T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 874 Procedimento e provvedimento disciplinari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che L.R., appuntato scelto della Guardia di Finanza in forza presso la Compagnia di Brescia, è stato prosciolto per intervenuta prescrizione con sentenza T. Bergamo 14 dicembre 2009 irr. il 19 marzo 2010 da un’originaria accusa di concussione. In ispecie, R. era stato rinviato a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall’art. 317 c.p., perché "abusando della qualità di appuntato della G.d.F. e compiendo atti contrari ai doveri di ufficio, dapprima minacciando Capoferri Gabriella che, qualora non avesse versato la somma di lire tre milioni, non avrebbe ottenuto la licenza per trasferire la licenza dal bar tabaccheria di Adrara San Rocco di cui era titolare la madre Carminati Angelina dalla p.za Giovanni XXII alla via Dumengoni del citato Comune, costringeva la Capoferri a consegnargli due cesti natalizi del valore di lire cinquecentomila ciascuno nel dicembre 2000 e lire due milioni tra il settembre e il novembre 2001, nonché in seguito minacciando la Capoferri che, se non avesse versato l’ulteriore somma di lire un milione avrebbe perso la licenza…, costringeva la donna a versargli l’ulteriore somma richiesta fra il dicembre 2001 e il marzo 2002, in Adrara San Rocco, tra il dicembre 2000 e il marzo 2002". Il giudice, ritenuto accertato il fatto storico, lo aveva riqualificato come truffa aggravata ai sensi degli artt. 640 e 62 n°4 c.p. e appunto dichiarato prescritto (doc. 2 p.a., copia sentenza, ove la data di irrevocabilità);

– che la sentenza è stata acquisita dall’amministrazione almeno il 29 marzo 2010, data della nota di trasmissione di copia di essa (doc. 4 ricorrente), ovvero dieci giorni dopo l’irrevocabilità;

– che il 9 settembre 2010, ovvero centosessantaquattro giorni dopo la conoscenza, l’amministrazione ha contestato a R. il suddetto fatto storico come illecito disciplinare (doc. 2 ricorrente, copia contestazione);

– che il 15 novembre 2010, ovvero sessantasette giorni dopo la contestazione, è stata formata la Commissione disciplinare (doc. 3 ricorrente, copia nomina);

– che il 15 dicembre 2010, ovvero trenta giorni dopo la nomina, la Commissione si è pronunciata (v. doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato, nono capoverso a p. 1);

– che il 23 febbraio 2010, ovvero settanta giorni dopo la pronuncia della Commissione, è intervenuto il provvedimento di cui in epigrafe (doc. 1 ricorrente, copia di esso);

– che L.R. impugna tale provvedimento con ricorso articolato in due motivi. Con il primo di essi, deduce violazione dell’art. 9 della l. 7 febbraio 1990 n°19, in quanto a suo dire nella fattispecie si applicherebbero le norme del procedimento disciplinare a seguito di sentenza di condanna penale, che impongono di darvi inizio nel termine di centottanta giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza della sentenza stessa e di concluderlo nei successivi novanta giorni, e quindi di concludere il procedimento stesso nel termine -perentorio e a pena di decadenza- di duecentosettanta giorni sempre dalla conoscenza della sentenza, termine nella specie ampiamente superato, dato che di giorni, come spiegato, ne sono decorsi trecentoquarantuno. Con il secondo motivo, deduce poi violazione dell’art. 40 della l. 3 agosto 1961 n°833, nel senso che i fatti contestati non sarebbero comunque tali da giustificare la sanzione inflitta, anche avuto riguardo alla complessiva personalità dell’incolpato, che ha riportato giudizi favorevoli quanto a rendimento ed è impegnato nel sociale (doc. ti 9 e 10 ricorrente, copia attestati relativi);

– che l’amministrazione resiste con atto 19 maggio e memoria 4 giugno 2011. In ordine al primo motivo, deduce in via preliminare e per chiarezza che, trattandosi di procedimento iniziato prima dell’entrata in vigore del d. lgs. 15 marzo 2010 n°66, codice dell’ordinamento militare, non si applicherebbero le norme ivi contenute, ai sensi degli artt. 2272 e 2187 di esso. Deduce poi che, trattandosi di procedimento iniziatosi a seguito di sentenza non di condanna, si applicherebbero, così come stabilito dalla sentenza C. cost. 11 marzo 1991 n°104, non già le norme dell’art. 9 l. 19/1990, ma quelle di cui agli artt. 97 comma 3 e 120 del T.U. 10 gennaio 1957 n°3, che non prevedono un termine massimo complessivo di durata del procedimento, ma si limitano a imporre che la contestazione avvenga nei centottanta giorni dall’irrevocabilità della sentenza e che fra atto ed atto non decorrano più di novanta giorni. In ordine al secondo motivo, deduce infine che la gravità del fatto giustificherebbe la sanzione;

– che il ricorso è infondato e va respinto. In ordine al primo motivo, valgono le considerazioni esposte nella motivazione di C. cost. 11 marzo 1991 n°104, correttamente richiamata dalla difesa erariale, la quale prende in esplicito esame le norme dell’art. 9 l. 19/1990, e ne limita l’applicazione alle sole sentenze di condanna, fra le quali non rientra all’evidenza quella di proscioglimento per intervenuta prescrizione di cui si ragiona nella specie. A tale fattispecie si applicano per contro i termini, pure correttamente richiamati dalla parte intimata, del T.U. 3/1957, nella specie rispettati sia quanto alla contestazione, intervenuta nei centosessantaquattro giorni sui centottanta disponibili, sia quanto agli atti successivi di cui si è detto, mentre nessun termine di durata complessiva è previsto. In ordine al secondo motivo, va premesso che il ricorrente ha in sostanza ammesso il fatto storico (v. ricorso p. 14 dall’ottavo rigo: egli ammette di aver tenuto "un comportamento sicuramente ingenuo, se pur biasimevole"); ciò posto, lo stesso denota un forte disvalore assoluto, dato che il suo autore ha approfittato del rapporto di fiducia che lo legava alla p.o. Capoferri per strumentalizzarlo a fini di lucro privato, incurante della situazione economica non florida in cui ella versava, e ciò per un periodo di tempo considerevole, misurabile in molti mesi, quindi senza alcuna resipiscenza o ripensamento. Il fatto stesso denota poi strumentalizzazione dell’ufficio ricoperto, dato che la Capoferri, ragionevolmente persona non esperta di diritto e di pratiche amministrative, aveva riposto fiducia nel ricorrente proprio in quanto finanziere, e quindi soggetto che avrebbe potuto aiutarla in modo efficace in ragione delle sue specifiche cognizioni. E’ quindi integrata quella violazione del giuramento che ai sensi dell’art. 40 n°6 della l. 833/1961 giustifica la rimozione. Solo per completezza si rileva come i casi decisi in passato dalla Sezione nel senso di un carattere sproporzionato della sanzione siano non riconducibili alla vicenda per cui è processo, e in sostanza assai più lievi: essi attengono ad un furto di due magliette commesso fuori servizio in un supermercato, senza alcun rapporto con l’ufficio ricoperto (sentenza 13 novembre 2002 n°1842) e a rapporti imprudenti con soggetti implicati nell’illecito commercio di stupefacenti intrattenuti senza alcun profitto personale e al solo scopo di mantenere il rapporto fiduciario con cd. confidenti nel quadro di indagini antidroga (sentenze 9 gennaio 2004 n°10 e 26 gennaio 2005 n°529). A fronte del descritto disvalore, non assumono rilievo le circostanze richiamate dal ricorrente, ovvero l’attività in una associazione di volontariato e lo svolgimento sostanzialmente senza mende delle mansioni di istituto, che non hanno attinenza con l’episodio per cui si è proceduto. Va oltretutto ricordato che, per altra non precisata vicenda, il ricorrente era stato (cfr. ricorso p. 13) già dall’epoca dei fatti distolto dalle mansioni operative e assegnato ai servizi di caserma, sì che la sua non censurata condotta in tale ambito assume un rilievo ancora minore, dato che esso non presenta opportunità di strumentalizzare le tipiche funzioni del Corpo;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna L.R. a rifondere all’amministrazione intimata le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500 oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-11-2011, n. 23182 pensione

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Svolgimento del processo

L.B.A. chiedeva al Tribunale del lavoro di Brindisi il riconoscimento del diritto all’assegno di assistenza dalla domanda;

il Tribunale di Brindisi con sentenza del 1.2.2003 riconosceva tale diritto ma solo con decorrenza dal 1.2.2003.

Proponeva appello il L.B. e la Corte di appello di Lecce con sentenza 6.10.2008, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto dello stesso alla prestazione richiesta con decorrenza 1.10.2002. La Corte di appello richiamava la nuova consulenza espletata in appello che attestava la nuova decorrenza riconosciuta.

Ricorre il L.B. con due motivi; resiste l’INPS con controricorso.il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si allega l’omessa e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata. Non si erano esaminati i rilievi fatti alla CTU nell’udienza di discussione; non si era tenuto conto dell’efficacia invalidante dell’epatopatia cronica e dell’alcolismo cronico, nonchè della broncopatia cronica ostruttiva con dispnea, dell’enfisema polmonare , dell’ulcera gastrica e della piastrinosi presente sin dal 1999.

Il ricorso è infondato alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui "in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice" (cass. n. 9988/2009; 8654/2008;

16223/2003).

Nel caso in esame tale prospettazione manca del tutto in quanto il ricorso muove mere censure di fatto limitandosi ad invocare l’opinione di altri medici; non viene lamentata l’omissione di indagini mediche essenziali, nè devianze di sorta dalle nozioni correnti della scienza medica.

Con il secondo motivo si deduce nuovamente l’omessa motivazione della sentenza impugnata. Si erano tenute in considerazione solo le tabelle mediche e non si era effettuata una valutazione più ampia delle malattie accertate in senso fisico ed economico in rapporto alla possibilità per il ricorrente di guadagnare un reddito dignitoso, come affermato in più occasioni dalla Cassazione.

Il secondo motivo è del tutto generico in quanto la mancata valutazione in senso più ampio di cui al motivo non è prospettata in modo concreto e circostanziato. La censura peraltro sconfina in una immotivata censura di merito che non indica le ragioni specifiche per le quali si ritiene di non dover concordare per l’accertamento peritale disposto in grado di appello.

Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Nulla sulle spese stante la data di presentazione del ricorso e la natura della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, nulla sulle spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 29-11-2011, n. 25309 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 01-08-2011, n. 2065 Atti amministrativi diritto di accesso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, in data 24 gennaio 2011, ha formulato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90, all’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (d’ora innanzi anche "AEEG" o "Autorità"), riguardante i documenti contenenti i seguenti dati: a) nominativo dei soggetti che si sono potuti avvalere della particolare metodologia di calcolo tariffario del gas di cui all’art. 13 dell’Allegato A della delibera ARG/gas n. 159/2008; b) elenco delle località riferite a ciascun operatore relativamente alle quali la tariffa di riferimento è stata determinata in forza del citato art. 13; c) valore del capitale investito per ciascuna località da ogni singolo operatore ai sensi della delibera di AEEG n. 170/2004; d) valore del capitale investito, determinato ai sensi della deliberazione ARG/gas n. 159/2008.

Secondo la ricorrente, la metodologia di calcolo delle tariffe prevista dal ridetto articolo 13 sarebbe particolarmente vantaggiosa per gli operatori che se ne sono potuti avvalere (operatori che hanno posto in essere atti di aggregazione societaria prima del 31 dicembre 2003); pertanto lo scopo dell’accesso sarebbe quello di verificare quanti soggetti hanno potuto beneficiare di tale metodologia di calcolo e se, quindi, l’impatto di determinazione tariffaria di cui sopra possa effettivamente considerarsi residuale e non lesivo del principio della libera concorrenza fra le imprese del settore.

L’Autorità ha rigettato l’istanza di accesso sulla base di due motivazioni: innanzitutto in quanto i documenti richiesti conterrebbero informazioni riservate di altre società; in secondo luogo perché la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad ottenere le informazioni richieste; anche considerando che analoga domanda era stata formulata (sotto le forme di istanza istruttoria) dalla stessa ricorrente nel corso di un precedente giudizio, riguardante la legittimità del suddetto art. 13, svoltosi dinnanzi a questo Tribunale; il quale l’aveva respinta.

Con il ricorso in esame la ricorrente chiede che AEEG venga condannata ad esibire la documentazione suddetta.

Si è costituita in giudizio l’Autorità per opporsi all’accoglimento della domanda.

Tenutasi la camera di consiglio in data 16 giugno 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato essendo meritevole di accoglimento il secondo motivo di ricorso.

Con tale mezzo la ricorrente contesta le affermazioni contenute nella nota di rigetto dell’Autorità, rilevando, da un lato, che anche a voler ritenere che i documenti richiesti contengano informazioni riservate ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 244/2001 e dell’art. 14 della deliberazione dell’AEEG n. 115/2002, cionondimeno andrebbe considerato che l’interesse sotteso all’istanza d’accesso è connesso alle strategie difensive che la parte intende attuare nel giudizio d’appello interposto avverso la sentenza di questo Tribunale che ha rigettato il suo ricorso riguardante il succitato art. 13; e che, in materia di accesso agli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, l’interesse connesso alla difesa processuale di situazioni giuridiche prevale sull’interesse alla riservatezza. Da altro lato, la ricorrente evidenzia che a suo giudizio, ai fini della valutazione della sussistenza dell’interesse all’accesso, del tutto ininfluente sarebbe il rigetto dell’istanza istruttoria (avente ad oggetto i medesimi documenti contemplati nell’istanza di accesso agli atti) disposto da questo Tribunale nel giudizio di primo grado.

In proposito si osserva quanto segue.

In base all’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il diritto di accesso deve essere sempre garantito qualora la conoscenza dei documenti amministrativi "…sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Aggiunge la norma che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’ articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

Sulla base di queste disposizioni la giurisprudenza afferma che la tutela del diritto alla riservatezza non può costituire un sufficiente motivo per negare l’esibizione di una qualunque documentazione, giacché il diritto di accesso prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni volta che detto accesso sia necessario per la difesa di interessi del richiedente giuridicamente rilevanti (cfr. ex multis T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 12 maggio 2011, n. 809).

Come si vede la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza si ha ogniqualvolta il primo sia strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente; e tale rapporto di strumentalità deve essere inteso in senso ampio: esso sussiste sempre quando la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell’interesse giuridicamente rilevante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010 n. 6953; id., 7 settembre 2004, n. 5873; id, Sez. VI, 22 ottobre 2002, n. 5814).

L’applicazione del principio di cui sopra incontra limiti solo quando vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi, cioè i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 comma 1 lett. d) del d.lgs. n. 196/2003); in questi casi l’accesso è consentito a particolari condizioni, disciplinate dall’art. 60 del medesimo d.lgs. n. 196/03 (codice della privacy).

Ciò premesso, va osservato che, nel caso concreto l’Autorità ha respinto la domanda del ricorrente richiamando l’art. 14 della propria deliberazione n. 115/02 e l’art. 14 del d.P.R. n. 244/01.

La prima disposizione, al primo comma, contempla una serie di casi di inaccessibilità dei documenti, tutti giustificati dall’esigenza di salvaguardare la riservatezza di soggetti diversi dal richiedente.

Tuttavia, deve ritenersi che – coordinando la disposizione in esame con quella contenuta nel citato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, così come interpretata dalla costante giurisprudenza – tali ipotesi di inaccessibilità non possano operare qualora il richiedente abbia proposto l’istanza per difendere propri interessi giuridicamente rilevanti.

Del resto, che questa sia l’opzione ermeneutica corretta è confermato dal secondo comma dello stesso articolo 14, il quale stabilisce che "…è comunque garantita agli interessati la visione e l’estrazione di copia degli atti dei procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. In tal caso il diritto di accesso è assicurato nei limiti in cui ciò sia necessario per il contraddittorio".

Anche l’art. 14 del d.P.R. 9 maggio 2001 n. 244 va coordinato con le succitate disposizioni contenute nella legge generale sul procedimento amministrativo; sicché si deve comunque ritenere, nonostante il suo secondo comma non rechi una disposizione identica a quella testé riportata (la norma si limita ad affermare che qualora vengano in rilievo esigenze di riservatezza, l’accesso è consentito nei limiti di quanto strettamente necessario ad assicurare il contraddittorio), che in ogni caso il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza qualora il primo sia strumentale alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

In tale quadro deve ritenersi che il richiamo dell’Autorità alle suindicate norme non sia ostativo ai fini della l’accessibilità della documentazione richiesta, posto che la ricorrente ha motivato la sua istanza facendo riferimento alla necessità di utilizzare le informazioni contenute nella suddetta documentazione in sede processuale per la tutela di propri interessi giuridicamente rilevanti; e che non risulta vi sia il rischio di rendere ostensibili, con l’accoglimento della domanda di accesso, dati sensibili o sensibilissimi.

Questa conclusione porta necessariamente ad escludere che anche l’altra argomentazione utilizzata dall’Autorità (quella riguardante il rigetto dell’istanza istruttoria disposta da questo Tribunale nel suindicato giudizio) possa essere considerata decisiva.

In proposito va osservato che, come illustrato sopra, l’interesse all’accesso sussiste ed è rilevante qualora la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell’interesse che si vuole tutelare in sede giudiziaria.

Il giudizio di rilevanza va quindi condotto in astratto; e questo giudice non può escludere che le informazioni contenute nella documentazione richiesta dall’interessata possano astrattamente tornare utili nel giudizio d’appello instaurato. Anche perché, una tale esclusione a priori, implicherebbe un’indebita sovrapposizione di valutazioni, essendo riservato al giudice d’appello stabilire se, nel giudizio che è chiamato ad assumere, le informazioni che la ricorrente ritiene decisive siano davvero tali ovvero se, conformemente a quanto ritenuto da questo Tribunale, siano irrilevanti ai fini della decisione della causa.

A suffragio di questa conclusione va richiamato l’orientamento della giurisprudenza secondo la quale il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di accesso, deve verificare solo i presupposti legittimanti detta istanza e non anche la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale pendente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 10 febbraio 2009 n. 741; TAR Bari, sez. I, 17 agosto 2010 n. 3405).

Per queste ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, l’Autorità deve essere condannata ad esibire e a consentire l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, della documentazione richiesta dalla ricorrente nell’istanza di accesso agli atti del 24 gennaio 2011.

Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, condanna l’Autorità ad esibire e a consentire l’estrazione di copia, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, della documentazione richiesta dalla ricorrente nell’istanza di accesso agli atti del 24 gennaio 2011.

Spese compensate, fermo l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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