraverso la quali ha escluso che il " C." di cui alla telefonata n. 758 del 3.5.2008 (intercettata sulla utenza del M.) potesse riferirsi al N.C. detto "(OMISSIS)", siccome assente alla riunione e con una dote di grado molto più elevato.

Sulla base di tale deduzione il Tribunale è pervenuto alla conclusione che l’oggetto della conversazione non poteva che essere lo stesso ricorrente. A questo primo elemento il Tribunale ha dato rilievo alla comprovata esistenza di contatti telefonici tra il B. e altri personaggi coinvolti nella presente indagine quali il P.G., L.A. e C.P. (pag. 12 della ordinanza) e alla circostanza che il B. in più occasioni, quale collaboratore del F.G. (rappresentante delle ‘ndrine di Reggio Calabria presso la Lombardia), ha accompagnato quest’ultimo in occasione di incontri con altri esponenti della ‘ndragheta, facendone le veci presso "la Lombardia" durante la assenza del F. stesso (pag. 2 della ordinanza). Da ultimo va messo in evidenza che il Tribunale ha attribuito significativo valore probatorio alla circostanza che il B. ha partecipato alla riunione tenutasi a (OMISSIS).

Il tribunale con valutazione di merito non sindacabile nella presente sede, ha messo in evidenza l’importanza del summit tenendo conto della partecipazione di parecchi affiliati alla associazione criminale, e del fatto che all’incontro non era possibile la presenza di estranei all’organizzazione criminale, posto che oggetto della riunione era la concessione delle "doti" a Ma.Al. e m.R. (v. Pag. 12 della ordinanza).

La motivazione della ordinanza impugnata appare pertanto adeguata e le doglianze mosse si traducono in una mera reiterazione di quelle già proposte in sede di reclamo, finalizzate ad un’inammissibile alternativa ricostruzione del fatto.

Per le suddette ragioni il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende, ravvisandosi aspetti di responsabilità del prevenuto nella proposizione delle doglianze.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 15-09-2011, n. 5136 Bando del concorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 4855(02, il sig. M. L. C., cittadino extracomunitario, in possesso del diploma di radiologia impugna il bando, pubblicato il 15 febbraio 2002, della selezione indetta dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l’assunzione, nell’ambito delle proprie unità situate nella Regione Lazio, di due elementi da inquadrare nella posizione economica C1, profilo delle attività sanitarie con funzioni di tecnico di radiologia medica, nella parte in cui prevedeva come requisito necessario di partecipazione la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; impugna il provvedimento in data 10 aprile 2002 con il quale è stata disposta la sua esclusione per mancanza del requisito della cittadinanza, la graduatoria di merito, nella parte in cui non lo colloca al primo posto, e gli atti di assunzione dei candidati collocati nei successivi posti della graduatoria.

Il sig. C. chiedeva inoltre l’accertamento del suo diritto a partecipare alla suddetta procedura ed beneficiare della sua collocazione in graduatoria, con la conseguente assunzione, previa, eventualmente, declaratoria dell’illegittimità dell’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

Il ricorrente sosteneva che l’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, è implicitamente abrogato dalla privatizzazione del pubblico impiego, dall’art. 2 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (T.U. delle disposizioni sull’immigrazione), il quale equipara cittadini italiani e stranieri in materia di assunzione al lavoro e della convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 143/75, resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 158.

Con la sentenza in epigrafe, n. 10905 in data 2 dicembre 2002, il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, dichiarava inammissibile il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza il sig. M. L. C. propone l’appello in epigrafe, rubricato al n. 6985/2003, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro chiedendo il rigetto dell’appello.

Quest’ultimo è stato assunto in decisione alla pubblica udienza del 12 luglio 2011.

3. L’appello è infondato.

L’appellante si è classificato al primo posto della selezione di cui al punto 1, venendo poi escluso per mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione europea; ha quindi impugnato congiuntamente il bando di concorso, nella parte in cui contiene la clausola che ha portato alla sua esclusione, il provvedimento di esclusione e la graduatoria di merito, nella parte in cui colloca ai primi due posti altri due concorrenti, nonché gli atti di assunzione di questi ultimi.

I candidati assunti hanno quindi un evidente interesse a conservare il bene della vita, ossia l’assunzione, ottenuta in esecuzione dei provvedimenti impugnati.

E’ quindi evidente che egli doveva chiamare in causa i suddetti candidati, notificando loro il ricorso di primo grado.

L’odierno appellante ha notificato il ricorso solo al candidato classificatosi al primo posto.

Il primo giudice ha ritenuto nulla la notifica in quanto effettuata nella sede di lavoro del controinteressato, a mani di un addetto all’ufficio, dichiarando quindi inammissibile il ricorso.

L’appellante contesta la tesi, sostenendo che per i lavoratori privati è valida la notifica effettuata presso la sede di lavoro anche se non consegnata a mani proprie dell’interessato, per cui, a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di pubblico impiego il principio è applicabile anche per i lavoratori del settore pubblico.

La tesi non è condivisibile in quanto in contrasto con l’orientamento pacifico della giurisprudenza amministrativa.

C. di S., sez. VI, 28 gennaio 2011, n. 659, ha di recente ribadito che "è inammissibile il ricorso, per nullità della notificazione all’unico controinteressato, allorché sia stato notificato a quest’ultimo presso l’ufficio in cui presta lavoro dipendente, non a mani proprie, ma a mani di altro dipendente dello stesso ufficio".

L’orientamento, condiviso dal Collegio, si basa sul fatto che di norma l’addetto ad un ufficio non ha l’onere di consegnare la corrispondenza personale ai colleghi per cui la notifica effettuata a mani di un collega di lavoro del destinatario non conferisce adeguata certezza sulla consegna del plico.

L’orientamento, in realtà, è comune tanto all’impiego pubblico quanto all’impiego privato.

Invero, la notifica a mani presso la sede di lavoro del destinatario non a mani proprie è valida solo se il consegnatario ha specificamente l’onere di consegnare, a sua volta, al vero destinatario tale tipo di corrispondenza (Cass. civile, sez. I, 17 dicembre 2007, n. 26572).

Atteso che nel caso di specie nemmeno viene ipotizzato che la notifica del ricorso di primo grado è avvenuta a mani di soggetto tenuto alla consegna dell’atto al destinatario, la conclusione del primo giudice deve essere condivisa.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello n. 6985/03, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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