T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 09-06-2011, n. 5179 Carriera inquadramento Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato in date 4 e 5 ottobre 1999 e depositato il successivo 27 ottobre i ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno chiesto la condanna dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e del Ministero della salute al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sui conguagli per arretrati stipendiali versati a seguito del reinquadramento con decorrenza dal 30 dicembre 1987 e dall’1 luglio 1989 (primo ricercatore) e dal 26 marzo 1993 (dirigente di ricerca), da calcolarsi dalle date di maturazione dei ratei di credito sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Espongono, in fatto, che con decreto del Ministero della sanità (ora, Ministero della salute) dell’1 aprile 1992 sono stati inquadrati nel profilo di primo ricercatore, decima qualifica funzionale, con decorrenza 30 dicembre 1987 e nel secondo livello professionale con decorrenza 1 luglio 1989. Successivamente, con decreti del direttore dell’I.S.P.E.S.L. del 17 ottobre 1995 (relativi ai ricorrenti Delle Piane, Emidi e Sampietro) e del 20 settembre 1996 (relativo al ricorrente Silvestri) sono stati inquadrati nella decima qualifica funzionale, profilo di dirigente di ricerca con decorrenza 26 marzo 1993 ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, punto II, D.P.R. n. 568 del 1987 e dell’art. 36 del R.O.P. nel primo livello professionale – profilo di dirigente di ricerca.

Con i cedolini dello stipendio di marzo e giugno 1993 e di luglio 1996 (relativi ai ricorrenti Delle Piane, Emidi e Sampietro) e di marzo 1997 (relativo al ricorrente Silvestri) l’I.S.P.E.S.L. ha erogato gli arretrati stipendiali per effetto dei suddetti reinquadramenti dapprima a primo ricercatore e poi a dirigente di ricerca senza però corrispondere anche le somme dovute per rivalutazione monetaria e per interessi legali sui suddetti arretrati.

Illegittimamente però su detti conguagli l’ente non ha corrisposto le ulteriori somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi legali per il ritardato pagamento.

2. I ricorrenti chiedono dunque la condanna dell’Amministrazione al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

3. L’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) e il Ministero della salute si sono costituiti in giudizio.

Con memoria depositata il 7 gennaio 2011 l’I.S.P.E.S.L. ha preliminarmente eccepito l’intervenuta prescrizione del credito vantato dai ricorrenti mentre nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame.

4. Con ordinanza n. 1413 del 15 febbraio 2011 la Sezione ha disposto l’estensione del contraddittorio nei confronti dell’I.N.A.I.L.. Ciò in quanto nelle more del giudizio l’ I.S.P.E.S.L. è stato soppresso dall’art. 7, primo comma, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, e le relative funzioni sono state attribuite all’I.N.A.I.L., che è succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al suddetto ente.

5. A seguito dell’estensione del contraddittorio l’I.N.A.I.L. si è costituito in giudizio ed ha affermato l’infondatezza del ricorso.

6. All’udienza dell’8 giugno 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, i ricorrenti hanno chiesto la condanna dell’Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (I.S.P.E.S.L.) al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria e interessi corrispettivi sui conguagli per arretrati stipendiali versati a seguito del reinquadramento con decorrenza dal 30 dicembre 1987 e dall’1 luglio 1989 (primo ricercatore) e dal 26 marzo 1993 (dirigente di ricerca), da calcolarsi dalle date di maturazione dei ratei di credito sino alla data dell’effettivo soddisfo.

Il ricorso deve essere respinto.

Ha chiarito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 49 del 13 gennaio 2010 – emessa su fattispecie del tutto identica a quella ora in esame – che "l’inquadramento del dipendente pubblico in qualifica superiore ha carattere costitutivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 1819 del 2000) tutte le volte che esso presuppone il perfezionamento di un’attività amministrativa di confronto tra vecchie e nuove posizioni, e non semplicemente di verifica di presupposti richiesti dalla normativa, quest’ultima più vicina a forme di trasposizione automatica e comunque di carattere meramente ricognitivo".

Ha aggiunto che "sotto questo profilo correttamente il giudice di prime cure ha rilevato la complessità procedimentale delle vicende relative agli inquadramenti del personale ISPESL, a conferma della sussistenza di un’imprescindibile discrezionalità sul sostanziale profilo del quomodo degli inquadramenti da disporre, alla luce della normativa nel tempo precisatasi, attraverso il R.o.p. e i decreti intervenuti. Da ciò deriva che la data di maturazione del diritto principale alle differenze stipendiali conseguenti al nuovo inquadramento (al quale si riconnettono le pretese accessorie) trova la propria fonte diretta nel provvedimento amministrativo e non nella normativa, sicchè anche il momento di decorrenza dei relativi interessi e rivalutazione non può che individuarsi dalla data di adozione dell’atto attributivo della nuova posizione retributiva, ancorché avente efficacia retroattiva".

Per le ragioni che precedono, del tutto condivisibili, il ricorso deve essere respinto, né ostano a tale conclusione le pronunce dello stesso Consiglio di Stato che le ricorrenti richiamano a supporto della fondatezza della propria pretesa, atteso che nella sentenza innanzi richiamata il giudice di appello ha ampiamente dimostrato l’insussistenza di un ritardo ingiustificato, che potesse legittimare la pretesa agli accessori alla sorte capitale, che è situazione che ricorre anche nel caso all’esame del Collegio.

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite, anche in considerazione del tempo decorso dalla decisione della causa.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 27-06-2011, n. 5660 Contratti e convenzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone il C.D.R. che la Compagnia Fondiaria Romana s.p.a., proprietaria di un terreno sito in Roma, località Torrevecchia, della superficie complessiva di mq. 35.000, ha presentato presso i competenti Uffici comunali tre richieste con relativi progetti per la realizzazione di cinque edifici. La citata società ha quindi sottoscritto un atto d’obbligo a rogito Notaio Panciotti, rep. N. 14779, trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Roma al numero d’ordine 25370 del 12 marzo 1968, con il quale si impegnava a cedere gratuitamente all’amministrazione comunale, successivamente al rilascio delle concessioni edilizie, una parte dell’immobile di sua proprietà, e precisamente un’area di mq. 9.000, identificata dalle lettere A – B – C – D della planimetria allegata all’atto d’obbligo e distinta in catasto al foglio 197, particelle 358p.54p. – 56p. e 25p. Espone inoltre la ricorrente amministrazione di aver, con deliberazione consiliare n. 3486 del 12 giugno 1983, accettato la cessione gratuita della predetta area da parte della Compagnia Fondiaria Romana.

Dunque premettendo di aver più volte chiesto alla società l’adempimento degli obblighi sottoscritti con il ricordato atto d’obbligo, il C.D.R. richiede all’adito Tribunale l’accertamento dell’inadempimento degli obblighi gravanti sulla società ricordata, in conseguenza del pure richiamata atto d’obbligo e di voler disporre con sentenza il trasferimento gratuito in proprietà del C.D.R. della porzione di terreno de quo, di cui meglio in epigrafe.

Si è costituita in giudizio la Compagnia Fondiaria Romana la quale ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo atteso che la controversia inerisce ad atti e provvedimenti resi nell’ambito della disciplina della concessione edilizia previgente alla legge n. 10 del 1977. E’ quindi subordinatamente eccepita la prescrizione del diritto del C.D.R. ad ottenere l’adempimento dell’atto d’obbligo sottoscritto l’8 marzo 1968 e, per l’effetto, il trasferimento gratuito dell’area in questione.

Alla pubblica udienza dell’11 maggio 2011 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

Quanto alla questione della giurisdizione, osserva il Collegio che, da una parte, vi è un atto d’obbligo in data 8 marzo 1968 della Compagnia Fondiaria Romana a cedere senza corrispettivo al C.D.R., subito dopo il rilascio delle licenze per l’edificazione della restante area di proprietà, l’area di cui è questione e, dall’altra, vi è la deliberazione n. 3486 del 2 giugno 1983 con cui il C.D.R. delibera di accettare la cessione gratuita dell’area. Punto di intersezione di detto scambio ed incontro di volontà è il rilascio delle concessioni edilizie, perno della complessa procedura ed in grado di condizionare gli "atti di parte". Con il che risulta acclarato che la controversia de quo investe direttamente atti e/o comportamenti che tuttavia ruotano intorno al provvedimento concessorio, dovendosi conseguentemente ritenere sussistente nel caso di specie la competenza di questo giudice.

Si rivela, invece, fondata l’eccezione di prescrizione del diritto del C.D.R. ad ottenere l’adempimento dell’atto d’obbligo sottoscritto l’8 marzo 1968 e, per l’effetto, il trasferimento gratuito dell’area in questione, con conseguente rigetto del proposto ricorso.

Poiché il suddetto atto espressamente condizionava l’obbligo di cedere l’area al rilascio delle licenze, deve ritenersi che il termine di prescrizione delle obbligazioni derivanti dall’atto d’obbligo decorre dal giorno del rilascio delle licenze, e cioè dal 16 marzo 1968.

Orbene, occorre verificare se le note prodotte dal ricorrente Comune, quali atti interrottivi della prescrizione, hanno effettivamente detta idoneità.

Com’è noto, infatti, gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell’art. 2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 21 dicembre 2010, n. 25861). Pertanto, perché un atto abbia efficacia interruttiva è necessario che lo stesso contenga l’esplicitazione di una precisa pretesa e l’intimazione o la richiesta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (cfr. Cassazione civile, sez. II, 03 dicembre 2010, n. 24656).

La prima nota prodotta dal C.D.R. risale al 10 maggio 1977 e con essa la ricorrente amministrazione invita l’amministratore unico della società in questione per il giorno 23 maggio 1997, presso gli uffici comunali, "per prendere cognizione di affari che la riguardano". E’ agevole rilevare come detta nota non possa rivestire alcuna idoneità a valere quale atto interruttivo della prescrizione per la sua assoluta genericità e la mancanza del benché minimo riferimento alla questione della cessione dell’area. Solo successivamente allo stesso amministratore unico è stata inviata una nota, in data 7 aprile 1978, con cui, "ai fini del perfezionamento della pratica di cessione dell’area in oggetto indicata", lo stesso era invitato a presentarsi presso gli uffici comunali munito della richiesta documentazione. Quindi seguivano una nota dell’11 aprile 1997 con cui il Comune invita la società a procedere allo sgombero dell’area di che trattasi ed alla rimozione del materiale ivi giacente "poiché…deve essere ceduta all’amministrazione comunale…"; una nota del 1° settembre 1997 con cui il Comune ha diffidato la società a dare riscontro alla ora ricordata nota dell’11 aprile 1997; una nota inviata alla propria Avvocatura e per conoscenza alla società con cui il Comune chiedeva alla detta Avvocatura di promuovere gli atti per il trasferimento coatto del bene all’amministrazione comunale e, da ultimo, una nota del 10 novembre 2003 con cui il Capo dell’Avvocatura capitolina ha invitato la società a prendere contatto per la definizione della cessione di cui è questione.

Il fatto è che alla data della prima nota effettivamente idonea ad interrompere la prescrizione poiché sufficientemente chiara nell’essere riferita alla questione della cessione dell’area (la nota del 7 aprile 1978) il diritto del C.D.R. doveva ritenersi oramai prescritto, avuto riguardo al dies a quo per il computo della detta prescrizione, da fissarsi nella data di rilascio delle licenze edilizie, e cioè nel 16 marzo 1968. In altri termini, il primo atto che avrebbe potuto essere qualificato come effettivamente interruttivo della prescrizione è intervenuto oltre il termine decennale di prescrizione del diritto del C.D.R. a conseguire la cessione gratuita dell’area in questione.

L’acclaramento della prescrizione del diritto il cui accertamento era invocato con il ricorso in esame importa declaratoria di infondatezza del ricorso stesso, che deve pertanto essere respinto.

Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4257 Concessione per nuove costruzioni contributi

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Svolgimento del processo

Il sig. F. G., attuale appellante, riferisce di essere stato proprietario di un compendio immobiliare sito in località Castelnuovo del Comune di Negrar, comprensivo di un fabbricato rurale per il quale chiese ed ottenne la concessione edilizia per lavori di manutenzione straordinaria.

Nel 1991 il predetto vendette il fondo rustico in questione, con le sovrastanti costruzioni rurali, al sig. T. R. ed altri i quali presentarono al Comune un progetto di ristrutturazione complessiva degli edifici de quibus.

In quella sede veniva rilevata dal Comune l’esistenza di opere edilizie eseguite sine titulo e gli interessati, relativamente alle contestazioni loro mosse dal citato Ente, provvedevano a presentare due istanze di condono, procedendo altresì a corrispondere, in relazione al titolo in sanatoria rilasciato, gli oneri di urbanizzazione dovuti e l’oblazione.

A seguito di citazione in giudizio, con sentenza n.864/2004 il Tribunale di Verona condannava il F. alla restituzione in favore di T. R. ed altri, suoi aventi causa, di una parte del prezzo di compravendita degli immobili in questione corrispondente alle somme versate dagli acquirenti al Comune di Negrar per le domande di condono, per la somma di euro 28.766,81, oltre interessi legali.

Tale sentenza è stata poi parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Venezia con decisione n.1891/09, che ha ridotto alla percentuale del 5% il prezzo dovuto da T. R. ed altri in pagamento dei fabbricati acquistati nel 1991.

Intanto, il F. adiva il Tribunale Amministrativo del Veneto per ottenere l’annullamento:

a) della richiesta del Comune di Negrar, che ha imposto il pagamento degli oneri di urbanizzazione e dell’oblazione sul (ritenuto) presupposto dell’avvenuta decadenza della concessione edilizia n.136/82;

b) della dichiarazione implicita di decadenza di detta concessione e delle determinazioni con le quali sono stati fissati gli oneri di urbanizzazione e l’oblazione.

L’interessato col proposto ricorso ha altresì chiesto la restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte dal sig. T., nonché il risarcimento del danno subito a causa del comportamento (ritenuto illegittimo) del Comune di Negrar.

L’adito Tar con sentenza n.3637/05 ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato, non senza rilevare alcuni profili di inammissibilità della proposta impugnativa.

Il sig. F. è insorto avverso tale sentenza, ritenuta errata ed ingiusta, deducendo a sostegno del proposto gravame i seguenti motivi:

1) insussistenza della dichiarata inammissibilità del ricorso di primo grado per asserita mancata contestazione al Comune dei provvedimenti di condono delle opere abusive – Contraddittorietà della motivazione;

2) carenza e contraddittorietà della motivazione relativamente alla presunta mancanza di un interesse attuale del ricorrente ad ottenere una pronuncia a lui favorevole. Conseguente mancato esame dei motivi 3 e 4 del ricorso introduttivo di primo grado;

3) erroneità della motivazione relativamente alla presunta inammissibilità del ricorso di primo grado per essersi già formato un giudicato in sede civile;

4) erroneità della motivazione relativamente al merito della controversia ed in particolare in merito alla causa determinante i provvedimenti dell’Amministrazione comunale di Negrar;

5) mancanza di motivazione in ordine al punto 5 del ricorso di primo grado, in relazione alla violazione delle disposizioni delle leggi nn.10/77 e 47/85.

Si è costituito in giudizio il Comune di Negrar, che ha contestato la fondatezza dei motivi dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

Motivi della decisione

L’appello si appalesa infondato e va, perciò, respinto.

Rileva il Collegio che la sentenza qui impugnata, resa in forma semplificata, quanto alla questione giuridica sostanziale posta a fondamento della controversia, merita di essere confermata in relazione sia alla parte motivazionale, che a quella dispositiva, mentre alcune osservazioni e statuizioni contenute nella parte narrativa del decisum in ordine a profili di inammissibilità del ricorso di primo grado non appaiono condivisibili e come tali vanno rettificate, senza che peraltro ciò incida sull’esito del giudizio all’esame.

Per un corretto approccio alle questioni sostanziali e processuali qui in rilievo, s’impone di andare a verificare in concreto le caratteristiche del giudizio complessivamente instaurato dal sig. F. (in primo grado e in appello); e tanto in relazione sia al petitum che alla causa petendi, nonché alla sussistenza o meno delle condizioni indispensabili per l’ammissibilità della pretesa azionata.

Il F. ha chiesto in sostanza che sia accertata la non debenza delle somme relative agli oneri di urbanizzazione e all’oblazione determinate dal Comune con riguardo alla domanda di concessione in sanatoria chiesta e rilasciata al sig. T., avente causa dell’attuale appellante e versate al Comune di Negrar; ed a tal fine ha adito il giudice amministrativo con ricorso avente ad oggetto la richiesta di accertamento negativo in ordine agli oneri concessori e all’oblazione corrisposti in sede di sanatoria di opere edilizie ritenute abusivamente realizzate sull’immobile già di proprietà dello stesso ricorrente.

Ciò premesso, il rimedio giurisdizionale attivato deve ritenersi ammissibile e tanto in relazione ai due essenziali aspetti rappresentati, da un lato, dalla configurabilità in sé dell’azione così formulata e, dall’altro lato, dalla sussistenza delle condizioni per agire.

Quanto al primo dei suindicati profili, il ricorso introduttivo del giudizio appare ammissibile, atteso che, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, gli atti recanti la determinazione e la liquidazione dei contributi urbanistici dovuti in relazione alle concessioni edilizie anche in sanatoria rilasciate ai richiedenti hanno carattere ricognitivo e contabile, senza recare alcune margine di discrezionalità, in un rapporto rispettivamente di credito e di debito (cfr. Cons Stato Sez. IV 21 aprile 2008 n.1810) con la conseguenza che le controversie sull’an e sul quantum di detti contributi, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art.16 della legge 28 gennaio 1977 n.10 (c.d. legge Bucalossi), sono in sostanza giudizi di carattere civile relativi all’esistenza e all’entità di un’obbligazione legale; quindi con riferimento ad esse non trovano applicazione le regole del processo impugnatorio di decadenza per ricorrere contro l’atto di liquidazione, nella specie riconducibile al provvedimento di rilascio della concessione edilizia in sanatoria (cfr., ex multis, Cons Stato Sez. V 16 dicembre 1993 n.1317; CGA regione Siciliana 5 maggio 1993 n.154).

Con riferimento poi al secondo aspetto, quello della concreta ammissibilità, anche questo elemento deve ritenersi sussistente, non potendo disconoscersi in capo al F. un interesse qualificato dal punto di vista sostanziale e correlativamente un interesse processuale ad agire.

Sotto quest’ultimo profilo è indubbia, invero, la sussistenza di un interesse a ricorrere, ai sensi e per gli effetti dell’art.81 c.p.c., riconducibile nella specie all’utilità che il F. potrebbe conseguire da un esito favorevole del giudizio, lì dove una eventuale declaratoria di non debenza delle somme versate dall’acquirente del suo immobile per il titolo di cui sopra costituirebbe una efficace riparazione del pregiudizio subito dall’attuale appellante a seguito della condanna subita in sede civile a rifondere il suo avente causa degli importi versati in ragione della rilasciata sanatoria.

Se quelli testé illustrati sono i principi cui uniformarsi ai fini dell’individuazione delle condizioni richieste per l’ammissibilità del rimedio giurisdizionale azionato dal F., le osservazioni e statuizioni rese sui due punti dal giudice di primo grado si appalesano effettivamente errate e le critiche mosse al riguardo dall’appellante si rivelano fondate, dovendosi, pertanto escludere profili di inammissibilità del ricorso.

Deve altrettanto escludersi un terzo profilo di inammissibilità, pure affermato dal giudice di primo grado sul rilievo che in sostanza l’appellante avrebbe riproposto una questione già esaminata in sede civile.

Invero, al di là del fatto che al momento di presentazione del ricorso al Tar (e di decisione dello stesso), le questioni dibattute in sede civile non avevano conseguito la valenza formale e sostanziale della cosa giudicata, senza quindi che si inverasse statuizioni tali da poter vincolare in qualche modo l’accertamento del giudice amministrativo, il giudizio instaurato davanti al Tribunale amministrativo aveva ed ha, per il petitum avanzato e per la causa petendi fatta valere, una sua vita autonoma, sicché la relativa controversia, comportante una verifica della conformità urbanisticoedilizia di alcune opere, ben poteva essere validamente introdotta innanzi al giudice amministrativo.

Fatte le opportune e doverose precisazioni e rettifiche in ordine all’ammissibilità dell’azione, nondimeno la pretesa sostanziale fatta valere in giudizio sia in primo grado che in appello (in questa sede con gli ultimi tre motivi d’impugnazione) si appalesa destituita di giuridico fondamento.

Parte appellante lamenta in via preliminare di non essere stato destinatario della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 e ss della legge n.241/90, ma la doglianza è priva di giuridico fondamento.

In primo luogo non è dato intendere con certezza con riferimento a quale specifico procedimento si intendeva essere notiziati e comunque se ci si riferisce a quello relativo al rilascio del condono, siamo in presenza di un procedura definita ad istanza di parte, come tale insuscettibile di far configurare, all’epoca, a carico dell’Amministrazione procedente un onere di preventiva informazione.

In ogni caso, si è in presenza di un procedimento a contenuto vincolato, per il quale la giurisprudenza esclude l’invio della comunicazione dell’avvio del procedimento (in tal senso, Cons Stato Sez. IV n.1625/99); non da ultimo, non si vede in che modo il Comune avrebbe potuto individuare nell’attuale appellante, al momento della presentazione della domanda di condono da parte dell’acquirente del suo immobile, un soggetto controinteressato e/o cointeressato al procedimento di definizione dell’istanza di sanatoria.

Passando alla questione dirimente dell’intera controversia, quella concernente il carattere abusivo delle opere oggetto di condono, parte appellante, come già in primo grado, contesta la legittimità della sanatoria de qua, atteso che, a suo dire, questa sarebbe stata rilasciata sull’erroneo presupposto del carattere abusivo di opere edilizie, desunoa dal Comune in conseguenza di una implicita dichiarazione di decadenza, mai intervenuta, della concessione edilizia n.136/82 del 4 gennaio 1984 rilasciata al F..

Sostiene in altri termini l’appellante che i lavori in contestazione rientrerebbero in quelli autorizzati a suo tempo con il titolo ad aedificandum suindicato, senza che questo sia mai venuto meno, per cui, in assenza di opere di tipo abusivo, non v’era da sanare alcunché.

I dedotti profili di illegittimità sono insussistenti, così come privi di consistenza sono i rilievi mossi alle corrette statuizioni assunte sul punto dal primo giudice; tanto in ragione di una prospettazione difensiva che poggia su un presupposto del tutto erroneo, quello di ritenere che l’abusività delle opere oggetto di condono sia dovuta all’assenza del titolo ad aedificandum perché considerato dall’Amministrazione comunale decaduto.

In realtà, nella specie l’abusività delle opere è riconducibile unicamente all’avvenuta esecuzione di lavori edili effettuati in difformità della rilasciata concessione n.136/82, come appositamente e correttamente accertato dagli organi comunali.

A suo tempo il titolo abilitativo a realizzare lavori edili era stato rilasciato in relazione ad opere di manutenzione straordinaria, ma nella specie sono state poi riscontrate ulteriori e diverse opere e proprio per regolarizzare questa diversa, ulteriore non conforme attività urbanisticoedilizia è intervenuta la concessione in sanatoria (chiesta dall’avente causa del F.) in relazione alla quale doverosamente il Comune ha richiesto ed ottenuto il pagamento del contributo concessorio e dell’oblazione.

Se questa è la situazione di fatto e di diritto rilevata dal Comune, come gli atti di causa confermano, legittima è l’imposizione del pagamento degli oneri dovuti per il rilascio del condono, quale atto che trova la sua causa giustificativa nella richiesta di regolarizzazione di opere realizzate sine titulo, rivelandosi la pretesa sostanziale fatta valere dal F. destituita di giuridico fondamento.

L’infondatezza del merito dell’azione di accertamento negativo qui spiegata rende del tutto inconfigurabile, (vedi Cons Stato Ad.Pl. n.12/2007) la pretesa risarcitoria pure fatta valere dall’appellante in primo grado e qui riproposta, attesa l’assenza di qualsiasi comportamento addebitabile all’Amministrazione intimata a titolo di responsabilità ex art.2043 c.c. causativa di pregiudizio patrimoniale.

In forza delle suestese considerazioni l’appello va respinto, in quanto infondato.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 6.000,00 (seimila) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 10-03-2011) 22-07-2011, n. 29462 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 8/10/2009 la Corte di Appello di Napoli, accoglieva l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da C.A., ispettore della Polizia di Stato. Questi, sottoposto a fermo di P.G. in data 17/7/1991 (successivamente convalidato dal G.I.P. di Napoli) per i delitti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 71 – 74, era stato liberato in data 23/7/1992 per decorrenza dei termini.

Successivamente era stato prosciolto dall’imputazione associativa con sentenza del G.U.P. del 2/7/1999; infine assolto con formula piena (ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2) dal Tribunale di Napoli dal delitto di traffico di droga, con sentenza del 14/2/2005.

Nell’accogliere la domanda la Corte territoriale liquidava la complessiva somma di Euro 62.500=; in particolare Euro 37.259,56 per gg. 158 di custodia in carcere (Euro 235,82 x 158) ed Euro 25.232,74 per gg. 214 di custodia agli arresti domiciliari (Euro 117,91 x 214).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore del C. la erronea applicazione della legge penale e la mancanza o illogicità della motivazione. Invero la Corte di merito non aveva tenuto conto, nel liquidare l’indennità, delle conseguenze personali, familiari e di salute della detenzione, evidenziava che la Corte territoriale non aveva adeguatamente apprezzato i presumibili riflessi negativi che l’arresto aveva avuto sulla sua vita personale, anche tenuto conto della infamante.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è infondato.

Va premesso che questa Corte ha più volte ricordato (ex plurimis 23119/08, Zaccagni, rv. 240302) che, in materia di equo indennizzo, il canone base per la liquidazione del danno, è costituito dal rapporto tra la somma massima posta a disposizione dal legislatore, la durata massima della custodia cautelare e la durata dell’ingiusta detenzione patita.

La somma che deriva da tale computo (Euro 235,82 per ciascun giorno di detenzione in carcere) può essere ragionevolmente dimezzata (Euro 117,91) nel caso di detenzione domiciliare, attesa la sua minore afflittività.

Tale criterio aritmetico di calcolo costituisce, però, solo una base utile per sottrarre la determinazione dell’indennizzo ad un’eccessiva discrezionalità del giudice e garantire in modo razionale una uniformità di giudizio.

I parametri indicati, pertanto, costituiscono uno standard che fa riferimento all’indennizzo in un’astratta situazione in cui i diversi fattori di danno derivanti dall’ingiusta detenzione si siano concretizzati in modo medio ed ordinario.

Pertanto il parametro di calcolo indicato, può subire variazioni verso l’alto o verso il basso in ragione di specifiche contingenze proprie del caso concreto, ferma pur sempre restando la natura indennitaria e non risarcitoria della corresponsione della somma liquidata.

Ne consegue che al giudice si chiede una valutazione equitativa, discrezionale, sebbene non arbitraria. Egli, infatti, è tenuto ad offrire una motivazione che dia conto, alla luce del materiale probatorio acquisito, delle ragioni per le quali si è distaccato dai parametri standard, con l’unico limite che il frutto della sua ponderazione non può condurre allo "sfondamento del tetto, pure normativamente fissato, dell’entità massima della liquidazione" (cfr. s.u. 9 maggio 2001, Caridi, rv. 218975).

2. Quanto al rapporto tra i criteri di valutazione dell’indennità previsti dagli artt. 315 e 643 c.p.p., premesso che per la riparazione dell’errore giudiziario il giudice non è vincolato dalla fissazione di un tetto massimo per di indennizzo (Cass. iv, 2050/03, Barillà), va ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che la liquidazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione è svincolata da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell’applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all’art. 643 c.p.p., comma 1, che commisura la riparazione dell’errore giudiziario alla durata dell’eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l’ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell’ingiusta detenzione (Cass. s.u. 1/1995, Castellani). Ne consegue per insegnamento della SS.UU. che l’entità dell’indennità può tener conto di specifiche voci idonee a correlare il ristoro ai concreti pregiudizi personali e familiari patiti dalla persona ingiustamente sottoposta a custodia.

3. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esercitato la sua discrezionalità con un’adeguata motivazione.

Invero, ha osservato il giudice di merito che la condotta del C., antecedente all’applicazione della misura cautelare, era stata connotata da colpa, sebbene non di grado tale da escludere la concessione dell’equo indennizzo. Invero dall’istruttoria svolta era emerso che aveva costanti rapporti di frequentazione con E. S. (personaggio in contatto con gli imputati condannati), con il quale aveva effettuato viaggi e con cui aveva rapporti di credito- debito. Inoltre risultava avere avuto cognizione della cessione di stupefacenti da parte dell’ E. ad altro poliziotto ( T.). Orbene va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "Il giudice del merito, investito della istanza per l’attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione, ha il dovere di verificare se la condotta tenuta dall’istante nel procedimento penale, nel corso del quale la privazione di libertà si verificò, quale risulta dagli atti, sia connotabile di dolo o di colpa. La condotta colposa concausante può assumere varie gradazioni, che vanno da quella lieve, purchè apprezzabile, a quella grave, idonea ad escludere il diritto all’indennizzo. Nelle altre gradazioni, rispetto a quest’ultima, la colpa sinergica (sotto entrambi i profili considerabili: emissione del provvedimento restrittivo, perdurare dello stato di detenzione) non rimane insignificante, dovendo essere valutata ai fini della "taxatio" sul "quantum debeatur" in applicazione del principio generale di "auto" responsabilità, estraibile dalla lettura degli artt. 1227 e 2056 c.c., per il quale non è da indennizzare il pregiudizio causato, quanto meno per colpa (seppur lieve), dallo stesso danneggiato. La relativa operazione di quantificazione è riservata al giudice del merito che ha obbligo di rendere congrua, adeguata e logica motivazione" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1365 del 27/11/1992 Cc. (dep. 18/02/1993), Landò, Rv. 193219; conformi: Cass. Sez. 4, Sentenza n. 126 del 31/01/1994 Cc. (dep. 28/03/1994), Marchetti, Rv. 197955; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 529 del 21/04/1994 Cc. (dep. 08/06/1994), Lin Xian Le, Rv. 198307; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 27529 del 20/05/2008 Cc. (dep. 07/07/2008), Okumboro, Rv.

240889).

Ne consegue, pertanto, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, che la colpa del C., sebbene non ostativa all’indennizzo, ha determinato il giudice di merito, con coerente e logica motivazione, a liquidare la sua entità in misura non superiore a quella standard.

Alla luce di quanto esposto il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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