Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 15-09-2011, n. 569 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto n. 110 del 24 gennaio 2006, il Presidente della Regione siciliana accoglieva – in considerazione del parere espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite n. 434/03 del 7 giugno 2005 – il ricorso straordinario proposto dagli odierni ricorrenti, rivolto ad ottenere la rideterminazione del relativo trattamento retributivo in applicazione degli artt. 5 commi uno, quattro e sei della L. n. 19/1991 ed 8 Decr. Pres. Reg. 30 gennaio 1993.

Nel dare esecuzione a detto decreto, la Presidenza della Regione Siciliana si conformava tuttavia alla circolare n. 25858 del 9 febbraio 2006 del Dipartimento Regionale del Personale ed applicava perciò la prescrizione quinquennale.

Assumendo la illegittimità di tale determinazione, da loro considerata elusiva della decisione intervenuta, gli istanti notificavano atto di diffida e messa in mora, che restava però privo di riscontro.

Pertanto, con ricorso n. 377 del 2011, gli stessi hanno adito questo Consiglio perché ordini alle Amministrazioni intimate di dare esecuzione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, alla pronuncia intervenuta in ottemperanza della stessa, in quanto avente forza sostanziale e processuale di giudicato.

Si sono costituite per resistere le Amministrazioni intimate opponendo la inammissibilità del ricorso e comunque la infondatezza nel merito.

Motivi della decisione

Il ricorso va accolto.

Sono infondate infatti le eccezioni sollevate dalla Difesa erariale a sostegno delle tesi dell’Amministrazione.

Sotto il profilo della ammissibilità, deve infatti osservarsi come questo Consiglio l’abbia già riconosciuta a far data dalla decisione n. 695 del 2005, che ha fondato detta ammissibilità sul combinato dettato degli articoli 27 n. 4 TU n. 1054/1924 e 31 legge n. 1034/1971. Essa trova ora peraltro ulteriore conforto nella recente decisione n. 2065 del 28 gennaio 2011 delle Sezioni Unite della Cassazione, che – alla luce anche del disposto dell’art. 69 della legge n. 69/2009 e della conseguente implicita abrogazione dell’art. 9 comma 5 della legge n. 373 del 2003 – si sono espressamente pronunciate in senso conforme e hanno dunque dato ulteriore consolidazione al principio già enunciato da questo Consiglio.

La natura sostanzialmente giurisdizionale della fase costitutiva davanti al C.G.A., rende ininfluente la circostanza che la decisione trovi poi formale esternazione nel decreto presidenziale di ricezione. Ed ha dunque come naturale corollario la proponibilità di un giudizio di ottemperanza contro la decisione medesima, proponibile – come sottolineato ora dalle SS.UU. della Cassazione – ai sensi degli artt. 112, comma 2, lett. b e 113, comma 1, del c.p.a.

Per quanto riguarda la eccezione di intervenuta prescrizione, va osservato come anch’essa sia da disattendere. Essa non è stata infatti proposta (come avrebbe dovuto) in fase contenziosa e non può perciò essere ora invocata. L’Amministrazione non può integrare unilateralmente un "decisum" che non la ha valutata, perché appunto non proposta in quella sede. Se vi fosse stata, peraltro, omissione sul punto nella pronuncia del giudice, la sede per farla valere non sarebbe stata il presente giudizio in ottemperanza, ma il diverso – e non proposto – giudizio per revocazione.

Per tali premesse, il Collegio ordina alle Amministrazioni intimate, di dare esecuzione, ciascuno nell’ambito della propria competenza, al D.P. n. 110 del 24 gennaio 2006 di accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai ricorrenti, entro 60 giorni dalla presente pronuncia, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della stessa e nomina sin d’ora, per l’ipotesi che non provvedano, un commissario ad acta nella persona del Prefetto di Palermo o di funzionario dirigente da lui delegato. Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe. Condanna, per l’effetto, in solido le Amministrazioni resistenti alle spese del presente giudizio, che liquida nella misura complessiva di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-07-2011) 20-09-2011, n. 34377 Domicilio eletto o dichiarato

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28.11.2008 il Tribunale di Milano in composizione monocratica dichiarava B.G. e I. M. colpevoli del reato di cui agli artt. 113, 589 c.p., perchè, in cooperazione colposa tra loro, per negligenza, imprudenza e imperizia, avevano cagionato la morte di G.S.; in particolare, perchè, in qualità di agenti della Polizia Stradale intervenuti verso le ore 0,45 del (OMISSIS) al km 13 della tangenziale (OMISSIS) in conseguenza dell’incidente che aveva coinvolto la Fiat Punto condotta da I.G. sulla quale viaggiava come passeggera la G. e che era finita su un terreno adiacente la sede autostradale, non avevano attivato, nell’immediatezza, adeguate ricerche della G., nonostante la sua presenza a bordo emergesse dal rinvenimento sull’auto di una borsetta da donna contenente i suoi documenti d’identità, e si erano allontanati dal luogo del sinistro per farvi ritorno solo alle ore 2,40 dietro insistenza dei familiari della ragazza, cosicchè la stessa era stata ritrovata, in prossimità dell’autovettura, soltanto alle ore 3,30 ed era giunta al pronto soccorso alle ore 4.45, con un ritardo nei soccorsi che aveva determinato ematoma sottodurale acuto con effetti di compressione e dislocazione delle strutture cerebrali da cui era derivato uno stato vegetativo persistente, e quindi la morte, avvenuta in (OMISSIS).

Nella sentenza i fatti venivano ricostruiti come segue. La notte del (OMISSIS) la G. viaggiava a bordo della Fiat Punto targata (OMISSIS) condotta da I.G. sulla tangenziale ovest di (OMISSIS). All’altezza del km 12,200, dopo aver sorpassato altra auto condotta da C.G., la Punto aveva urtato, con la fiancata sinistra, il guardrail, e improvvisamente aveva effettuato una deviazione a destra, era uscita di strada abbattendo la recinzione di un campo di granturco ed aveva terminato la marcia arrestandosi nel campo stesso. Il C. si era fermato ed aveva chiamato il 113, poi aveva visto uscire dal campo un ragazzo – cioè lo I. – il quale gli aveva chiesto che ora fosse e dove si trovasse; era sopraggiunto un veicolo della Società Autostrade con due dipendenti che avevano invitato il C. ad allontanarsi e alle 0,45 la centrale operativa della Polizia Stradale aveva inviato sul posto la Volante con gli Agenti B. e I., segnalando altresì al 118 la necessità di un’autoambulanza; quest’ultima era giunta sul luogo dell’incidente alle 0,51, era ripartita alle ore 1,00 trasportando I.G. ed era arrivata all’ospedale (OMISSIS) alle 1,07; mentre l’ambulanza ripartiva, era giunto un carro attrezzi, condotto da L.M., idoneo al recupero dell’autovettura; prelevata l’autovettura dal campo, gli operanti ne avevano ispezionato l’interno ed avevano rinvenuto una borsa da donna con i documenti di G.S. e due agendine con l’indirizzo e i recapiti telefonici. Alle ore 2,00, gli agenti B. e I. avevano raggiunto al Pronto Soccorso I.G., il quale però era in stato confusionale e non ricordava nulla. Alle 2,15. il padre della G. aveva contattato la Polizia Stradale di Como, ed era stato informato dell’incidente e del fatto che era stato ricoverato solo un ragazzo; aveva quindi chiamato l’ospedale (OMISSIS) ricevendo conferma di tale circostanza; la sua insistenza aveva fatto però sorgere un dubbio nell’infermiera M.E., che aveva avvisato l’agente di turno in ospedale, il quale a sua volta aveva chiamato la centrale operativa che aveva inviato nuovamente la volante sul posto. Alle 3,35 la volante aveva richiesto l’intervento del 118 avendo trovato la G. nel campo in mezzo alle pannocchie, alle 3,47 era giunta l’ambulanza che, ripartita con la ragazza alle 4,07, era arrivata all’ospedale (OMISSIS) 7 minuti dopo; la G. era poi deceduta in (OMISSIS) dopo un lungo stato vegetativo persistente derivato da un ematoma sottodurale acuto, con effetti di compressione e dislocazione delle strutture cerebrali.

Così ricostruiti i fatti, il giudice di primo grado osservava che l’imputazione doveva essere inquadrata nell’arco di tempo dalle 0,45 alle 4,07, che rappresentava il ritardo fatale, secondo l’accusa, per la G.; rilevava quindi la necessità di accertare la doverosità e possibilità del ritrovamento della ragazza fin dal primo intervento, le eventuali responsabilità per il ritardo e la sussistenza del nesso causale tra il ritardo e il decesso: sulla base del compendio probatorio acquisito – e richiamando in particolare le dichiarazioni degli imputati e quelle dei testi, le acquisizioni documentali e l’esito degli accertamenti peritali – il giudicante dava risposta affermativa ai quesiti così come prospettati e conseguentemente affermava la colpevolezza degli imputati, attribuendo tuttavia alla persona offesa un concorso di colpa determinato nella misura di un terzo, per non avere la G. utilizzato la cintura di sicurezza.

Quanto ai ravvisati profili di colpa nella condotta degli imputati, la sentenza richiamava, tra l’altro, la prassi operativa illustrata dal teste M.F., comandante della sottosezione di Polizia stradale ove prestavano servizio gli attuali imputati, il quale aveva indicato tre momenti successivi dell’intervento in caso di incidente stradale: la verifica della presenza di persone ferite e il soccorso degli stessi, la delimitazione della zona e l’effettuazione di rilievi, infine la rimozione dei veicoli. Il primo giudice evidenziava poi anche alcuni dati accertati dagli stessi imputati: la Punto aveva percorso, dall’uscita della carreggiata, m. 53,50, arrestandosi in posizione parallela alla carreggiata, alla distanza di m. 9,80 dalla corsia di emergenza e di m. 1.80 dal limitare del campo di granturco e da un fossato che correva parallelamente alla tangenziale: l’autovettura aveva le portiere chiuse, quella anteriore sinistra introflessa e quella anteriore destra estroflessa, i finestrini anteriori infranti e il parabrezza in sede che presentava una deformazione a cupola nella parte superiore destra.

Quanto al nesso causale tra il ritardo nei soccorsi – derivato dal comportamento colposo addebitato agli imputati B. e I. – e la morte della G., il giudicante ne rilevava la sussistenza ancorando il proprio convincimento alle varie perizie e consulenze medico-legali, espletate nel corso del procedimento, che riteneva del tutto condivisibili; in particolare, era emerso che: la lesività encefalica originaria, consistita in ematoma sottodurale acuto con effetti di compressione e dislocazione delle strutture cerebrali, era stata trattata con chirurgia d’emergenza dopo oltre cinque ore dalla lesione, a seguito di arrivo in ospedale dopo quattro ore, mentre i migliori risultati in termini di recupero funzionale e di mortalità si hanno con interventi entro le tre ore dal traumatismo; le condizioni della G. erano progressivamente peggiorate dal momento dell’incidente fino all’arrivo in ospedale, ed il ritardo del soccorso aveva considerevolmente aggravato il decorso del caso; la G. era entrata in uno stato vegetativo persistente e il decesso si era verificato dopo oltre cinque anni – con una sopravvivenza sorprendente per durata – sicuramente a causa dell’evento traumatico.

A seguito di rituale gravame proposto dal difensore degli imputati, la Corte d’Appello di Milano confermava l’impugnata decisione e, in risposta alle deduzioni degli appellanti – i quali avevano eccepito la nullità della notifica dell’avviso dell’udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, contestato i ritenuti profili di colpa quanto alle modalità ed ai tempi della ricerca della G., e formulato doglianze in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed all’entità della pena, senza muovere alcuna specifica censura in ordine al nesso di causalità – dava conto del proprio convincimento con argomentazioni che possono così riassumersi: 1) Appariva infondata l’eccezione di nullità dell’udienza preliminare e di tutti gli altri atti successivi – sollevata dalla difesa sul rilievo dell’asserita nullità della notifica dell’avviso per detta udienza agli imputati perchè effettuata, a seguito del decesso del difensore di fiducia avv.to La Monica presso il quale vi era stata elezione di domicilio, allo studio del secondo difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, – posto che: a) la morte del difensore domiciliatario aveva determinato l’impossibilità della notifica – ipotesi contemplata dalla prima parte dell’art. 161 c.p.p., comma 4 – e quindi la notifica era stata effettuata mediante consegna al difensore (nella specie, secondo difensore di fiducia) così come stabilito dallo stesso articolo: detta modalità di notifica aveva tra l’altro certamente assicurato l’effettiva conoscenza dell’avviso da parte degli imputati, essendo stato l’avviso stesso consegnato al difensore di fiducia; b) non risultava pertinente il precedente giurisprudenziale evocato dagli appellanti, trattandosi di un caso sostanzialmente diverso: nella fattispecie oggetto della sentenza richiamata dalla difesa, in seguito alla morte del domiciliatario, il giudice di merito aveva illegittimamente fatto rivivere una precedente dichiarazione di domicilio e, risultata inefficace la notifica presso il domicilio dichiarato, aveva eseguito la notifica presso un difensore d’ufficio nominato nell’occasione; la Suprema Corte, dovendo decidere in merito alla richiesta di restituzione in termine per l’impugnazione di sentenza contumaciale, aveva enunciato il principio secondo cui le notificazioni effettuate al difensore d’ufficio vanno considerate in via generale di per sè inidonee a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento in capo all’imputato, salvo che la conoscenza sia desumibile aliunde, ovvero si dimostri che il difensore d’ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurare un effettivo rapporto professionale con lo stesso; 2) quanto alla ricostruzione degli orari, appariva singolare che fossero state proposte scansioni temporali differenti da quelle indicate dagli stessi imputati nelle loro relazioni di servizio; la "concitazione del momento", addotta dagli appellanti a giustificazione delle errate annotazioni, non poteva spiegare un errore nell’indicazione degli orari; comunque, la prospettazione difensiva tendente a spostare in avanti l’orario di accesso all’ospedale per sentire I. – prolungando così i tempi della prima ricerca -risultava smentita anche dall’orario della telefonata in ospedale del padre della G. il quale aveva chiamato la Polizia Stradale di Como alle 2,15 e l’ospedale (OMISSIS) intorno alle 2,30, quando però B. e I. si erano già allontanati dopo aver sentito I.; di tal che, doveva essere confermata e condivisa la ricostruzione cronologica effettuata dal giudice di primo grado, peraltro sulla base degli atti predisposti dagli stessi imputati, 3) la ristrettezza del tempo dedicato alla prima ricerca non era tuttavia l’elemento fondamentale della colpa addebitata agli imputati, posto che l’area da esplorare aveva una lunghezza di poco più di 50 metri (m. 53,50 dall’uscita dell’autovettura dalla carreggiata fino al punto di arresto) e, dunque, se le ricerche fossero state condotte con attenzione, sarebbe stato sufficiente anche un tempo limitato;

4) anche l’assunto difensivo sulle condizioni di I. risultava smentito dagli stessi imputati: costoro infatti, nella loro relazione sugli accertamenti urgenti, avevano scritto che lo I. – al quale era stato chiesto se a bordo del veicolo vi erano altre persone – "non ricordava assolutamente nulla": l’imputato I. aveva testualmente dichiarato in dibattimento che lo I. "non ci sapeva dire circostanze utili per quanto riguarda la dinamica dell’evento infortunistico, anche perchè la persona diciamo non ricordava effettivamente da dove arrivasse e dove era diretto"; tale ammissione eliminava ogni dubbio in merito alla percezione, da parte degli imputati, dello stato confusionale dello I., attestato peraltro anche da altri testimoni che lo avevano visto prima ancora del ricovero all’ospedale (OMISSIS); di tal che, nessun valore poteva avere l’affermazione del C., uno dei componenti dell’equipaggio del 118, circa il fatto che lo I. fosse "orientato nel tempo e nello spazio": ciò poteva significare che I. era cosciente della propria situazione, ma certo non dimostrava, stando a quanto riferito dagli altri testimoni e dagli stessi imputati, che egli fosse in grado di rispondere a domande relative alla dinamica dell’incidente e alla presenza a bordo dell’auto di altre persone;

5) relativamente all’adeguatezza delle ricerche, dato incontrovertibile era che tra le 0,45 – momento dell’intervento degli imputati – e le 3,35, orario del ritrovamento della ragazza, le ricerche non avevano avuto esito positivo, nonostante l’area di ricerca non fosse particolarmente ampia, trattandosi di poco più di 50 metri da percorrere in lunghezza e qualche metro da tenere d’occhio in larghezza: la G. era stata ritrovata nel fossato distante m. 1,80 dall’auto, con la testa all’altezza della parte anteriore dell’autovettura, e a breve distanza, sempre nel fossato, il padre aveva trovato il giorno dopo le scarpe, la maglietta e la trousse; 6) che la G. fosse uscita volontariamente dalla macchina, appariva effettivamente certo, ma ciò non poteva assumere valenza di elemento a favore degli imputati; la ricostruzione più plausibile rimaneva quella del giudice di primo grado, secondo cui la ragazza aveva fatto pochi passi ed era rimasta nel fossato ove poi era stata trovata: e ciò, sia per le condizioni della ragazza, che certamente non le consentivano di muoversi molto, sia per le considerazioni svolte nella sentenza impugnata in ordine alla posizione delle pannocchie e, di conseguenza, a quella del corpo della ragazza già al momento della rimozione dell’auto; date le sue condizioni, la G., dunque, non poteva trovarsi molto lontano e comunque non oltre il raggio utile per le ricerche, tenuto anche conto che poi sarebbe ritornata vicino alla macchina per restare infine nel fossato; per cui, pur a voler considerare tutte le implicazioni della prospettazione più favorevole agli imputati, le ricerche sarebbero risultate ugualmente malaccorte e del tutto inadeguate: la spiegazione di ciò era ravvisabile nel fatto che fin quando non era stata rimossa l’autovettura e non era stato appurato che all’interno del veicolo vi erano una borsa da donna e bagagli riferibili a più d’una persona, non si era fatta strada neppure agli operanti l’ipotesi della presenza di un’altra persona; 7) B. e I., dunque, oltre a determinare un grave ritardo nell’acquisizione di elementi utili, omettendo di accedere immediatamente all’abitacolo dell’autovettura, neppure dopo il rinvenimento della borsa e dei bagagli si erano convinti della presenza di un’altra persona a bordo dell’auto; avevano invece pensato – così come dagli stessi dichiarato – che il conducente aveva commesso un furto e si erano quindi portati in ospedale a chiedergli chiarimenti, così trascurando anche il segno lasciato sul parabrezza dall’impatto del capo della G. a seguito dell’incidente, traccia che anch’essa, per la sua collocazione e per la univocità del significato, avrebbe dovuto far capire che sull’auto vi era anche un passeggero; 8) quanto alla prospettazione difensiva secondo cui al momento del ritrovamento della borsetta sarebbe forse stato già troppo tardi per salvare la G., la stessa non poteva trovare condivisione posto che: a) il controllo sull’auto poteva e doveva essere fatto subito, e comunque prima della rimozione, che aveva richiesto diverso tempo: non vi erano infatti seri ostacoli a questo intervento, come già evidenziato dal primo giudice; b) inoltre, il fatto che alle ore 2,00 il B. e lo I. fossero già in ospedale per sentire lo I. stava a significare che, dopo il ritrovamento della borsetta, era trascorso ancora un tempo pari a più di un’ora e mezza prima che la ragazza venisse trovata, e anche questo intervallo di tempo era stato indicato dai periti e consulenti medico-legali come sufficiente per essere fatale; c) al di là di questo rilievo, rimaneva comunque ferma la valutazione di responsabilità degli imputati per non avere in precedenza eseguito ricerche adeguate e per non avere controllato immediatamente l’interno dell’autovettura; 9) conclusivamente, la responsabilità degli imputati, appariva integra nei suoi diversi e concorrenti profili: a) non aver attivato immediatamente adeguate ricerche, contrariamente alla procedura più corretta in questi casi, riassunta dal teste M., comandante della sezione di Polizia Stradale; b) non aver controllato immediatamente l’interno dell’autovettura, che avrebbe consentito di rilevare i segni inequivoci della presenza di un passeggero; c) l’avere comunque, una volta rilevati tali segni, male interpretato gli stessi, dando luogo ad un ulteriore ritardo per andare inutilmente in ospedale a sentire lo I., invece di procedere subito ad ulteriori e più accurate ricerche; andava pertanto ribadita la valutazione in ordine alla grave colpa degli imputati, fermo restando il nesso causale – specificamente non contestato nell’impugnazione – tra il ritardo nei soccorsi, derivato da tale condotta, e l’evento verificatosi.

Avverso detta sentenza ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti di impugnazione – ma di identico contenuto ed anche graficamente sovrapponigli -deducendo censure che possono così riassumersi: A) Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge nonchè per inosservanza delle norme processuali penali – Avrebbe errato la Corte distrettuale nel disattendere l’eccezione, tempestivamente formulata, di nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare agli imputati e di tutti gli atti conseguenti e successivi; al riguardo i ricorrenti sostengono quanto segue: entrambi gli imputati avevano effettuato regolare elezione di domicilio presso il difensore di fiducia Avv. La Monica; l’Ufficiale Giudiziario in sede di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini aveva dato atto dell’impossibilità di effettuare l’incombente atteso il decesso dell’Avv. La Monica; le notifiche erano state quindi eseguite ex art. 161 cod. proc. pen., comma 4, presso il domicilio del codifensore di fiducia Avv. Leonardo Mazza di Roma, con conseguente asserita nullità della notifica così eseguita non potendo addebitarsi agli imputati l’omessa comunicazione del mutamento di domicilio: ad avviso dei ricorrenti, quando non risulti dagli atti che l’imputato sia a conoscenza della morte del suo difensore di fiducia presso cui aveva eletto domicilio, non dovrebbe ritenersi applicabile il disposto dell’art. 161 c.p.p., u.c..

Evocando a sostegno del proprio assunto anch’essi il medesimo precedente della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, n. 3954 del 6.12.2007, De Andreis) richiamato dalla Corte distrettuale (e da questa valutato in senso opposto alla tesi difensiva), precisano ancora i ricorrenti quanto segue: "la questione non è, infatti, se gli imputati per il tramite del secondo difensore avessero avuto o meno notizia della notifica dell’atto, ma se alla luce della sopravvenuta impossibilità di notifica al difensore domiciliatario (del cui decesso gli imputati non erano a conoscenza) si configuri l’ipotesi di cui al capoverso dell’art. 161, comma 4 che impone di applicare le modalità di notifica ex art. 157 e 159. Accertata, infatti, la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica ritualmente eccepita nei termini, anche in mancanza di dimostrazione o di allegazione della mancata conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, doveva essere dichiarata la nullità di ordine generale non assoluta." (così testualmente a pagg. 3-4 dei due ricorsi); B) Nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., lett. b) ed c) per erronea applicazione della legge penale, nonchè per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata assoluzione degli imputati dal reato loro ascritto – I ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alle valutazioni probatorie e, con il richiamo a talune testimonianze, riproducono pedissequamente e letteralmente (da pag. 5 di ciascuno dei due ricorsi fino all’ultima pagina) le medesime formulazioni già oggetto dei motivi di appello (da pag. 3 a pag. 8 dell’atto di appello) in punto di responsabilità (con i ricorsi non sono state dedotte doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio che era stato invece censurato con i motivi di appello).

Motivi della decisione

I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

La dedotta eccezione in rito è manifestamente infondata per le plurime ragioni di seguito indicate.

"In primis", deve ritenersi assolutamente insussistente la denunciata nullità.

Ed invero, è testualmente stabilito nell’art. 161 c.p.p. che nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio l’imputato ha l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto, ed in mancanza di tale comunicazione la notificazione è eseguita mediante consegna al difensore; nel citato art. 161 cod. proc. pen. è altresì stabilito che: a) nello stesso modo si procede quando la dichiarazione o l’elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee; b) si applicano le disposizioni degli artt. 157 e 159 solo quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l’imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

Nella concreta fattispecie gli imputati avevano eletto domicilio presso uno dei due difensori di fiducia, l’avvocato La Monica, e, a seguito del decesso di quest’ultimo, l’atto era stato notificato mediante consegna al secondo difensore di fiducia di entrambi gli imputati, e cioè l’avvocato Leonardo Mazza; la morte del domiciliatario aveva reso dunque chiaramente inidonea quella elezione di domicilio – posto che l’elezione (a differenza della dichiarazione) di domicilio è legata ad una persona fisica ben determinata e non ad un luogo – e gli imputati non avevano comunicato alcun mutamento del domicilio. In materia è stato enunciato il seguente, e condivisibile, principio assolutamente pertinente in relazione alla concreta fattispecie: "Nel caso in cui l’imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, il quale tuttavia ne muti successivamente la dislocazione, all’interessato incombe l’obbligo di comunicare il cambiamento, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell’art. 161, comma 4 e, dunque, al suo nuovo recapito, rivestendo tuttavia, in tal caso, il professionista, non più veste di domiciliatario, ma di semplice consegnatario" (Cass. 5^ 11 ottobre 2000, Gimona, RV 219231).

Nè può rilevare se gli imputati avessero avuto o meno conoscenza della morte del domiciliatario; ed invero le modalità di notificazione da osservare non possono certo dipendere da una circostanza del tutto incerta ed aleatoria quale è la conoscenza (e quando?), o meno, da parte dell’imputato dell’avvenuto decesso del suo domiciliatario, nè a tale circostanza può attribuirsi la valenza di caso fortuito o forza maggiore; è peraltro assolutamente ragionevole presumere che, nella specie, gli imputati avessero avuto immediatamente conoscenza della morte del loro domiciliatario tenuto conto che costui era anche uno dei due difensori di fiducia e che quindi esisteva un rapporto fiduciario ancor più pregnante.

Donde l’assoluta regolarità della notifica avvenuta mediante consegna dell’atto al (secondo) difensore di fiducia.

Ma ulteriori considerazioni, che si ritiene opportuno svolgere per completezza argomentativa, e lo stesso precedente giurisprudenziale evocato dai ricorrenti per come di seguito si avrà modo di precisare, evidenziano ancor più la manifesta infondatezza della censura in esame.

Ed invero, l’atto, come detto, fu notificato agli imputati mediante consegna all’avvocato Mazza il quale era il secondo difensore di fiducia di entrambi gli imputati. Orbene – e ferma restando la ritualità della notifica per quanto sopra detto – il rapporto fiduciario esistente tra l’avvocato Mazza e gli imputati stessi non consente dubbi di sorta anche per quel riguarda l’effettiva conoscenza dell’atto da parte degli imputati: effettiva conoscenza che, come è noto, rileva in tema di restituzione nel termine, e rappresenta la condizione indispensabile per legittimare il diniego della richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale (art. 175 c.p.p., comma 2) come più volte affermato da questa Corte con plurime decisioni, ivi compresa quella evocata dai ricorrenti, che, dunque, in quanto concernente un diverso tema, non è pertinente in relazione alla questione qui posta con i ricorsi. Tale decisione, infatti, si riferisce ad un caso di denuncia di nullità – per asserita irregolarità della notifica – posta a base della richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, istituto, quest’ultimo (art. 175 c.p.p., comma 2,), oggetto di intervento legislativo (L. 22 aprile 2005 n. 60) finalizzato ad obbligare il giudice, a fronte dell’allegazione dell’imputato di non avere avuto cognizione di un atto, a verificare non tanto la conoscenza "formale", quanto, soprattutto, la conoscenza concreta ed effettiva dell’atto e/o del procedimento in relazione al quale sia formulata la richiesta di restituzione nel termine; nel caso in esame si verte invece in ipotesi di denuncia di una irritualità nel procedimento di notifica che avrebbe determinato, secondo la tesi difensiva, una nullità della "vocatio in jus":

trattasi, dunque, di eccezione da vagliare esclusivamente in relazione alla procedura di notificazione quale disciplinata dall’art. 161 c.p.p., non vertendosi in tema di restituzione del termine per l’impugnazione di sentenza contumaciale.

Il precedente giurisprudenziale evocato dalla difesa offre tuttavia, indirettamente, argomenti che addirittura confortano proprio quanto sostenuto dai giudici di merito nel rigettare la eccezione sollevata dalla difesa degli imputati. Nel caso oggetto della sentenza citata dagli stessi ricorrenti, si trattava di notifica effettuata, in conseguenza della morte del difensore domiciliatario, ad un difensore di ufficio, e la Corte di Cassazione ha ritenuto siffatta modalità di notifica di per sè inidonea a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento in capo all’imputato, posto che si trattava di notifica effettuata, per l’imputato, presso il difensore di ufficio e non di fiducia: non era dunque in discussione solo la regolarità formale della notifica, bensì (ed è cosa diversa) la idoneità della notifica, così eseguita, a dimostrare l’effettiva conoscenza del procedimento da parte dell’imputato in relazione alla richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale;

nella fattispecie esaminata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in argomento, la notifica era avvenuta, come detto, presso un difensore di ufficio (e non di fiducia) e la Corte stessa ha tuttavia precisato che, pur laddove si tratti di difensore di ufficio, ben può ritenersi raggiunta anche la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento ove si dimostri che il difensore di ufficio "sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare con lui un effettivo rapporto professionale"; la assoluta inconsistenza giuridica della tesi dei ricorrenti risulta dunque evidente sulla scorta dello stesso precedente giurisprudenziale dai medesimi evocato (ma in tal senso vi sono tante altre decisioni), tenuto conto che l’atto è stato notificato mediante consegna al (co)difensore di fiducia con il quale la sussistenza di un effettivo rapporto professionale non era dunque assolutamente in discussione (e neanche è stato contestato con il ricorso) proprio in virtù del mandato fiduciario rilasciato dagli imputati (anche) a detto difensore (oltre che a quello domiciliatario, poi deceduto). E’ opportuno ricordare che – sempre in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale la cui disciplina è tra l’altro caratterizzata da rigorose garanzie a favore dell’imputato – questa Corte non ha mancato di rimarcare in più occasioni la differenza tra la notifica presso il difensore di ufficio e quella presso il difensore di fiducia, avendo esplicitamente affermato che la notifica della sentenza contumaciale effettuata nei confronti del difensore di fiducia costituisce prova di una conoscenza effettiva (Sez. 1, n. 16002 del 06/04/2006 Cc. – dep. 10/05/2006 – Rv. 233615), ulteriormente precisando che "in tema di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, ai sensi del disposto di cui all’art. 175 cod. proc. pen., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, la notificazione presso il difensore di fiducia è del tutto equiparabile, ai fini della conoscenza effettiva dell’atto, alla notifica all’imputato personalmente" (Sez. 1, n. 2432 del 12/12/2007 Cc. – dep. 16/01/2008 – Rv. 239207); nella motivazione di quest’ultima sentenza è testualmente, e significativamente, precisato quanto segue: "La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l’avvocato difensore nominato di fiducia dall’imputato e l’imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento. E’, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l’imputato e il difensore di fiducia continua a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee". Ovviamente resta ferma la possibilità per l’imputato di vincere tale presunzione attraverso un’idonea prova in contrario: prova contraria nel caso in esame non sussistente, nulla avendo allegato il B. e lo I. in tal senso.

Manifestamente infondate sono le censure concernenti l’affermazione di colpevolezza che, attraverso considerazioni già compiutamente vagliate dal giudice dell’appello, e pur se dedotte sotto gli asseriti profili di violazione di legge e vizio motivazionale, tendono sostanzialmente ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato (Sez. Un. N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944; Sez. Un., ric. Spina, 24/11/1999, RV. 214793; Sez. Un. ric. Jakani, ud. 31/5/2000, RV. 216260; Sez. Un., ric. Petrella, ud. 24/9/2003, RV. 226074), o – a seguito della modifica apportata all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 – da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame"; il che vuoi dire – quanto al vizio di manifesta illogicità – per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l’iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e che, per altro verso, questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un’altra interpretazione o di un altro iter, quand’anche in tesi egualmente corretti sul piano logico: ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, ancorchè munite di eguale crisma di logicità.

Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali – quali sopra riportati (nella parte narrativa) e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni – forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti il tragico evento oggetto del processo: la Corte distrettuale, dopo aver analizzato tutti gli aspetti della vicenda (successione cronologica dei fatti, condotta degli Agenti della Polizia Stradale B. e I., nesso causale tra tale condotta e l’evento, tenendo conto a tale ultimo riguardo degli accertamenti peritali) ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la penale responsabilità degli imputati. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non hanno fatto altro, dunque, che riproporre in questa sede – attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di merito – tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalle conformi ed integrative sentenze di primo e secondo grado. A tale ultimo proposito mette conto sottolineare che già il primo giudice, con puntuali argomentazioni, aveva analizzato le prospettazioni difensive dando adeguatamente conto delle proprie determinazioni, quanto alla ritenuta colpevolezza degli imputati, seguendo un percorso motivazionale caratterizzato da una particolare completezza argomentativa e dalla puntualità dei riferimenti. Trattandosi di conferma della sentenza di primo grado in punto di responsabilità (avendo la Corte di merito ridimensionato il trattamento sanzionatorio), la sentenza d’Appello deve intendersi dunque integrata dalla diffusa ed articolata motivazione addotta dal Tribunale a fondamento del convincimento espresso: è principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui, nel caso di doppia conforme, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (in termini, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994 Ud. – dep. 23/04/1994 – Rv. 197497; conf. Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 Ud. – dep. 05/12/1997 – Rv. 209145; conf. Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008 Ud. – dep. 14/10/2008 – Rv. 241062). A ciò aggiungasi che i ricorrenti – pur a fronte delle specifiche argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale in aggiunta a quelle del primo giudice ed in risposta ai motivi di appello – con i ricorsi hanno in gran parte ripetuto pedissequamente e letteralmente i motivi di appello (cfr. da pag 3 a pag. 8 dell’atto di appello e da pag. 5 di ciascuno dei due ricorsi fino all’ultima pagina), ancora una volta con riferimento ai profili di colpa ravvisati dai giudici di merito nella condotta degli imputati, tra l’altro omettendo qualsiasi specifica deduzione in ordine al nesso di causalità puntualmente vagliato da entrambi i giudici, di primo e secondo grado. Al riguardo giova ricordare che nella giurisprudenza di questa Corte è stato enunciato, e più volte ribadito, il seguente, e condivisibile, principio di diritto: "E’ inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. e), all’inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000 Ud. – dep. 03/05/2000 – Rv. 216473; conf.: Sez, 5, n. 11933 del 27/01/2005, dep. 25/03/2005, Rv. 231708); ed ancora:

"In tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l’atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità" (Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998 Ud. – dep. 03/03/1999 – Rv. 212610).

Per mera completezza espositiva, talune precisazioni si impongono, infine, con riferimento alla prescrizione del reato. Alla data odierna – avuto riguardo alla data del decesso della G. (8 gennaio 2004), al titolo del reato ed alla pena per lo stesso prevista – risulterebbe cronologicamente decorso il termine massimo di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi con riferimento al termine prescrizionale previsto dall’art. 157 c.p., sia nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge "ex Cirielli", sia nelle disposizioni come modificate dalla riforma stessa (che, ove fossero risultate ancor più favorevoli, avrebbero dovuto trovare applicazione essendo stata pronunciata la sentenza di primo grado in data 28 novembre 2008 e quindi successivamente all’entrata in vigore della L. n. 151 del 2005: cfr. Sez. Un., n. 47008/09 del 29 ottobre 2009, rv 244810).

Orbene, mette conto tuttavia sottolineare che: a) il termine massimo di prescrizione (di sette anni e mezzo) certamente non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello (30 giugno 2010);

b) bisognerebbe peraltro verificare e calcolare anche i periodi di sospensione desumibili dagli atti a disposizione di questo ufficio;

c) tale verifica risulta tuttavia del tutto superflua perchè irrilevante, posto che la prescrizione maturata successivamente alla sentenza oggetto del ricorse per cassazione non può comunque avere incidenza alcuna in presenza di gravame inammissibile per causa originaria di inammissibilità (come nel caso in esame, trattandosi di doglianze in parte manifestamente infondate ed in parte generiche nonchè non deducibili in sede di legittimità perchè concernenti apprezzamenti di merito formulati dal giudice di appello con argomentazioni prive di qualsiasi connotazione di illogicità): e ciò, alla luce dei principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. Un. 22/11/2000 De Luca e 27/6/2001 Cavalera).

Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 300,00 (trecento) ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-06-2011) 04-10-2011, n. 35869 Violenza sessuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12.02.2010 la Corte d’Appello di Perugia confermava la condanna alla pena di anni 1 mesi 3 di reclusione inflitta nel giudizio di primo grado a P.G. quale colpevole del reato continuato di cui all’art. 609 bis c.p., u.c. per avere, con violenza, tentato di costringere S.Y. a subire atti sessuali afferrandola per i fianchi, verso la fine del marzo 2007, e per avere, con violenza, costretto la predetta a subire palpeggiamenti al sedere, il (OMISSIS) e le statuizioni in favore della costituita parte civile.

La corte territoriale confermava l’affermazione di responsabilità ritenendo credibile la persona offesa il cui racconto d’accusa era coerente, dettagliato e persistente e pure riscontrato da apporti esterni.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta attendibilità della persona offesa che, unitamente al proprio compagno, nutriva astio e acredine nei confronti della famiglia P. e che aveva formulato una richiesta di risarcimento per ben Euro 75.000.

La stessa aveva reso dichiarazioni contraddittorie e illogiche specie per il primo episodio avvenuto senza contatto fisico, mentre il secondo era consistito in un fugace "accarezzamento".

Non era credibile che egli si fosse determinato a molestare la persona offesa, fidanzata del suo dirimpettaio entrambi abitavano nello stesso stabile proprio quando i rapporti di vicinato si erano deteriorati, nè che la predetta avesse mostrato alla sua fidanzata i messaggi da lui inviatile senza parlarle delle gravi molestie asseritamente subite.

Denunciava, altresì, mancanza di motivazione sull’elemento psicologico del reato perchè i fatti contestati non presentavano alcuna connotazione sessuale ben potendo le condotte censurate costituire un modo di infastidire e provocare il vicino per l’ingiusto comportamento tenuto nei confronti della sua famiglia.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.

L’obbligo generale della motivazione, imposto per tutte le sentenze dall’art. 426 c.p.p., richiede la sommaria esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata e va rapportato al caso in esame, alle questioni sollevate dalle parti e a quelle rilevabili o rilevate dal giudice.

Tale obbligo è assolto quando il giudice esponga le ragioni del proprio convincimento a seguito di un’approfondita disamina logica giuridica di tutti gli elementi di rilevante importanza sottoposti al suo vaglio, sicchè, nel giudizio d’appello, occorre che la corte di merito esponga compiutamente i motivi d’appello e, sia pure per implicito, le ragioni per le quali rigetti le doglianze.

Il giudice d’appello è, quindi, libero, nella formazione del suo convincimento, d’attribuire alle acquisizioni probatorie il significato e il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento.

Inoltre, quando "le sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza d’appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo" Cassazione Sezione 1 n. 8868/2000, Sangiorgi, RV. 216906.

Tanto premesso, va osservato che in tema di reati sessuali, poichè la testimonianza della persona offesa è spesso unica fonte del convincimento del giudice, è essenziale la valutazione dell’attendibilità del teste; tale giudizio, essendo di tipo fattuale ossia di merito, può essere effettuato solo attraverso la dialettica dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria cfr.

Cassazione Sezione 3 41282/2006, Agnelli, RV. 235578.

Nel caso in esame, la corte territoriale ha ritenuto che gli elementi probatori acquisiti avessero spessore tale da giustificare l’affermazione di responsabilità dell’imputato richiamando le argomentazioni logiche dei giudici del primo giudizio, riferite alla globalità delle prove obiettive raccolte, non inficiate dalle censure difensive segnalate nell’atto d’appello.

Con argomentazioni incensurabili l’attendibilità della persona offesa è stata positivamente vagliata tenendo conto della coerenza e linearità delle sue dichiarazioni; dei riferimenti oggettivi e soggettivi; dei riscontri costituiti dai numerosi messaggi telefonici inviati da P. alla parte lesa con espressioni d’interesse nei suoi confronti e con richieste d’incontro.

Il ricorso, invece, articola soltanto censure in fatto che distorcono la sostanza del provvedimento impugnato che possiede, in quanto correlato a quello di primo grado, un valido apparato argomentativo del tutto rispondente alle utilizzate acquisizioni processuali.

A fronte di tale obiettiva ricostruzione dei fatti il ricorrente non ha proposto, quindi, seri elementi di contrapposizione, ma ha accampato giudizi d’inverosimiglianza e generiche censure inammissibili in sede di legittimità.

Non è puntuale la censura sulla qualificazione giuridica dei fatti.

In merito va rilevato che, con l’adozione della locuzione atti sessuali di cui all’art. 609 bis cod. pen., a seguito dell’abolizione della distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine violenti prevista dagli abrogati artt. 519 e 521 cod. pen., si è inteso evitare che le indagini processuali si risolvano in ulteriori lesioni della sfera dell’intimità sessuale e affermare che l’offesa alla libertà sessuale prescinde dal grado d’intrusione corporale subito dalla vittima.

L’oggetto giuridico introdotto con la L. n. 66 del 1996, inteso come libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, giustifica, quindi, il superamento delle nozioni di cui agli artt. 519 e 521 cod. pen. e la creazione dell’attuale concetto di atti sessuali, che "è la somma dei concetti previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine Cassazione Sezione 3 n. 35118/2004, Gerboni, RV. 229555;

Cassazione Sezione 3 n. 2941/1999, Carnevali.

Rientrando il reato di violenza sessuale tra quelli contro la libertà personale, e non più tra quelli contro la moralità pubblica, l’illiceità dei comportamenti deve esser valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana, senza distinzione alcuna, e sulla loro attitudine a offendere la libertà di determinazione nella sfera sessuale, sicchè assume minor rilievo l’indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono.

In assenza di definizione legislativa dell’espressione atti sessuali, questa Corte, essendo stata eliminata la distinzione originaria, ha individuato una serie di criteri validi per un’adeguata determinazione della fattispecie legale riassumibili nell’indifferenza penale della natura delle manifestazioni della libertà sessuale quando non tocchino la libertà altrui e nella riconducibilità alla nuova espressione, oltre che del coito di qualsiasi natura, anche di qualsiasi atto diretto e idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente, sicchè essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.

Pertanto la configurabilità del reato non dipende dall’interpretazione soggettiva del giudicante, ma è legata alla contestuale presenza di un requisito soggettivo (il fine di concupiscenza ravvisabile anche nel caso in cui non si ottenga il soddisfacimento sessuale) e di un requisito oggettivo consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o a soddisfare la brama sessuale dell’agente, sicchè rientrano tra gli atti sessuali "i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica" Cassazione Sezione 3 n. 44246/2005, Borselli, RV. 232901.

Ribadito che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "in tema di violenza sessuale (art. 609 bis cod. pen.) la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale" Cassazione Sezione 1, n. 7369/2006, RV. 234070, va osservato che, nella specie, è stato accertato con motivazione logica e incensurabile che l’imputato, che in precedenza aveva manifestato attrazione fisica verso la Y. chiedendole appuntamenti, una prima volta, incontratala lungo le scale dello stabile, l’aveva afferrata da tergo, cingendola alla vita, senza conseguire l’appagamento sessuale per la pronta reazione della vittima, mentre la seconda volta le aveva accarezzato i glutei.

Per l’inammissibilità del ricorso grava sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che è equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5388

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Svolgimento del processo

La controversia promossa dalla Eridania Sadam s.p.a. contro l’Agenzia delle Dogane è stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dalla società contro la sentenza della CTP di Ferrara n. 68/6/2006 che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di rettifica di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Dogane per diritti doganali relativi a quattro importazioni su zucchero proveniente dalla Repubblica Federale di Jugoslavia, ora Repubblica di Serbia e Montenegro, effettuate nell’anno 2003. L’avviso di rettifica veniva emesso successivamente allo svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla società ai sensi dell’art. 74 CDC, a seguito dell’accertata invalidità del certificato di origine Eur 1 relativo alla merce in questione. La CTR riteneva che i controlli tendenti ad accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione nonchè i documenti e i dati commerciali concernenti le merci … devono essere eseguiti fino a quando, qualora sia stata costituita una garanzia, tale garanzia non sia stata svincolata"; rilevando altresì che "l’obbligazione doganale non possa più sorgere quando la Dogana, espletati i controlli di cui all’art. 78 del Codice doganale comunitario con la collaborazione delle Autorità del Paese esportatore, abbia notificato all’importatore la riscontrata regolarità dell’operazione", La CTR rigettava la doglianza dell’appellante "in ordine alla pretesa violazione dell’art. 220, comma 1 …trattandosi di un termine fissato per l’autorità doganale ed ininfluente per il contribuente nè quella concernente la carenza di motivazione dell’atto impugnato avanti la Commissione tributaria provinciale di Ferrara". Il giudice di appello riteneva comunque sussistente la buona fede dell’importatore, sulla base della dichiarazione di regolarità dell’operazione certificata dalla Dogana di esportazione e comunicata all’importatore dalla Dogana di Ferrara;

ed escludeva che l’autorità doganale serba avesse avuto conoscenza della mancanza delle condizioni legittimanti il trattamento preferenziale, anche in assenza di prova a riguardo da parte dell’Agenzia, soggetto su cui riteneva gravasse il relativo onere probatorio. La CTR, infine, riteneva non rilevante il fatto che la Commissione europea avesse pubblicato nella GUCE un avviso circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario, in quanto precedente allo svincolo della polizza.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Dogane si articola in cinque motivi. Resiste con controricorso la società che ha proposto ricorso incidentale condizionato fondato su due motivi. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.

Con il primo motivo (con cui deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 73, 74, 78 e 199 del Reg. CEE n, 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) nonchè del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), l’Agenzia delle Dogane assume che la concessione dello svincolo della garanzia di cui all’art. 248 del Reg. CEE 2454/93 non inciderebbe sulla procedura di revisione o rettifica di cui all’art. 78 CDC, procedura che l’A.D. sarebbe legittimata a svolgere anche successivamente alla iniziale notifica di regolarità dell’operazione; il disposto dell’art. 199 CDC non determinerebbe la consumazione del potere dell’Ufficio doganale di procedere ai controlli di cui all’art. 78 CDC. Va preliminarmente affermata l’ammissibilità della censura in quanto il contenuto del ricorso consente a questo giudice, in relazione al motivo proposto, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell’oggetto dell’impugnazione.

Nel merito la censura è fondata. L’art. 78, n. 3 del Codice Doganale Comunitario, istituito con regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, nella formulazione vigente ratione temporis, dispone.

Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione. Ai sensi dell’art. 201, n. 1, lett. a) del medesimo codice.

L’obbigazione doganale all’importazione sorge in seguito: a) all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione; ai sensi dell’art. 217, n. 1, comma 1, Ogni importo di dazi all’importazione o di dazi all’esportazione risultante da un’obbligazione doganale (…) deve essere calcolato dall’autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione); l’art. 220, n. 1, dispone poi Quando l’importo dei dazi risultante da un’obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli artt. 218 e 219 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all’importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l’autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l’importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all’art. 219. A norma dell’art. 221 del codice doganale infine: 1. L’importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.(…) 3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l’obbligazione doganale(…).

Dalla normativa suesposta non si rileva alcun limite al potere dell’A.D. di controllare a posteriori le dichiarazioni successivamente allo svincolo delle merci, e nell’adozione dei provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione; bensì la sola esistenza di un termine triennale di prescrizione per la comunicazione della contabilizzazione di un diverso importo dei dazi.

L’estinzione dell’obbligazione doganale, le cui cause sono espressamente enunciate negli artt. 233 e 234 CDC, non può farsi discendere, in via di interpretazione dalla tutela dell’affidamento dell’operatore economico o dal disposto dell’art. 199 CDC, norma di azione tendente a regolare il comportamento della P.A.. In definitiva, in assenza di una norma che espressamente inibisca all’A.D. la prosecuzione dell’attività di verifica della documentazione prodotta all’atto dell’importazione, nonchè di una causa di estinzione dell’obbligazione doganale, quali quelle previste dagli artt. 233 e 234 CDC, non può tale estinzione correlarsi al mero svincolo della garanzia fideiussoria.

Nè a diversa conclusione può pervenirsi sulla base della decisione della Corte di Giustizia del 5 dicembre 2002, nel procedimento C- 468/03 ,Overland Footwear Ltd contro Commissioners of Customs & amp, laddove si afferma… : Orbene, quando hanno accettato di rivedere una dichiarazione d’importazione ed hanno adottato una decisione atta a regolarizzare la situazione ai sensi dell’art. 78, n. 3, del codice doganale, tenendo conto del fatto che la dichiarazione era incompleta a causa di un involontario errore del dichiarante, le autorità doganali non possono più ritornare su tale decisione, in quanto fondata su presupposti di fatto diversi da quelli in esame – indicati ai punti 20 e 24 della medesima decisione: A tale riguardo si deve constatare che, ai sensi dell’art. 65 del codice doganale, il dichiarante non può più essere autorizzato a rettificare la sua dichiarazione una volta che le autorità doganali, come nella fattispecie di cui alla causa principale, abbiano autorizzato lo svincolo delle merci – quali la rettifica della dichiarazione da parte dell’importatore nonchè la preventiva decisione – da parte dei Commissioners – di rimborso dei dazi versati – i Commissioners, in un primo momento, hanno accolto la domanda di rimborso della Overland.

Per far ciò le autorità doganali hanno necessariamente dovuto riesaminare le dichiarazioni in dogana alla luce del nuovo elemento sottoposto dalla Overland, cosicchè si deve ritenere che esse abbiano accettato di effettuare la revisione delle dichiarazioni e abbiano adottato, dopo tale revisione ed in base ai suoi risultati, le decisioni necessarie per regolarizzare la situazione, ai sensi dell’art. 78, n. 3, del codice doganale, tenendo conto del fatto che le dichiarazioni erano incomplete a causa di un involontario errore del dichiarante – Tali circostanze di fatto non sussistono nel caso in esame laddove non vi è stata una revisione della dichiarazione da parte dell’Autorità Doganale (art. 78, comma 1), nè sono stati adottati i provvedimenti necessari a regolarizzare la situazione, a seguito dell’accertamento che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti… ( art. 78, comma 3), bensì risulta documentato il solo svincolo della garanzia fideiussoria prestata dall’importatore ai sensi dell’art. 74 CDC. Con secondo motivo (con cui deduce: Carenza di motivazione su un punto controverso decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la ricorrente principale assume che la CTR non spiegherebbe in qual modo dalla disposizione che riguarda le modalità di svincolo della garanzia possa discendere la consumazione del potere della dogana di effettuare i controlli.

La censura è inammissibile in quanto relativa all’interpretazione e all’applicazione delle norme giuridiche, dovendosi intendere per "fatto controverso" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, caratteri non riscontrabili, nella specie nel fatto indicato come "controverso" dall’A.D.- "se lo svincolo della garanzia prestata per il pagamento dei maggiori dazi e diritti dovuti in seguito ad operazioni di importazione, determini la consumazione del potere dell’Agenzia delle Dogane di procedere al controllo a posteriori ance qualora emergano successivamente elementi di irregolarità prima non conosciuti".

Con terzo motivo (con cui deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 199 e 220 del CDC in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la ricorrente principale assume che la CTR avrebbe violato tale norma nell’aver ritenuto applicabile l’art. 220 CDC in assenza delle quattro condizioni di cui alla norma suddetta, nonchè di avere escluso, ai fini della buona fede dell’importatore, la rilevanza della pubblicazione nella GU delle Comunità europee di due avvisi (2002/C 152/05 e 2003/C 177/02) con i quali erano stati segnalati dubbi sulla validità dei certificati di origine EUR 1 emessi a fronte di esportazioni di zucchero dichiarate originarie della Serbia Montenegro nel periodo in contestazione.

La censura è fondata. L’art. 220, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, dispone quanto segue: (…) non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

(…). b) l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buonafede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli inesatto, costituisce, ai sensi del comma 1, un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dolìesportatore, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informate che te merci non avevano diritto al regime preferenziale.

La buonafede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.

Il debitore non può tuttavia invocare la buonafede qualora la Commissione europea abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese beneficiario.

L’undicesimo considerando del regolamento n. 2700/2000 giustificava l’introduzione nel codice doganale dei commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 220, n. 2, lett. b), di tale codice nei seguenti termini: E’ necessario, per il caso particolare dei regimi preferenziali, definire le nozioni di errore delle autorità doganali e di buonafede del debitore. Il debitore non dovrebbe essere responsabile di un cattivo funzionamento del sistema dovuto ad un errore commesso dalle autorità di un paese terzo. Tuttavia il rilascio di un certificato inesatto da parte di dette autorità non dovrebbe essere considerato un errore se esso è stato elaborato in base ad una richiesta contenente informazioni inesatte. Occorre valutare l’inesattezza delle informazioni fornite dall’esportatore nella sua richiesta sulla scorta di tutti gli elementi fattuali contenuti nella richiesta stessa. Il debitore può invocare la buonafede se può dimostrare di aver dato prova di diligenza, a meno che non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che segnala fondati dubbi.

Il procedimento di cui all’art. 220, in buona sostanza, tende a limitare il pagamento a posteriori dei dazi all’importazione o all’esportazione ai casi in cui siffatto pagamento è giustificato e compatibile con un principio fondamentale quale il principio della tutela del legittimo affidamento (v. sentenze 1 aprile 1993, causa C- 250/91, Hewlett Packard France, Racc. pag. 1-1819, punto 46, e 20 novembre 2008, causa C-375/07, Heuschen & Schrouff Orientai Foods Trading, Racc. pag. 1-8691, punto 57). Orbene se è vero che, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), comma 4, del codice doganale, la buona fede del debitore può essere invocata qualora questi possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero rispettate tutte le condizioni richieste per beneficiare del trattamento preferenziale; tuttavia, come risulta espressamente dal chiaro ed inequivocabile tenore letterale dell’art. 220, n. 2, lett. b), comma 5, del codice doganale, il debitore non può invocare la propria buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella detta Gazzetta ufficiale un avviso in cui sono segnalati fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte dei Paesi terzi beneficiari. Tale interpretazione è avvalorata dall’undicesimo considerando del regolamento n. 2700/2000, che ha in particolare introdotto nel codice doganale il comma 5 dell’art. 220, n. 2, lett. b), di tale codice. Risulta, infatti, dal detto considerando che il legislatore comunitario, al fine di determinare la nozione di buona fede nel particolare caso dei regimi preferenziali, ha voluto dare al debitore la possibilità d’invocare la propria buona fede qualora egli possa dimostrare di aver agito con diligenza, a meno che non sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso che segnala fondati dubbi (v. nello stesso senso Ordinanza della corte (Sesta Sezione) 1 ottobre 2009 nel procedimento C-552/08 P, Agrar-Invest-Tatschl GmbH, contro Commissione delle Comunità europee). Di conseguenza, deve affermarsi che, nel caso in esame, la Eridania Sadam s.p.a. non può invocare la propria buona fede avendo la Commissione pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 giugno 2002 (C-I 52/05) un avviso agli importatori circa ragionevole dubbio in ordine alla corretta applicazione degli accordi preferenziali relativi allo zucchero dichiarato al momento dell’importazione come originario dell’Albania, della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, della Repubblica federale di Iugoslavia – Per le stesse ragioni, non può essere accolta neppure l’argomentazione con cui la CTR ritiene "non rilevante" la pubblicazione nella GUCE del predetto avviso, in quanto seguita dallo svincolo della garanzia.

La corretta applicazione dell’art. 220 cit. comporta, in definitiva, che la buona fede dell’importatore non può essere riconosciuta qualora, anteriormente alle operazioni di importazione, la Commissione europea abbia pubblicato nella GUCE un avviso in cui sono segnalati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale, senza che possa assumere rilevanza il comportamento della autorità doganali che abbiano eventualmente proceduto allo svincolo della garanzia, come erroneamente affermato nella decisione impugnata.

Quanto ritenuto in ordine alla terza censura ha effetto assorbente sul quarto motivo del ricorso principale (con il quale l’Agenzia delle Dogane assume la insufficiente motivazione sull’applicabilità dell’esimente della buona fede) nonchè sul quinto motivo (con cui deduce: violazione e falsa applicazione dell’art. 220 par. 2 lett. B) del CDC, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 laddove la CTR ha escluso che gravasse sull’importatore l’onere di provare la conoscenza o conoscibilità dell’errore nell’applicazione del regime preferenziale).

Con primo motivo di ricorso incidentale (con cui deduce: violazione e falsa applicazione degli artt. 220 comma 1 e 221 comma 1 del Reg. CEE n. 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) in relazione all’art. 3650 c.p.c., comma 1, n. 3: Difetto di motivazione della Sentenza su punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) la Eridania Sadam s.p.a. deduce che violazione delle predette norme "era stata avanzata in sede di appello con ampia argomentazione delucidativa" e che la sentenza avrebbe respinto il motivo di ricorso incappando innanzitutto nel difetto di motivazione in quanto non spiega le ragioni della sua decisione.

Inammissibile è la censura in ordine alla motivazione in quanto priva di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Infondata è la censura di violazione di legge. Nè il disposto degli artt. 200 e 221 CDC, nè alcuna altra norma del codice doganale consente di concludere che l’inosservanza del termine di gg. 2 di cui all’art. 220 CDC comporti l’estinzione dell’obbligazione doganale sorta a carico dell’obbligato principale. Da una parte, l’art. 221, n. 3, di tale codice istituisce a favore delle autorità doganale un termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale per comunicare al debitore l’importo di questa; mentre, d’altra parte, l’art. 233 dello stesso codice, che contiene un elenco di diverse cause di estinzione dell’obbligazione doganale, non prevede, fra queste, l’inosservanza del termine di gg.

2 di cui all’art. 220.

Analogamente a quanto affermato dalla Corte di Giustizia sentenza C- 104/2002, e nella causa C-112/01, con riferimento al termine di cui all’art. 379 del regolamento della Commissione n. 2454/93 (regolamento di applicazione) del CDC, deve ritenersi che l’inosservanza del termine di gg. 2 di cui all’art. 220 CDC non impedisce di per sè la riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale, che il predetto termine si rivolga soltanto alle autorità amministrative e che il suo scopo sia quello di garantire un’applicazione diligente e uniforme, da parte di tali autorità, delle disposizioni in materia di riscossione dell’importo dell’obbligazione doganale nell’interesse di una rapida messa a disposizione delle risorse proprie della Comunità. Pertanto va affermato che l’inosservanza del termine di gg. 2 di cui all’art. 220 CDC non ha alcuna incidenza sulla stessa esigibilità dell’importo dell’obbligazione doganale e non pregiudica il diritto delle autorità doganali competenti di procedere alla riscossione del suddetto debito.

Con secondo motivo di ricorso incidentale (con cui deduce l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5) la Eridania Sadam s.p.a. deduce la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla censura di vizio di motivazione dell’avviso di accertamento.

La censura è inammissibile non risultando trascritto il capo dell’atto di appello con il quale sarebbe stata sollevata la censura.

In ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, è infatti necessario che in esso vengano indicati, in maniera specifica e puntuale, tutti gli elementi utili perchè il giudice di legittimità possa avere la completa cognizione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, così da acquisire un quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione censurata e i motivi delle doglianze prospettate.

Ulteriore motivo di inammissibilità è costituito dalla carenza all’esito della illustrazione della censura, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione. Alla luce di quanto sopra la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito – le importazioni controverse hanno avuto luogo nel 2003, successivamente alla pubblicazione dell’avviso CI52/05 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee – va rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di rettifica di accertamento n. 6505 del 12/8/2005.

Le difficoltà interpretative della normativa in esame nonchè circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, assorbito il quarto ed il quinto, rigetta il secondo; rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito rigettate il ricorso proposto dalla Eridania Sadam s.p.a. avverso l’avviso di rettifica di accertamento n. (OMISSIS), compensando tra le parti le spese del giudizio.

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