Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-04-2011) 22-06-2011, n. 25115 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 26/10/10 il Tribunale di Lecce rigettava la richiesta di riesame di G.M. avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti il 4/10/10 dal Gip dello stesso Tribunale per i reati di associazione per delinquere pluriaggravata di tipo mafioso (capo A: in (OMISSIS) con permanenza), concorso in truffa continuata, aggravata ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in danno di istituti di credito dai quali i correi ottenevano mutui ipotecar (capo B: dal (OMISSIS)), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capo AI: dal (OMISSIS)), plurimi atti di spaccio in concorso (capi AI, AV, BD, BJ, BM, BP: il (OMISSIS), in data anteriore e prossima al (OMISSIS), in date anteriori e prossime al (OMISSIS)).

Annullava invece per i capi W (armi), CB e CI (droga) e le aggravanti contestate nel citato capo Al (l’associazione per droga).

L’ordinanza individuava la responsabilità di G.M. ( M.), detto "(OMISSIS)", quale stretto collaboratore ("figlioccio") di F.G. ( P.), capo di uno dei sodalizi tarantini operanti nell’ambito della Sacra Corona Unita (capo A), con il quale ed altri sodali perpetrava abitualmente truffe. L’imputazione associativa, riguardante anche il G., veniva dalle inconsapevoli indicazioni provenienti da R. V., sodale di spicco del sodalizio capeggiato dal F., contenute in alcune conversazioni intercettate sulla Fiat Punto del R. tra costui ed altri soggetti intranei al gruppo come D. V.S. ((OMISSIS)), S.A. ((OMISSIS)), B.M. ((OMISSIS)), S.C. ((OMISSIS)), lo stesso indagato G.M. e G.G. ((OMISSIS)), la compagna M.I. ((OMISSIS)) ed ancora S.A. (29/7/08).

In base ad intercettazioni, riscontrate dalla denuncia di Z. C., preposto di una filiale del Banco di Napoli, anche le imputazioni di tentata truffa continuata e falsi sub B. Sulle intercettazioni tra i sodali (in una del 18/2/08 – per i capi AI e AV -presente anche G.M.) anche quelle (sub AI, AJ, AV, BD, BJ, BM e BP) di associazione per traffico di droga e per singoli episodi di spaccio. Conseguenti le esigenze cautelari.

Ricorreva per cassazione la difesa, deducendo – limitatamente ai capi riguardanti l’associazione per droga e i relativi reati fine – violazione di legge processuale e vizio di motivazione: non si era dato conto del perchè il M. (non presente) nominato dai soggetti intercettati nelle varie conversazioni fosse da identificare nel G., mentre nella sola conversazione (del 18/2/08) in cui questi era stato individuato come presente (capo AV) il dialogo sembrerebbe vertere su ipotesi di truffa; inoltre, quanto all’ipotesi associativa, non si era dato conto della sua compatibilità con la circostanza che emergeva dalla conversazione intercettata il 27/4/08 (richiamata nell’ordinanza a proposito del capo BM), per cui il G. (se era da identificarsi nell’ivi nominato "(OMISSIS)") doveva pagare al R. (in ipotesi suo sodale) la somma di Euro 100 per l’acquisto di 2 grammi di cocaina. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza. All’udienza camerale fissata per la discussione il PG concludeva per il rigetto del ricorso, la difesa per il suo accoglimento.

Il ricorso, manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile.

E’ giurisprudenza pacifica di legittimità che in tema di misure cautelari personali (Cass., Sez. Un., sent. n. 11 del 22/3/00, rv.

215828, Audino), allorchè sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza (ciò che al presente si registra, la dedotta violazione di legge identificandosi con il vizio di motivazione), alla S.C. spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Nel caso in esame ciò è avvenuto, il giudice di merito avendo rappresentato in modo adeguato, logico e corretto la gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente. In particolare (limitatamente ai capi riguardanti l’associazione per droga e i relativi reati fine, in conformità al circoscritto oggetto del ricorso) vengono apprezzati i contenuti delle plurime conversazioni ambientali tenute dal R. (indicato come soggetto di elevato spessore criminale, elemento di spicco dell’associazione delittuosa del F. – verrà arrestato il 9/10/08 – e tuttavia capace di autonome iniziative nel campo del traffico di sostanze stupefacenti) nel corso di circa un anno con svariati soggetti con i quali è in particolare confidenza (una volta con lo stesso ricorrente, indicato fra i suoi collaboratori) e non ha remore nel trattare argomenti di rilievo malavitoso e dove con l’interlocutore di turno fa spesso riferimento alla persona dell’indagato (" M." o "(OMISSIS)").

Che del G. si tratti (nominato come "(OMISSIS)" anche in uno scritto del R. datato 14/4/10 sequestrato nell’abitazione del F. il 20/4/10) emerge dalla complessiva indagine di polizia giudiziaria che ha portato il 4/10/10 all’emissione da parte del Gip del Tribunale di Lecce dell’ordinanza di custodia cautelare di cui oggi si discute. Nell’operazione, per esempio, sono intercettate anche le utenze telefoniche in uso al G.. Nell’indagine è accertata anche la sua presenza fisica. G., in particolare, è l’immediato referente del F. per le attività fraudolente del gruppo. Ma è coinvolto anche nell’associazione finalizzata al traffico di sostanza stupefacente organizzata e diretta dal R., che parla di lui indifferentemente come di M. o (OMISSIS): in una conversazione M. è nominato come uno dei "quattro dell’Ave Maria" (lo stesso R., D.V.S., il detto M. e "lui", P., ovvero F.G.); in un’altra (OMISSIS) è "figlioccio" di P. ( F.), ovvero il "padrino".

Nessun dubbio pertanto sull’identificazione.

Apodittica l’affermazione difensiva secondo cui nell’unica conversazione riferita alla droga (capo AV) in cui compare personalmente il G. (18/2/08) sembrerebbe invece trattarsi di truffe, laddove il contesto ambientale (l’auto in uso al R.) e le cifre trattate (i Euro 9.000 "spesi" dal R. e lo sperato guadagno per i due sodali di Euro 15.000 ciascuno) depongono per la fondatezza dell’interpretazione data dai giudici di merito. Di nessun rilievo, infine (quanto alla pretesa contraddizione rilevata dal ricorrente in relazione alla conversazione intercettata il 27/4/08 tra il R. e il nominato "(OMISSIS)") che tra i componenti di uno stesso sodalizio criminoso possano intervenire rapporti di debito- credito (i Euro 100 euro dovuti dal "(OMISSIS)" al R. per l’acquisto di 2 grammi di cocaina).

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo e di una congrua sanzione pecuniaria.

Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere va disposto ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

visti l’art. 606 c.p.p., comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 alla Cassa delle ammende.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2011) 11-07-2011, n. 27048 Sequestro preventivo

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Svolgimento del processo

1. Con atto depositato il 31.7.2010 D.S.A. proponeva istanza di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo n. 181/2010 emesso, nel corso di un’indagine per lottizzazione abusiva, in data 15.7.2010 dal Gip del Tribunale di Udine, sull’edificio contraddistinto al foglio 61 part. 101 sub 59 sito in (OMISSIS), allegando di essere venuto a conoscenza del provvedimento di sequestro da articoli di stampa e che egli era titolato ad ottenere la restituzione dell’immobile, in quanto proprietario esclusivo dello stesso in forza di contratto preliminare di compravendita stipulato con la società Villaggio Casablanca s.r.l. rappresentata da Gigante Stefano e che era già stata versata la somma pattuita.

2. Il Tribunale di Udine, fissata udienza in camera di consiglio, con ordinanza del 21 settembre 2010, ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame.

Ha osservato il tribunale che nella richiesta di riesame il D. allegava di essere proprietario dell’immobile, circostanza smentita dalla stessa documentazione da lui allegata alla richiesta di riesame, e precisamente dalla promessa di compravendita, e dal fatto che aveva proposto una causa civile per l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto ex art. 2932 c.c..

Egli quindi era in realtà mero promissario acquirente e dunque non poteva qualificabile come proprietario avente diritto alla restituzione. Il tribunale ha poi anche osservato che il D. non poteva qualificarsi neppure quale detentore del bene e soggetto cui le cose erano state sequestrate. In particolare mancava un titolo che lo legittimasse al possesso dell’immobile, non risultando nè l’esistenza di un contratto di affitto, nè un accordo tra i promissari per mettere a disposizione del promissario acquirente il bene anticipatamente alla stipula del contratto.

3. Avverso questa pronuncia l’imputato propone ricorso per cassazione con un motivi.

Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del tribunale di Udine il D. propone ricorso per cassazione con un unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 322 c.p.p. censurando l’ordinanza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto che egli ricorrente fosse persona in possesso delle cose sequestrate e che per tale ragione fosse legittimato a chiedere la restituzione di quanto in sequestro.

2. Il ricorso è inammissibile.

L’ordinanza impugnata da conto del convincimento del tribunale secondo cui il ricorrente non poteva considerarsi proprietario dell’immobile assoggettato al sequestro, ma solo promissario acquirente nè poteva qualificarsi detentore al momento del sequestro; ciò che risultava dallo stesso verbale del sequestro dell’immobile.

Si tratta di valutazioni di merito sufficientemente e non contraddittoriamente motivate che non sono censurabili in sede di legittimità atteso che l’ordinanza del tribunale per il riesame di misure cautelari reali è censurabile con ricorso per cassazione solo per violazione di legge.

Va infatti ribadito il principio già affermato da questa Corte (Cass., sez. 6, 4 aprile 2003- 4 giugno 2003, n. 24250) secondo cui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge, sicchè non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606 c.p.p., lett. e).

3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Tenuto poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 17-12-2011, n. 27244

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La parte ricorrente chiede l’annullamento della sentenza di appello che ha negato il suo diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente locale di provenienza da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR).

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980 e Cass. 14 ottobre 2011, n. 21282, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) nella sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con gli artt. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e 52 n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate. La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr, per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Il caso in esame deve quindi essere deciso in consonanza con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Ciò comporta che il ricorso deve essere accolto perchè la violazione del complesso normativo, costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 denunziata, deve essere verificata in concreto sulla base dei principi enunciati dalla Corte di giustizia europea. La decisione impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, la quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà decidere la controversia nel merito, verificando la sussistenza, o meno, di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento e dovrà accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale accertamento. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio. Il collegio ha deliberato che la presente sentenza venisse redatta con motivazione semplificata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-07-2011) 09-08-2011, n. 31664

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 10.11.2010, il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, rigettava l’istanza di riesame proposta P.L. avverso l’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa nei suoi confronti dal gip del Tribunale di Palmi per il reato di rapina aggravata ai danni di un supermercato.

Secondo i giudici territoriali la partecipazione dell’imputato era desumibile, nei necessari termini di gravità indiziaria, dalle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato, dall’esito di una perquisizione in casa del presunto complice del ricorrente e dagli accertati, precedenti rapporti tra i due. Ricorre il difensore, deducendo il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione dell’ordinanza, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), c), ed e), in ordine alla ritenuta consistenza del quadro indiziario. Le immagini del sistema video dell’esercizio rapinato sarebbero troppo sfocate; la ricognizione fotografica dei CC "apertamente illusoria"; i particolari dell’abbigliamento dei rapinatori, compatibili con gli indumenti rinvenuti nell’abitazione del complice del ricorrente, del tutto irrilevanti, trattandosi di capi di comunissima fattura. Osserva la Corte che il ricorso contiene soltanto proposizioni generiche e assertive inidonee a insidiare le argomentazioni logiche e coerenti del giudice del riesame, che ricompongono in un complessivo quadro indiziario elementi di prova che solo isolatamente considerati potrebbero riuscire indeboliti.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. Il cancelliere dovrà provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00; si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

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