T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4699 Carriera inquadramento Mansioni e funzioni Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1 – La ricorrente, in servizio presso il Ministero della Difesa, è una salariata (operaio comune – "famiglio", III qualifica funzionale di cui all’articolo 4, comma ottavo, della legge n.312/80) che l’atto impugnato ribadisce come addetta a mansioni superiori (compiti impiegatizi).

In particolare l’impugnato provvedimento della Direzione generale Ufficiali Esercito:

– cita gli articoli 56 ("Disciplina delle mansioni") e 57 ("Attribuzione temporanea di mansioni superiori") del decreto legislativo n. 29/1993;

– riferisce che tutte le Divisioni della Direzione generale sono state recentemente invitate ad attenersi al rispetto della citata normativa (precisando che essa "chiama in causa la responsabilità disciplinare e patrimoniale del dirigente il quale disponesse altrimenti");

– comunica alla ricorrente che essa può continuare a trovare utile collocazione nella Segreteria della Divisione di appartenenza in base alle mansioni del terzo livello funzionale (mansioni di impiegati civili); e precisa quelle mansioni;

– comunica altresì che sarà compito della ricorrente, sia pure in maniera non prevalente, continuare a prestare la sua acquisita competenza nel lavoro di segreteria in mansioni più delicate e specializzate; precisando peraltro che l’incarico di addetto alla Segreteria non è da confondere con l’incarico di capo e responsabile della Segreteria stessa;

– avvisa altresì la ricorrente che l’attuale alternativa per il personale della sua qualifica di operaio sarebbe il collocamento a disposizione della competente Direzione generale degli operai, per l’assegnazione ad altro ente.

1.2 – Il ricorso contesta il provvedimento, affermando:

– il diritto della ricorrente a conseguire la VI qualifica funzionale;

– la conseguente illegittimità dell’atto impugnato, poiché non avrebbe inteso provvedere a dare la dovuta attuazione all’articolo 4, decimo comma, della legge 312/1980;

– il diritto della ricorrente a percepire comunque le differenze retributive e previdenziali inerenti alle mansioni superiori espletate;

– l’illegittimo contrasto del provvedimento impugnato con la determinazione del Ministero della Difesa numero 2651 del 10 luglio 1993, la quale ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di attivarsi per una modifica legislativa del termine massimo di tre mesi di esercizio di mansioni superiori previsto dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 29/1993.

2.0 – Le censure sono infondate.

2.1 – Relativamente alla richiesta declaratoria del diritto all’inquadramento nella qualifica funzionale e profilo professionale superiori e al trattamento economico e giuridico corrispondente questo T.a.r. si è già espresso negativamente con numerose pronunce (v. per tutte la sentenza n. 33901/2010) sulle stesse questioni di diritto, proposte con ricorsi di altri dipendenti del Ministero della Difesa, assistiti dal medesimo difensore dell’attuale ricorrente. E non vi sono ragioni per discostarsi da quelle pronunce, cui si fa rinvio.

2.2 – Quanto all’asserito contrasto del provvedimento impugnato con la determinazione del Ministero della Difesa numero 2651 del 10 luglio 1993 (con cui l’Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione del Ministero della Difesa ha richiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di attivarsi per una modifica legislativa del termine massimo di tre mesi di esercizio di mansioni superiori prevista dall’articolo 57 del decreto legislativo n. 29/1993) il rilievo è da respingere perché, a prescindere da ogni altra considerazione, la determinazione del 10 luglio 1993 concerne una proposta de iure condendo, e dunque non riguarda il diritto vigente alla data di riferimento.

3. – Il ricorso va dunque respinto.

Si ravvisano peraltro giusti motivi (che si concretano nella circostanza che la ricorrente risulta avere effettivamente e proficuamente espletato senza corrispettivo mansioni superiori a quelle proprie della qualifica rivestita) perché le spese di giudizio siano compensate ai sensi dell’articolo 26 del codice del processo amministrativo e dell’articolo 91 del codice di procedura civile.
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale rigetta il ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 25-05-2011) 09-06-2011, n. 23169 Impugnazioni Trasmissione di atti

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 12.10.2010 la Corte Suprema di cassazione, Sezione 2 penale, annullò senza rinvio per prescrizione la sentenza 8.4.2009 della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la sentenza 2.11.2005 del Tribunale di Roma.

Il difensore di D.P.P. ha chiesto la correzione dell’errore materiale che ravvisa nel mancato ordine di restituzione di quanto in sequestro e di cui era stata disposta la confisca o la conversione in sequestro conservativo a garanzia delle somme dovute all’Erario.
Motivi della decisione

L’istanza deve essere convertita in incidente di esecuzione.

Premesso che non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art.130 cod. proc. pen., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione, emendabili soltanto a norma dell’art. 625 bis c.p.p. che disciplina l’unico rimedio esperibile per l’eliminazione di quest’ultimo tipo di errori. (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 16102 del 27.3.2002 dep. 30.4.2002 rv 221279), nel caso di specie non ricorre un’ipotesi di ricorso straordinario.

La decisione sulla restituzione dei beni di cui era stata ordinata la confisca o convertito il sequestro in conservativo, prima dell’intervenuta prescrizione, implica l’accertamento di fatto se si tratti di confisca obbligatoria o facoltativa e se il sequestro conservativo fosse relativo ai soli crediti erariali.

Tutto ciò presuppone da un lato cognizione di merito e dall’altro l’accesso agli atti processuali non in possesso di questa Corte.

D’altra parte questa Corte ha affermato che l’ordinanza emessa "de plano", su istanza di parte di revoca di sequestro adottato in relazione al reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., dal giudice che, avendo in sede di appello definito assolutoriamente il procedimento, aveva omesso di provvedervi, non è suscettibile di impugnazione, ma solamente di opposizione nelle forme degli incidenti di esecuzione, davanti lo stesso giudice che l’ha emessa, onde ottenere un provvedimento di carattere giurisdizionale ricorribile per Cassazione. Pertanto, il proposto ricorso per Cassazione, in base al principio della conversione del mezzo processuale non consentito in altro mezzo consentito, va considerato quale istanza volta a promuovere un incidente di esecuzione. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1119 del 23.4.1992 dep. 25.6.1992 rv 190825).

Ne consegue che il ricorso deve essere convertito in incidente di esecuzione, e trasmesso alla Corte d’appello di Roma.
P.Q.M.

Converte il ricorso in incidente di esecuzione e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 22-06-2011, n. 25123 sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4 febbraio 2010, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. ha respinto la richiesta di riesame, proposta da M.D. e G.D. avverso il decreto emesso dal G.I.P. di quel distretto in data 8 gennaio 2010, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo, D.L. 8 giugno 1992, n. 396, ex art. 416 bis, comma 7 e art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2 convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 501, di una serie di beni, peraltro non specificati, ritenuti essere stati acquistati dai due richiedenti con danaro proveniente da attività illecite, essendo il M. sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, siccome ritenuto compartecipe di un’organizzazione criminale di stampo mafioso, scaturita dalla federazione di più cosche operanti nel settore ionico della provincia di Reggio Calabria.

2. Secondo il Tribunale erano riconducibili all’organizzazione criminale anzidetta, nota come cosca MORABITO, sia la s.n.c. "I.M.C. di Costantino Stilo" con sede in contrada Maglie d’Africo, formalmente intestata a S.C.; sia la s.r.l. "D’AGUI BETON", facente capo a D.T., che ne era amministratore delegato; sia infine la ditta individuale "geom. CLARA’ Antonio", attiva nei subappalti movimenti terra, i cui lavori erano stati dati in subappalto a varie ditte collegabili alla cosca MORABITO, fra cui la s.n.c. "Morabito Domenico di Africo".

Attraverso tali ditte, gli appalti ed i subappalti nella zona d’influenza sopra descritta (settore ionico della provincia di Reggio Calabria) erano stati suddivisi secondo logiche spartizione, secondo i metodi mafiosi introdotti dai gruppi criminali di cui sopra, come poteva desumersi dai numerosi colloqui telefonici intercettati; in particolare era emerso come il richiedente M.D. avesse svolto un ruolo rilevante nel controllo integrale dei lavori relativi allo svincolo di Palazzi della ss. 106, nonostante fosse formalmente sottoscrittore del contratto di nolo a freddo di un unico escavatore, essendo egli, al contrario, l’unico reale referente di tutti i lavori.

Il M. fino al 2000, anno in cui aveva contratto matrimonio con G.D., non aveva dichiarato redditi rilevanti, come pure non avevano conseguito redditi rilevanti i suoi genitori, ovvero sua moglie; ed il trend scalare negativo della situazione economica dei due richiedenti sulla base dei redditi lordi imponibili, registrato negli anni 2001 e seguenti erano tali da rendere ingiustificabili gli acquisti immobiliari fatti dalla G. nel 2002 e di un’auto e di una moto fatti nel 2006 e nel 2007; e tale quadro non poteva ritenersi ridimensionato dalla documentazione prodotta dai medesimi, pur cioè conteggiando, a fronte di tali redditi negativi, le contribuzioni evidenziate dai richiedenti.

Tutte le possidenze sequestrate a M.D. e G. D. erano quindi da ritenere di origine illecita, anche per l’accertata collocazione datata del M. negli ambienti criminosi della zona; sussisteva inoltre l’evidente sperequazione fra i redditi dichiarati e le possidenze sequestrate, tali da confermarne l’origine illecita, in assenza di dimostrazione, da parte degli interessati, della loro provenienza legittima.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria sia M.D. che G.D. hanno proposto personalmente due distinti ricorsi per cassazione, sostanzialmente identici, con i quali hanno dedotto violazione di legge, in quanto il provvedimento impugnato, contravvenendo ai principi espressi dalla più recente giurisprudenza di legittimità, erroneamente aveva ritenuto che non vi fosse specifica giustificazione degli esborsi da essi sostenuti per l’acquisto dei beni sequestrati, avendo fatto erroneo riferimento alle entrate registrate anno per anno, mentre invece avrebbe dovuto altresì tenersi conto delle dilazioni nei pagamenti, di cui essi avevano goduto negli anni; del fatto che la norma incriminatrice non faceva solo riferimento ai redditi ma anche alle attività economiche, sviluppate complessivamente dai soggetti;

e sotto tale ultimo aspetto la valutazione dei redditi complessivamente goduti dal proprio nucleo familiare avrebbe consentito di ritenere obiettivamente congrua la loro disponibilità economica ai fini degli acquisti immobiliari da essi effettuati; non era stato quindi valutato che le loro complessive capacità economiche nel corso degli anni erano state tali da giustificare il loro possesso dei beni sequestrati, solo considerando le dilazioni dei pagamenti, di cui essi avevano goduto, nonchè il fatto che essi ricorrenti potessero avere sanato, negli anni successivi, la pregressa esposizione debitoria con gli apporti reddituali acquisiti.

Era da ritenere pertanto sussistente violazione di legge, tenuto conto dei criteri interpretativi usati, del tutto scorretti e poco ortodossi.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da M.D. e G.D. va dichiarato inammissibile, siccome manifestamente infondato.

2. Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con l’ordinanza impugnata nella presente sede, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.i.P. ed avente ad oggetto non meglio specificati cespiti, dei quali erano proprietari i due ricorrenti, e che avevano formato oggetto di sequestro preventivo ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal D.L. 20 giugno 1994, n. 399, art. 2, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1994, n. 501, siccome ritenuti provento delle attività illecite da essi svolte e non avendo i medesimi dato adeguata dimostrazione di possedere cespiti adeguati per effettuare gli investimenti, che avevano formato oggetto di sequestro.

3. E’ noto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, il sequestro preventivo è strettamente collegato alla confisca obbligatoria, prevista in caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti per determinati reati, elencati dalla norma di legge di cui sopra, fra i quali rientra quello di cui all’art. 416 bis c.p., ipotizzato a carico di M.D..

In tal caso la confisca ha struttura e presupposti diversi dall’istituto della confisca prevista dall’art. 240 c.p., in quanto, mentre per tale ultima norma assume rilievo la correlazione fra un determinato bene ed un certo reato, nella confisca del D.L. n. 306 del 1992, ex art. 12 sexies viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce fra un patrimonio ingiustificato ed una persona, nei cui confronti sia stata pronunciata condanna per uno dei reati indicati nella norma da ultimo citato (cfr. Cass. 1A, 25.10.2000 n. 5263).

4. Consegue a quanto sopra che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi del D.L. n. 306 de 1992, art. 12 sexies, convertito nella L. n. 356 del 1992, aggiunto dal D.L. n. 399 del 1994, art. 2, convertito con modificazioni nella L. n. 501 del 1994, è necessario accertare, quanto al cd. "fumus commissi delicti", l’astratta configurabilità, nel fatto attribuito all’indagato (nella specie a M.D.), di uno dei reati indicati dalle norme citate e, quanto al cd. "periculum in mora", elemento quest’ultimo coincidente con la confiscabilità del bene, la presenza dei medesimi indizi che potevano legittimare la confisca e cioè la sproporzione fra il valore dei beni rispetto al reddito od alle attività economiche dei soggetti indagati e la mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni medesimi (cfr. Cass. 1A 19.1.07 n. 15908).

5. In tal modo delineato il contesto normativo e giurisprudenziale entro il quale collocare il ricorso in esame, va rilevato che la motivazione addotta dal Tribunale per rigettare l’impugnazione proposta da M.D. e da sua moglie G.D. avverso il provvedimento del G.I.P., che aveva disposto il sequestro preventivo di cespiti ad essi intestati, è incensurabile nella presente sede, siccome rispondente ai canoni della logica e della non contraddizione. Il Tribunale di Reggio Calabria ha invero da un lato rilevato come il M. fosse indagato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p.; dall’altro ha indicato i validi indizi dai quali desumere che i beni sequestrati agli odierni ricorrenti erano stati da essi acquistati con danaro proveniente da attività criminosa, collegata all’essere il M. uno dei degli esponenti apicali dell’omonimo clan mafioso, attivo nel campo degli appalti e dei subappalti della zona ionica della provincia di Reggio Calabria, avendo in particolare desunto dalle numerose intercettazioni telefoniche disposte, neppure contestate dai ricorrenti quanto a quantità ed a valenza indiziaria, che il M., pur formalmente titolare di un contratto di noleggio relativo ad un solo escavatore, era in realtà l’unico ed effettivo referente di una complessa rete di subappalti, facenti capo a diverse società e ditte individuali operanti nella zona d’influenza della cosca Morabito.

6. Attendibili e condivisibili appaiono poi le argomentazioni svolte dal Tribunale di Reggio Calabria per rigettare le impugnazioni proposte dai due ricorrenti, concernenti la circostanza che i beni sequestrati sarebbero stati da essi acquistati con legittime disponibilità di danaro.

Va invero rilevato che il sindacato esercitato da questa Corte in tema di sequestri preventivi è limitato, ai sensi dell’art. 325 c.p.p., comma 1, al solo vizio di violazione di legge.

E’ da escludere quindi la sindacabilità della motivazione neppure nella forma dell’illogicità manifesta, di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), trattandosi di vizio non riconducibile alla tipologia della violazione di legge (cfr., in termini, Cass. SS. UU. 28.5.03 n. 12; Cass. SS.UU. 28.1.04 n. 5876, rv. 226713).

E’ richiesto invece che la motivazione manchi assolutamente, ovvero sia del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, si da non essere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero che le linee argomentative del provvedimento siano così scoordinate da rendere impossibile la percezione delle ragioni che hanno giustificato il provvedimento (cfr., in termini, Cass. 2^ 16.11.2006 n. 5225).

Nella specie in esame non può parlarsi di motivazione inesistente o meramente apparente dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha infatti adeguatamente motivato in ordine alla circostanza che i redditi dichiarati dai due ricorrenti negli anni 2001 e seguenti erano troppo esigui per consentire ad essi di effettuare gli investimenti oggetto del sequestro impugnato, non potendo i medesimi essere ritenuti congrui neppure tenendo conto dei contributi, indennità di malattia e di maternità di cui i ricorrenti avevano beneficiato; il Tribunale ha invero ritenuto che, pur conteggiando gli emolumenti indicati dai ricorrenti, trattavasi comunque di redditi a malapena idonei a consentire di sopperire alle più elementari esigenze di vita, si da essere palesemente inadeguati a far luogo all’acquisizione dei cespiti oggetto dell’impugnato sequestro.

7. Le argomentazioni svolte dai ricorrenti per confutare quanto dedotto dal Tribunale sono del tutto generiche ed inidonee, avendo i ricorrenti in sostanza fatto riferimento a due circostanze, peraltro solo enunciate e non supportate da alcuna documentazione probatoria e cioè che da un lato occorreva fare riferimento alle loro disponibilità valutate non anno per anno ma nel loro complesso e quindi per l’intero periodo considerato nella sua globalita;

dall’altro che non era stato tenuto conto che i pagamenti da essi effettuati erano stati dilazionati nel tempo e che i redditi degli investimenti avrebbero consentito ad essi di fronteggiare i debiti in precedenza contratti.

Trattasi invero di argomenti palesemente generici, riferiti al merito e privi del requisito dell’autosufficienza, non essendo stata allegata alcuna documentazione idonea a fornire ad essi valido riscontro probatorio.

8. Il ricorso proposto da M.D. e G.D. va pertanto dichiarato inammissibile, con loro condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno di essi, al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 13-07-2011, n. 4238 Demolizione di costruzioni abusive

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Svolgimento del processo

1.- Con contratto in data 18 novembre 1994 l’Ente Morale Provincia dell’Addolorata- Congregazione dei Padri Passionisti, proprietario di un lotto di terreno situato in frazione del Comune di Calvi Risorta (prov. di Caserta) e contraddistinto in Catasto al foglio n.6, part.171, concedeva detto fondo in affitto alla società C. club, la quale si riservava la facoltà di realizzare sul terreno un campo di calcetto idoneo per lo svolgimento dei campionati regionali, nazionali ed internazionali, con annessi spogliatoi e locali riservati al club.

2.- Nel corso di un sopralluogo effettuato da personale della Polizia Municipale in data 14/8/1997, veniva verbalizzata l’esecuzione abusiva, perché senza titolo, delle seguenti opere:

costruzione di un campo per il gioco del calcetto, con relative opere di sistemazione dell’area attigua, modifica dell’apertura per l’entrata carraia nel muro di cinta in fregio a via Mele ed apertura di un varco pedonale nello stesso muro, formazione di piazzale e relative opere di convogliamento delle acque;

costruzione di un manufatto in muratura con copertura a tetto di m.5,60×4,30×3,30 destinato a bar.

Con ordinanza n.46 prot. n.7588 del 22/9/1997, il Sindaco ingiungeva la demolizione delle suddette opere in quanto eseguite senza concessione edilizia.

In data 16/9/1997, il sig. M. Z., nella qualità di Presidente della C. S. C., con istanza assunta al prot. n.8326 del Comune di Calvi Risorta, aveva però già chiesto l’accertamento di conformità urbanistica dei predetti lavori, ai sensi dell’art.13 della L. 28.2.1985, n.47.

Successivamente all’ordinanza, l’istante, rappresentando di aver provveduto in data 14/11/1997 alla demolizione del manufatto abusivo adibito a ristoro, con domanda assunta al protocollo comunale n.1059 in data 2/2/1998 chiedeva il rilascio della concessione in sanatoria per le restanti opere, con archiviazione della precedente istanza di condono.

– A seguito di verbale di constatazione redatto dalla Polizia Municipale in data 25/2/1998, in cui veniva accertata la realizzazione di spogliatoi, bagni e depositi al servizio del campo di gioco già sanzionato, il Sindaco ingiungeva la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi con ordinanza n.34 prot. n.5672 del 15 /6/1998.

2.1- Avverso quest’ultimo provvedimento, il sig. M. Z. proponeva un primo ricorso al TAR Campania (n. 9234/1998 R.G.) deducendo i seguenti motivi:

Incompetenza del Sindaco, ai sensi dell’art.51 della L. 8.6.1990, n.142;

Difetto di motivazione circa l’interesse pubblico – mancanza dei necessari presupposti di fatto, in quanto, salvo il manufatto destinato a bar già eliminato, l’intervento avrebbe avuto carattere manutentivo e di conservazione delle strutture preesistenti;

Violazione e falsa applicazione L. n.47/1985, essendo stata adottata la misura ripristinatoria in pendenza dell’istanza di sanatoria;

Violazione e falsa applicazione della L. n.1089/1939, che sarebbe stata erroneamente richiamata nel provvedimento impugnato;

Violazione dell’obbligo di correttezza, dei principi di logica, imparzialità e ragionevolezza.

2.2.- Con il successivo ricorso (n.9243/1998), lo stesso ricorrente, sempre nella qualità di legale rappresentante della società sportiva C. S. C., assumendo di essere legittimato a chiedere la sanatoria delle opere sulla base del contratto di affitto stipulato con l’Ente religioso, impugnava il provvedimento prot. n.6181 del 2/7/1998, con il quale l’Amministrazione comunale respingeva l’istanza di concessione in sanatoria, sulla base del parere sfavorevole espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 29 giugno 1998.

A sostegno della domanda di annullamento del diniego opposto dal Comune, venivano dedotte le seguenti censure: violazione e falsa applicazione della legge n.47/1985, violazione del principio di tutela dell’affidamento, violazione dei diritti nascenti da contratto, violazione dell’obbligo del corretto procedimento, eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, dell’illogicità e della ragionevolezza.

Le opere risulterebbero compatibili con la disciplina urbanistica, in quanto:

– il piano di recupero, approvato e reso esecutivo nel 1982, che prevedeva un vincolo di parcheggio pubblico sull’area in questione, sarebbe ampiamente scaduto per decorso della durata massima di 10 anni;

– l’art.15 del Regolamento edilizio consentirebbe, comunque, la ristrutturazione anche su lotti di terreno inedificabili;

– il Piano regolatore generale, approvato nel 1984 e reso esecutivo il 29.12.1987 ha vincolato la zona a verde privato e sport, rendendo quindi l’impianto conforme alla destinazione urbanistica.

– l’attività istruttoria svolta dal Comune sarebbe stata viziata, dal momento che la Commissione Edilizia, prima, riteneva necessario acquisire un parere legale, poi, avendo il professionista declinato l’incarico, ne faceva a meno;

– non si sarebbe tenuto conto della relazione del responsabile del procedimento, che rilevava l’assentibilità dell’intervento se configurato alla stregua di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione.

2.3.- Un terzo gravame (iscritto al n.r.g. 2477/2000) veniva proposto dall’associazione sportiva C. S. C. ed aveva ad oggetto il provvedimento prot. n.13304 del 21/12/1999, con il quale il Comune ha respinto l’ulteriore istanza di sanatoria proposta, in data 9/8/1999, con l’assenso dell’Ente proprietario del fondo.

La domanda giudiziale di annullamento viene affidata ai seguenti motivi:

Violazione art.13 L. n.47/1985 e artt 2 e 3 L. n.241/1990 – Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Violazione e falsa applicazione art.4 L. n.493/1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

Violazione e falsa applicazione art.31 lett. d) L. n.457/1978 e art. 4 L. n.10/1977 – Violazione L. R. Campania n.17/1982 – Eccesso di potere per presupposti inesistenti. L’associazione ricorrente deduceva:

– l’omessa valutazione della domanda, a seguito dell’acquisizione dell’assenso dell’Ente proprietario dell’area, mancante nell’originaria istanza di concessione in sanatoria – – la mancata acquisizione del parere della Commissione Edilizia.

– la conformità urbanistica delle opere, soggette a mera denuncia di inizio di attività.

2.4.- Un quarto ricorso al TAR (n.r.g.12228/2000) è stato proposto dall’Ente Moralecongregazione dei Padri Passionisti avverso il provvedimento comunale (conseguente all’inosservanza delle demolizioni) di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e di sgombero del fondo in questione, ove insistono il già menzionato campo sportivo e le altre opere oggetto delle precedenti ordinanze di demolizione.

In sede cautelare, il TAR, che in precedenza aveva sospeso la demolizione dei manufatti, accoglieva l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto di acquisizione. In data 5/2/2002, l’Amministrazione revocava però il provvedimento impugnato.

2.5.- Infine, con il quinto ed ultimo ricorso, (R.G. n.4637/2002) proposto congiuntamente dall’Ente Morale e dall’associazione sportiva già sopra citati, veniva impugnata l’ulteriore ordinanza di demolizione (prot. n. 1878 del 5/2/2002) emessa dal Comune di Calvi Risorta, a seguito di ulteriore diniego della domanda di sanatoria, delle opere già sopra descritte. A sostegno del gravame, i ricorrenti deducevano:

– Violazione e falsa applicazione artt.7 e 10 L. n.47/1985, art.4 L. n.493/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, artt.27 e 210 D. Lgs. n.285/1992; Violazione L. R. Campania n.17/1982 – Violazione del giusto procedimento – Illegittimità derivata – Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa;

Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 10 L. n.47/1985 — Eccesso di potere per presupposti inesistenti – Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa.

3.- Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo, dichiarata la cessata materia del contendere con riferimento al ricorso n. 12228/2000, ha accolto gli altri ricorsi ed ha pertanto annullato i rispettivi atti impugnati.

4.- Il Comune ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma e svolgendo motivi ed argomentazioni riassunti nella sede della loro trattazione in diritto da parte della presente decisione. Alla pubblica udienza del 19 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso in esame controverte della legittimità di una serie di provvedimenti di diniego di condono e sanatoria, e conseguenti ordini di demolizioni relativi ad opere edilizie (campo di calcetto ed accessori) realizzate senza titolo da una società sportiva su area di proprietà di Ente morale e concessale in affitto. In particolare si discute della sanabilità edilizia di un campo per il gioco del calcetto, con relative opere di sistemazione dell’area attigua, modifica dell’apertura per l’entrata carraia nel muro di cinta ed apertura di un varco pedonale nello stesso muro, formazione di piazzale e relative opere di convogliamento delle acque.

2. Contro l’impugnata sentenza, che ha annullato i cennati provvedimenti del Comune, quest’ultimo, ha formulato sette ordini di censure.

2.1- Il primo mezzo lamenta che erroneamente il TAR ha accolto i primi due ricorsi (9234/98, contro l’ord. n.34/1998 e n.9243/98 contro il diniego di sanatoria n.6181/1998), anzichè dichiararli improcedibili. Il Comune evidenzia che la questione centrale controversa costituiva l’oggetto della terza e della quinta impugnativa, inerenti rispettivamente l’ultimo diniego di regolarizzazione edilizia e la conseguente ordinanza di demolizione; tali atti hanno determinato infatti il superamento del primo ordine di demolizione e del primo rigetto di sanatoria, che non potevano perciò essere accolti ma dovevano essere dichiarati improcedibili.

La censura non può costituire vizio della sentenza, poiché proprio per il susseguirsi degli atti evidenziato dall’appellante, l’oggetto della stessa ed il correlato interesse all’appello si concentrano necessariamente sui successivi citati provvedimenti di diniego di sanatoria e di demolizione

2.2. Nonostante la corretta individuazione della sequenza, degli effetti dei provvedimenti e dei ricorsi al TAR, il secondo ed il terzo ordine di doglianze avversano anche nel merito l’accoglimento del primo ricorso e devono pertanto essere respinti proprio per la carenza di interesse a sollevare questioni superate dall’intervento degli atti oggetto dei menzionati ricorsi successivi.

2.3.- Analoghi rilievi valgono per il quarto motivo di impugnazione, che parimenti muove censure contro la pronunzia relativa al secondo ricorso.

3.- Entra nel tema centrale della legittimità del successivo provvedimento di diniego di sanatoria (prot. n.13304 del 21/12/1999), chiesta ai sensi dell’art.13 l. n.47/1985), il quinto ambito di doglianze che, contrastando l’accoglimento del terzo ricorso (n.2477/2000), argomenta che la sanatoria non poteva essere rilasciata, in presenza di più istanze, di un precedente diniego ed essendo inoltre decorso il termine di 90 giorni dall’originaria sanzione; ciò a prescindere dalla sopravvenienza di elementi che impongono un riesame della vicenda che peraltro sarebbero di provenienza degli stessi ricorrenti (l’appellante si riferisce l’autocertificazione sul necessario assenso del proprietario del fondo all’istanza di sanatoria in assenza). Il motivo è infondato.

Sul punto deve anzitutto confermarsi la validità della premessa sviluppata dal TAR, ove il primo giudice evidenzia il principio consolidato per cui l’Amministrazione non è tenuta nuovamente a pronunciarsi sulla reiterazione di una istanza sulla quale ha già espressamente provveduto, in difetto di sopravvenuti elementi di fatto e di diritto che impongano un riesame della vicenda. Ma nella specie è comprovato in atti che la richiesta di sanatoria, respinta col provvedimento di cui si tratta, era stata presentata in forza del sopravvenuto assenso del proprietario (inizialmente mancante); infatti il TAR ha correttamente osservato che la sopravvenienza emerge dall’ istanza 9.8.1999 con la quale "il presidente dell’associazione sportiva concludeva allegando "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa all’assenso alla richiesta di sanatoria, da parte dei Padri Passionisti di Calvi Risorta, proprietari dell’immobile di cui trattasi", elemento sicuramente rilevante nell’impianto logico e motivazionale seguito dall’Amministrazione", considerato che la mancata adesione dell’Ente proprietario aveva in precedenza assunto valore decisivo ed in senso negativo (in sede di votazione da parte della Commissione edilizia).

Non assume, quindi, alcun rilievo che l’istanza in parola sia stata presentata oltre il termine di 90 giorni dal precedente ordine di demolizione, poiché questo si basava su un diniego di sanatoria reso per ragioni del tutto superate dalla cennata sopravvenienza.

Quanto all’origine del documento contenente l’assenso alla sanatoria, erra l’appellante Comune nell’affermarne la provenienza di parte ricorrente, poiché si tratta di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (981979) proveniente dal proprietario, mentre il ricorso in trattazione è stato proposto dalla società Club C.. L’atto in questione, proveniente dal proprietario, era pertanto pienamente idoneo a supportare la legittimazione della società ricorrente (affittuaria) a richiedere la sanatoria delle opere abusive.

– Le doglianze si concludono ribadendo la fondatezza degli argomenti che il Comune aveva posto a sostegno del diniego, con particolare riferimento alla mancanza di compatibilità urbanistica della domanda ed al momento dell’abuso, e ciò in ragione della destinazione dell’area a parcheggio in base all’art. 17 delle NTA.

Anche sotto questo profilo il gravame è però infondato. Vengono qui in rilievo le motivazioni svolte dal TAR (p.18 della sentenza) con riferimento al precedente diniego di condono (n. 6181/1998, oggetto del ricorso n.9243/1998) e che vanno confermate anche con riferimento al diniego in trattazione, del resto parimenti reso in applicazione dell’art. 13 della legge n.47/1985. Sul punto il giudice di prima istanza ha ritenuto fondato il motivo sulla scadenza del vincolo a parcheggio pubblico, in ragione del decorso di 10 anni dall’approvazione dello strumento che lo prevedeva (Piano di recupero del 1982) ed inoltre ha affermato la compatibilità degli interventi in questione con la successiva destinazione, disposta dal PRG del 1984, a "verde privato e sport". La censura d’appello, che sul tema non muove un rilievo specifico alle argomentazioni della sentenza, si conferma comunque infondata alla luce della giurisprudenza formatasi su scadenza ed effetti delle destinazioni urbanistiche. In particolare è corretto ribadire che anche i piani di recupero, in quanto strumenti attuativi, soggiacciono ad un limite di efficacia temporale analogo (10 anni) a quello stabilito per i piani particolareggiati (cfr. artt. 27 e 28 l.n.457/1978 e 16 e 17 l.n.1150/1942). Nella specie poiché il piano recante la destinazione opposta dal Comune risale al 1982, la previsione del parcheggio doveva ritenersi decaduta nel 1992 (quindi ben prima della presentazione della istanza); e comunque non è contestato da parte appellata che la stessa destinazione, parimenti prima della istanza, era stata sostituita da quella successiva, disposta dal PRG del 1984, a "verde privato e sport", con la quale peraltro gli interventi appaiono "ictu oculi" compatibili.

Conclusivamente sulla questione, sussistendo i requisiti dell’assenso del proprietario e della doppia conformità agli strumenti urbanistici (prevista dall’art. 13 della legge n.47/1985), il diniego di sanatoria opposto alla domanda della società C. risultava illegittimo ed è stato perciò fondatamente annullato dal TAR.

4.- Il sesto mezzo d’appello (erroneamente numerato come quinto) non aggiunge alcuna censura, limitandosi a dare atto che, con la revoca dell’acquisizione (impugnata col ricorso al TAR n.12228/2000), in proposito si è determinata la cessazione della materia del contendere. Anche su questo punto la sentenza deve perciò essere confermata.

5.- Il settimo ed ultimo gruppo di censure (erroneamente rubricato come sesto, causa l’errore precedente), avversa l’accoglimento del ricorso n.463702/2002 con l’annullamento, per illegittimità derivata, dell’ordinanza di demolizione n.1878/2002; in particolare il Comune lamenta omessa pronunzia sulle eccezioni formulate in primo grado e rileva che l’ordinanza doveva essere considerata e vagliata dal TAR come un atto autonomo, assunto a seguito di nuova istruttoria. Anche questa tesi non può essere condivisa.

L’ordinanza di demolizione di un abuso edilizio presuppone necessariamente che l’abuso non abbia conseguito alcuna sanatoria, per la non presentazione di alcuna istanza o per il suo legittimo diniego, sicchè deve escludersi che la sanzione demolitiva possa essere irrogata quando la sanatoria è stata illegittimamente negata, come nel caso di specie. Consegue, necessariamente, dall’illegittimo diniego della sanatoria, in quanto atto presupposto, l’illegittimità dell’ordine di demolizione (atto applicativo), che a sua volta travolge ed assorbe la rilevanza di ogni eccezione sostanziale contro la sua impugnazione.

Anche sotto quest’ultimo aspetto la sentenza del TAR è dunque meritevole di conferma.

6.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

7.- Nonostante l’ infondatezza dell’appello, sussistono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti, considerata in via prevalente la complessità della vicenda svoltasi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.