Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-01-2011) 22-04-2011, n. 16117

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Svolgimento del processo

1. M.I. ha proposto ricorso D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 113, avverso il decreto del Gip di Cagliari in data 19 marzo 2010 con cui, su richiesta del Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate, è stato revocato il decreto del 25.6.2008, di ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato nel proc. n. 3752/05 RNR. Lamenta che la revoca è stata ingiustamente ed illegittimamente disposta in quanto fondata sul reddito complessivo del padre, convivente, M.G., ammontante ad Euro 19579,00 laddove la norma – art. 76, comma 1, cit. D.P.R.- fa riferimento al reddito imponibile che era di Euro 7690,00 e dunque tale da non superare il limite consentito.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è ammissibile, in rito, atteso che contro la revoca disposta, come nel presente caso avvenuto, su richiesta dell’Intendente di Finanza il mezzo di impugnazione esperibile è il ricorso per Cassazione.

2. Esso però è infondato e deve pertanto essere rigettato.

Il patrocinio a spese dello Stato è disciplinato dalla parte 3^ del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che, all’art. 76, comma 1, prevede, quale condizione per l’ammissione al patrocinio gratuito il possesso "di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a Euro 9.296,22" (via via aggiornato ed ora fissato in Euro 10628 in virtù del D.M. 20 gennaio 2009).

"Se l’interessato convive con il coniuga o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l’istante"(art. 76, comma 2). Contestualmente, il limite di reddito viene elevato di 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92). Sempre ai fini della determinazione del reddito imponibile per l’ammissione al gratuito patrocinio, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3, prevede che si deve tener conto "anche dei redditi che per legge sono esenti dall’Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".

L’ammissione al patrocinio gratuito può e deve essere revocata qualora si accerti che l’interessato non versi nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 sopra cit., tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte.. Spetta all’ufficio dell’amministrazione finanziaria territorialmente competente verificare l’esattezza dell’ammontare del reddito attestato dall’interessato e, se del caso, chiedere la revoca.

Tanto risulta dal testo normativo ed è stato altresì precisato dalla Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 15/E del 21 genn. 2008, emanata ai fini di fornire chiarimenti agli uffici periferici in ordine ai criteri da seguire per accertare la sussistenza delle condizioni di reddito stabilite dalla legge; in tale documento l’amministrazione finanziaria così si è espressa "In considerazione di quanto previsto dalla normativa di riferimento (quella del citato Testo Unico, sopra riportata) avente ad oggetto materia non fiscale, la scrivente ritiene che il reddito cui far riferimento per poter riconoscere il diritto al gratuito patrocinio sia il reddito imponibile ai fini dell’Irpef, quale definito dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, integrato dagli altri redditi indicati dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, fa espresso riferimento, infatti, al reddito imponibile ai fini dell’Irpef risultante dall’ultima dichiarazione e, al comma 3, elenca anche le altre tipologie di reddito da considerare ai fini della determinazione del limite di reddito in discussione. La scrivente nel fornire tale parere, orientato ad un’interpretazione strettamente letterale della norma, fa presente tra l’altro che, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 3, nel disciplinare la base imponibile ai fini fiscali, prevede che "l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10".

Per completezza, la scrivente fa presente, infine, che le affermazioni della Corte Costituzionale contenute nella sentenza n. 144 del 1992, circa la connessione tra il reddito dichiarato ai fini dell’Irpef e quello rilevante al fine della concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sono intese a chiarire che nella definizione di reddito in senso economico rilevano anche i redditi derivanti da attività illecite".

Il Collegio condivide interamente le osservazioni di cui sopra che risolvono in maniera inequivocabile la questione della corretta interpretazione del concetto di "reddito" che definisce lo stato di non abbienza, in senso contrario a quanto sostenuto dal ricorrente, il cui ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.

– Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-09-2011, n. 18178 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

Con sentenza del Tribunale di La Spezia in data 4 dicembre 2005 veniva dichiarato il fallimento della ditta Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti & C. s.n.c., nonchè quello personale dei soci Mo.Ma., Mo.Bi., Mo.Li., Mo.Gu. e Mo.Gi..

In data 22 marzo 1996 M.E. presentava al medesimo Tribunale istanza di insinuazione al passivo per un credito derivante da attività lavorativa, pari a L. 12.401.630, di cui L. 10.536.183 a titolo di tir, equivalente ad un totale di Euro 6.404,94 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con ricorso depositato il 16.1.2008 il M., assumendo di avere subito un danno patrimoniale e non patrimoniale per la eccessiva durata della summenzionata procedura concorsuale, tuttora pendente, chiedeva alla Corte d’Appello di Torino la condanna dello Stato Italiano al pagamento di un’equa riparazione per violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Con decreto in data 8 luglio 2008 la Corte adita ha rigettato il ricorso proposto dal M., osservando:

che il fallimento appariva di non comune complessità, evidenziata sia dal numero delle istanze di insinuazione (315), dall’entità dello stato passivo (circa 20 milioni di Euro), dalla necessità di alienare n. 15 immobili – alcuni dei quali con destinazione industriale e di notevoli dimensioni, previo condono degli abusi edilizi – nonchè di liquidare partecipazioni societarie; sia dalla presentazione di due proposte di concordato rimaste senza esito, e dall’affitto di azienda, caldeggiato da autorità pubbliche e dagli stessi sindacati dei lavoratori dipendenti per salvaguardare la continuità produttiva;

che nel corso della procedura erano stati effettuati quattro riparti parziali, cosicchè il credito privilegiato del M. era stato in gran parte soddisfatto in tempi ragionevoli entro i primi sei armi di procedura.

Avverso tale decreto M.E. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Alla udienza del 12 maggio 2011 il Procuratore Generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente, denunciando la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 della CEDU, deduce la violazione dei parametri consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo per avere il giudice a quo escluso che la durata di undici anni e tre mesi, compresa tra la insinuazione al passivo del credito, in data 22 marzo 1996, e la soddisfazione integrale del suo credito di lavoro, in data 5 giugno 2007, integrasse un ritardo irragionevole. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Il giudice di merito, valutando ragionevole un periodo di 11 anni per la conclusione di un processo fallimentare, non si è attenuto ai principi enunciati a più riprese da questa Corte, secondo cui la durata di una procedura concorsuale particolarmente complessa – quale senza dubbio appare, nella specie, il fallimento della s.n.c. Officine Meccaniche e Fonderie Mordenti di Sauro e Lido Mordenti, per le ragioni analiticamente enunciate dalla Corte d’Appello di Torino – non deve protrarsi per oltre sette anni (cass. n. 136 del 2011; cass. n. 24294 del 2010; cass. nn. 22508, 22509, 22510 del 2010).

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito, l’equo indennizzo del danno non patrimoniale, conseguito alla violazione per anni quattro e mesi tre del termine ragionevole, può essere liquidato in questa sede ( art. 384 c.p.c., comma 2) in Euro 3.500,00, di cui Euro 750,00 per ognuno dei primi tre anni ed Euro 1000,00 annui per il ritardo successivo, oltre interessi legali dalla domanda. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), con gli interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito e di legittimità, liquidate rispettivamente per il primo in Euro 873,00 (ottocentosettantatre/00), di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, e per il giudizio di legittimità in Euro 700,00 (settecento/00), di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 25-05-2011, n. 4663 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Reputandolo illegittimo sotto più profili, la dottoressa C.R. ha impugnato – unitamente agli atti ad esso presupposti e connessi (e chiedendone contestualmente, e fruttuosamente, la sospensione dell’esecutività) – il provvedimento con cui la sua (ex) Amministrazione di appartenenza (rappresentata dalla USL RM/3) ha disposto il recupero, nei suoi confronti, di 9.417.447 lire.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 30.3.2011, il Collegio – trattenuto il relativo ricorso in decisione – ne constata la sostanziale fondatezza.

Al riguardo; premesso che la cennata somma di denaro era relativa a degli scatti di retribuzione percepiti – dalla R. – in forza di una delibera del 7.4.92: che aveva riconosciuta cumulabile l’anzianità di servizio da lei precedentemente maturata presso il Ministero della Sanità (che l’aveva utilizzata, in qualità di medico veterinario, dall”86 al "91), si rileva

che la delibera "de qua" era stata adottata – dalla USL – in (corretta) attuazione di quanto stabilito, sul punto, dall’art.54 (1° comma, lett. a) del D.P.R. 348/83;

che le norme di questo D.P.R., non incompatibili (e quelle di cui si è testè fatto cenno obiettivamente non lo sono) con quelle introdotte successivamente, dovevano – e devono (ai sensi dell’art.122 del D.P.R. 270/87 e dell’art.136 del D.P.R. 384/90) – considerarsi pienamente vigenti;

che, nel far riferimento ad un dato esegetico meramente formale, lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica (le cui tesi sono state acriticamente recepite dalla, non costituita, USL) non ha – del resto – escluso una tale compatibilità;

che, al di là di ciò, non sarebbe certo conforme ai precetti di logica elementare (e di giustizia sostanziale) il sostenere che il servizio prestato – in una determinata posizione – presso il Ministero della Sanità non possa esser equiparato (ai fini di cui è causa) a quello svolto presso una USL: anche in considerazione del fatto

a) che, tra i compiti dei Direttori medici veterinari del Ministero della Sanità, vi è quello di esercitare ispezioni sui servizi veterinari delle USL (e di fornire, a questi, consulenze di carattere organizzativo) e

b) che l’art.118, punto 4, del D.P.R. n.384/90 richiama (tra gli altri) l’art.24 del D.P.R:771/79: il quale (nel trattare delle anzianità di servizio di ruolo) menziona non solo le USL ma, più in generale, gli "Enti di provenienza".

E tanto basta, al Collegio (tenuto anche conto che, in caso di dubbio, una norma regolamentare – che non può esser certo sottoposta al vaglio diretto della Consulta – deve esser interpretata, ed applicata, in maniera "costituzionalmente orientata"), per ritenere – come si è detto – fondata: ed, in quanto tale (assorbito ogni ulteriore motivo di gravame), meritevole di accoglimento la proposta impugnativa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la USL RM/3 a pagare, in solido, le spese del giudizio: che liquida in complessivi 2000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 12-05-2011) 09-06-2011, n. 23185

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Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30/3/2010, ha dichiarato inammissibile la opposizione a decreto penale n. 1682, emesso il 14/11/08, nei confronti di C.C., considerato che la detta opposizione è stata presentata da persona non legittimata, in quanto all’avv. Giuseppe Di Trocchio, qualificatosi difensore di fiducia, non risultava essere stato conferito alcun mandato da parte della interessata.

Propone ricorso per cassazione lo stesso difensore della prevenuta, con il seguente motivo: – erronea applicazione degli artt. 96 e 591 c.p.p., rilevando che sussistono elementi sicuramente sintomatici della esistenza di un rapporto fiduciario tra il difensore e l’imputata, quale, a prescindere da ogni altro rilievo, la circostanza che alla dichiarazione di opposizione, depositata il 19/1/09, lo stesso difensore aveva allegato fotocopia del decreto penale, notificato alla prevenuta: tale atto non poteva che pervenire se non dalla parte interessata, così che detta consegna andava considerata elemento integrante manifestazione tacita ed univoca di conferire all’avvocato mandato a difenderla.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.

La stessa difesa ha inoltrato in atti memoria, nella quale contesta le modalità della formulazione delle conclusioni, adottate dal Procuratore Generale, inserite in un modulo a stampa, che non permette, esaustivamente, di comprendere la argomentazione attraverso cui è pervenuto a ritenere manifestamente infondata la impugnazione;

di poi, la difesa specifica le ragioni poste a sostegno del motivo di impugnazione e chiede in subordine, in dipendenza del contrasto giurisprudenziale riscontrato in materia, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La ordinanza oggetto di impugnazione si palesa corretta e logica.

Rilevasi che ai fini della presentazione della opposizione al decreto penale di condanna non è necessario che il difensore dell’imputato sia munito di mandato specifico, precisando che detta nomina può essere conferita, con le ordinarie formalità, sia prima della emissione del decreto, che successivamente (Cass. 16/7/07, n. 28078).

Non è da smentire quanto sostenuto dalla difesa della imputata in ordine alla esistenza di pronunce che contrastano in relazione alla forma che deve assumere il conferimento del mandato a difendere, ma va rilevato che il contrasto giurisprudenziale, sorto in merito alla esatta lettura dell’art. 96 c.p., comma 2, non deve essere intesO nei termini denunciati in ricorso.

Infatti, le varie pronunce che in materia si sono succedute aderiscono, alcune, ad una applicazione restrittiva della norma, per cui necessiterebbe una manifestazione chiara e provata con atti di conferimento del mandato al difensore (ex plurimis Cass. 19/11/03, Lullo); altre, propendono ad attribuire rilevanza ad attività e comportamenti non espressamente contemplati dal legislatore, considerando sempre efficace il mandato, purchè sia in ogni caso garantita la provenienza del mandato dall’interessato, in base a fatti e comportamenti univoci e concludenti (ex plurimis Cass. 13/2/04, Castellana).

Va rilevato, però, che entrambi gli orientamenti giurisprudenziali fissano come elemento essenziale, per ritenere consacrata la attività difensiva nell’interesse della parte, quello di garantire la provenienza dell’atto di nomina, anche implicitamente conferito, certezza non ravvisabile nella specie, come a giusta ragione ha affermato il Tribunale, in quanto la opposizione de qua è stata presentata dall’avv. Di Trocchio, in difetto di mandato scritto, unitamente a fotocopia del decreto penale, atti non comprovanti la volontà della prevenuta di incoare l’azione di opposizione a mezzo del predetto difensore.

In dipendenza delle superiori osservazioni non può trovare ingresso la invocata rimessione alle Sezioni Unite, perchè, come prima chiarito, il contrasto giurisprudenziale nei termini evidenziati in ricorso non sussiste.

Del pari priva di pregio si rivela la censura mossa in ordine alla forma di redazione della requisitoria del P.G., visto che la mancanza di una specifica motivazione della richiesta di inammissibilità del ricorso, presentata dal Procuratore Generale, è irrilevante, non essendo tale requisito imposto o richiesto dalla vigente normativa a pena di nullità.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la C. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.

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