Cass. civ. Sez. V, Sent., 06-07-2012, n. 11380 Tassa occupazione suolo pubblico

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Svolgimento del processo

Con sentenza 11.12.2007 n. 202 la Commissione tributaria della regione Lazio ha rigettato l’appello proposto da D.R.M. e dichiarato legittima la cartella di pagamento notificata il 16.7.2004 da Equitalia Gerit s.p.a. per la riscossione della TOSAP relativa all’anno 1998 ed emessa a seguito di avviso di accertamento notificato al contribuente in data 21.12.2000 e divenuto definitivo per mancata opposizione.

I Giudici di appello rigettavano il primo motivo di gravame ritenendo ritualmente eseguita la notifica dell’avviso di accertamento presso il domicilio del contribuente in (OMISSIS) essendo stato ricevuto l’atto da persona della casa che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento. Rigettavano anche il secondo motivo di gravame rilevando che al procedimento di riscossione della TOSAP disciplinato dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, comma 3 non poteva applicarsi il termine di decadenza per la iscrizione a ruolo previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 per le imposte dirette e che il Legislatore aveva espressamente esteso con il D.Lgs. n. 193 del 2001 (modificativo del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23) esclusivamente all’IVA. Il contribuente ha impugnato la sentenza di appello con atti notificati in data 28.1.2009 ad Equitalia Gerit s.p.a. ed al Comune di Roma, deducendo un unico motivo corredato di quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., illustrato anche da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso il contribuente denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51 e del D.P.R. n. 43 del 1988, artt. 63, 67-68 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)) con riferimento alle statuizioni della sentenza che hanno ritenuto inapplicabile alla TOSAP i termini di decadenza previsti per la iscrizione a ruolo dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17.

Il ricorrente sostiene che il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, che per la disciplina della riscossione della TOSAP rinvia alle modalità previste dal D.P.R. n. 43 del 1988, art. 68 – norma che a sua volta richiama gli artt. 67 e 63 del medesimo decreto presidenziale -, verrebbe ad estendere alla TOSAP anche le disposizioni del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, come si argomenterebbe dal generale richiamo alle norme sulla riscossione dei crediti erariali operato dal D.P.R. n. 43 del 1998, art. 63, u.c.. Inoltre alla indicata conclusione condurrebbe anche la interpretazione adeguatrice del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 17 e 25 fornita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 19865/2004; 26105/2005; 16826/2006), nonchè la pronuncia della Corte cost. n. 280/2005 di illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, ed anche le riflessioni svolte dalla dottrina in ordine alla applicabilità di termini dei decadenza anche in materia ICI, di imposta sulla pubblicità, sui canoni di fognatura. Il motivo è infondato.

L’assunto difensivo del ricorrente si fonda sul presupposto – da ritenersi errato – della corrispondenza ovvero della sostanziale analogia tra la fattispecie controversa (in cui la iscrizione a ruolo e la notifica della cartella seguono ad avviso di accertamento divenuto incontestabile per omessa opposizione) e la fattispecie che è stata oggetto di esame nel precedente di questa Corte a SS.UU. 12.11.2004 n. 21498 (così massimato nell’archivio CED della Corte "In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, la disposizione, espressamente definita di interpretazione autentica, contenuta nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, indipendentemente da tale qualificazione espressa dalla legge, in presenza di un obiettivo dubbio ermeneutico sulla sua natura, ha efficacia retroattiva, e il termine annuale per la rettifica delle dichiarazioni fissato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis non ha natura perentoria, il che comporta che il suo inutile decorso non è causa di decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dal potere di procedere alla rettifica della dichiarazione dei redditi, nei limiti imposti dai principi costituzionali e di civiltà giuridica. Infatti, in materia tributaria, ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicchè, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto, ha efficacia meramente esortativa (cioè costituisce un invito a non indugiare) e l’atto può essere compiuto dall’interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto. Tuttavia, non essendo concepibile che il cittadino resti soggetto "sine die" al potere dell’Amministrazione, il termine di decadenza entro cui va circoscritta l’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria va ricollegato, nelle ipotesi di "controllo cd. formale" (o, più rettamente, cartolare), a cui segua una mera attività di liquidazione, a quello per l’iscrizione a ruolo, fissato nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, (nel lesto vigente "ratione temporis"). mentre nelle ipotesi di "rettifica cartolare" (o formale), il relativo potere deve, a pena di decadenza, essere esercitato mediante la notifica dell’atto impugnabile (la cartella di pagamento) entro il termine stabilito, in via generale, dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1 (nel lesto applicabile "ratione temporis") nonchè oggetto di esame anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005 dichiarativa della illegittimità "in parte qua" del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 193 del 2001).

Entrambe le pronunce sono intervenute, infatti, a dirimere la questione del termine di decadenza esclusivamente in relazione alla fattispecie del controllo delle dichiarazioni fiscali effettuato mediante procedure automatizzate (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e art. 36 ter), in esito al quale la Amministrazione finanziaria procede direttamente, senza emettere avviso di accertamento, alla liquidazione della imposta mediante iscrizione a ruolo e notifica al contribuente della cartella di pagamento: si è affermato, pertanto, che il contribuente non può rimanere assoggettato "sine die" al "potere di accertamento" dell’Amministrazione finanziaria (nell’ambito del quale si colloca anche il controllo automatizzato), dovendo ulteriormente individuarsi termini di decadenza distinti – cfr. Corte cass. SS.UU. 12.11.2004 n. 21498 e le SS.UU. 23.12.2004 n. 23826 – secondo che venga esercitato il potere/controllo diretto alla rettifica di meri errori materiali o di calcolo (coincidente con il termine previsto per la iscrizione a ruolo), ovvero il potere/controllo volto a disconoscere o modificare le poste indicate nella dichiarazione (coincidente con il termine previsto per la emissione degli avvisi di accertamento ed in rettifica).

Diversamente, nella fattispecie dedotta nel presente giudizio, la notifica della cartella di pagamento non costituisce il primo atto con il quale viene esercitato il potere di accertamento, atteso che tale potere ha già trovato compiuta attuazione nella emissione dell’atto impositivo (avviso di accertamento) divenuto definitivo per mancata opposizione (fatto incontestato) qualificandosi, pertanto, la cartella come atto consequenziale meramente esecutivo che assolve alla funzione di precetto (consistendo nell’accertamento del mancato palmento del debito tributario e nell’intimazione al contribuente l’effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l’avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata), e si colloca in quanto atto della procedura esecutiva in un momento successivo a quello della definizione del rapporto giuridico sostanziale di natura tributaria.

Deve quindi escludersi la ipotizzata analogia tra le due fattispecie, atteso che solo nel caso di notifica della cartella D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis il contribuente, in difetto della fissazione di un termine di decadenza, rimaneva sottoposto "ad libitum" al potere impositivo, mentre nel secondo caso tale rischio non sussiste poichè il termine perentorio per l’esercizio di tale potere risulta già regolato dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, comma 3 (secondo cui gli avvisi di accertamento di ufficio o in rettifica devono essere notificali a pena di decadenza "entro il 31 dicembre de terzo anno successivo a quello in cui la denuncia stata presentala o avrebbe dovuto essere presentata"), ed il contribuente con la notifica dell’avviso è stato, pertanto, posto in grado di contestare la pretesa e di esercitare il proprio diritto di difesa, rilevando se del caso anche la intervenuta decadenza dalla potestà impositiva (cfr. Corte cass. 5 sez. 29.2.2008 n. 5486; id. 30.6.2010 n. 15449).

La sostanziale differenza tra la ipotesi in cui la pretesa tributaria è ancora in contestazione rispetto a quella in cui il credito tributario ha assunto carattere di definitività, è stata sottolineata da questa Corte proprio in riferimento alla vicenda normativa richiamata dal ricorrente, essendo stato rimarcato che "alla cartella esattoriale emessa a seguito di accertamento tributario divenuto definitivo non è applicabile in via analogica il termine perentorio di notifica decorrente dalla dichiarazione del contribuente stabilito nel D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis, lett. c), conv. con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156, art. 1, in quanto tale previsione normativa ndr. con la quale si dettava la disciplina transitoria dei termini di decadenza per le notifiche delle cartelle D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25, emanata in ossequio alla sentenza n. 280 del 2005 ella Corte costituzionale, riguarda esclusivamente le cartelle relative alle liquidazioni fondate su un’attività di verifica meramente formale, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, mentre in caso di accertamento definitivo, essendo la cartella preceduta da un’attività istruttoria da compiere in termini decadenziali predeterminati, non si determina quella infinita soggezione temporale alla verifica del fisco che la Corte costituzionale ha inteso censurare con la predetta sentenza" (cfr. Corte cass. 5 sez. 13.3.2009 n. 6148; id. 21.1.2011 n. 1388).

Deve escludersi, pertanto, una estensione in via analogica, alla materia dei tributi locali, dei termini di decadenza previsti per l’esercizio del potere di controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e ciò in considerazione:

a) dei rapporto di specialità che sussiste tra le diverse categorie di imposte (in relazione al presupposto impositivo, alla determinazione della base imponibile; alla aliquota di imposta; alla individuazione dei soggetti passivi; alle esenzioni), sicchè la individuazione di termini di decadenza deve essere necessariamente compiuta all’interno del medesimo complesso normativo che disciplina la singola imposta;

b) del principio per cui le norme che prevedono termini di decadenza sono di stretta interpretazione e non ammettono, pertanto, applicazione oltre i casi in esse espressamente considerati (cfr.

Corte cass. SU n. 21498/2004 cit. per cui "in materia tributaria ogni decadenza deve essere espressamente prevista, sicchè in mancanza di una esplicita previsione, il termine fissato dalla legge per il compimento di un atto ha efficacia meramente esortativa…..e l’atto può essere compiuto dall’interessato fino a quando ciò non gli venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto":

id. 5^ sez. 30.6.2009 n 15307);

c) della insussistenza nel caso di emissione di cartella di pagamento che fa seguito ad un atto di accertamento impositivo divenuto definitivo, della medesima esigenza (di sottrarre il contribuente ad una indeterminata soggezione al potere impositivo) riscontrata invece nella ipotesi – esaminata nelle sentenze della Corte del 2004 e della Corte costituzionale n. 280/2005 – in cui la cartella di pagamento costituisce il primo atto di liquidazione della imposta, con il quale la PA fa valere direttamente la pretesa (come nel caso delle procedure di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis).

Pertanto, una volta divenuto definitivo l’atto di accertamento (ed esaurito quindi l’esercizio del potere impositivo a fronte del quale sta il diritto del contribuente alla determinazione di una imposta "giusta" ex art. 53 Cost.), la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio (corrispondente ora al potere di riscossione a fronte del quale sussiste soltanto la esigenza che le modalità di esecuzione coattiva non si traducano in una un’inammissibile vessazione del contribuente) rimane assoggettato, in assenza di diversa specifica previsione normativa, all’ordinario termine di prescrizione dei diritti ex art. 2934 ss. c.c. (ove poi tale credito sia divenuto definitivo in seguito a pronuncia giurisdizionale, il termine prescrizionale sarà disciplinato dall’"actio judicati" ex art. 2953 c.c.: Corte cass. SU 10.12.2009 n. 25790 – in relazione a credito derivante da sanzione amministrativa; id. 5^ sez. 11.3.2011 n. 5837 "Il diritto alla riscossione di un’imposta, conseguente, ad avviso di liquidazione divenuto definitivo, perchè confermato con sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza e prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativo- tributaria, ma esclusivamente al termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2953 cod. civ., in quanto il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l’atto amministrativo, ma la sentenza").

A tale conclusione è, peraltro, pervenuta la giurisprudenza di questa Corte quando, in tema di tributi locali ha affrontato la questione, parzialmente diversa, della riliquidazione nel quantum della imposta dichiarata dal contribuente, affermando che in tema d’imposta sulla pubblicità, l’esercizio, da parte del Comune, del potere di contestazione dei criteri adottati dal contribuente in sede di autoliquidazione dell’imposta, è assoggettato all’ordinario termine di prescrizione e non al termine biennale di decadenza di cui al D.Lgs. n. 507 del 1992, art. 9, comma 5, posto che quest’ultima è una norma di stretta osservanza insuscettibile d’interpretazione analogica, applicabile esclusivamente con riferimento all’esercizio del potere d’accertamento e di rettifica dell’amministrazione, non apparendo irrazionale "ritenere che dinanzi ad una situazione in certo qual modo cristallizzata, perchè nascente da una dichiarazione del contribuente (e, pertanto nella incontestazione dell’an) possa decorrere un termine più lungo rispetto a situazioni in cui (per la contestazione dell’an e del quantum in tema di accertamento o di verifica o, addirittura, in caso di occultamento dell’obbligo tributario con l’omessa dichiarazione) è comunque dubbia l’esistenza dell’obbligazione tributaria" (cfr. Corte Cass. 5^ sez. 9.7.2010 n. 16214, in motivazione; già in precedenza, con sintetica motivazione.

Corte cass. 5^ sez. 26.9.2008 n. 24213, Vedi, con riferimento alla TARSU: Corte cass. 5 sez. 23.11.2011 n. 24679).

Tanto premesso, nella disciplina normativa della TOSAP, vigente al tempo, l’unico termine di decadenza espressamente previsto era quello del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 51, comma 3 stabilito per la notifica al contribuente degli avvisi di accertamento (id est per l’esercizio del potere impositivo), mentre alcun termine perentorio era fissato per la iscrizione a ruolo e a notifica della cartella. Ed infatti il comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993, medesimo art. 51 disponeva che per la riscossione coattiva della tassa "in un’unica soluzione" dovevano essere seguite le modalità previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, art. 68 (norma dettata in materia di "riscossione coattiva dei tributi locali"). Tale norma, al comma 2, prescriveva – anche con riferimento alla TOSAP – che la riscossione 1L è effettuata mediante ruolo; per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte s applicano le disposizioni dell’art. 67, comma 2" che si ritiene opportuno trascrivere di seguito:

"……La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità":

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o irrorazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1. l’ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva a sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 11, comma 3. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all’art. 63, comma 1: i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle Finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonchè gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l’intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinchè lo stesso provveda alla riscossione senza l’obbligo del non riscosso come riscosso. L’intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli…….".

Orbene l’art. 63 comma 1 Dpr n. 43/1988 si limitava a disporre che "I concessionari provvedono alla riscossione, con ruoli resi esecutivi dall’autorità finanziaria, dei tributi e delle altre entrate di spettanza dello Stato e de^li altri enti pubblici riscossi, con tale sistema, dagli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data del 16 ottobre 1986", sicchè il rinvio a tale norma consentiva di estendere anche ai tributi locali già riscossi dalle esattorie il sistema del ruolo reso esecutivo, ma non prevedeva affatto la automatica applicabilità a detti tributi delle norme di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, concernenti esclusivamente i "tributi e… altre entrate di spettanza dello Stato e degli altri enti pubblici", come esplicitamente indicato nel comma 5, art. 63, non richiamato dall’art. 67, comma 2, lett. a) del medesimo decreto presidenziale.

Inconferenti sono poi gli argomenti svolti dal ricorrente, ai fini della invocazione di un termine di decadenza per l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella, con riferimento a tributi locali diversi da quello oggetto del presente giudizio, atteso che nelle ipotesi descritte dal ricorrente i termini di decadenza sono stabiliti sempre ai fini dell’esercizio del potere impositivo e non anche in relazione alla fattispecie configurata dalla relazione di presupposizione necessaria tra atto impositivo – divenuto definitivo – ed atto conseguenziale meramente esecutivo – iscrizione a ruolo e notifica della cartella-.

Conforme a diritto deve, pertanto, ritenersi la sentenza di appello nella parte in cui ha fato corretta applicazione dei principi sopra indicati, escludendo la applicazione dei termini di decadenza D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17 prescritti per la formazione ed esecutività dei ruoli anche alla TOSAP, disciplinata compiutamente dal D.Lgs. n. 507 del 1993, non assumendo alcuna rilevanza nella fattispecie controversa la questione della esatta individuazione del termine prescrizionale del diritto al riscossione (che la CTR laziale ha individuato nel termine ordinario decennale, anzichè in quello breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4 – cfr. Corte cass. 5 sez. 23.2.2010 n. 4283-), essendo appena il caso rilevare come la invocazione della prescrizione breve formulata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c., introducendo una questione nuova, non dedotta nei precedenti gradi di merito, è manifestamente inammissibile, trattandosi di eccezione sollevata per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c. (le memorie difensive depositate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. hanno, intatti, soltanto funzione illustrativa dei motivi del ricorso e delle eccezioni e difese dei controricorso: cfr. Corte cass. 3 sez. 7.4.2005 n. 7260; id. 3 sez. 293.2006 n. 7237. Massima consolidata: Corte cass. SU 19.5.1997 n. 4445 "Nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all’art. 378 cod. proc. civ., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure nè venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d’ufficio, e neppure può venir specificalo, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originati de ricorso").

Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, non occorrendo disporre sulle spese di lite in difetto di costituzione degli enti intimati.
P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso. Non deve provvedersi in ordine alla spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 29-01-2013) 19-02-2013, n. 7964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Potenza, con sentenza in data 26.03.2010, dichiarava C.R. responsabile del reato di furto di una autovettura, perpetrato in concorso con R.V. e C. G.. Il Tribunale, in riferimento alla prova della corresponsabilità del prevenuto, evidenziava le seguenti circostanze di fatto: R.V. e C.G., unitamente ai rispettivi fratelli A. e R., erano sopraggiunti a bordo di una Alfa 33 in data (OMISSIS), alle ore 20.46, presso il distributore Agip, sito nei pressi della officina di autoriparazioni di A.R.; l’auto provento di furto, Fiat Tipo, era uscita dall’officina alle ore 21.00, seguita dopo un solo minuto dall’Alfa 33, secondo i dati emergenti dalla registrazione effettuata dal sistema di videosorveglianza, installato presso il predetto distributore. Il giudicante rilevava che dette evenienze smentivano le dichiarazioni rese da R.V., in ordine alla perpetrazione del furto da parte del solo C.G..

2. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza del 24.11.2011 confermava la sentenza del Tribunale di Potenza. Il Collegio, con ordinanza in data 9.06.2011, disponeva l’escussione del testimone assistito R.A. ex art. 197 bis cod. proc. pen., imputato giudicato separatamente in quanto minorenne all’epoca del fatto. La Corte territoriale considerava che nei confronti di R.A. il Tribunale per i Minorenni di Potenza, con sentenza in data 26.07.2007, aveva dichiarato non doversi procedere, per essere i reati estinti per positivo esito della messa alla prova;

e che le dichiarazioni rese dal predetto erano pienamente utilizzabili in quanto eteroaccusatorie e quindi non violative delle garanzie di cui all’art. 197 bis c.p.p., comma 4. La Corte di Appello rilevava che le dichiarazioni rese da R.A. risultavano osmotiche rispetto a quanto riferito da A.R. in sede di denuncia, a proposito della presenza nell’area di servizio di quattro ragazzi giunti a bordo dell’Alfa 33; ed osservava che R.A. non risultava credibile, laddove aveva dichiarato di essersi allontanato, unitamente a C.R., a bordo della Alfa 33, lasciando a piedi gli altri due amici, i quali si sarebbero resi responsabili del furto della Fiat Tipo, all’insaputa degli altri indagati.

3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Potenza ha proposto ricorso per cassazione C.R., a mezzo del difensore.

Con il primo motivo la parte deduce la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 197 bis c.p.p., comma 4 atteso che non è stato riconosciuta al teste assistito R. A. la facoltà di non rispondere.

L’esponente premette che il Tribunale di Potenza ha utilizzato le dichiarazioni rese da R.V., dichiarazioni in realtà già dichiarate inutilizzabili nel corso del giudizio di primo grado;

e rileva che, stante l’inconsistenza del quadro probatorio, la Corte di Appello ebbe quindi a disporre il rinnovo dell’istruttoria dibattimentale, con l’escussione di R.A.. La parte assume che l’esame di R.A. sia avvenuto in violazione del disposto di cui all’art. 197 bis c.p.p., comma 4, laddove è stabilito che il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna nei suoi confronti, se nel procedimento il medesimo dichiarante aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Ed osserva che R. A., giudicato dal Tribunale per i Minorenni, non aveva reso alcuna dichiarazione. Rileva, inoltre, che nel corso del giudizio di primo grado, il medesimo R.A., escusso ex art. 210 cod. proc. pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere.

Con il secondo motivo, l’esponente denuncia la violazione di legge ed il vizio motivazionale, in riferimento al compiuto apprezzamento della prova indiziaria. Rileva che gli indizi richiamati dalla Corte di Appello, cioè a dire la denuncia sporta da A.R., le riprese estratte dal sistema di videosorveglianza ed il contenuto della deposizione resa da R.A., non risultano rilevanti rispetto al tema di prova.

La parte si sofferma sull’escussione del teste R. A., assumendo che l’esame condotto avanti alla Corte di Appello esprima il pregiudizio accusatorio del giudicante. Osserva che soltanto C.G. e R.V. vennero tratti in arresto, perchè trovati a bordo dell’auto rubata; e ritiene che detta evenienza contraddica l’assunto accusatorio, in forza del quale i quattro amici, avendo trascorso insieme la serata, avrebbero tutti concorso nella consumazione del furto della Fiat Tipo. Il ricorrente considera che il lasso temporale, pari ad un minuto, che separa il passaggio dell’Alfa 33 nel campo visivo del sistema di video sorveglianza, rispetto al passaggio della Fiat Tipo, rende il predetto elemento indiziario privo di univoca lettura.

Motivi della decisione

4. Il ricorso che occupa muove alle considerazioni che seguono.

4.1 Con il primo motivo la parte rileva che R.A. non poteva essere obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna, ai sensi dell’art. 197 bis c.p.p., comma 4; ciò in quanto la posizione di R. A. – chiamato a rispondere del reato per il quale oggi si procede, commesso in concorso con i maggiorenni C.R., C.G. e R.V., oggetto del capo b della rubrica del procedimento n. 8/06 RG GUP – è stata definita dal Tribunale per i Minorenni di Potenza, con sentenza in data 26.06.2007, dichiarativa di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, essendo il reato estinto per positivo esito della prova. E la parte considera che, di converso, la Corte di Appello di Potenza, procedendo ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., ebbe ad escutere R.A. sui fatti oggetto della predetta imputazione censita dal Tribunale per i Minorenni, pure omettendo di avvisare il dichiarante della facoltà di non deporre, nei sensi ora richiamati.

Nel censire la predetta eccezione, deve considerarsi che non appare revocabile in dubbio che la definizione anticipata del procedimento minorile, per positivo esito della messa alla prova di cui al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 28 e 29, risulti equiparabile, rispetto ai fini che qui vengono in rilievo, ad una sentenza di condanna. L’istituto, invero, postula il ravvedimento del minore, evenienza che implica la sussistenza e la riferibilità del fatto storico all’imputato (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19532 del 09/04/2003, dep. 24/04/2003, Rv. 224810, ove in motivazione si chiarisce che l’istituto della "messa alla prova" presuppone una valutazione circa la possibilità di cambiamento in positivo della personalità del minore, tale per cui il delitto diventa "estraneo" al soggetto che lo ha "commesso"). E deve inoltre considerarsi che non risulta che R.A. abbia reso alcuna dichiarazione, nel procedimento celebrato a suo carico avanti al Tribunale per i Minorenni.

Tanto chiarito, approfondendo l’esame del tema che occupa, occorre soffermarsi sul verbale di udienza del 24.11.2011, celebrata avanti alla Corte di Appello di Potenza, analisi consentita al giudice di legittimità, a fronte di eccezione di natura processuale. Ebbene, dal predetto verbale non risulta che a R.A., pure legittimamente assistito da difensore di ufficio, sia stato dato avviso della facoltà di non deporre sui fatti per i quali era stata pronunciata sentenza da parte del Tribunale per i Minorenni. Giova, allora, ricordare che la novella contenuta nella L. 1 marzo 2011, n. 63, art. 6 nell’introdurre con l’art. 197 bis cod. proc. pen. la nuova figura della persona imputata in procedimento connesso tenuta ad assumere l’ufficio di testimone, ha delimitato in maniera chiara l’ambito dell’obbligo di deposizione sullo stesso gravante, prevedendo al comma 4 l’esclusione di tale vincolo in relazione ai fatti rispetto ai quali è stata pronunciata la sua condanna, ove non abbiamo costituito oggetto di ammissione in quel procedimento, o rispetto ai quali egli non abbia fornito alcuna versione. E questa Corte regolatrice, considerando le finalità perseguite dalla novella ora richiamata, ha chiarito che "il legislatore ha inteso salvaguardare le esigenze di autodifesa dell’interessato, pur in presenza di un accertamento definitivo della propria responsabilità, che non può costringerlo ad ammettere tale responsabilità, prescindendo da quanto effettivamente accertato nel procedimento a suo carico, in quanto tale ammissione, se risulta irrilevante ai fini penali per l’irrevocabilità della pronuncia, potrebbe assumere effetti deteriori per la sua reputazione, valore anch’esso suscettibile di tutela, sulla base del principio nemo tenetur se detegere" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5911 del 10/01/2012, dep. 15/02/2012, Rv. 252416).

Atteso che l’esame di R.A., come emergente dal richiamato verbale di udienza, ebbe ad incentrarsi sulla ricostruzione della dinamica dell’episodio in addebito, anche con riferimento al ruolo assunto dal medesimo dichiarante, deve osservarsi che effettivamente si riscontra la sussistenza della denunciata violazione del disposto di cui all’art. 197 bis c.p.p., comma 4. E deve osservarsi che la Corte di Appello di Potenza, nel dichiarare pienamente utilizzabile la deposizione resa da R. A., non ha considerato la reale portata delle garanzie contro l’autoincriminazione, sancite dal primo periodo del comma 4, dell’art. 197 bis, cod. proc. pen., nei sensi esplicitati dal diritto vivente, sopra riferiti.

4.2 In tali termini, si introduce l’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale l’esponente deduce il vizio motivazionale, in riferimento all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, rispetto all’acquisito compendio indiziario.

Giova, al riguardo, evidenziare che certamente devono ritenersi non utilizzabili sia le dichiarazioni rese da R.A. avanti alla Corte di Appello, per le spiegate ragioni, sia le dichiarazioni rese da R.V. alla polizia giudiziaria. A quest’ultimo riguardo, deve osservarsi che il giudice allora procedente, con ordinanza dettata a verbale di udienza del 26.03.2010, ebbe legittimamente a dichiarare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese alla PG da R.V., atteso che il dichiarante, sentito ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., si era avvalso della facoltà di non rispondere; e si tratta di statuizione non altrimenti revocata, nel corso del presente giudizio.

5. Tanto chiarito, in riferimento agli atti utilizzabili a fini di prova, deve evidenziarsi che lo sviluppo argomentativo posto a fondamento della sentenza impugnata non appare conducente, in riferimento alla ricostruzione della dinamica del fatto, con specifico riguardo alla condotta posta in essere da C.R..

La motivazione contenuta nella sentenza della Corte di Appello, espunti gli elementi non utilizzabili, si basa infatti sui dati emergenti dal sistema di videosorveglianza installato presso il distributore di benzina – dai quali emerge il transito dell’Alfa 33 utilizzata di quattro giovani la sera del fatto e della Fiat Tipo, provento di furto – e sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa A.R.. Si tratta di elementi privi di piena valenza individualizzante rispetto alla posizione dell’odierno imputato e che non consentono di ritenere provata, in termini di certezza, la compartecipazione di C.R., a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella perpetrazione del furto della Fiat Tipo.

Esclusa, per quanto detto, l’operatività del disposto di cui all’art. 129 c.p.p., comma 2, deve osservarsi che il reato in addebito risulta ad oggi estinto per prescrizione. Il termine prescrizionale massimo applicabile al reato di furto aggravato ex art. 624 c.p., e art. 625 c.p., n. 5, per il quale si procede, tenuto pure conto della contestata recidiva, risulta pari ad anni sette e mesi sei. Tanto si afferma, in considerazione del fatto che il reato risulta commesso in data 1 marzo 2005 mentre la sentenza di primo grado è del 26.03.2010. Pertanto, secondo le disposizioni di diritto intertemporale di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, commi 2 e 3, deve trovare applicazione la più favorevole disciplina dettata dall’art. 157 cod pen., nella formulazione antecedente alla novella del 2005, atteso che all’imputato sono state concesse le attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti oggettive e soggettive e che tale evenienza, secondo la predetta disciplina applicabile ratione temporis, veniva in rilievo per determinare il tempo necessario a prescrivere il reato. Conseguentemente, il termine prescrizionale risulta pari ad anni cinque e prolungabile non "oltre la metà", per effetto degli atti interruttivi, ai sensi del previgente art. 160 c.p., comma 3. Detto termine risulta spirato alla data del 1 settembre 2012, non emergendo sospensioni del corso della prescrizione.

5.1 Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-04-2010) 01-07-2010, n. 24753

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo

Con sentenza del 7.5.2009 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Novara il 14.10. 2005, riduceva la pena inflitta al ricorrente a mesi nove e gg. 15 di reclusione per ingiuria e per due episodi di tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nel primo episodio l’imputato minacciava prima con un messaggio sul telefono cellulare e poi con una telefonata l’ex convivente parte civile (con la quale aveva avuto anche due figli) di farla a pezzi se non gli avesse consegnato una somma tra i 150 e i 180 milioni per restituirgli quanto aveva speso negli anni di convivenza e nel secondo episodio l’avrebbe minacciata anche con un’accetta di farla a pezzi se non gli avesse consegnato la detta somma.

La Corte riteneva provata la responsabilità del ricorrente, per il reato già derubricato in prime cure da estorsione in ingiuria e tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) alla luce delle dichiarazioni precise rese dalla donna confermate anche dalle ammissioni dello stesso imputato e dal ritrovamento di un’accetta a casa della donna.

Ricorre l’imputato che allega la mancanza di una adeguata motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa.

Inoltre si deduce l’intervenuta prescrizione del reato.

Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Il primo motivo è totalmente generico e di mero fatto. La Corte territoriale ha già ricordato che le dichiarazioni della donne sono costanti e molto precise, che lo stesso imputato ha ammesso di avere aggredito verbalmente la donna e che fu ritrovata un’accetta nel luogo ove la parte lesa ha detto di trovarsi al momento del fatto.

La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure – come detto – sono puramente di merito.

Circa la prescrizione, il relativo termine è maturato successivamente (4.8.2008) al momento in cui è stata emessa la sentenza di appello e conseguentemente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso preclude alla declaratoria di estinzione del reato (cass. n. 24688/2008).

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 316 del 2004 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA Consiglio di Giustizia Amministrativa Giustizia amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. — Con due ordinanze di tenore sostanzialmente identico, emesse rispettivamente in data 13 maggio 2003 (r.o. n. 443 del 2003) e in data 9 settembre 2003 (r.o. n. 902 del 2003), nel corso di altrettanti giudizi su ricorsi in appello avverso sentenze del TAR per la Sicilia, i1 Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale concernenti la istituzione del Consiglio stesso e la sua composizione. Le ordinanze muovono da una ricostruzione delle vicende che accompagnarono la emanazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana – anteriore alla Costituzione repubblicana, essendo stato approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, e con la espressa riserva, contenuta nel secondo comma dell’articolo unico, di essere sottoposto all’Assemblea costituente per essere coordinato con la nuova Costituzione, coordinamento in realtà mai avvenuto – e da una premessa relativa al carattere della delega conferita al Governo per detta emanazione.

Il giudice a quo impugna in via successivamente gradata l’art. 3, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche) e, derivatamente, gli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato); l’art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 (Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, giuramento dei membri del Governo e facoltà del Governo di emanare norme giuridiche), in riferimento ai principi costituzionali in materia di delegazione legislativa, essendo stato lasciato il Governo – si sostiene nelle ordinanze – arbitro di legiferare in qualsiasi materia, con le sole eccezioni di quella costituzionale, elettorale ed internazionale.

Ulteriore vizio di costituzionalità risiederebbe nel fatto che gli artt. 1, 3, primo comma, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del d. lgs. n. 654 del 1948 sono stati emanati in assenza dello speciale procedimento previsto dallo statuto siciliano, che dispone all’art. 43 che le norme di attuazione dello statuto stesso siano determinate da una commissione paritetica.

In diverso ordine di idee, il giudice rimettente ha censurato l’art. 2, quarto comma, lettera b), e in parte qua, i successivi sesto e ottavo comma del d. lgs. n. 654 del 1948 di attuazione dello statuto, in riferimento all’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano e al primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato; in riferimento agli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell’ambito dei giudici speciali; in riferimento allo stesso art. 23 dello statuto, all’art. 102, primo comma, all’art. 108 primo comma e all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto manca la previsione di una composizione del Consiglio di giustizia amministrativa diversa rispetto a quella del Consiglio di Stato, con la nomina di membri laici di designazione regionale e in quanto, in materia di giurisdizione e di ordinamento giudiziario, esiste una riserva di legge statale, ed eventuali deroghe ad essa, si rileva, non possono che essere previste da una norma di rango costituzionale. Lo stesso discorso varrebbe ove si qualifichi il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata del Consiglio di Stato.

Altro profilo di illegittimità costituzionale della normativa censurata e, in particolare dell’art. 2, quarto comma, lettera b), e, derivatamente, dei successivi quinto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo, dell’art. 3, secondo e terzo comma e dell’art. 7 del d. lgs n. 654 del 1948, viene ravvisato nella violazione degli artt. 3, 24, 100, terzo comma, 101, secondo comma, 108, secondo comma, 111, terzo comma, della Costituzione, per la irragionevole differenziazione del regime dei giudici laici rispetto ai togati, e per la violazione del principio della riserva di legge che deve assicurare l’indipendenza dei giudici. Ancora, vengono censurati l’art. 2, quarto comma, lettera b), e quinto comma, del d. lgs. n. 654 del 1948, come sostituito dal d. P.R. n. 204 del 1978, limitatamente alle parole “innanzi alle giurisdizioni amministrative”, nonché l’art. 1 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana), ratificato dall’art. 1 della legge regionale siciliana 12 marzo 1953, n. 9 (Ratifica del decreto legislativo presidenziale 31 marzo 1952, n. 8, concernente “Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana”), per violazione degli artt. 3, 24, 101, secondo comma, 108, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, per l’inferiore trattamento economico dei giudici laici rispetto ai togati, per il difetto di imparzialità e la mancanza di indipendenza dei primi. Infine, viene ravvisato il contrasto dell’art. 3, secondo comma, del d.P.R. n. 654 del 1948 con gli artt. 3, 24, 100, 101,103, 108 e 113 della Costituzione e con l’art. 23 dello statuto siciliano, per la mancata previsione di termini tassativi per la designazione dei membri regionali del Consiglio e la nomina dei medesimi, nonché di meccanismi sostitutivi tali da assicurare la continuità dell’attività giurisdizionale del Consiglio stesso.

2. — Nei giudizi innanzi alla Corte è intervenuta la Regione siciliana, che ha concluso per la infondatezza delle questioni.

3. — Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, investito dalla Presidenza della Regione di un parere in ordine ad un ricorso straordinario, ha sollevato, con ordinanza del 13 maggio 2003 (r.o. n. 30 del 2004), le medesime questioni di legittimità costituzionale già riferite, estendendole alla composizione della sezione consultiva dello stesso Consiglio.

4. — Anche nel giudizio introdotto con la citata ordinanza, è intervenuta la Regione siciliana, concludendo per la infondatezza delle questioni.

5. — Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con atto del 13 febbraio 2004 (iscritto al n. 272 del registro ordinanze 2004), ha sollevato una serie di questioni di legittimità costituzionale concernenti il decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché l’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45. Il rimettente era stato chiamato, nel corso del procedimento sul ricorso per l’annullamento di una sentenza del TAR per la Sicilia – sede di Palermo – riguardante una gara relativa all’appalto del servizio di riscossione e gestione dei tributi, ad emettere, ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotto dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000, una pronuncia cautelare provvisoria in ordine alla istanza di sospensione della sentenza e del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione.

Il Presidente del predetto Consiglio, ritenuta la propria legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale, tanto più che nella specie il dubbio investe la costituzione e la composizione del collegio cui la causa dovrebbe essere rimessa, contestualmente ha dichiarato di procedere con separato provvedimento all’adozione della tutela interinale, e ha impugnato l’art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, l’art. 6, comma 2 (limitatamente alle parole “e all’art. 4 comma 1 lettera d”), concernenti la previsione della composizione mista della sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione di quattro componenti “laici”(in possesso dei requisiti di cui all’art. 106, terzo comma, della Costituzione per la nomina a consigliere di Cassazione ovvero di cui all’art. 19, primo comma, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186), alla cui designazione provvede il Presidente della Regione; nonché l’art. 15, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 373 del 2003, limitatamente alla previsione della possibile permanenza in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla data di entrata in vigore del decreto; e, derivatamente, l’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, che dispone che per assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall’anno 2004.

Le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto con l’art. 23 dello statuto siciliano, che non prevederebbe alcuna deroga alla composizione ordinaria delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia; con gli artt. 102, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, in quanto il d. lgs. n. 373 del 2003 disciplina una materia riservata dalla Costituzione alla legge statale, per cui eventuali deroghe a favore dell’autonomia regionale dovrebbero essere supportate da una espressa previsione di pari rango costituzionale; con gli artt. 3, 24, primo comma, 113, primo comma, della Costituzione, introducendo una ingiustificata differenziazione dell’organo giudicante e quindi anche dell’esercizio della giurisdizione su di una parte del territorio nazionale.

In subordine, vengono censurati i medesimi articoli per violazione dell’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano che non prevederebbe né una sezione specializzata del giudice speciale né una composizione collegiale diversa da quella ordinaria, e ciò anche in relazione, quali tertia comparationis, all’art. 24, primo comma, dello statuto concernente la composizione dell’Alta Corte, nonché all’art. 23, terzo comma, del medesimo statuto, al d. lgs. 6 maggio 1948, n. 655, concernente la istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana, ed agli artt. 90 e 91, secondo comma, del d. P.R. 31 agosto 1972, n. 670, concernente la istituzione di un Tribunale regionale di giustizia amministrativa nel Trentino-Alto Adige, con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano.

In ulteriore subordine, i medesimi articoli sono impugnati per contrasto con l’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano nonché con gli artt. 102, secondo comma, e 108, primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito istituire sezioni specializzate nell’ambito dei giudici speciali; ed ancora con l’art. 23, primo comma, dello statuto siciliano e con il primo comma della VI disposizione transitoria della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione del Consiglio di Stato.

Infine, in via ulteriormente gradata, gli stessi articoli sono censurati per contrasto con gli artt. 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), e 120, secondo comma, della Costituzione, e con l’art. 14, primo comma, dello statuto siciliano.

In punto di rilevanza della questione, il rimettente afferma che questa è da rinvenire nella circostanza della inevitabile rimessione della controversia, dapprima in sede cautelare definitiva, e successivamente nel merito, ad un collegio composto in base a norme della cui legittimità costituzionale egli dubita.

Nel merito, il giudice a quo osserva che le disposizioni di attuazione dello statuto siciliano in materia di giurisdizione amministrativa di cui al d. lgs. n. 373 del 2003 relativamente alla composizione mista del collegio sono di segno contrario rispetto alle previsioni statutarie e comunque non sono in aderenza, come devono essere le norme di attuazione degli statuti, con la lettera e con lo spirito di quelle. Ed infatti, prosegue il rimettente, l’art. 23 dello statuto siciliano si limita a prevedere che “gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione”, senza contenere alcun riferimento alla composizione dei collegi: pertanto, gli artt. 4 e 6 del d. lgs. n. 373 del 2003 introdurrebbero un principio del tutto estraneo allo statuto.

D’altra parte, rileva il giudice a quo, in materia di ordinamento giudiziario esiste, ex art. 108 Cost., una riserva di legge statale, con la conseguenza che le disposizioni degli statuti speciali in materia hanno un carattere eccezionale, che confina la norma statutaria nel ristretto ambito del suo tenore letterale. Le norme censurate avrebbero introdotto in Sicilia un istituto eccezionale, quale la nomina di magistrati laici, disciplinando il loro status (oltre che, ex art. 8, quello dei togati), in modo diverso da quello ordinario, al di fuori di qualsiasi previsione statutaria, in una materia riservata alla disciplina statale, necessariamente uniforme sul punto, e pertanto derogabile solo per espressa previsione di norma equiordinata, e cioè di rango costituzionale.

Le norme in questione, sotto l’apparenza di norme secundum legem, contrasterebbero nella sostanza con le disposizioni statutarie, e, comunque, non sarebbero dettate dalla necessità di dare ad esse attuazione. E pertanto il d. lgs. n. 373 del 2003, al pari dell’abrogato d. lgs. n. 654 del 1948, istituirebbe in Sicilia un organo di giustizia amministrativa caratterizzato da una propria fisionomia e struttura, diverso da quello ordinario, composto anche da giudici laici di nomina regionale, ampliando enormemente la sfera di autonomia regionale, con vulnus alla lettera e allo spirito della disposizione costituzionale statutaria. Né, rileva il rimettente, le conclusioni sul contrasto delle norme censurate con lo statuto siciliano e con l’art. 108 della Costituzione cambierebbero ove si qualificassero le disposizioni del d. lgs. n. 373 del 2003 non già contra, ma praeter legem: ed infatti la legittimità costituzionale delle norme di attuazione degli statuti regionali è subordinata alla duplice condizione, non ravvisabile nella specie secondo il rimettente, dell’essere concordanti con le disposizioni statutarie e con il principio dell’autonomia regionale e giustificate dalla finalità di dare attuazione allo statuto.

Ed ancora, non potrebbe ritenersi, ad avviso del rimettente, che la riserva di legge statale nella materia de qua sia da intendere in senso meramente formale e non anche sostanziale, con la conseguenza che sia sufficiente l’adozione di una legge da parte dello Stato, il quale, assolto in tal modo l’onere della riserva di legge, potrebbe ad libitum dettare composizioni degli organi giurisdizionali collegiali differenti da regione a regione. Tale affermazione comporterebbe infatti che lo Stato possa anche differenziare la struttura dei processi tra le varie Regioni, con vulnus degli artt. 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 102, primo e secondo comma, 108, primo comma, della Costituzione. Più in generale verrebbe vulnerato il principio dell’unità dell’ordinamento giuridico il cui valore, già riconosciuto dall’art. 5 della Costituzione, è attualmente ribadito dall’art. 120, secondo comma, della Costituzione nel testo introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Del resto, anche qualificando il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana come sezione specializzata, andrebbe rilevata comunque la esistenza di una riserva di legge dello Stato circa la istituzione di tali sezioni, laddove l’art. 23 dello statuto siciliano non contiene alcun accenno a tale possibilità: il decentramento non implica affatto la creazione di sezioni specializzate. Ed inoltre, l’art. 102, secondo comma, della Costituzione, prevede la istituzione di sezioni specializzate solo nell’ambito della magistratura ordinaria, e non anche, quindi, all’interno dei giudici speciali attualmente esistenti. Ma anche se dovesse escludersi un divieto in tal senso, la possibilità di una siffatta istituzione dovrebbe intendersi coperta da riserva di legge statale ex artt. 102, primo comma, e 108, primo comma, della Costituzione: in nessun caso, poi, potrebbe essere dettato, in assenza di specifiche disposizioni di deroga di rango costituzionale, un regime differenziato da regione a regione.

Il giudice a quo richiama poi la VI disposizione transitoria della Costituzione, che prevedeva di procedere, entro cinque anni, alla revisione delle giurisdizioni speciali, ad eccezione del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

I riferiti dubbi di illegittimità costituzionale sembrano al rimettente ulteriormente rafforzati per effetto delle nuove disposizioni di cui al Titolo V della Parte II della Costituzione: l’art. 117 Cost. nella nuova formulazione rafforzerebbe infatti la necessità di attenersi ad una esegesi rigorosamente letterale dell’art. 23 dello statuto siciliano.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate vengono riferite anche ai commi 1 e 2 dell’art. 15 del d. lgs. n. 373 del 2003, con riguardo ai membri laici della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa.

6. — Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita la società ricorrente nel giudizio a quo, che ha concluso per l’accoglimento delle questioni sollevate, con argomentazioni adesive a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa.

7. — Si è altresì costituito, ma fuori termine, il Comune appellato.

8. — E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha preliminarmente concluso per la inammissibilità della questione sotto vari profili. Anzitutto, l’Autorità intervenuta eccepisce la non rilevanza della questione, attinente alla composizione dell’organo collegiale, ai fini della concessione o meno della tutela cautelare. Una ulteriore ragione di inammissibilità sarebbe poi da ravvisare nella mancata motivazione della sussistenza della estrema gravità ed urgenza della concessione della misura cautelare. Infine, esisterebbe un terzo profilo di inammissibilità per motivazione perplessa, non essendo ammissibile, secondo l’Avvocatura, la proposizione di questioni tra loro subordinate, in quanto tale prospettazione escluderebbe implicitamente la convinzione di non manifesta infondatezza delle questioni da parte del rimettente.

Nel merito, l’Avvocatura conclude per la infondatezza della questione, osservando anzitutto che, anche a voler convenire che le norme di cui si tratta non siano secundum statutum, esse possono senz’altro essere ritenute praeter statutum, e, come tali, legittime ove concordanti con le disposizioni statutarie e con l’autonomia della Regione, e giustificate dalla esigenza di dare una miglior attuazione allo statuto stesso. Requisiti, questi, che l’Avvocatura ritiene sussistenti nella specie. Né potrebbe ritenersi violata la riserva di legge statale in materia di ordinamento giudiziario, ove si consideri che i decreti legislativi di attuazione degli statuti speciali non sono leggi regionali, ma fonti statali di rango primario.

Quanto alla censura relativa alla diversa composizione del Consiglio di giustizia amministrativa rispetto al Consiglio di Stato, si osserva che la istituzione in Sicilia di una sezione specializzata del Consiglio di Stato è pienamente riconducibile all’art. 23 dello statuto siciliano, e pertanto ad una norma di rango costituzionale. Né sarebbe esatto che l’art. 102, secondo comma, della Costituzione vieti la istituzione di sezioni specializzate presso i giudici speciali, dovendo invece la relativa facoltà ritenersi ricompresa nella generale riserva di cui all’art. 108, primo comma, della Costituzione. Nemmeno, secondo l’Avvocatura, sussisterebbe il contrasto delle norme impugnate con l’art. 108 della Costituzione, in quanto quest’ultima disposizione prevede una riserva di legge statale anche in ordine alla istituzione di sezioni specializzate. Infatti, a parte la considerazione che è lo stesso statuto a prevedere la istituzione di una sezione specializzata del Consiglio di Stato in Sicilia, il d. lgs. n. 373 del 2003 ha valore di legge statale e non regionale.

Quanto al preteso contrasto con la VI disposizione transitoria della Costituzione, l’Avvocatura rileva che detta disposizione non va intesa nel senso che debba ritenersi costituzionalmente illegittima qualsiasi modifica della disciplina del Consiglio di Stato, come degli altri organi giurisdizionali dalla stessa menzionati, ma solo come una presa d’atto della conformità dell’ordinamento di tali organi a Costituzione.

Manifestamente infondata appare infine all’Avvocatura la censura relativa alla violazione degli artt. 117 e 120 della Costituzione, nonché dell’art. 14 dello statuto siciliano, con riferimento alla riserva alla competenza esclusiva dello Stato in materia giurisdizionale. Al riguardo si ribadisce che, da un lato, è lo stesso statuto siciliano a prevedere la istituzione di una sezione specializzata del Consiglio di Stato in Sicilia, e che, dall’altro, il d. lgs. n. 373 del 2003 non ha valore di fonte regionale, ma di legge statale ordinaria.

9. — Nel giudizio è altresì intervenuta la Regione Sicilia, che ha concluso per la inammissibilità e nel merito per la infondatezza delle questioni sollevate. Sotto il primo profilo, si osserva che non è consentito al giudice di sollevare questioni in ordine alla composizione di altro organo giudicante.

Nel merito, rileva la Regione che le norme censurate non sono contra statutum, ma praeter statutum, e legittime in quanto sostanzialmente concordanti con le disposizioni statutarie, concorrendo con esse a perseguire la finalità di garantire l’autonomia della Regione. Indubbia apparirebbe inoltre la configurazione del Consiglio di giustizia amministrativa come una sezione del Consiglio di Stato, ciò che escluderebbe un esercizio differenziato della giurisdizione su una parte del territorio nazionale.

In ordine, poi, ai regimi transitori di cui all’art. 15 del d. lgs. n. 373 del 2003, si osserva che questi sono certi nella durata. Infine, la censura relativa all’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003 sembra alla Regione inammissibile e, nel merito, infondata.

10. — Le medesime questioni, fondate su analoghe argomentazioni, sono state sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa con successivo atto del 26 febbraio 2004 (iscritto al n. 273 del registro ordinanze 2004).

11. — Anche in tale giudizio si è costituita la società ricorrente nel giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

12. — E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità, e, nel merito, per la infondatezza delle questioni sollevate, sulla base di argomentazioni simili a quelle riferite con riguardo all’atto di intervento nel primo giudizio.

Analogamente, nel senso della inammissibilità o della infondatezza ha concluso la difesa della Regione, a sua volta intervenuta nel giudizio.

13. — Con ordinanza n. 430 del 10 marzo 2004 (r.o. n. 430 del 2004), il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ha sollevato le medesime questioni di legittimità costituzionale, ripercorrendo l’iter argomentativo dei due citati atti del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, sul quale si è già riferito.

14. — Si è costituita la parte privata del giudizio a quo, che ha concluso per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, aderendo alle argomentazioni svolte nella ordinanza di rimessione, e, in particolare, rilevando che il d. lgs. n. 373 del 2003 non si limiterebbe a dettare norme attuative dell’art. 23 dello statuto siciliano, ma modificherebbe la struttura ordinaria di detto organo giurisdizionale e ne prevederebbe una particolare composizione.

Altro profilo di illegittimità costituzionale riguarderebbe la mancata previsione espressa della incompatibilità tra le funzioni di componente laico del Consiglio e lo svolgimento della professione legale.

Un ulteriore dubbio di illegittimità costituzionale espone la parte privata del giudizio principale con riferimento alla previsione contenuta nell’art. 6 del d. lgs. n. 373, secondo la quale i componenti laici del Consiglio di giustizia amministrativa alla scadenza del sessennio non possono esser confermati e cessano dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La norma, originata evidentemente dalla esigenza di evitare qualunque ipotesi di prorogatio, rimarrebbe lacunosa rispetto alla ipotesi in cui alla data di cessazione delle funzioni dei componenti in carica non sia già stato compiuto il procedimento relativo alla loro sostituzione. La paralisi che ne conseguirebbe vulnererebbe i principi costituzionali della effettività della tutela giurisdizionale e del buon andamento delle attività pubbliche.

15. — E’ intervenuto nel giudizio il Presidente della Regione siciliana, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la infondatezza di tutte le questioni sollevate, richiamandosi alle argomentazioni svolte con riferimento alle precedenti ordinanze di rimessione.

16. — E’ intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha del pari concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.

17. — Nell’imminenza dell’udienza pubblica, hanno depositato memorie le parti private costituite nei giudizi a quibus, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

Considerato in diritto

1. — Le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con le ordinanze in epigrafe, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana hanno in primo luogo ad oggetto: l’art. 3, primo comma, del d. lgs. lgt. 16 marzo 1946, n. 98 (Integrazioni e modifiche al d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche), gli artt. 1, 2, secondo comma, lettere b) e c), quarto comma, lettera b), quinto, sesto, ottavo comma, 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo comma, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654 (Norme per l’esercizio nella Regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), l’art. 4 del d.l. lgt. 25 giugno 1944, n. 151 (relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche) e l’art. 1 del d. lgs. Presidente della Regione siciliana 31 marzo 1952, n. 8 (Trattamento economico dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana). Costituiscono altresì oggetto delle predette questioni di legittimità costituzionale gli artt. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato) e l’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia).

I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 3, 5, 24, primo comma, 100, 101, 102, primo e secondo comma, 108, primo e secondo comma, 111, 113, primo comma, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, 135 e VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, nonché gli artt. 14, primo comma, 23, 24, primo comma, e 43 del r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana) e l’art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato con il decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455).

Diversi sono i profili di costituzionalità prospettati dai giudici rimettenti. Innanzi tutto, l’assoluta indeterminatezza della delega prevista dal d. lgs. lgt. n. 98 del 1946, che avrebbe lasciato sostanzialmente arbitro il Governo di legiferare in qualsiasi materia, salvo alcune specifiche eccezioni, cosicché, sotto questo aspetto, risulterebbe viziato, in via derivata, il d. lgs. n. 654 del 1948. In secondo luogo il giudice a quo censura, per quanto attiene alla composizione del Consiglio di giustizia amministrativa, le norme di attuazione dello statuto contenute nel citato d. lgs. n. 654, perché in contrasto con l’art. 23 dello statuto stesso, oltre che con le disposizioni costituzionali –artt. 102, primo comma, e 108, primo comma– che prevedono la riserva di legge statale per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario e l’istituzione di sezioni specializzate, in modo da determinare una disciplina unitaria ed inderogabile in materia sull’intero territorio nazionale. Questi stessi profili di censura riguarderebbero, ad avviso del giudice a quo, anche il sopravvenuto d. lgs. n. 373 del 2003, tanto più che i principi unitari insiti nelle nuove competenze legislative esclusive dello Stato imporrebbero un’esegesi strettamente letterale dell’art. 23 dello statuto siciliano.

Inoltre, secondo il giudice rimettente, un altro profilo di incostituzionalità concerne la mancanza delle necessarie garanzie di indipendenza ed imparzialità che debbono caratterizzare l’incarico di componente laico del Consiglio di giustizia amministrativa, anche per quanto attiene al regime delle incompatibilità professionali, al trattamento economico ed al loro status complessivo. Né, d’altra parte, le nuove norme di attuazione dello statuto speciale siciliano contenute nel citato decreto n. 373 del 2003 avrebbero, ad avviso del giudice rimettente, eliminato questi profili di incostituzionalità, poiché anche oggi il regime dei componenti laici e togati del Consiglio di giustizia amministrativa non è affatto identico e, per di più, la necessaria presenza di due membri laici nel collegio giudicante sottolinea questa differenziazione anche nell’esercizio della funzione giurisdizionale.

2. — La sostanziale omogeneità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate e l’identità dei parametri costituzionali evocati inducono a riunire i procedimenti in esame, affinché siano decisi con un’unica pronuncia.

3. — Le ordinanze nn. 443 e 902 (sic!) del 2003 e n. 30 del 2004 in particolare hanno ad oggetto varie disposizioni di attuazione dello statuto siciliano contenute nel citato decreto legislativo n. 654 del 1948, il quale peraltro è stato, dopo la proposizione delle ordinanze stesse, sostituito ed espressamente abrogato dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373. A seguito della sopravvenienza di queste disposizioni, che hanno mutato il quadro normativo di riferimento, va pertanto disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, affinché valuti se tuttora permane la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le predette ordinanze.

4. — Il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede di trattazione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell’art. 21, nono comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 3 della legge n. 205 del 2000, ha sollevato con due distinti atti, iscritti rispettivamente ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze 2004, varie questioni di legittimità costituzionale incentrate essenzialmente sulla composizione “mista” del Consiglio di giustizia amministrativa prevista dal citato d. lgs. n. 373 del 2003. Tali questioni sono inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il presidente del collegio non deve certo verificare, in sede di trattazione monocratica – per ragioni di “estrema gravità ed urgenza” – di una domanda cautelare, la legittimità di norme riguardanti la composizione del collegio giudicante, il quale si deve costituire subito dopo, cioè “nella prima camera di consiglio utile”, per decidere sulla medesima domanda cautelare.

5. — Tutto ciò premesso, vanno esaminate nel merito le questioni di legittimità costituzionale sollevate con l’ordinanza n. 430 del 2004, le quali non sono fondate.

L’art. 23 dello statuto della Regione siciliana, approvato con r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, stabilisce un principio di specialità, disponendo che “gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione” e prevedendo anche che le “Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile”.

Tale disposizione ha avuto una prima attuazione con il citato d. lgs. 6 maggio 1948, n. 654, che ha appunto istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con il compito di esercitare “le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall’art. 23 dello statuto della Regione siciliana”. Si stabiliva che tale organo fosse presieduto da un Presidente di sezione del Consiglio di Stato e, in sede giurisdizionale, fosse composto da due magistrati dello stesso Consiglio di Stato e da due “giuristi” non togati scelti dalla giunta regionale, con un incarico quadriennale rinnovabile, tra professori universitari di diritto o avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, ai quali, durante la carica, era interdetto l’esercizio della professione davanti alle giurisdizioni amministrative.

Modificazioni ed integrazioni al suddetto d. lgs. n. 654 del 1948 sono state introdotte dal d. P.R. 5 aprile 1978, n. 204, anche a seguito della sentenza di questa Corte n. 25 del 1976, prevedendo in particolare che i “giuristi” non togati componenti del Consiglio di giustizia amministrativa, in sede giurisdizionale, fossero quattro ed il loro mandato avesse una durata di sei anni non rinnovabile, anche se per essi era ammessa la prorogatio della carica, e disponendo altresì che il collegio giudicante fosse composto dal presidente, da due consiglieri di Stato e da due membri “laici”.

Questi due decreti di attuazione dell’art. 23 dello statuto siciliano sono stati però espressamente abrogati ed integralmente sostituiti dal d. lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, il quale, innanzi tutto, in coerenza con il tenore letterale dell’art. 23, ha mutato la struttura organizzativa del Consiglio di giustizia amministrativa, stabilendone la composizione in due sezioni, con funzioni rispettivamente consultive e giurisdizionali, le quali “costituiscono sezioni staccate del Consiglio di Stato”. In correlazione con questo nuovo assetto organizzativo sono stati introdotti significativi mutamenti alla previgente disciplina, prevedendo, tra l’altro, l’aumento del numero dei componenti “togati” e “laici” ed una loro diversa ripartizione tra le due sezioni, nonché la formale equiparazione di questi ultimi ai primi per quanto attiene allo stato giuridico, al regime disciplinare ed anche, sia pure entro certi limiti, al trattamento economico.

6. — Il profilo centrale delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con l’ordinanza in esame concerne essenzialmente l’interpretazione dell’art. 23 dello statuto siciliano, dal momento che in primo luogo si dubita che le denunciate norme del decreto di attuazione n. 373 del 2003 siano compatibili con il predetto articolo, sostenendo il giudice rimettente che il decreto stesso sarebbe non solo praeter statutum, ma addirittura contra statutum.

Va ricordato che il decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali, sancito in via di principio dal citato art. 23, corrisponde ad un’antica tradizione siciliana, che non si limita all’esperienza della Corte di cassazione di Palermo prima dell’unificazione del 1923, ma addirittura risale all’ordinamento del Regno delle Due Sicilie, con l’istituzione in Palermo di supremi organi di giustizia distinti da quelli omologhi con sede a Napoli. L’art. 23 contiene dunque un principio di specialità, che riafferma, anche se in termini generici ed atecnici, per di più formulati anteriormente alla redazione del testo costituzionale, un’aspirazione viva, e comunque saldamente radicata nella storia della Sicilia, ad ottenere forme di decentramento territoriale degli organi giurisdizionali centrali. I decreti menzionati hanno avuto l’intento di attuare concretamente questa aspirazione, predisponendo moduli organizzativi e funzionali, che, tra le realizzazioni astrattamente possibili, specificassero ed eventualmente integrassero i principi enunciati.

Tali moduli del resto ebbero già, nel passato, uno scrutinio favorevole da parte di questa Corte, poiché nella citata sentenza n. 25 del 1976 si riconobbe che, nonostante che l’art. 23 preveda semplicemente l’istituzione di una sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato e non di un organo di giustizia amministrativa come quello disegnato dal d.P.R. n. 654 del 1948, tale organo esercitava le stesse funzioni delle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Pertanto, secondo la stessa sentenza, “la legittimità costituzionale del provvedimento istitutivo del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana nel suo complesso” non poteva non essere confermata, dopo la reiezione, nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 2994 del 1955, delle varie eccezioni di costituzionalità sollevate sul medesimo decreto n. 654 del 1948.

In ogni caso, va sottolineato che il d. lgs. n. 373 del 2003 ha attuato una completa revisione della previgente normativa eliminando precedenti “anomalie”, già segnalate dalla Corte, e in particolare ha ripristinato l’originario modello statutario di decentramento, organizzato su due sezioni “staccate” del Consiglio di Stato, dando così “piena” attuazione al principio di specialità contenuto nell’art. 23. In questo modo si è dato vita ad una disciplina che ha fissato entro i contorni dello statuto quelli che, in relazione a questo profilo particolare, si possono definire i “contenuti storico-concreti” dell’autonomia regionale siciliana (cfr. sentenza n. 213 del 1998).

La peculiare struttura e composizione del Consiglio di giustizia amministrativa delineate dal decreto n. 373 appaiono dunque pienamente giustificate, stante la chiarezza del principio espresso nell’art. 23 ma anche l’assenza di soluzioni organizzative prestabilite, dall’intento di realizzare concretamente quel principio attraverso la prefigurazione di un apposito modello la cui specialità, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, non appare certo praeter statutum. A questo riguardo è significativo ricordare che lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (ed il relativo decreto di attuazione 6 aprile 1984, n. 426) si sia ispirato agli stessi principi di autonomia, riproducendo sostanzialmente, a distanza di anni, il modello organizzativo siciliano basato sulla presenza, nell’organo di giustizia amministrativa, di membri “non togati” designati in sede locale. Si tratta evidentemente di un modello del tutto particolare fondato sulla “specialità” di alcuni statuti regionali i quali possono anche, nel campo dell’organizzazione giudiziaria, contenere norme a loro volta espressive di autonomia.

Alla stregua di queste considerazioni va pertanto rigettata la censura principale, secondo cui la composizione “mista” delle sezioni del Consiglio di giustizia amministrativa siciliano sarebbe contra statutum. L’art. 4, comma 1, lettera d), e comma 2, e l’art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 373 del 2003 introducono infatti un criterio organizzativo delle funzioni e degli uffici, il quale non solo non è estraneo al principio di autonomia regionale, come appunto dimostrano le ricordate disposizioni dello statuto del Trentino-Alto Adige, ma rispecchia i contenuti profondi, poiché storicamente radicati, della concezione autonomistica siciliana in tema di organizzazione della giustizia amministrativa, che addirittura prevede l’attribuzione al Presidente della Regione della c.d. giustizia ritenuta per quanto concerne i ricorsi straordinari. Del resto, il profilo della diversità di posizione, nell’ambito del collegio, tra membri togati e membri non togati, in ragione della temporaneità dell’incarico di questi ultimi, era già stato sottoposto a scrutinio di costituzionalità nella ricordata sentenza n. 25 del 1976. In quella occasione, la Corte aveva espressamente stabilito che il carattere temporaneo del mandato dei membri del Consiglio di giustizia amministrativa “non contrasta, di per sé, con i principi costituzionali che garantiscono l’indipendenza e con essa l’imparzialità dei giudici, siano essi ordinari o estranei alle magistrature”, dal momento che a tali fini “non appare necessaria una inamovibilità assoluta”, specialmente per i membri “laici”, che, come anche altre esperienze dimostrano, “ben possono essere nominati per un determinato e congruo periodo di tempo”.

L’indipendenza di tali giudici, secondo la stessa decisione, poteva invece ritenersi messa in pericolo da ipotesi, come quelle contenute nell’art. 3 del decreto n. 654 del 1948 –peraltro modificato dal d.P.R. n. 204 del 1978– di loro riconferma nel mandato. Questo però non è il caso della censura rivolta contro l’art. 15 del decreto n. 373, il quale dispone, al comma 2, che i membri “laici”, che non rimuovano le loro eventuali situazioni di incompatibilità o anche nell’ipotesi di scadenza del mandato, permangono comunque in carica, anche a titolo di prorogatio, per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto n. 373. Il periodo di tempo assai limitato e soprattutto la mancanza di ipotesi di riconferma non possono incidere sull’indipendenza del giudice, tanto più che la durata del periodo stesso appare comunque non irragionevole in relazione alle complessive esigenze di continuità e funzionalità dell’organo.

In ogni caso va sottolineato che, come è noto, lo statuto siciliano è stato approvato prima dell’entrata in vigore del testo costituzionale e con esso non è stato mai coordinato, nonostante la sua “conversione” in legge costituzionale operata dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Possono così talvolta rinvenirsi formulazioni ambigue, o anche omissioni –come quelle in tema di forme d’intesa tra Stato e Regione nella nomina dei componenti “laici” del Consiglio di giustizia amministrativa, diversamente da quanto previsto per i magistrati della Corte dei conti siciliana– da risolvere sulla base di una complessiva interpretazione dello statuto e della singolarità dell’autonomia siciliana.

7. — Proprio in base a tale interpretazione si può dunque ritenere che non sussista alcuna rottura del doveroso rapporto di congruenza della normativa di attuazione con il principio statutario fissato dall’art. 23. D’altra parte i citati artt. 4 e 6 del d. lgs. n. 373 del 2003, nel dettare la speciale disciplina del Consiglio di giustizia amministrativa, non hanno neppure violato, avendo rango primario in quanto norme di attuazione di statuti speciali (cfr. sentenze n. 353 del 2001, n. 213 e n. 137 del 1998), la riserva di legge prevista in materia dall’art. 108 della Costituzione. E di conseguenza i predetti articoli possono anche, come fonti a competenza “riservata e separata” rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica (cfr. sentenze n. 213 e n. 137 del 1998, n. 85 del 1990, n. 160 del 1985), introdurre una disciplina particolare ed innovativa, a condizione però di rispettare il “limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale” (sentenze n. 353 del 2001 e n. 212 del 1984). Questa condizione, nella specie, risulta puntualmente verificata.

Il carattere di piena attuazione, come già rilevato, del d. lgs. n. 373 del 2003 rispetto all’art. 23 dello statuto, che è norma di grado costituzionale, esclude, di per sé, qualsiasi contrasto, prospettato in via subordinata, sia con l’art. 102, secondo comma, relativo al divieto di istituire sezioni specializzate, sia con la VI disposizione transitoria della Costituzione, che ha sottratto la giurisdizione del Consiglio di Stato dalla prevista procedura di revisione degli organi speciali di giurisdizione esistenti.

Sono altresì destituiti di fondamento i dubbi di costituzionalità sollevati, in via ulteriormente gradata, nei confronti delle citate disposizioni del decreto n. 373 in riferimento alla ipotizzata lesione delle disposizioni costituzionali che, nell’ambito del rapporto tra Stato e regioni, stabiliscono le competenze legislative esclusive dello Stato in materia giurisdizionale, giacché occorre tenere conto della natura statale e non regionale delle fonti recanti disposizioni di attuazione degli statuti speciali, oltre che del rango costituzionale del citato art. 23 dello statuto siciliano.

In definitiva, le questioni di legittimità costituzionale in esame vanno rigettate sotto tutti i profili prospettati e, di conseguenza, risulta infondata anche la censura relativa all’art. 6 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354, che prevede la copertura finanziaria delle spese per il funzionamento, a decorrere dall’anno 2004, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

a) ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti in relazione ai giudizi introdotti con le ordinanze r.o. nn. 443 e 902 del 2003 e n. 30 del 2004 indicate in epigrafe;

b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell’art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l’amministrazione della giustizia), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120, secondo comma e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, con gli atti iscritti ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze del 2004, indicati in epigrafe;

c) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei medesimi artt. 4, commi 1, lettera d), e 2, 6, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 373 del 2003, nonché dell’art. 6 del d.l. n. 354 del 2003, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge n. 45 del 2004, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l), 120 e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la ordinanza r.o. 430 del 2004, indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 ottobre 2004.

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2004.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.