Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-01-2012, n. 1224 Amministrazione del condominio

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 6-4-2002 la Vita Nova s.r.l. assumeva che con atto per notaio Iaccarino dei 30-6-1994 aveva venduto a V.R. un appartamento sito in (OMISSIS); che nel detto atto la parte acquirente aveva dato mandato alla società venditrice di redigere e depositare il regolamento di condominio con le annesse tabelle millesimali, nonchè ampio mandato per l’amministrazione condominiale; che in adempimento di tale mandato la venditrice aveva gestito l’intero fabbricato, provvedendo al pagamento delle spese necessarie per la conservazione e manutenzione delle parti comuni dell’edificio; che il V., per il periodo dal 30-6-1994 al 31-12-2000, era rimasto debitore della somma di Euro 5.992,92. Tanto premesso, l’attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento della predetta somma per oneri condominiali ovvero, in via gradata, a titolo di indebito arricchimento.

Con sentenza del 9-1-2004 il Tribunale di Napoli, ritenuto che nella specie trovavano applicazione le norme sul mandato e non quelle sul condominio, in accoglimento della domanda condannava il V. al pagamento della somma richiesta dall’attrice, oltre agli interessi moratori dal 7-2-2002.

Avverso tale decisione proponeva appello il V..

Con sentenza depositata il 7-2-2005 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza impugnata, dichiarava improponibile la domanda, per difetto di legittimazione e del diritto azionato. In motivazione, la Corte territoriale rilevava che la società Vita Nova, nella clausola 4 del contratto di compravendita del 30-6-1994, aveva dato atto che l’unità immobiliare alienata al V. faceva parte di un edificio in condominio; che nella specie, pertanto, trovavano applicazione i principi giuridici dettati in materia di amministrazione condominiale; che in base a tale disciplina la società istante, per poter richiedere il pagamento di contributi o conguagli rispetto agli acconti versati, avrebbe dovuto farsi legittimare dall’assemblea nella carica di amministratrice, sottoporre all’approvazione dei condomini-proprietari le tabelle millesimali e il regolamento, e sottoporre all’approvazione dell’assemblea le voci di spesa.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Vita Nova s.r.l., sulla base di un unico motivo.

Il V. resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo la ricorrente, lamentando l’"errata individuazione della norma regolatrice della controversia" e vizi di motivazione, deduce che, data la mancanza di regolari tabelle millesimali, di un valido regolamento e di un legittimo organo gestore delle cose comuni, nella fattispecie in esame non possono trovare applicazione le norme sul condominio. Fa presente che la clausola contenuta nel contratto di vendita prevedeva il conferimento di un incarico per la "redazione ed il deposito del regolamento di condominio con annesse tabelle millesimali", senza il quale non si sarebbe potuto amministrare il condominio per il tempo necessario alla sua costituzione. Sostiene che tale incarico va inquadrato nella disciplina del mandato, con conseguente applicazione dell’art. 1720 c.c., in forza del quale al mandatario vanno rimborsate le anticipazioni fatte per l’adempimento dell’incarico al medesimo conferito.

Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il condominio negli edifici viene ad esistenza per la sola presenza di un edificio in cui vi sia una separazione della proprietà per piani orizzontali, a prescindere dalla approvazione di un regolamento di condominio e dalla completezza e validità dello stesso (Cass. 4-6-2008 n. 14813;

v. anche Cass. 18-1-1982 n. 319; Cass. 22-6-1982 n. 3787). Il semplice frazionamento della proprietà di un edificio per effetto del trasferimento delle singole unità immobiliari a soggetti diversi, pertanto, comporta il sorgere di uno stato di condominio.

Tanto è sufficiente ai fini dell’applicazione delle apposite disposizioni di legge (artt. 1100-1139 c.c.), non richiedendosi preliminarmente la formazione del regolamento condominiale nè l’approvazione delle tabelle millesimali.

Ne discende l’infondatezza dell’assunto della ricorrente, secondo cui, nella specie, il condominio sarebbe venuto ad esistenza solo a seguito della formazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali, con conseguente applicabilità fino a tale momento delle norme sul mandato. Al contrario, avendo insindacabilmente accertato che l’unità immobiliare alienata al V. faceva parte di un edificio condominiale, correttamente la Corte di Appello ha ritenuto operanti le norme sul condominio e rilevato che l’attrice, per ottenere conguagli e rimborsi per le anticipazioni sostenute per l’amministrazione del fabbricato, avrebbe dovuto in primo luogo farsi legittimare dall’assemblea nella carica di amministratrice, in secondo luogo sottoporre all’approvazione dei condomini il regolamento e le tabelle millesimali, e infine far approvare dall’assemblea le voci di spesa. In assenza di una deliberazione dell’assemblea, infatti, nemmeno l’amministratore può pretendere il rimborso delle spese da esso sostenute, in quanto il principio posto dall’art. 1720 c.c. (secondo il quale il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario) deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido nè esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (cfr. Cass. 27-6-2011 n. 14197).

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 01-03-2012, n. 3211 Danno non patrimoniale

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Svolgimento del processo

La s.r.l. FV F.lli Vispi ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi e memoria, nei confronti del Ministero della Giustizia avverso il decreto in data 11 aprile 2009, con il quale la Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibile per indeterminatezza della domanda la sua richiesta di condanna di detto Ministero al pagamento in suo favore di una somma a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio svoltosi in primo e secondo grado davanti al Tribunale e alla Corte di appello di Perugia dal 20 settembre 1993 al 12 ottobre 2007.

A fondamento della decisione la Corte di merito – premesso il proprio dissenso dall’orientamento giurisprudenziale che riconosce anche agli enti collettivi la possibilità di far valere il danno non patrimoniale sofferto a causa della durata irragionevole di giudizi che li coinvolgano – ha osservato che la società ricorrente avrebbe almeno dovuto allegare una qualche specifica situazione di sofferenza morale riferibile alle persone fisiche attraverso le quali essa opera; ed ha aggiunto che tale mancata allegazione rende inammissibile la domanda di equo indennizzo senza possibilità di concessione di termini per integrarla, non essendo applicabile ai procedimenti camerali le disposizioni dettate in tal senso dal codice di rito per i giudizi contenziosi ordinari.

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi la società ricorrente – denunciando violazione di legge e vizio di motivazione – censura il decreto impugnato, deducendo che il riconoscimento in favore anche degli enti collettivi del diritto al ristoro del danno non patrimoniale per eccessiva durata di un giudizio discende dall’obbligo per il giudice nazionale di adeguarsi ai criteri interpretativi della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo, quali elaborati dalla Corte Europea di Strasburgo.

La complessiva censura è fondata.

Osserva infatti il collegio che pure in siffatte ipotesi il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è da ritenersi conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche. Pur dovendosi perciò escludere la configurabilità di un danno in re ipsa, automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione del principio di durata ragionevole del processo, una volta accertata e determinata l’entità della violazione stessa, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (cfr., ex multis, Cass. n. 2246 del 2007; n. 11746 del 2010; n. 25831 del 2010).

Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di merito, la società ricorrente, in una fattispecie come quella in esame, non è tenuta ad allegare alcuna specifica circostanza di fatto che valga ad individuare gli estremi del danno non patrimoniale di cui essa chiede il ristoro, nè a specificare a quali delle persone fisiche preposte alla sua gestione o dei suoi soci quel danno sia immediatamente riferibile. L’allegazione del danno morale, inteso appunto come disagio psicologico derivante dall’eccessiva lunghezza del processo in cui l’ente è coinvolto – ovviamente sopportato dalle persone fisiche che incarnano la società, ma direttamente a quest’ultima riferibile – non richiede alcuna ulteriore specificazione ed appare sufficiente a consentire la piena individuazione dell’oggetto della domanda, sulla quale il giudice è perciò tenuto a provvedere.

Resta assorbita la doglianza svolta con il quarto motivo e con la quale la società ricorrente si lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto non applicabile al procedimento in camera di consiglio la disciplina relativa alla nullità della citazione, che si attaglierebbe solamente ai procedimenti ordinali.

Il decreto impugnato deve essere di conseguenza annullato in relazione alle censure accolte.

Poichè sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rinviata, per la decisione sul merito del ricorso per equa riparazione, alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, demandandole di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 04-04-2012, n. 5362 Istruzione pubblica

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Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Messina, il prof. C., insegnante di ruolo presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale "G.Marconi" di (OMISSIS), chiedeva accertarsi l’illegittimità della graduatoria stilata dall’Istituto laddove lo dichiarava perdente posto e trasferito fuori Comune, a decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, in conseguenza della erronea valutazione della posizione del collega Ca., ormai in quiescenza. Il C. chiedeva la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento della graduatoria e dei successivi consequenziali provvedimenti di soprannumerarietà e trasferimento d’ufficio che lo avevano riguardato, con condanna dei resistenti in solido al risarcimento per i danni subiti. Con sentenza del 7 luglio 2006 il Tribunale di Messina dichiarava la sua incompetenza territoriale in favore di quello di Barcellona Pozzo di Gotto.

Avverso la decisione proponeva appello il C. deducendo che la declaratoria di incompetenza, essendo stata pronunziata d’ufficio oltre la prima udienza di trattazione, dava luogo ad un error in procedendo, denunziabile con l’appello. Si costituivano il Ministero dell’Istruzione, il C.S.A. e l’I.T.I.S. "G.Marconi" resistendo al gravame, mentre il collega Ca. restava contumace. Con sentenza depositata il 29 dicembre 2009, la Corte d’appello di Messina, rigettava il gravame nel merito, compensando le spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il C., affidato a cinque motivi.

Resiste il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con controricorso.

Ca.Pa., l’I.T.I.S. "G.Marconi" ed il C.S.A. di (OMISSIS) restavano intimati.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 351 del 1998, art. 1 e del D.M. n. 127 del 2002 della Pubblica Istruzione, richiamato dall’art. 1 del D.P.R. cit.; omessa motivazione relativamente all’interpretazione della circolare ministeriale n. 129/2002. Lamentava che in base alla normativa indicata la posizione del prof. Ca. doveva ritenersi definita alla data del 6 marzo 2003, epoca in cui era stata approvata la graduatoria di istituto.

Il motivo è inammissibile, coinvolgendo accertamenti in fatto non censurabili in questa sede, avendo la corte territoriale adeguatamente motivato circa la non intervenuta valutazione della domanda di trasformazione a tempo parziale del rapporto del prof. Ca. al momento della redazione e pubblicazione della graduatoria qui censurata.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa valutazione di circostanze determinanti, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Lamentava che la Corte territoriale non aveva considerato che egli avrebbe avuto diritto di ottenere comunque una intera cattedra, o occupando il posto del collega Ca., oppure sommando le nove ore residue a quelle lasciate libere da quest’ultimo, posto che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice d’appello, al momento della graduatoria il collega doveva ormai ritenersi in pensione, e non già ancora in servizio per non essere stata ancora valutata la sua richiesta di trasformazione del suo rapporto in part-time.

Anche tale motivo risulta inammissibile per richiedere alla Corte un riesame in fatto delle circostanze di causa congruamente esaminate dal giudice di merito, al fine di pervenire ad una loro diversa ricostruzione (Cass. 27 febbraio 2007 n. 4500; Cass. 26 marzo 2010 n. 7394). Nella specie la Corte territoriale ha congruamente accertato che al momento in cui venne redatta la graduatoria, la situazione del prof. Ca. non era ancora stata definita, per cui risultava legittima la sua collocazione, allo stato ed in base ai titoli posseduti, nella posizione attribuitagli. Osservava la corte di merito che risultava dagli atti che il prof. Ca. chiese, in data 10 ottobre 2003, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di quiescenza a decorrere dal 1 settembre 2003; che la graduatoria interna d’istituto venne pubblicata in data 12 aprile 2003 e che nella stessa non si tenne pertanto correttamente conto di detta istanza. Risultava poi che il provvedimento di riconoscimento del pari time era stato notificato all’istituzione scolastica dopo la stipula dello stesso e chiaramente dopo la predisposizione delle graduatorie di Istituto.

Trattasi di accertamenti in fatto logici e congruamente motivati, e dunque incensurabili in sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione c/o erronea interpretazione del D.M. Funzione Pubblica n. 331 del 1997, art. 2, dell’art. 36 C.C.N.L. del 2002 e dell’art. 6 C.C.D.N. sulla mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2003/2004, sottoscritto il 15 gennaio 2003. Omessa valutazione di circostanze determinanti.

Lamenta il ricorrente che il C.S.A. di (OMISSIS), nonostante il Prof. C. fosse soprannumerario illegittimamente, accoglieva la domanda di part-time del prof. Ca., mentre non sussistevano le condizioni previste dal D.M. per la Funzione pubblica n. 331 del 1997, che all’art. 25, comma 1, dispone: "La domanda di trasformazione del rapporto a tempo parziale con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione non può essere accolta se nella struttura di appartenenza sussistano situazioni di esubero nella qualifica funzionale posseduta dall’interessato". Pertanto, la domanda di part-time doveva essere rigettata e il prof. Ca. ormai dimissionario, non poteva anche ottenere l’attribuzione del tempo parziale. Lamentava che quand’anche al Prof. Ca. fosse stato legittimamente attribuito il part-time con contestuale pensionamento, questi non poteva più essere validamente collocato in graduatoria e certamente non per una intera cattedra, in base al D.M. n. 331 del 1997.

Il motivo risulta infondato, basandosi sul presupposto della illegittimità della graduatoria in questione, la cui censura è risultata inammissibile con conseguente definitività dell’accertamento compiuto dal giudice di appello.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. posto che tutta la procedura che aveva determinato la soprannumerarietà del C. era stata effettuata violando il principio di eguaglianza sostanziale e quello di efficienza ed imparzialità della pubblica amministrazione. Il motivo risulta assorbito dall’infondatezza delle censure inerenti la illegittimità della procedura seguita nella specie dall’amministrazione scolastica.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la sentenza impugnata di motivazione insufficiente ed apparente, relativamente alla negazione dell’esistenza della prova del fatto posto a fondamento della domanda di risarcimento. Lamentava in particolare che non era stato adeguatamente valutato il certificato del 16 dicembre 2003 (dal quale si evinceva che egli era affetto da sindrome ansioso depressiva) che, per la coevità con i fatti di causa dimostravano il nesso di causalità tra la patologia riscontrata ed il comportamento illegittimo dell’amministrazione.

Il motivo risulta infondato per la indimostrata sussistenza della illegittimità di tale comportamento.

6. Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di causa, in favore del Ministero, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla per le parti rimaste intimate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore del Ministero, che liquida in Euro 40,00, Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese come per legge. Nulla per le parti rimaste intimate.

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Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 20-10-2011) 08-11-2011, n. 40518 Interesse ad impugnare

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Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 27.06.2011 il Tribunale di L’Aquila rigettava il riesame proposto nell’interesse di P.G., P. A. e V.L. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Avezzano in data 08.06.2011, che aveva loro applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati ex artt. 367, 635 cpv., 374 e 375 c.p..

Propongono ricorso gli indagati, deducendo il vizio di motivazione sul fumus (in relazione in particolare anche alla reiezione di una pregressa richiesta di misura e al mancato esame delle singole posizioni) e sul periculum (stante in particolare il tempo trascorso).

Motivi della decisione

I ricorsi sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stati – nelle more – i ricorrenti rimessi in libertà, e mancando una espressa manifestazione di parte, in termini positivi e univoci, di un interesse concreto e attuale a una pronuncia sui motivi di ricorso in vista dell’azione di riparazione per ingiusta detenzione (cfr. Cass. sent n. 2210 del 2008).

La sopravvenuta ragione di inammissibilità esime i ricorrenti dall’aggravio di spese relative a detta pronuncia.

P.Q.M.

Visto l’art. 615 c.p.p., dichiara inammissibili i ricorsi per sopravvenuta mancanza di interesse.

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